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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 Giugno 2008, n. 1924
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Amministrazione comunale - Imposizione di
disciplina più restrittiva rispetto ai vincoli paesistici imposti dallo Stato o
dalla Regione - Legittimità - Idonea motivazione - Fattispecie: fascia di
rispetto fluviale. E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione comunale la
possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di porre una
disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli
paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali
vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di
tale scelta vengano puntualmente rappresentate (fattispecie relativa
all’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto
fluviale, oltre i 50 metri previsti dall’art 39 della L.R. Lombardia n. 51/75.)
Pres. Arosio, Est. Bini - A.P. (avv. Romano) c. Comune di Olginate (avv. Pagano)
- T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1924
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(Sezione II)
T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 1924/2008 DEL 05/06/2008
Registro Sentenze: /2008
Registro Generale: 4553/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti R.G. n. 1624/82 e n. 2520/1982 proposti da
Andrea Ponzoni, rappresentato e difeso dall’avv. Ercole Romano, elettivamente
domiciliato in Milano, Viale Elvezia n. 12;
contro
Comune di Olginate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Fortunato Pagano, nello studio del quale è elettivamente domiciliato
in Milano, Via Boccaccio 19;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 1889 del 28.4.1982 con il quale il Sindaco del Comune
di Olginate ha respinto la domanda di concessione edilizia per la richiesta di
un edificio plurifamiliare nell’area del ricorrente in Via Milano;
- della nota del Sindaco del Comune di Olginate del 30.7.1982, notificata in
data 3.8.1982, con cui viene determinata l’applicazione della misura di
salvaguardia sulla domanda di concessione edilizia del ricorrente;
- della nuova previsione del PRG adottata nella seduta del 26.7.1982 che pone
l’area del ricorrente in zona verde di rispetto;
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione interessata;
VISTI gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008, relatore il Ref. Silvana Bini,
l'Avv.Ercole Romano per il ricorrente e l’Avv. Fabio Pellicani in sostituzione
dell’avv.Fortunato Pagano per il Comune resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza non definitiva del 5.2.2008 n. 282, la Sezione ha esaminato i
ricorsi nn. 1624/82 e 2520/1982 proposti dal Sig. Andrea Ponzoni rispettivamente
avverso il diniego di concessione edilizia e il provvedimento di applicazione
della misura di salvaguardia unitamente al nuovo PRG, nella parte in cui destina
l’area in zona verde di rispetto, con vincolo di inedificabilità.
Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, ha accolto il primo ricorso
(n.1624/82), annullando il diniego di concessione edilizia e, per la decisione
del secondo giudizio (n. 2520/1982), ha reiterato l’ordine di produzione
documentale, già rivolto all’Amministrazione con l’ordinanza n. 169/2007, al
fine di acquisire il testo integrale della relazione illustrativa del PRG
adottato nel 1982.
Detto ordine veniva eseguito con deposito della suddetta relazione in data
6.3.2008.
Alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008 la causa veniva trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Come descritto in fatto, il ricorrente ha proposto due ricorsi contro il
Comune di Olginate, uno avverso il diniego di concessione edilizia, deciso con
sentenza di accoglimento n.282/2008 e il secondo avverso la nota sindacale del
30.7.1982, notificata in data 3.8.1982, con cui viene determinata l’applicazione
della misura di salvaguardia sulla domanda di concessione edilizia e la nuova
previsione del PRG adottata nella seduta del 26.7.1982 che pone l’area del
ricorrente in zona verde di rispetto.
2. Anche questo secondo ricorso merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il provvedimento di salvaguardia consegue alla previsione di piano che,
qualificando l’area de qua a “verde di rispetto per la viabilità, corsi d’acqua,
salvaguardia ambientale” ha introdotto una fascia di rispetto, per la presenza
di un fiume, maggiore rispetto ai 50 mt previsti dall’art 39 della L.R. 51/75.
E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione la possibilità, nell’ambito della
conformazione del territorio, di porre una disciplina generalizzata più rigorosa
e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla
Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela
paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente
rappresentate.
Nel caso di specie l’estensione della zona di rispetto è sorretta da
argomentazioni generiche, quali l’esigenza di riservare a verde pubblico o a
pubbliche attrezzatura di servizio tutte le aree ancora libere in riva al lago.
Manca altresì l’individuazione delle aree da tutelare: L’Amministrazione fa
infatti un generale riferimento alla “opportunità di procedere a tutela dei
valori naturali e paesistici e della salvaguardia di aree particolarmente adatte
ad assumere in futuro funzioni di livello sovracomunale pur non essendo
puntualmente precisate in dettaglio”. Stante il sacrificio imposto ai privati,
l’esatta indicazione delle aree era invece un requisito indispensabile.
Per tali ragioni, sia la nuova previsione del PRG adottata nella seduta del
26.7.1982 che pone l’area del ricorrente in zona verde di rispetto sia il
provvedimento con cui viene applicata la misura di salvaguardia sulla domanda di
concessione edilizia del ricorrente sono illegittimi e devono essere annullati.
Conclusivamente anche il ricorso n. 2520/1982 va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in € 2.000,00 (duemila/00)
oltre Iva e CPA, poste a carico del Comune di Olginate a favore di parte
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso n.2520/1982 e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Condanna il Comune di Olginate al pagamento delle spese di giudizio,
quantificate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e CPA a favore di parte
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 Aprile 2008, con
l'intervento dei magistrati:
Dott. Mario Arosio - Presidente
Dott. ssa Silvana Bini – Referendario est.
Dott. Carmine Russo – Referendario
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