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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 Giugno 2008, n. 1924


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Amministrazione comunale - Imposizione di disciplina più restrittiva rispetto ai vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione - Legittimità - Idonea motivazione - Fattispecie: fascia di rispetto fluviale. E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione comunale la possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di porre una disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente rappresentate (fattispecie relativa all’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto fluviale, oltre i 50 metri previsti dall’art 39 della L.R. Lombardia n. 51/75.) Pres. Arosio, Est. Bini - A.P. (avv. Romano) c. Comune di Olginate (avv. Pagano) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1924



 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

(Sezione II)

 

T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 1924/2008 DEL 05/06/2008

Registro Sentenze:  /2008

Registro Generale: 4553/2004

ha pronunciato la seguente
 


SENTENZA


sui ricorsi riuniti R.G. n. 1624/82 e n. 2520/1982 proposti da
Andrea Ponzoni, rappresentato e difeso dall’avv. Ercole Romano, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Elvezia n. 12;
contro
Comune di Olginate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fortunato Pagano, nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Boccaccio 19;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 1889 del 28.4.1982 con il quale il Sindaco del Comune di Olginate ha respinto la domanda di concessione edilizia per la richiesta di un edificio plurifamiliare nell’area del ricorrente in Via Milano;
- della nota del Sindaco del Comune di Olginate del 30.7.1982, notificata in data 3.8.1982, con cui viene determinata l’applicazione della misura di salvaguardia sulla domanda di concessione edilizia del ricorrente;
- della nuova previsione del PRG adottata nella seduta del 26.7.1982 che pone l’area del ricorrente in zona verde di rispetto;

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione interessata;
VISTI gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv.Ercole Romano per il ricorrente e l’Avv. Fabio Pellicani in sostituzione dell’avv.Fortunato Pagano per il Comune resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Con sentenza non definitiva del 5.2.2008 n. 282, la Sezione ha esaminato i ricorsi nn. 1624/82 e 2520/1982 proposti dal Sig. Andrea Ponzoni rispettivamente avverso il diniego di concessione edilizia e il provvedimento di applicazione della misura di salvaguardia unitamente al nuovo PRG, nella parte in cui destina l’area in zona verde di rispetto, con vincolo di inedificabilità.
Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, ha accolto il primo ricorso (n.1624/82), annullando il diniego di concessione edilizia e, per la decisione del secondo giudizio (n. 2520/1982), ha reiterato l’ordine di produzione documentale, già rivolto all’Amministrazione con l’ordinanza n. 169/2007, al fine di acquisire il testo integrale della relazione illustrativa del PRG adottato nel 1982.
Detto ordine veniva eseguito con deposito della suddetta relazione in data 6.3.2008.
Alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008 la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. Come descritto in fatto, il ricorrente ha proposto due ricorsi contro il Comune di Olginate, uno avverso il diniego di concessione edilizia, deciso con sentenza di accoglimento n.282/2008 e il secondo avverso la nota sindacale del 30.7.1982, notificata in data 3.8.1982, con cui viene determinata l’applicazione della misura di salvaguardia sulla domanda di concessione edilizia e la nuova previsione del PRG adottata nella seduta del 26.7.1982 che pone l’area del ricorrente in zona verde di rispetto.


2. Anche questo secondo ricorso merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il provvedimento di salvaguardia consegue alla previsione di piano che, qualificando l’area de qua a “verde di rispetto per la viabilità, corsi d’acqua, salvaguardia ambientale” ha introdotto una fascia di rispetto, per la presenza di un fiume, maggiore rispetto ai 50 mt previsti dall’art 39 della L.R. 51/75.
E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione la possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di porre una disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente rappresentate.
Nel caso di specie l’estensione della zona di rispetto è sorretta da argomentazioni generiche, quali l’esigenza di riservare a verde pubblico o a pubbliche attrezzatura di servizio tutte le aree ancora libere in riva al lago. Manca altresì l’individuazione delle aree da tutelare: L’Amministrazione fa infatti un generale riferimento alla “opportunità di procedere a tutela dei valori naturali e paesistici e della salvaguardia di aree particolarmente adatte ad assumere in futuro funzioni di livello sovracomunale pur non essendo puntualmente precisate in dettaglio”. Stante il sacrificio imposto ai privati, l’esatta indicazione delle aree era invece un requisito indispensabile.
Per tali ragioni, sia la nuova previsione del PRG adottata nella seduta del 26.7.1982 che pone l’area del ricorrente in zona verde di rispetto sia il provvedimento con cui viene applicata la misura di salvaguardia sulla domanda di concessione edilizia del ricorrente sono illegittimi e devono essere annullati.

Conclusivamente anche il ricorso n. 2520/1982 va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva e CPA, poste a carico del Comune di Olginate a favore di parte ricorrente.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.2520/1982 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Olginate al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e CPA a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 Aprile 2008, con l'intervento dei magistrati:


Dott. Mario Arosio - Presidente
Dott. ssa Silvana Bini – Referendario est.
Dott. Carmine Russo – Referendario

 



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