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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 ottobre 2008, n. 1464


INQUINAMENTO - D.lgs. n. 152/2006, artt. 240 e 242 - CSC e CSR - Differenza. Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, agli art. 240 e 242, distingue tra le concentrazioni di inquinanti utilizzate come soglia di contaminazione e quelle utilizzate come soglia di rischio. Le prime (CSC) operano come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l’analisi di rischio sito-specifica. Le seconde (CSR) identificano i livelli di contaminazione residua accettabili in un sito specifico, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali sono impostati gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica.Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l (avv.ti Stefana e Bezzi) c. Comune di Leno (avv. Gorlani) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 ottobre 2008, n. 1464
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

 

N. 01464/2008 REG.SEN.
N. 01479/2005 REG.RIC.


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2005, proposto da:
FERROROTTAMI DEI FRATELLI GORINI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Stefana e Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Cadorna 7;


contro


COMUNE DI LENO, rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 16;

per l'annullamento

- della deliberazione della giunta comunale n. 173 del 7 luglio 2005, nella parte in cui chiede alla ricorrente di presentare un nuovo progetto preliminare di bonifica con una perimetrazione estesa fino ai limiti della zona agricola considerata come zona a verde pubblico o residenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2008 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


1. La ricorrente Ferrorottami dei fratelli Gorini srl svolge attività di commercio di materie prime ferrose e di recupero di rifiuti non pericolosi nello stabilimento di via Bivio Risparmio 2 nel Comune di Leno. In seguito a uno sversamento di oli e idrocarburi pesanti il sindaco con le ordinanze n. 152 del 30 ottobre 2003 e n. 166 del 18 dicembre 2003 ha ingiunto la predisposizione di un piano di bonifica ai sensi degli art. 14 comma 3 e 17 comma 3 del Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Le aree di cui veniva chiesta la bonifica erano le superfici nei pressi della palazzina uffici e i canali a sud dello stabilimento.

2. Dopo aver acquisito i risultati del piano di caratterizzazione e le valutazioni della conferenza di servizi tenutasi il 24 gennaio 2005 il Comune con deliberazione giuntale n. 173 del 7 luglio 2005 ha ingiunto alla ricorrente di presentare un nuovo progetto preliminare di bonifica estendendo la perimetrazione dell’area da risanare fino ai limiti della zona agricola e precisando che quali valori di accettabilità degli inquinanti nel suolo dovevano essere utilizzati quelli previsti dalla tabella 1A dell’allegato 1 al DM 25 ottobre 1999 n. 471 per le zone a verde pubblico o residenziale.

3. Contro la suddetta ordinanza la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 9 novembre 2005 e depositato il 17 novembre 2005. In sintesi la ricorrente contesta la tesi secondo cui gli idrocarburi pesanti e i policlorobifenili (PCB) individuati dall’ARPA deriverebbero delle attività svolte presso la propria azienda e sostiene che in realtà si tratterebbe di inquinamento diffuso, ossia di sostanze prodotte dalla collettività nel suo insieme e raccolte nei canali per effetto delle acque meteoriche (in proposito è stato allegato uno studio sui canali a monte dello stabilimento). Secondo la ricorrente inoltre alle aree agricole, in mancanza di una disciplina specifica, non dovrebbero applicarsi i limiti di accettabilità di cui alla tabella 1A dell’allegato 1 al DM 471/1999 per le zone a verde pubblico o residenziale ma quelli meno restrittivi dei siti commerciali e industriali (tabella 1B). Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Il TAR Brescia con ordinanza n. 1509 del 25 novembre 2005 emessa in sede cautelare ha disposto una serie di misurazioni a monte e a valle dello stabilimento per stabilire il livello dell’inquinamento diffuso e quello dell’inquinamento collegabile alla ricorrente.

5. In seguito all’ordinanza n. 1509/2005 le parti hanno raggiunto per gradi un accordo in base al quale la ricorrente ha effettuato un intervento di messa in sicurezza d’emergenza di due canali a valle dello stabilimento con asportazione e smaltimento del terreno contaminato (v. relazione finale del 26 ottobre 2007 depositata il 14 febbraio 2008).

6. Nel frattempo è cambiato il quadro normativo con l’entrata in vigore del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale agli art. 240 e 242 distingue tra le concentrazioni di inquinanti utilizzate come soglia di contaminazione e quelle utilizzate come soglia di rischio. Le prime (CSC) operano come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l’analisi di rischio sito-specifica. Le seconde (CSR) identificano i livelli di contaminazione residua accettabili in un sito specifico, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali sono impostati gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica.

7. Nei canali oggetto dell’intervento la ricorrente ha effettuato dei campionamenti per stabilire il livello di inquinamento ancora presente. Le analisi sono state validate dall’ARPA (v. relazione del 7 marzo 2008 depositata il 24 settembre 2008). Come parametri per definire i livelli di inquinamento sono stati presi due valori non omogenei: per gli idrocarburi pesanti è stata utilizzata la CSC prevista dall’allegato 5 alla parte IV del Dlgs. 152/2006 per le zone a verde pubblico o residenziale (50 mg/kg), mentre per i PCB anziché la CSC prevista dal suddetto allegato (0,06 mg/kg) è stata utilizzata la media della concentrazione rilevata da uno studio del 2006 condotto da Green Servizi in contraddittorio con l’ARPA nelle aree a monte dello stabilimento (0,304 mg/kg). Dai risultati delle analisi risultano rispettati entrambi i parametri, ossia gli idrocarburi pesanti si collocano al di sotto della CSC (50 mg/kg) mentre per quanto riguarda i PCB tutti i valori sono inferiori al livello considerato indicativo dell’inquinamento diffuso (0,304 mg/kg) anche se in 5 campioni su 13 viene superata la CSC (0,06 mg/kg).

8. Il Comune ha preso atto della messa in sicurezza d’emergenza e dei risultati delle analisi, validati dall’ARPA, e con deliberazione giuntale n. 99 del 22 maggio 2008 ha considerato conclusa la procedura di bonifica.

9. In relazione alle vicende sopra esposte la ricorrente all’udienza del 15 ottobre 2008 ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune si è espresso favorevolmente.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia dà atto della rinuncia al ricorso.

Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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