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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348
INQUINAMENTO ACUSTICO - Assetto urbanistico - Profilo funzionale - Rapporti
tra gli strumenti urbanistici e la classificazione acustica. La normativa di
riferimento in materia di inquinamento acustico valorizza il profilo funzionale,
inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di
inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo
l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della
fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita.
La stessa L.r. Lombardia 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune
assicura il “coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti
urbanistici, esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza
prescrivere una perfetta sovrapposizione. Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a.
(avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti,
Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n.
348
INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano di zonizzazione acustica - Strumento di
pianificazione - Potestà discrezionale dell’amministrazione. La
giurisprudenza inquadra il Piano di zonizzazione acustica del territorio
comunale tra i regolamenti, configurando un atto di natura generale a contenuto
normativo che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per
ciascuna zona. Al suddetto strumento di pianificazione viene pertanto associato
l’indirizzo elaborato con riguardo alla motivazione del P.R.G., e si ritiene che
l’amministrazione abbia un’ampia potestà discrezionale nella programmazione
acustica del territorio, senza necessità di dare conto in modo specifico delle
scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la
coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della
formazione del Piano stesso (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II - 7/4/2005 n.
751). Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c.
Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348
INQUINAMENTO ACUSTICO - Azzonamento - Contiguità di aree con classificazioni
non progressive - Irragionevolezza. Un corretto procedimento di azzonamento
acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione
e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono
condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore
presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi
anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto
la diminuzione dei livelli di rumore - pur se agevolata ed accentuata
dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo - interviene
progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta
quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi
classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali
sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo
da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
Pres. Conti, Est. Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c.
Comune di Spinadesco (avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 348
INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela dell’affidamento - Attività economiche già
insediate sul territorio - Modifiche restrittive alla zonizzazione - Esclusione
- Rilevanza al fine delle graduazioni delle misure di bonifica. In materia
di rumore la tutela dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli
interessi protetti dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili
dall’art. 2 comma 1 lett. a) della legge 447/1995 - ossia tutela del riposo e
della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno - non sono recessivi rispetto
alle attività economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per
effetto delle innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire
e misurare più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore.
L’esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio
non può quindi impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma
è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori
abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le
misure di bonifica (cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907). Pres. Conti, Est.
Tenca - A. s.p.a. (avv.ti Guareschi, Cugurra e Vasta) c. Comune di Spinadesco
(avv.ti Romolotti, Maramotti e Onofri) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I -
2 aprile 2008, n. 348
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00348/2008 REG.SEN.
N. 00648/2006 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 648 del 2006, proposto da:
Acciaieria Arvedi Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Guareschi,
Giorgio Cugurra e Stefania Vasta, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultima in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60 (Fax=030/2400702);
contro
Comune di Spinadesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Romolotti,
Natalia Maramotti e Giovanni Onofri, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Brescia, Via Ferramola n. 14 (fax 030/3755220);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25/1/2006 N. 3, RECANTE LE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SPINADESCO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spinadesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 06/03/2008 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è proprietaria di una vasta area – situata in parte nel
Comune di Spinadesco e in parte nel territorio del Comune di Cremona –
classificata come industriale dagli strumenti urbanistici e sulla quale insiste
il suo insediamento produttivo. In particolare il P.R.G. del resistente Comune
la inserisce in zona D4 “complessi industriali di interesse sovracomunale”.
Illustra la ricorrente la propria intenzione di ampliare nel prossimo futuro lo
stabilimento utilizzando la fascia di terreno limitrofa agli impianti
attualmente inedificata. Il proposito è stato tuttavia ostacolato
dall’amministrazione comunale di Spinadesco la quale – in sede di adozione del
Piano di zonizzazione acustica (deliberazione consiliare 30/11/2004 n. 26) – ha
incluso solo una parte dell’area di proprietà in classe VI “aree esclusivamente
industriali”, mentre ha inserito la porzione residua (destinata all’ampliamento)
in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Nel corso dell’iter di approvazione del Piano la Società presentava le proprie
osservazioni, sottolineando tra l’altro che la fascia di terreno inclusa in
classe V è classificata come “industriale” dal P.R.G. e risulta completamente
priva di abitazioni al pari di quella limitrofa ove insistono gli impianti, con
conseguente obbligo di attribuire ad entrambe la classe VI: l’istanza di
modifica della classificazione acustica veniva però respinta
dall’amministrazione, la quale evidenziava l’ampia discrezionalità ad essa
spettante in materia, la necessità di assicurare il necessario decadimento
acustico dell’impianto siderurgico esistente e la circostanza che la porzione
collocata in classe V è totalmente priva di urbanizzazione.
Con l’introdotto gravame – ritualmente notificato e tempestivamente depositato
presso la Segreteria della Sezione – la Società ricorrente impugna il
provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione della L. 447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta
corrispondenza fra destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata,
tenuto conto che la classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si
controverte;
b) Eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V – in
assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area
mista industriale/residenziale;
c) Eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune si è avvalso della
potestà di introdurre le classi acustiche per conseguire la differente finalità
di diminuzione dei livelli di rumore;
d) Eccesso di potere per carenza di istruttoria in quanto l’amministrazione, per
realizzare l’obiettivo di assicurare il decadimento acustico, ha omesso di
compiere un’accurata indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle
misure da adottare e sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i
livelli di rumore;
e) Violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Comune doveva
individuare un’area intermedia di dimensioni tali da limitare al minimo il
sacrificio da imporre all’impresa;
f) Violazione di legge e dei criteri generali, in quanto l’amministrazione non
ha tenuto conto delle esigenze di congruenza ed uniformità con la
classificazione effettuata dai Comuni limitrofi.
Il Comune di Spinadesco si è costituito in giudizio, eccependo in rito
l’inammissibilità del gravame per avere la ricorrente qualificato l’attività di
pianificazione come assolutamente vincolata e chiedendone la reiezione nel
merito in quanto infondato. Nella memoria finale il Comune ha chiesto al
Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso,
invocando all’uopo la convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti in causa
in data 5/6/2007: con essa la Società si impegna a rispettare i limiti acustici
previsti dalla normativa vigente e a provvedere alla realizzazione di adeguate
opere di mitigazione e di compensazione ambientale.
Alla pubblica udienza del 6/3/2008 il ricorso veniva chiamato per la discussione
e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura la classificazione acustica introdotta dal nuovo
strumento pianificatorio del Comune di Spinadesco, per effetto della quale una
porzione dell’area di proprietà – destinata all’ampliamento dello stabilimento
produttivo – è stata inclusa in classe V “aree prevalentemente industriali”.
Osserva preliminarmente il Collegio che non sussistono dubbi circa la permanenza
dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, malgrado la stipula della
convenzione urbanistica del 5/6/2007.
La giurisprudenza ha chiarito che l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza d'interesse – al fine di evitare una sostanziale elusione del dovere del
giudice di pronunciarsi sul merito della domanda – può essere dichiarata solo
allorchè sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto
a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere
con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi
utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente
(Consiglio di Stato, sez. IV – 2/11/2004 n. 7104; T.A.R. Lazio, sez. I –
4/11/2004 n. 12370; sentenza Sezione 23/4/2004 n. 461): la pronuncia di
improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può
dunque aver luogo soltanto quando – in esito ad un rigoroso esame – non residui
in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito
del ricorso, anche in relazione alle eventuali conseguenze risarcitorie connesse
ad un possibile accoglimento (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 23/6/2004 n.
2656; sentenze Sezione 20/12/2007 n. 1364; 18/2/2008 n. 97).
Nella specie è evidente che il raggiungimento di un accordo sui contenuti di un
Piano urbanistico attuativo non esclude l’interesse della ricorrente alla
prosecuzione e alla decisione della causa: l’obbligo previsto dall’art. 13 della
convenzione, che impone di rispettare i limiti acustici vigenti, fa
evidentemente riferimento alle disposizioni pianificatorie in essere, le quali
potrebbero tuttavia essere annullate in caso di accoglimento del gravame con
conseguente dovere – per l’amministrazione – di esercitare nuovamente il potere
di programmazione acustica.
Il Collegio ritiene superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità
sollevata dal Comune resistente, in quanto il gravame è infondato nel merito.
1. Con il primo articolato censura la ricorrente deduce la violazione della L.
447/95, della L.r. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra
destinazione d’uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la
classe VI comprende le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi, come quella di cui si controverte; lamenta
altresì l’eccesso di potere per sviamento, in quanto l’inclusione in classe V –
in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile, da terreno esclusivamente industriale ad area
mista industriale/residenziale.
L’articolata doglianza è priva di giuridico pregio.
2. La L.r. 13/2001 – in attuazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 lett.
a) della L. 447/95 – detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed
abitativo dall’inquinamento acustico (art. 1 significativamente rubricato
“prevenzione”) e demanda testualmente alla Giunta regionale la definizione dei
criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale, nel rispetto di alcune linee guida (art. 2 comma 3). Tra
queste ultime la lett. a) puntualizza che la classificazione “deve essere
predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle
esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica”.
La deliberazione della Giunta regionale 12/7/2002 n. 7/9776, recante
l’approvazione dei menzionati criteri tecnici, afferma, in coerenza con la
normativa di rango superiore, che gli obiettivi fondamentali della zonizzazione
acustica “sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di
risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità
ambientale superiori ai valori limite”. Precisa altresì che “la zonizzazione è
inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta
pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove
aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi
insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate”.
Proseguendo nelle indicazioni utili per un corretto approccio alla
classificazione, la deliberazione avverte che “Per l'avvio del lavoro che deve
portare alla zonizzazione devono essere analizzati in dettaglio le
caratteristiche della realtà insediativa così come individuata negli strumenti
di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d'uso previste”. Al
punto 4 “Criteri di zonizzazione a carattere generale” aggiunge che “Lo scopo
fondamentale della classificazione deve essere quello di rendere coerenti la
destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la
classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o
previsti per quell’area ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione
urbanistica”, mentre al contempo “la classificazione viene attuata avendo come
riferimento la prevalenza delle attività insediate”.
D’altro canto, tuttavia, il provvedimento puntualizza che “Il processo di
zonizzazione non si deve limitare a «fotografare l'esistente» ma, tenendo conto
della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale,
deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli
accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente abitativo dal rumore”.
Inoltre “Va perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di
insediamento tenendo conto di considerazioni economiche della complessità
tecnologica, dell’estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, delle
necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di
trasferimento”.
3. Il quadro normativo delineato, nel rispetto degli obiettivi fondamentali
fissati dalla Legge quadro nazionale e precisati dal legislatore regionale,
offre ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta
pianificazione, individuando le fasi essenziali dell’attività da espletare ed
evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di
riferimento. Nel compiere la complessa ed articolata valutazione tecnica il
Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica,
ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l’assetto della
viabilità, focalizzando l’analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive
future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore
vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini.
Appare in questo contesto fuorviante l’enfatizzazione – all’interno
dell’articolato panorama normativo – di una pur significativa indicazione, che
viene assunta dalla ricorrente a canone rigido ed inderogabile della
programmazione. In altri termini, il fatto che la classe VI comprenda in linea
di massima aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi non preclude in assoluto al Comune – dopo l’analisi delle
caratteristiche del territorio e la determinazione degli obiettivi di
contenimento dell’impatto acustico – di inserire tali zone in classe V, tenuto
peraltro conto dell’ordinaria corrispondenza della stessa classe V alle zone
urbanistiche di tipo D (cfr. par. 6 della deliberazione regionale), tra le quali
rientra proprio la porzione di terreno di cui è causa.
4. La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non
si esaurisce in un’attività di programmazione dell’assetto territoriale in senso
stretto, essendo diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista
urbanistico-edilizio – che pure costituisce un aspetto connesso e correlato – ma
sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana,
attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro
rumorosità (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/13/2005 n. 3969). E’ pur vero che
la zonizzazione acustica, con la sua articolazione in sei classi, si
caratterizza per la sostanziale omogeneità con la zonizzazione racchiusa negli
strumenti urbanistici, e che dunque il piano regolatore – con le destinazioni
d’uso esistenti e previste – costituisce ai sensi della L. 447/95 il termine di
riferimento della classificazione del territorio: è stato tuttavia messo in luce
che tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca e che anzi esiste un
naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione, poiché lo strumento
urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici
ed edilizi, individuando le zone omogenee con criteri quantitativi, mentre la
classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi,
valendosi di indici qualitativi (T.A.R. Liguria, sez. I – 28/6/2005 n. 985).
E’ doveroso rammentare che la normativa di riferimento valorizza il profilo
funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti
di inquinamento acustico: l’impianto normativo dunque assume ad indice
quantitativo l’assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo
della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di
vita. La stessa L.r. 13/2001, all’art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il
“coordinamento” tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici,
esigendo pertanto l’integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una
perfetta sovrapposizione.
Rileva infine il Collegio che la classificazione costituisce l’esercizio di un
potere amministrativo ampiamente discrezionale (cfr. T.A.R Piemonte, sez. II –
13/13/2005 n. 3969), nell’esplicazione del quale il pianificatore tiene conto
degli obiettivi fissati dal legislatore e delle direttive regionali, e procede
ad attuare in concreto i principi coinvolti attraverso la ponderazione
comparativa degli interessi antagonisti, ossia la tutela della salute e la
salvaguardia della libertà di iniziativa economica. Si tratta cioè di compiere
un’operazione programmatoria di fondamentale rilevanza, da intraprendere senza
concentrarsi unicamente su singole proposizioni normative ovvero estrapolando
talune esemplificazioni.
5. Sotto altro punto di vista, la ricorrente lamenta la carenza di motivazioni
tecniche a supporto del surrettizio mutamento di destinazione d’uso del terreno,
da esclusivamente industriale ad area mista industriale/residenziale.
Va preliminarmente evidenziato che la giurisprudenza inquadra il Piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale tra i regolamenti, configurando un
atto di natura generale a contenuto normativo che disciplina i diversi indici di
tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. Al suddetto strumento di
pianificazione viene pertanto associato l’indirizzo elaborato con riguardo alla
motivazione del P.R.G., e si ritiene che l’amministrazione abbia un’ampia
potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio, senza
necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla
classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi
e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso (T.A.R.
Lombardia Milano, sez. II – 7/4/2005 n. 751).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’impostazione seguita
dall’amministrazione comunale sia corretta ed immune da vizi di illogicità o
irragionevolezza nella scelta finale.
Nella relazione tecnica che accompagna il Piano la zona produttiva interessata
dalla presenza dell’acciaieria è stata ricondotta tra le fasce territoriali
maggiormente disturbate “in quanto fonte di significativi disagi anche acustici
nei confronti delle prime case di Spinadesco”, così come confermato dal parere
tecnico dell’ARPA che la descrive come nota situazione a rischio (cfr. doc. 15).
Al fine di rendere compatibili gli obiettivi di tutela acustica con gli usi
attuali del territorio e con le previsioni di sviluppo, il Comune ha deciso di
optare per la classe VI per la porzione di area che ospita impianti accessori
dello stabilimento ubicato nel limitrofo Comune di Cremona, mentre nella fascia
più prossima all’abitato è stata inserita la classe V, tenuto conto del divieto
di contatto diretto di aree quando i valori di qualità si discostano tra loro in
misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente (art. 4 comma 1 lett. a)
L. 447/95) e della necessità di assicurare il necessario decadimento acustico.
6. L’amministrazione ha altresì dato conto di alcuni dati non controversi, quali
appunto l’esigenza di evitare il contatto diretto tra zone con “salto” di 2
categorie acustiche (dalla VI alla IV), la circostanza che gli impianti ubicati
nel Comune di Spinadesco sono accessori in quanto l’attività a ciclo continuo si
svolge nel contiguo Comune di Cremona, e il fatto che la zona interessata da
futuri ampliamenti non è urbanizzata nè edificata, mentre l’inserimento in
classe V consente l’abbattimento del rumore sulla scorta dei rilievi fonometrici
nei punti critici del territorio (cfr. elaborato 1 relazione tecnica).
Va detto in proposito che il Comune non può effettuare una classificazione
acustica secondo meri parametri potenziali, non esistenti allo stato – dato che
le nuove attività non sono ancora attive e/o stabilmente insediate – in quanto
la zonizzazione non è legata alla mera programmazione futura, eventuale e
potenziale, ma impone l’esame approfondito delle caratteristiche morfologiche
delle singole aree interessate, in modo che la scelta di pianificazione
valorizzi anche lo stato attuale del territorio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II –
4/6/2007 n. 2538).
Peraltro il Comune ha dato altresì conto del fatto che gli interventi di
insonorizzazione e di isolamento acustico non sono mai stati realizzati dalla
ricorrente malgrado l’accordo sostitutivo del procedimento stipulato tra
acciaieria e amministrazione nel 1990 contestualmente alla realizzazione dello
stabilimento (condizioni 6 e 9 – doc. 16).
7. Deve a questo punto ritenersi infondato anche l’ulteriore profilo di eccesso
di potere per sviamento di cui si duole la ricorrente, in quanto il Comune si è
avvalso del potere di introdurre le classi acustiche fondandosi su elementi
oggettivi ed ispirandosi agli obiettivi di contenimento delle fonti rumorose
rispetto alle naturali e legittime esigenze di espansione di un’attività
economica già insediate.
8. Con altro motivo la ricorrente censura l’eccesso di potere per carenza di
istruttoria in quanto l’amministrazione, per realizzare l’obiettivo di
assicurare il necessario decadimento acustico, ha omesso di compiere un’accurata
indagine tecnica sui valori limite da rispettare, sulle misure da adottare e
sull’ampiezza dello spazio necessario per diminuire i livelli di rumore.
La doglianza è infondata.
9. Già si è dato conto della sufficienza e della congruità dell’iter logico
intrapreso dall’amministrazione nell’elaborazione del Piano. Va a questo punto
ribadito che l’amministrazione ha compiuto una serie di rilevamenti fonometrici
nei punti più critici in periodo diurno e notturno (cfr. relazione tecnica e
tabella allegato 9), ed in particolare nelle zone di confine tra le classi IV e
V prossime allo stabilimento, ove si sono rilevati valori coerenti con la
classificazione intrapresa (cfr. punti 1, 2, 3 e 4), con attenuazione della
componente rumorosa proveniente dall’acciaieria. Ad avviso del Collegio
l’elaborato 7 “Azzonamento acustico del territorio settore nord” evidenzia la
linearità e la congruità della classificazione dalla zona dello stabilimento
(ubicato in classe VI) fino all’abitato, prevedendosi una prima limitata
“cintura” in classe V, la successiva fascia classe IV di media ampiezza che
degrada in III e poi in II nella zona ad elevata concentrazione residenziale.
A proposito dell’ampiezza delle zone la Sezione ha in altra circostanza statuito
(sentenza 27/5/2003 n. 751) che un corretto procedimento di azzonamento acustico
deve necessariamente muovere dalla considerazione che la qualificazione e il
dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono
condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore
presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi
anche dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento, in quanto
la diminuzione dei livelli di rumore – pur se agevolata ed accentuata
dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo – interviene
progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni: risulta
quindi irragionevole un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi
classificazioni non progressive, quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali
sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo
da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
10. Non sussiste neppure violazione del principio di proporzionalità in quanto
ad avviso della ricorrente il Comune doveva individuare un’area intermedia di
dimensioni tali da limitare al minimo il sacrificio da imporre all’impresa.
Il Comune ha dato adeguatamente conto delle indagini tecniche compiute per
raggiungere la soluzione pianificatoria ritenuta più congrua e congegnale,
mentre parte ricorrente ha apoditticamente affermato che l’amministrazione non
ha ricercato soluzioni diverse per rispettare il divieto di salto di classe,
senza tuttavia fornire concreti suggerimenti alternativi al riguardo.
La Sezione ha peraltro già osservato, in una controversia che riguardava la
possibilità di modificare le zonizzazioni precedenti, che in materia la tutela
dell’affidamento è necessariamente ridotta, in quanto gli interessi protetti
dalla normativa contro l’inquinamento acustico, desumibili dall’art. 2 comma 1
lett. a) della legge 447/1995 – ossia tutela del riposo e della salute,
conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo e dell'ambiente esterno – non sono recessivi rispetto alle attività
economiche, ma al contrario il loro contenuto si espande per effetto delle
innovazioni tecnico-scientifiche sopravvenute in grado di definire e misurare
più esattamente il disturbo provocato dalle fonti di rumore. L’esigenza di
salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi
impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento
da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito
degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica
(cfr. sentenza Sezione 16/10/2007 n. 907).
E’ infine opportuno richiamare gli impegni assunti nella convenzione urbanistica
recentemente stipulata, i quali appaiono senz’altro attenuare la lesività delle
disposizioni impugnate, dato che la Società deve realizzare una serie di opere
di mitigazione dell’impatto acustico ed adottare accorgimenti per limitare i
rumori nelle ore notturne, quando la differenza dei livelli acustici tra classe
VI e V riguarda proprio, ed unicamente, i decibel ammessi nel periodo notturno
dalle 22 alle 6.
11. Infondata è infine l’ultima censura di violazione di legge e dei criteri
generali, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle esigenze di
congruenza ed uniformità con la classificazione effettuata dai Comuni limitrofi.
Risulta dagli atti prodotti in giudizio che le esigenze di coordinamento con i
Comuni limitrofi sono state esaminate ed attentamente vagliate (cfr. relazione
al Piano), in particolar modo con riferimento al Comune di Cremona ed ai
parametri di classificazione da esso adottati nei confronti dell’acciaieria.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di
Brescia – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la
somma di € 3.950 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad
oneri di legge.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con
l'intervento dei signori:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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