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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n. 317
URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione
paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004
- Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse pubblico e
l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e l’interesse
pubblico - Conseguenze. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica
risultante dal combinato dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs.
42/2004, facendo prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata
del territorio, esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente
assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime
previgente, che affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in
pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo
rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e
quella privata a favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone
tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse
pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato
alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie
tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere
ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a
un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato.
Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di
sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto
unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento
urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto rispetto
alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto
questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte del
privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici
quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già insediata
secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di
superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e
l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei
valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice
remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo
di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs.
42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la
situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare
alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione
necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata
su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un
sacrificio non conforme al principio di proporzionalità. Pres. Mosconi, Est.
Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti e Codignola) c. Comune di Colzate (avv.
Coppetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n. 317
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 191 del 2008, proposto da:
CMC - CARPENTERIE METALLICHE DI COLZATE SRL, rappresentata e difesa dagli avv.
Giancarlo Lodetti ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in
Brescia via Romanino 16;
contro
COMUNE DI COLZATE, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Coppetti, con domicilio
eletto presso l’avv. Domenico Bezzi in Brescia via Cadorna 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 6 dicembre
2007, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive
realizzate della fascia di 150 metri dal fiume Serio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colzate;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2008 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e avvisate le
parti presenti;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria di uno stabilimento produttivo nel
Comune di Colzate in via Rodigari. Nel mese di agosto 2007 la ricorrente ha
realizzato abusivamente una copertura metallica di notevoli dimensioni (circa
58,00 x 6,00 metri) su un terreno di sua proprietà adiacente allo stabilimento
produttivo. Contestualmente è stato realizzato un muro di recinzione alto circa
2,40 metri con soprastante struttura metallica di appoggio per la suddetta
copertura. Il risultato è un ampliamento del capannone industriale di circa
356,85 mq.
2. L’area su cui sono state edificate le opere abusive è classificata come D1
(produttiva). Per una superficie di circa 49,59 mq le opere abusive ricadono
anche in zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi dell’art. 142 comma 1
lett. c) del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (fascia di rispetto di 150 metri dal
fiume Serio). L’art. 32 delle NTA ammette in zona D1 l’aumento fino al 10% della
superficie coperta esistente alla data di adozione del PRG, previa stipula di
una convenzione con il Comune che preveda “miglioramenti qualitativi
dell’insediamento produttivo quali la riduzione dell’impatto ambientale nonché
la cessione di aree o la realizzazione di opere finalizzate all’interesse
pubblico”.
3. In seguito all’ordine di sospensione dei lavori (provvedimento del
responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 19 settembre 2007) la ricorrente in
data 25 ottobre 2007 ha presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36
del DPR 6 giugno 2001 n. 380. Prima della conclusione del procedimento, sul
presupposto dell’impossibilità di concedere un’autorizzazione paesistica in
sanatoria ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. 42/2004, il Comune con ordinanza del
responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 6 dicembre 2007 ha ingiunto la
demolizione delle opere abusive realizzate nella fascia di rispetto di 150 metri
dal fiume Serio, con la precisazione che in seguito alla remissione in pristino
dello stato dei luoghi la ricorrente avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione
paesistica per realizzare nuovamente le opere demolite.
4. Subito dopo, in data 18 dicembre 2007, il Comune e la ricorrente hanno
stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 32 delle NTA (v. sopra al punto 2)
che accerta la conformità urbanistico-edilizia di tutte le opere abusive e la
difformità sotto il profilo ambientale delle opere posizionate sull’area di
49,59 mq nella fascia di rispetto fluviale. Per questa ultime le premesse della
convenzione affermano che, essendo mancata la preventiva autorizzazione
paesistica, l’assenso sotto il profilo urbanistico-edilizio potrà essere
rilasciato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167
del Dlgs. 42/2004. Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria la
ricorrente si è obbligata in base all’art. 32 delle NTA a realizzare le opere di
pavimentazione e illuminazione di un tratto della strada del Solecchio e a
introdurre miglioramenti qualitativi dell’insediamento produttivo attraverso la
razionalizzazione del lavoro. Oltre a questo la ricorrente si è impegnata a
versare la somma di € 1.946,87 a conguaglio degli oneri di urbanizzazione e a
prestare garanzia mediante polizza fideiussoria. Sempre in data 18 dicembre 2007
è stato rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria con la
speciale prescrizione che il titolo edilizio riguarda soltanto le opere non
ricadenti nella fascia di rispetto fluviale, mentre per quelle ricadenti in tale
fascia è richiamato l’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione n. 37/2007
quale condizione per ottenere in seguito un titolo edilizio.
5. Contro l’ordinanza di demolizione n. 37/2007 (e implicitamente contro il
permesso di costruire che la richiama) la ricorrente ha presentato impugnazione
con atto notificato il 1 febbraio 2008 e depositato il 21 febbraio 2008. Le
censure possono essere sintetizzate nel contrasto tra l’ordine di demolire e la
convenzione del 18 dicembre 2007 (che riguarderebbe la sistemazione complessiva
dell’ampliamento del capannone industriale) e nell’assenza di un interesse
pubblico alla mera demolizione di opere in astratto assentibili. Il Comune si è
costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ed evidenziando in
particolare che la ricorrente non potrebbe lamentarsi dell’ordinanza demolitoria
quando la stessa convenzione del 18 dicembre 2007 afferma che le opere eseguite
in assenza di autorizzazione paesistica non possono essere assentite finché non
sia ripristinato lo stato dei luoghi ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Dlgs.
42/2004.
6. La tesi della ricorrente, secondo cui vi sarebbero sufficienti elementi per
concedere nel caso in esame un’autorizzazione paesistica in sanatoria, appare
condivisibile. Preliminarmente si osserva che in base alla documentazione
disponibile (anche quella formata dalla ricorrente) una parte delle opere
abusive ha effettivamente invaso la fascia di rispetto fluviale. Si tratta di
opere che per le loro caratteristiche (v. sopra al punto 1) devono essere
qualificate come ampliamento di superfici utili e volumi esistenti. Si tratta
quindi di un abuso che fuoriesce dai casi nominati in cui l’art. 167 comma 4 del
Dlgs. 42/2004 (come sostituito dall'art. 27 del Dlgs. 24 marzo 2006 n. 157)
consente l’autorizzazione paesistica in sanatoria in deroga al divieto di cui
all’art. 146 comma 12 del Dlgs. 42/2004.
7. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal combinato
dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004 è
particolarmente severa, in quanto esclude la sanatoria ambientale per le opere
non preventivamente assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali.
La finalità della norma è di costituire un più solido deterrente contro gli
abusi dei privati. Il regime previgente, che affidava all’amministrazione la
scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento
ambientale (da individuare nel maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito dal trasgressore), riconosceva un certo rilievo al fatto
compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a
favore di quest’ultima. Il regime attuale invece fa prevalere l’interesse
pubblico a un’utilizzazione controllata (e quindi preventivamente assentita) del
territorio caratterizzato da valori o fragilità ambientali. Si può quindi
verificare nelle fattispecie concrete un’asimmetria tra la situazione
urbanistico-edilizia (che potrebbe ammettere la sanatoria ordinaria mediante la
verifica di conformità dell’art. 36 del DPR 380/2001) e la situazione ambientale
(dove la mancanza formale dell’autorizzazione paesistica rappresenta un ostacolo
insormontabile alla sanatoria).
8. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie
concreta si confrontino unicamente l’interesse pubblico all’utilizzazione
controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria.
Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale
il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato.
La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e
ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi
può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di sanatoria derivi,
direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale
d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un
vantaggio ambientale. Tale vantaggio può avere molteplici contenuti purché sia
apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato
dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto
l’assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture
pubbliche o gli standard urbanistici quanto l’impegno del privato a svolgere
un’attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore
sensibilità ambientale (ossia le obbligazioni contenute nella convenzione tra il
Comune e la ricorrente: v. sopra al punto 4) consentano di superare il rigido
rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e l’attività
edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e
delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice
remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo
di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs.
42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la
situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare
alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione
necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata
su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un
sacrificio non conforme al principio di proporzionalità.
9. Il fatto che anche la convenzione tra il Comune e la ricorrente escluda
l’autorizzazione paesistica in sanatoria non può essere qualificato come
rinuncia della ricorrente a mantenere integre le opere realizzate o come
acquiescenza rispetto all’interpretazione del Comune. È vero che secondo la
giurisprudenza la volontà delle parti inserita nelle convenzioni urbanistiche
può derogare alla disciplina di legge. Questo principio, individuato a proposito
della quantificazione degli oneri di urbanizzazione, è inteso nel senso che è
legittima la causa degli accordi che individuano una diversa sistemazione delle
obbligazioni delle parti in vista del conseguimento di un obiettivo che è
contemporaneamente di interesse pubblico e privato (v. CS Sez. IV 28 luglio 2005
n. 4015; TAR Brescia 10 gennaio 2007 n. 2; TAR Brescia 25 luglio 2005 n. 784).
Occorre tuttavia sottolineare che l’aumento degli oneri per la parte privata è
pur sempre collegato a una contropartita di facoltà edificatorie considerate
satisfattive. Esiste quindi un sinallagma ma le parti sono libere di stabilire
il peso delle rispettive obbligazioni. Trasportando questo schema interpretativo
nel caso in esame risulta evidente che la ragione per cui la ricorrente ha
assunto le proprie obbligazioni consiste nella sanatoria integrale dell’abuso.
Non sarebbe ragionevole ritenere che la ricorrente abbia assunto un’obbligazione
piena a fronte di una sanatoria parziale. D’altra parte il Comune ha già
ottenuto tramite la convenzione tutti i vantaggi di cui all’art. 32 delle NTA.
Rispetto a questa sistemazione di interessi il richiamo all’art. 167 del Dlgs.
42/2004 come norma impeditiva dell’autorizzazione paesistica in sanatoria
costituisce un elemento estrinseco e in definitiva (nei limiti di quanto si è
visto sopra al punto 8) un errore di diritto non essenziale, che può essere
rettificato senza conseguenze per la convenzione.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente devono essere
annullati sia l’ordinanza di demolizione n. 37/2007 sia i provvedimenti che la
richiamano. L’effetto conformativo della presente sentenza impone al Comune di
completare il procedimento di sanatoria anche nei confronti della porzione di
opere ricadenti nella fascia di rispetto fluviale. Le spese del giudizio possono
essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di
Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2008 con
l'intervento dei signori:
Mario Mosconi, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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