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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 17 Marzo 2008, n. 554
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Atti di pianificazione urbanistica -
Impianti di telefonia mobile - Introduzione di divieti di localizzazione di
ordine generale - Illegittimità - L.R. Lombardia n. 11/2001. I Comuni non
possono, attraverso i propri atti di pianificazione urbanistica, introdurre
divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio,
considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge
36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di
telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.
Nella Regione Lombardia, inoltre, assume rilevanza fondamentale la previsione
dell’art. 4, comma 7°, della legge regionale 11/2001, per la quale gli impianti
radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non
richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le
disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti
di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio
comunale. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - T. s.p.a. (avv.ti Robaldo e Ferraris)
c. Regione Lombardia (avv.ti Forloni e Pujatti) e altri (n.c.). T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 17 marzo 2008, n. 554
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Procedimento di cui
all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 - Rapporto di specialità con altri
procedimento amministrativi - Aggravamenti procedimentali richiesti dal PTRP -
Illegittimità. Il procedimento di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/2003,
rafforzato, dalla L.R. Lombardia n. 11/2001 per le SRB, si pone in rapporto di
specialità con altri procedimenti amministrativi, per cui non può tollerare
aggravamenti o incombenze in capo al richiedente (prescritti, nella specie, dal
PTRP), maggiori di quelli espressamente previsti dalle norme - di rango primario
- che lo disciplinano. Pres. Nicolosi, Est. Zucchini - T. s.p.a. (avv.ti Robaldo
e Ferraris) c. Regione Lombardia (avv.ti Forloni e Pujatti) e altri (n.c.).
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 17 marzo 2008, n. 554
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso R.G. 1473/2007 e successivi motivi aggiunti proposti da
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, presso lo
studio dei quali in Milano, Via Mascagni n. 24, è elettivamente domiciliata;
c o n t r o
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA , in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito
in giudizio;
PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in
giudizio;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Antonella Forloni e Piera Pujatti dell’Avvocatura Regionale ed
elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Milano, Via Fabio
Filzi n. 22;
e dandone notizia a
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio.
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso principale, della nota prot. 2712 del 18.4.2007 del Comune di
Certosa che ha disposto il diniego alla richiesta di realizzazione di una SRB
(staziona radio base) su un edificio sito nello stesso Comune, Via Amendola; del
verbale della Conferenza di Servizi del 7.5.2007; della delibera del Consiglio
Comunale n. 28 del 2003 di approvazione della Variante al PRG del Comune, che ha
individuato le aree per l’installazione di impianti di telecomunicazione; di
ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con particolare
riferimento, per quanto possa occorrere, agli articoli 25 e 30 delle NTA del
PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 6.3.2001, n. VII/197,
nonché alla DGR 8.11.2002, n. 7/11045; oltre che per il risarcimento dei danni;
quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento della nota prot. 3932 del
18.6.2007 del Comune di Certosa di Pavia; di ogni altro atto presupposto,
conseguente o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto possa
occorrere, al Regolamento edilizio comunale, nella parte in cui attribuisce la
“classe di sensibilità pari a 4” alla zona interessata alla SRB di cui al
ricorso principale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all'udienza del 26 febbraio 2008 (relatore Dott. Giovanni Zucchini) i
procuratori della parte ricorrente e della Regione Lombardia;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
Con istanza del 13.4.2007, Telecom Italia SpA (di seguito, per brevità, anche
“Telecom”), richiedeva al Comune di Certosa di Pavia l’autorizzazione
all’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare di
potenza inferiore a 300 Watt.
Con nota del 18.4.2007, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune non
autorizzava le opere di cui alla richiesta, sia per mancato deposito dell’esame
di impatto paesistico di cui all’art. 30 delle NTA del PTPR (Piano Territoriale
Paesistico Regionale) sia perché la zona sulla quale dovrebbe insistere
l’impianto non rientrerebbe fra quelle preposte dal Comune all’installazione di
impianti di telecomunicazione.
Nello stesso giorno, però, il medesimo Responsabile convocava, per il successivo
7.5.2007, una conferenza di servizi per l’esame dell’istanza presentata da
Telecom.
In sede di conferenza, la società ribadiva il proprio intendimento, contestando
le asserzioni del Comune.
In seguito, era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di
danni, per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) violazione art. 10-bis legge 241/1990 ed eccesso di potere sotto vari
profili, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza;
2) violazione dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, dei principi del giusto
procedimento e del contraddittorio, oltre che eccesso di potere sotto vari
profili, ove si lamenta la violazione dello speciale procedimento di cui al
citato D.Lgs. 259/2003;
3) violazione degli artt. 86 e 87 D.Lgs. 259/2003, della legge 36/2001,
dell’art. 4 della legge regionale n. 11/2001 oltre che eccesso di potere sotto
vari profili, nel quale si ricorda come, per pacifica giurisprudenza, le SRB
come quella di cui è causa non richiedono una specifica regolamentazione
urbanistica;
4) violazione dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, degli artt. 1 e 3 della legge
241/1990 ed eccesso di potere. Con tale motivo, espresso in relazione all’art.
30 delle NTA del PTPR, richiamato dal Comune, si evidenzia l’inapplicabilità
della citata norma tecnica al procedimento ex art. 87 di cui sopra;
5) violazione dell’art. 30 del PTPR, degli articoli 80 e seguenti della legge
regionale 12/2005, degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 ed eccesso di
potere, nel quale si sostiene l’attuale inefficacia delle norme tecniche di
piano invocate dal Comune;
6) violazione dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, degli articoli 80 e seguenti
della legge regionale 12/2005, degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004,
dell’art. 25 del PTPR, dell’art. 1 della legge 241/1990 ed eccesso di potere,
nel quale si ribadisce, seppure sotto altro profilo, la non applicabilità del
citato art. 25 del PTPR;
7) violazione degli articoli 146, 149 e 151 del D.Lgs. 490/1999 e dell’art. 117
della Costituzione. Attraverso tale censura, proposta peraltro in via
subordinata, viene evidenziata l’illegittimità del procedimento di esame
paesistico di cui all’art. 25 del PTPR;
8) violazione degli articoli 1 e 6 della legge 241/1990, dell’art. 97 della
Costituzione ed eccesso di potere, nel quale si sostiene che l’omessa produzione
della valutazione di impatto paesistico - qualora dovuta - avrebbe dovuto
determinare tutt’al più una integrazione istruttoria e non la reiezione della
domanda.
Si costituiva in giudizio la sola Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del
gravame.
In esito all’udienza cautelare del 10.7.2007, la domanda di sospensione era
accolta.
Successivamente, la ricorrente proponeva motivi aggiunti contro la nota del
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune del 18.6.2007, con la quale, oltre
a ribadirsi quanto già esposto nell’atto già oggetto di ricorso principale,
l’Amministrazione evidenziava anche come la zona oggetto della richiesta di
installazione fosse, secondo il Regolamento Edilizio, individuata come classe di
sensibilità 4.
Questi in sintesi, i motivi aggiunti;
1) illegittimità derivata dal provvedimento oggetto di ricorso principale;
2) eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la nota del 18.6.2007
contiene una richiesta di integrazione istruttoria a fronte di un procedimento
già definito negativamente;
3) violazione dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, della legge 36/2001, dell’art. 4
della legge regionale n. 11/2001, dell’art. 1 della legge 241/1990 ed eccesso di
potere, nel quale si ribadisce che le SRB di potenza inferiore a 300 Watt non
soffrono limiti di natura pianificatoria;
4) violazione dell’art. 7 della legge 1150/1942, dell’art. 25 del PTPR ed
eccesso di potere, ove si contesta la legittimità della previsione regolamentare
circa il livello di sensibilità molto elevato (classe 4) dell’area oggetto
dell’installazione richiesta.
Alla pubblica udienza del 26.2.2008, la causa era trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Il gravame merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi la violazione dell’art. 10-bis della legge
241/1990 (articolo, fra l’altro, neppure richiamato nell’atto impugnato, nel
quale non si dà in alcun modo conto della trasmissione del preavviso di
rigetto), considerato che la società esponente, se opportunamente notiziata,
avrebbe potuto controdedurre tempestivamente in ordine all’inapplicabilità delle
previsioni urbanistiche richiamate nel provvedimento comunale alle stazioni
radio base (SRB) di potenza inferiore ai 300 Watt od anche eventualmente
rappresentare soluzioni che consentissero il superamento del diniego opposto.
Non possono neppure sottacersi, come del resto evidenziato in sede cautelare, la
contraddittorietà e la perplessità dell’azione amministrativa comunale, visto
che, dopo l’adozione in data 18.4.2007 di un provvedimento di sostanziale
reiezione dell’istanza di Telecom - come tale suscettibile di determinare la
conclusione del procedimento amministrativo - la stessa Amministrazione ha
contraddittoriamente convocato una conferenza di servizi per l’approfondimento
dell’istruttoria, come se il procedimento fosse invece ancora in corso.
L’accoglimento delle pregresse censure dovrebbe avere carattere assorbente
rispetto alle altre; ciò nonostante il Collegio ritiene di trattare anche gli
altri motivi di merito del presente ricorso, considerata la fondatezza dello
stesso.
Sul punto giova rammentare che, in ordine alla localizzazione delle stazioni
radio base di telefonia cellulare, la giurisprudenza, anche della Sezione (TAR
Lombardia, sez. IV, 12.11.2007, n. 6260, 7.9.2007, n. 5777 e 23.11.2006, n.
2833, costituenti precedenti conformi ai quali si rinvia; Consiglio di Stato,
sez. VI, 5.6.2006, n. 3332 e sez. VI, 15.6.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis,
17.1.2007, n. 323), è ormai giunta alla conclusione che i Comuni non possono,
attraverso i propri atti di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di
localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato
che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge 36/2001 non
può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia
mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.
Nella Regione Lombardia, inoltre, assume rilevanza fondamentale la previsione
dell’art. 4, comma 7°, della legge regionale 11/2001, per la quale gli impianti
radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt (come
quello di cui è causa), non richiedono specifica regolamentazione urbanistica,
per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono
in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su
porzioni del territorio comunale (v.si, oltre alle citate sentenze della
scrivente Sezione IV, anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.5.2005, n. 1106).
A diversa conclusione non induce la disposizione del comma 11° dell’art. 4 della
citata legge regionale, che non attiene alla potestà di pianificazione dei
Comuni, esclusa per impianti di potenza inferiore a 300 Watt, ma più
semplicemente alla promozione di iniziative di coordinamento e razionalizzazione
della distribuzione delle stazioni radio, nel quadro però del piano di
localizzazione presentato dai gestori della rete.
Ciò premesso, appare privo di pregio il richiamo, contenuto nell’atto impugnato
con il ricorso principale, alla variante parziale del PRG, adottata dal Comune
di Certosa di Pavia con deliberazione consiliare n. 28 del 23.9.2002, che ha
individuato le aree preposte all’installazione degli impianti di
telecomunicazione, posto che tale zonizzazione può semmai avere valore per le
SRB di potenza superiore a 300 Watt ma non per l’impianto di cui è causa, avente
potenza inferiore.
Con riguardo, invece, all’ulteriore motivo posto alla base del diniego comunale,
risulta altresì erroneo il riferimento, sempre contenuto nel provvedimento del
18.4.2007, alla previsione dell’art. 30 delle NTA al PTPR, circa l’obbligo per
l’esponente di depositare l’esame di impatto paesistico dei progetti di cui al
precedente art. 25 delle stesse NTA.
Sulla questione dell’applicazione, all’impianto di cui è causa, delle suindicate
previsioni del PTPR, sono necessarie talune precisazioni.
In primo luogo deve escludersi, contrariamente a quanto contenuto nel motivo n.
5 del ricorso principale, che gli articoli 25 e 30 delle NTA non sarebbero allo
stato efficaci, in quanto sarebbe scaduto il periodo sperimentale di
applicazione della metodologia di esame paesistico dei progetti di cui all’art.
30, comma 2, delle NTA.
Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, l’intervenuta
scadenza del periodo di sperimentazione comporta non la perdita di efficacia
dell’art. 25 ma, all’opposto, ne implica la definitiva efficacia.
Fermo restando quanto sopra esposto, reputa però il Collegio che lo speciale
procedimento regionale di esame dell’impatto paesistico dei progetti, per quanto
allo stato in vigore, non possa trovare applicazione allo speciale procedimento
amministrativo di cui è causa, regolato dall’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e volto
all’installazione di impianti di potenza inferiore a 300 Watt.
Infatti, la particolare procedura di cui all’art. 25 delle citate NTA, prevista
esclusivamente da una fonte normativa di carattere secondario, quale il PTPR,
non può costituire deroga ad un procedimento amministrativo disciplinato da una
fonte normativa statale di rango primario, quale il D.Lgs. 259/2003, da
intendersi a sua volta integrata, nella Regione Lombardia, da altra fonte
normativa avente anch’essa rango primario, quale la legge regionale n. 11/2001,
la quale ultima, come già sopra spiegato, allo scopo di non apporre eccessivi
ostacoli alla capillare diffusione di impianti di potenza inferiore a 300 Watt,
esclude per questi ultimi la necessità di una specifica regolamentazione
urbanistica.
Il procedimento di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, rafforzato, per così
dire, dalla citata legge regionale n. 11/2001 per le SRB come quella di cui è
causa, si pone pertanto in rapporto di specialità con altri procedimenti
amministrativi, per cui non può tollerare aggravamenti o incombenze in capo al
richiedente maggiori di quelle espressamente previste dalle norme - di rango
primario, si ripete - che lo disciplinano (si ricordi, a tale proposito, che
secondo il comma 8 del citato art. 87, in caso di dissenso al rilascio
dell’autorizzazione da parte di un’amministrazione preposto alla tutela
ambientale o paesistica, è previsto non il rigetto dell’istanza, bensì
l’applicazione delle norme di cui all’art. 14 e seguenti della legge 241/1990
sulla conferenza di servizi; e nel caso di specie non risultano esistenti
vincoli di alcun genere).
In altri termini, la particolare natura dell’impianto di cui alla presente
controversia - particolarità riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia
all’art. 4, comma 7°, della l.r. 11/2001 - preclude l’aggravamento del
procedimento amministrativo di autorizzazione, attraverso l’imposizione di
ulteriori oneri procedimentali previsti, fra l’altro, da un atto formalmente
amministrativo quale il PTPR.
D’altronde la scrivente Sezione, seppure solo in sede di sospensiva, ha già
escluso l’applicazione del PTPR ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex
D.Lgs. 259/2003, art. 87 (v.si le ordinanze della Sezione IV n. 1619/2007 e n.
1475/2007, quest’ultima confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello
cautelare).
In conclusione, il procedimento di esame dell’impatto paesistico dei progetti di
cui al PTPR non trova applicazione nel caso di specie.
Ciò premesso e con riguardo al ricorso principale, devono trovare accoglimento i
motivi contrassegnati con i numeri 1, 2, 3 e 4 (quest’ultimo
sull’inapplicabilità del citato PTPR). Deve, al contrario, essere respinto il
motivo n. 5 (sull’attuale inefficacia del PTPR per scadenza del periodo di
sperimentazione), mentre restano assorbite le altre censure di cui ai motivi 6,
7 e 8.
L’accoglimento del ricorso principale determina l’annullamento del provvedimento
del Comune del 18.4.2007, mentre deve ritenersi inapplicabile al caso di specie
la variante parziale al PRG del Comune intimato, approvata con delibera
consiliare n. 28/2002, da interpretarsi nel senso che il divieto di
installazione delle SRB su talune aree del territorio comunale non vale per gli
impianti, come quello di cui è causa, di potenza inferiore a 300 Watt (tale
interpretazione risulta confermata anche dalla circostanza che la variante è
successiva alla legge regionale n. 11/2001, per cui è giocoforza optare per
un’esegesi della norma di piano in linea con le indicazioni del legislatore
regionale).
Non devono, ancora, essere annullati gli ulteriori atti contestati col gravame
principale, vale a dire il verbale della Conferenza di Servizi del 7.5.2007, in
quanto atto meramente endoprocedimentale e non immediatamente e direttamente
lesivo della posizione giuridica della ricorrente, e gli articoli 25 e 30 delle
NTA al PTPR, anch’essi non applicabili alla presente fattispecie, che sono del
resto impugnati in via meramente eventuale (<<per quanto possa occorrere>>).
2. Parimenti da accogliere è il ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni già
sopra esposte al punto 1 in sede di trattazione del ricorso principale, vale a
dire la non applicabilità all’impianto di cui è causa delle previsioni del PTPR
sull’esame di impatto paesistico, oltre che la non efficacia di previsioni
comunali di carattere urbanistico ed edilizio (come quelle che paiono essere
contenute nel Regolamento Edilizio, richiamate nell’atto impugnato), relative
all’installazione di SRB di potenza inferiore a 300 Watt.
L’accoglimento dei motivi aggiunti implica l’annullamento della ulteriore nota
del Comune del 18.6.2007, mentre deve considerarsi meramente inapplicabile al
caso di specie la previsione del Regolamento Edilizio Comunale, richiamata anche
se molto genericamente nella nota succitata, secondo cui la zona di collocazione
dell’impianto sarebbe qualificata come classe di sensibilità pari a 4.
Infatti, anche a voler prescindere dall’assoluta genericità del richiamo, di cui
risulta difficile comprendere la esatta natura (nel provvedimento si usa
l’espressione <<si fa notare>>, che potrebbe avere un valore non autoritativo o
precettivo, ma costituire una semplice informativa), è evidente che, trattandosi
di impianto di potenza inferiore a 300 Watt, l’unico limite all’installazione
potrebbe essere costituito dalla prossimità di un sito sensibile, secondo quanto
espressamente previsto dalla stessa legge regionale n. 11/2001, art. 4.
Per le ragioni sopra esposte, non deve essere pronunciato l’annullamento in
parte qua del Regolamento Edilizio, che è del resto impugnato in via meramente
cautelativa (<<per quanto possa occorrere>>).
3. La domanda di risarcimento danni deve invece essere respinta, attesa non solo
la tutela cautelare ottenuta dall’esponente, ma anche la circostanza che dei
lamentati danni non è offerta concreta prova.
4. Sussistono giustificati motivi, quali la soccombenza della ricorrente sulla
domanda risarcitoria, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle
spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione -
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, li
accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla
le note del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Certosa di Pavia
prot. 2712 del 18.4.2007 e prot. 3932 del 18.6.2007.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008, con
l'intervento dei signori:
- Maurizio Nicolosi - Presidente
- Giovanni Zucchini - Referendario - Estensore
- Concetta Plantamura - Referendario
Il Presidente
L'Estensore
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