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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 dicembre 2008, n. 1767


INQUINAMENTO - A.I.A. - D.lgs. n. 59/2005 - Poteri del sindaco in relazione al TULS 1265/1934 in materia di industrie insalubri - Coordinamento e limiti. L’autorizzazione integrata ambientale è istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59; essa si propone, a fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante. Con l’’A.I.A. risulta pertanto contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 T.U.L.S. in relazione al D.M. 5 settembre 1994: se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l’industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall’abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l’obiettivo della legge sarebbe frustrato. In proposito, quindi, il legislatore del d. lgs. 59/2005, al comma 11 dell’art. 5, ha previsto un coordinamento fra le due discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione; al Sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell’autorizzazione stessa. In sintesi, il potere di far allontanare un’industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia. Pres. Petruzzelli, Est. Gamabto Spisani - W. s.r.l. (avv. Bini) c. Comune di Quinzano D'Oglio (avv. Bezzi)  - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 dicembre 2008, n.1767
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

 

N. 01767/2008 REG.SEN.
N. 00723/2007 REG.RIC.


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 723 del 2007, proposto da:
W.T.E. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ughetta Bini, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14 (Fax=030/3755220);


contro


Comune di Quinzano D'Oglio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7 (030/2938011) @;

nei confronti di
Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia, Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia Distretto Socio Sanitario N. 8;

per l’annullamento
del decreto 16 aprile 2007 n° prot. 3251, con il quale il Sindaco del Comune di Quinzano d’Oglio ha classificato come industria insalubre di I classe per le lavorazioni, deposito e impianti di depurazione e trattamento, lettera b voce 100 del D.M. 5 settembre 1994 l’insediamento sito alla via Zaccagnini di quel Comune e di pertinenza della W.T.E. S.r.l.;
di tutti gli atti presupposti e consequenziali e in particolare, ove necessario:
della deliberazione 12 aprile 2007 n°55, con la quale la Giunta comunale di Quinzano d’Oglio ha approvato la bozza del decreto di cui sopra;
della nota 21 dicembre 2005 n° prot. 0167191, con la quale il responsabile di area igiene e medicina di comunità e il direttore del distretto n°8 della A.S.L. di Brescia proponevano la classificazione suddetta;
della nota 26 marzo 2007 n° prot. 0045422 degli stessi funzionari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quinzano D'Oglio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27/11/2008 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La W.T.E. S.r.l. gestisce alla via Zaccagnini in Comune di Quinzano d’Oglio, a ridosso dell’abitato, un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, liquidi ovvero fangosi, non pericolosi, autorizzato già con decreto 21 febbraio 2006 n°444 del Direttore dell’area ambiente della Provincia di Brescia (doc. 7 ricorrente, copia di esso; l’ubicazione dell’impianto è incontroversa in causa), e relativamente a tale impianto ha ricevuto, come comunicatole dal Comune, numerose lamentele relative ad immissioni maleodoranti nell’atmosfera (doc. ti 12 e 13 ricorrente, copie note del Comune); da ultimo, ha ricevuto il decreto meglio indicato in epigrafe, che classifica l’impianto in questione come industria insalubre di prima classe, in quanto volta al trattamento di “rifiuti solidi e liquami” e, com’è noto, ne comporta la necessità di trasferimento in zona lontana dall’abitato, salvo che si dimostri l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per i vicinanti (doc. 1 ricorrente, copia decreto impugnato).

Avverso tale provvedimento, la W.T.E. propone impugnazione articolata in tre motivi:

- con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, per omissione dell’avviso di inizio procedimento, vertendosi a suo avviso al di fuori dei casi in cui esso può omettersi;
- con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 216 T.U. leggi sanitarie, in quanto la propria attività avrebbe ad oggetto non già liquami, bensì rifiuti liquidi, che dai primi differirebbero sia per natura sia per classificazione normativa;
- con il terzo motivo, deduce ulteriore violazione dell’art. 216 T.U. citato, in quanto, anche ammesso che una data industria rientri in astratto in una categoria di industrie insalubri, la sua classificazione in tal senso richiederebbe una concreta valutazione di pericolosità, dopo adeguata istruttoria, che nella specie sarebbe mancata.

Si è costituito il Comune di Quinzano, con atto 18 marzo 2008 e memoria del 13 novembre successivo, difendendo invece la legittimità del proprio operato e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del giorno 27 novembre 2008, il ricorso era trattenuto in decisione.
 

DIRITTO


Il ricorso va dichiarato improcedibile, per le ragioni di seguito precisate.

1. La disamina compiuta dalle parti non ha tenuto conto di un dato di fatto rilevante: successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, che come risulta in epigrafe è del 16 aprile 2007, la Regione ha rilasciato, in data 22 novembre 2007, alla ricorrente WTE la cd. A.I.A. , ovvero l’autorizzazione integrata ambientale, che è prodotta in copia nel presente procedimento.

2. L’autorizzazione integrata ambientale è istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, che recepisce una direttiva europea, e infatti reca in epigrafe “attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; essa si propone, a fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, e infatti consente all’imprenditore che lo gestisce di avere un unico ente pubblico, in Italia la Regione, come interlocutore, con intuibile risparmio di tempo e di risorse ed eliminando il rischio di valutazioni contraddittorie, per le quali l’impianto che per un dato ente è autorizzabile e può funzionare viene bloccato da un altro ente nell’esercizio delle competenze sue proprie.

3. Già da questa sommaria ricostruzione dell'istituto, è chiaro che con esso risulta contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 T.U.L.S. in relazione al D.M. 5 settembre 1994 ed esercitato nel caso di specie: se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l’industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall’abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l’obiettivo della legge sarebbe frustrato.

4. In proposito, quindi, il legislatore del d. lgs. 59/2005, al comma 11 dell’art. 5, ha previsto un coordinamento fra le due discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, ovvero del citato TULS in materia di industrie insalubri, e di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione; al Sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell’autorizzazione stessa. In sintesi, il potere di far allontanare un’industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia.

5. In tali termini, è necessario concludere che in presenza di una A.I.A. validamente rilasciata ad una industria, e avverso quella ottenuta dalla WTE non constano allo stato impugnative, eventuali precedenti provvedimenti con i quali il Sindaco abbia dichiarato insalubre la stessa industria perdono di efficacia, perché superati dall’A.I.A. medesima, che incide sul medesimo ambito di competenza, e permette in via autonoma al privato di operare. Ne segue la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Il rilievo di ufficio della questione è giusto motivo per compensare le spese.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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