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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 10 dicembre 2008, n. 5771
ENERGIA - Contratto di tolling - Funzione e causa - Ripartizione dei rischi
legali alla produzione di energia elettrica. Nel contratto di tolling un
soggetto (il toller) fornisce combustibile ad un altro soggetto (il processor)
che gestisce la centrale elettrica; quest’ultimo riconsegna al toller l’energia
prodotta utilizzando il combustibile fornito, dietro pagamento da parte del
toller di un prezzo per l’utilizzo della centrale (la tolling fee). La funzione
di tale contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all’attività di
produzione dell’energia elettrica, fra i due soggetti innanzi citati: il toller
si assume il rischio delle variazioni di prezzo del combustibile e del prezzo
dell’energia elettrica; mentre il processor dal canto suo si limita a mettere a
disposizione la capacità produttiva della sua centrale, trasformando il
combustibile in energia. Tale funzione risulta ancor più chiara se si considera
che la tolling fee non è commisurata al prezzo dell’energia prodotta, ma ad un
corrispettivo fissato nel contratto che va a remunerare l’attività di
trasformazione in sé considerata. La causa di tale contratto risulta pertanto
più affine a quella dell’appalto o della somministrazione di servizi, piuttosto
che a quella della compravendita. Il toller potrebbe essere anche un acquirente
finale di energia; ma più frequentemente trattasi di soggetto che vende
l’energia ritirata dalla centrale del processor nei mercati elettrici. Per
questo motivo tale soggetto può essere considerato a pieno titolo un operatore
di mercato, essendo egli riconducibile alla figura del grossista (se non a
quella del produttore; cfr. art. 2, comma 18, del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in
base al quale “Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto”). Pres. Giordano,
Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10
dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - Liberalizzazione del mercato elettrico - Terna s.p.a. - Sicurezza
del sistema - Equilibrio tra energia caricata sulla rete ed energia consumata -
Mercato del giorno prima - Servizio di dispacciamento - Mercato per i servizi di
dispacciamento. A seguito dell’emanazione del d.lgs. n.79/99, il mercato
elettrico italiano, ed in particolare il mercato di produzione dell’energia, è
stato oggetto di liberalizzazione; ne è scaturito un sistema che consente a
chiunque sia in possesso di determinati requisiti, ed abbia conseguito una
apposita autorizzazione, di produrre energia elettrica, connettersi alla rete
nazionale e vendere nel mercato l’energia prodotta. Affinché tale sistema possa
operare in maniera efficiente è necessario che la rete elettrica nazionale sia
gestita da un soggetto estraneo agli interessi dei singoli produttori, ai quali
deve essere assicurato un trattamento imparziale in ordine all’accesso alla rete
stessa. Il legislatore ha pertanto stabilito di sottrarre ad Enel, proprietaria
della rete, la gestione di questa, ed ha deciso di affidare tale incombenza ad
una società appositamente costituita: Terna s.p.a. Fra i compiti che competono a
quest’ultima vi è quello di garantire la sicurezza del sistema: poiché l’energia
elettrica è un bene che non può essere immagazzinato e stoccato (se non per
minimi quantitativi), è necessario che, istante per istante, la quantità di
energia che viene caricata sulla rete dai produttori, sia pari alla quantità di
energia che viene via via prelevata dai consumatori. La quantità di energia
elettrica immessa giorno per giorno nella rete dipende, in prima battuta,
dall’entità della domanda e dell’offerta come risultanti dalle contrattazioni
che si svolgono nel mercato elettrico del giorno prima (MGP). In tale mercato,
che si svolge quotidianamente, i produttori e gli acquirenti si accordano per la
vendita e l’acquisto della quantità di energia necessaria al soddisfacimento
della domanda relativa al giorno successivo. Poiché tuttavia la quantità di
energia immessa in rete, istante per istante, dai produttori non coincide
perfettamente con la quantità consumata, è necessario un intervento da parte del
Gestore della Rete atto a riequilibrare il sistema. Terna garantisce tale
equilibrio attraverso l’espletamento di un apposito servizio: il servizio di
dispacciamento. Nella pratica il Gestore della rete stipula contratti con
soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di
produzione o di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare
energia elettrica secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso, cosicché
sia costantemente assicurato l’equilibrio del sistema, e cioè sia garantito che
la quantità di energia immessa nella rete, sia costantemente pari alla quantità
prelevata. I contratti sopra citati vengono stipulati in un apposito mercato
dell’energia elettrica, denominato mercato per i servizi di dispacciamento (MSD).
Attraverso la conclusione dei contratti testé menzionati, Terna è in grado di
impartire agli operatori, anche mediante la formulazione di specifici programmi,
le disposizioni necessarie affinché questi ultimi immettano nel (e prelevino
dal) sistema energia elettrica, cosicché esso permanga in costante equilibrio.
Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano,
Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - Sicurezza del sistema - Terna - Unità essenziali per la sicurezza
del sistema elettrixo - Del. n. 111/2006 AEEG - Aspetto qualitativo e
quantitativo dell’offerta - Prezzo dell’energia necessaria all’erogazione del
servizio di dispacciamento. L’intervento di Terna attraverso il reperimento
di risorse sul mercato dei servizi di dispacciamento non è il solo strumento di
cui dispone il Gestore della Rete per garantire la sicurezza del sistema. Con la
deliberazione n. 111/2006, l’AEEG ha introdotto un nuovo istituto, quello delle
unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Tale istituto prevede
che talune delle unità abilitate, il cui apporto sia ritenuto indefettibile per
la sicurezza, vengano inserite in un determinato elenco (quello delle unità
essenziali appunto) e che, a seguito di tale inclusione, Terna possa esercitare
su di esse particolari poteri che le consentono di dettare vincoli e criteri in
ordine alle offerte di energia che dette unità andranno a fare nei mercati
elettrici: in tal modo il Gestore della Rete è in grado di influire sia
sull’aspetto quantitativo e qualitativo dell’offerta (non solo sull’offerta del
mercato per il servizio di dispacciamento), sia sul prezzo dell’energia
necessaria all’erogazione del servizio di dispacciamento. Pres. Giordano, Est.
Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre
2008, n.5771
ENERGIA - Unità essenziali - Competenza dell’AEEG - Fondamento - Servizio di
dispacciamento - Limitazioni. La competenza in materia di unità essenziali è
ricavabile da talune norme di carattere primario: art. 2, comma 12, della legge
n. 481/95, art. 3, comma 3 del d.lgs. 79/99. Fra i servizi presi in
considerazione delle predette norme vi è anche il servizio di dispacciamento
volto a garantire la sicurezza del sistema, e pertanto in tale materia
l’Autorità può intervenire emanando apposite direttive e prescrizioni dirette ad
assicurare specifici livelli di qualità delle prestazioni rese nell’ambito di
tale servizio. L’istituto delle unità essenziali, configurato dagli artt. 63 e
seguenti della deliberazione dell’AEEG n. 111/06 - in quanto strumento di
garanzia per un efficace espletamento del servizio di dispacciamento, ed in
definitiva di garanzia della qualità delle prestazioni rese nell’ambito di tale
servizio in occasione di circostanze di particolari criticità - trova pertanto
fondamento nelle succitate disposizioni di carattere primario. Il mercato
afferente al servizio di dispacciamento può subire l’intervento di regole che
vanno a limitare il gioco della concorrenza qualora ricorrano circostanze di
particolare criticità che rendono opportuno contenere i costi di sicurezza del
sistema. Del resto si deve considerare del tutto ragionevole un regime che
preveda siffatte limitazioni, giacché, soprattutto in caso di rischio di gravi
squilibri nel sistema, gli operatori potrebbero abusare della propria posizione
e spingere il costo delle risorse essenziali per la sicurezza a livelli
anormalmente elevati, così determinando condizioni di criticità idonee a
compromettere le stesse esigenze di sicurezza. Essendo tuttaviail regime del
libero mercato quello di carattere generale, è ovvio che ogni limitazione che ad
esso si impone deve essere circoscritta ad ipotesi particolari, e deve essere
disposta attraverso l’adozione di provvedimenti adeguatamente motivati che diano
conto delle ragioni di interesse pubblico connesse alla sicurezza del sistema
che richiedono l’introduzione di misure derogatorie. Pres. Giordano, Est. Cozzi
- A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008,
n.5771
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
N. 5771/08 Reg. Sent.
N. 2000/08 Reg. Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2000/08 proposto da Atel Energia s.p.a., in persona del legale
rappresentate pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto
e Ottaviano Sanseverino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, Belgioioso n. 2;
contro
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in persona del presidente in carica,
rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura Distrettuale dello Stato, e
domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
e nei confronti di
Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo
Viglione, Filomena Passeggio, Daniela Carria, e Giuseppe Siniscalchi, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via dei
Giardini 10;
per l’annullamento
- della delibera dell’AEEG in data 23 luglio 2008 n. ARG/elt 97/98, intitolata
“Disposizioni urgenti per l’esercizio del servizio di dispacciamento e avvio di
procedimento per la modifica della deliberazione dell’AEEG 9 giugno 2006
n.111/06”;
- della delibera dell’AEEG 1 agosto 2008 n. 106 recante “Proroga del termine di
cui al punto 2 della deliberazione dell’AEEG 23 luglio 2008 ARG/elt 97/98
relativa a disposizioni urgenti per il servizio di dispacciamento”;
- degli articoli 63, 64 e 65 dell’allegato “A” alla delibera dell’AEEG 9 giugno
2006 n. 111, concernente le “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio
di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale”;
- dell’atto con cui Terna s.p.a., in esecuzione della delibera n. 97/98
impugnata, ha integrato l’allegato n.27 del suo Codice di rete inserendovi tutte
le unità di produzione abilitate connesse con la rete in Sicilia e in Sardegna;
- della lettera 31 luglio 2008, prot. TE/P2008012313, con la quale Terna ha
comunicato all’Autorità il contenuto delle misure che intendeva adottare in
attuazione della delibera 23 luglio 2008 ARG/elt/97/98;
- dell’atto 8 agosto 2008 intitolato “Modalità attuative delle delibere dell’AEEG
ART/elt/97/98”;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio di Terna – Rete Elettrica Nazionale
s.p.a.;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 16/10/2008 il ref. Stefano Cozzi;
Uditi i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’immediata definizione del ricorso
a norma dell’art.26 l.n.1034/71, come sostituito dall’art.9 della l.205/2000;
Dato atto che le parti costituite sono state sentite sul punto ai sensi
dell’art. 21, comma 10, della legge 1034/71;
Visto l’art.21 l.1034/71, come sostituito dall’art.3 della l.205/2000;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
1. La ricorrente impugna una serie di atti attraverso i quali l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi “AEEG” o “Autorità”) e Terna – Rete
Elettrica Nazionale s.p.a. (d’ora innanzi “Terna” o “Gestore della Rete”) hanno
disposto l’inclusione nell’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico, di cui all’art. 63 della delibera della medesima AEEG n.
111/06, di tutte le centrali elettriche abilitate al mercato di dispacciamento
site in Sicilia ed in Sardegna.
Impugna altresì i successivi atti con i quali sono state dettate le modalità
attuative di gestione delle succitate unità produttive; modalità che dettano
pertanto le regole concrete alle quali queste ultime saranno sottoposte.
2. In particolare, l’AEEG, con delibera n.97/08, ha ordinato a Terna di
includere nell’elenco delle unità essenziali, di cui all’art. 63 della delibera
n.111/2006, entro il 31 luglio 2008, tutte le unità abilitate connesse con la
rete elettrica in Sicilia ed in Sardegna, determinando per gli operatori ivi
stabiliti la sottoposizione ad un regime alquanto stringente.
Successivamente, in data 1 agosto 2008, la stessa AEEG ha emanato la delibera n.
106/08, con la quale ha approvato le modalità operative di attuazione del
succitato provvedimento n. 97/08, illustrate da Terna in una lettera del 31
luglio 2008.
Avverso tali provvedimenti è diretto il ricorso in esame.
Si sono costituite in giudizio l’AEEG e Terna, chiedendo il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo
avviso alle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per l’immediata
definizione del giudizio.
DIRITTO
1. La controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda i provvedimenti
con i quali l’AEEG e Terna hanno disposto l’inclusione nell’elenco delle unità
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all’art. 63 della
delibera della medesima AEEG n. 111/06, di tutte le centrali elettriche, e
quindi anche di quelle di cui è titolare l’odierna ricorrente, abilitate al
mercato per i servizi di dispacciamento, connesse con la rete elettrica in
Sicilia ed in Sardegna. Riguarda inoltre le modalità attuative con le quali le
predette autorità intendono dare concretezza al regime al quale saranno
assoggettati gli operatori inclusi negli elenchi.
2. Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di scrutinare le eccezioni di
inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa erariale.
Sostiene quest’ultima che la deliberazione dell’AEEG n. 97/08 avrebbe carattere
meramente endoprocedimentale, in quanto tale inidonea ad incidere sulla sfera
giuridica della ricorrente.
Anche la delibera n.106/08 non possiederebbe, a suo dire, il carattere della
lesività, poiché con tale deliberazione l’Autorità si è limitata a prorogare un
termine istruttorio; né si potrebbe ritenere che efficacia lesiva possegga il
passaggio motivazionale dove l’AEEG prende atto che le modalità attuative
proposte da Terna sono conformi alle proprie precedenti deliberazioni, giacché
tale passaggio non ha alcuna incidenza sul contenuto dispositivo del
provvedimento.
Peraltro, aggiunge l’Avvocatura dello Stato che, in ogni caso, dette modalità
attuative non farebbero altro che recepire quanto stabilito con deliberazione
dell’AEEG n. 111/06, e che, per tale motivo, neppure queste ultime avrebbero
portata autonomamente incisiva sugli interessi della ricorrente.
2.1 Osserva il Collegio che l’affermazione circa l’assenza del carattere della
lesività da parte della deliberazione n. 97/08 del 23 luglio 2008 è smentito
dalla semplice lettura del dispositivo di tale provvedimento, con il quale
stabilisce che “Terna provveda con la massima urgenza e comunque non oltre il 31
luglio 2008 ad inserire nell’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico……….tutte le unità abilitate connesse con la rete elettrica in
Sicilia e in Sardegna nei limiti di quanto addotto in motivazione”.
Come è agevole rilevare l’AEEG, attraverso siffatto provvedimento, muovendo
dalle circostanze prospettatele da Terna riguardanti la situazione del sistema
elettrico nelle isole maggiori, ha dettato prescrizioni precise al Gestore della
Rete in ordine alla inclusione delle unità abilitate nell’elenco delle unità
essenziali, nonché in ordine alle modalità (chiarite nelle premesse della
deliberazione) secondo le quali tale inclusione avrebbe dovuto operare.
Ed è bene sin da subito precisare, salvi gli approfondimenti che verranno svolti
nel prosieguo, che l’AEEG ha in tal modo esercitato poteri propri che le
consentono di adottare misure atte a garantire la sicurezza del sistema
elettrico e di incidere sulle modalità di espletamento del servizio di
dispacciamento; poteri che le derivano dal combinato disposto degli artt. 3,
comma 3 del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e 2, comma 12, lett. h) della legge 14
novembre 1995 n. 481.
Si può pertanto affermare che con il provvedimento in esame l’Autorità non si è
limitata, come sostiene l’Avvocatura Distrettuale, ad adottare un atto di
impulso al procedimento di spettanza del Gestore della Rete, ma ha direttamente
disposto delle prescrizioni in materia di sicurezza, che in quanto tali sono di
per sé idonee ad incidere sulla sfera giudica degli interessati.
2.2. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla successiva
deliberazione n. 106/08 del 1 agosto 2008, giacché se è vero che il dispositivo
di tale provvedimento fa esclusivamente riferimento alla proroga dei termini
entro i quali si deve concludere il procedimento volto all’estensione del regime
introdotto nelle isole maggiori, è anche vero che nelle premesse di tale atto l’AEEG
afferma che le modalità attuative della delibera n. 97/08, come proposte da
Terna, sono conformi alle disposizioni di cui alla delibera n.111/06, formulando
in tal modo un giudizio che costituisce espressione dei poteri sopra illustrati.
In altre parole, tale passaggio del provvedimento non può essere considerato
alla stregua di un semplice obiter dictum; al contrario esso si inserisce nel
quadro delle misure di intervento che l’Autorità ha inteso attuare nel campo dei
servizi di dispacciamento nei territori di Sicilia e Sardegna, e si risolve in
una valutazione di conformità dell’operato di Terna alle prescrizioni da essa
impartite. Costituisce, pertanto, l’elemento di chiusura dell’azione espletata
dall’AEEG in materia, espressione, come detto, dei poteri che sono a questa
conferiti dalla legge, e come tale tutt’altro che inidoneo a scalfire
l’interesse della ricorrente.
Del resto, come ben intuibile, del tutto diverso si sarebbe presentato lo
scenario se l’Autorità avesse giudicato non conformi le modalità proposte da
Terna, atteso che, proprio perché tutto il meccanismo muove da un’iniziativa
della stessa AEEG, in tale ipotesi non si sarebbe potuto non determinare un
arresto procedimentale, il quale avrebbe impedito al regime implementato dagli
atti impugnati di operare.
2.3. Infine, neppure può essere condivisa l’argomentazione secondo la quale le
modalità attuative proposte da Terna ed avallate dall’Autorità altro non
sarebbero che un mero recepimento delle disposizioni contenute nella
deliberazione dell’Autorità medesima n. 111 del 9 giugno 2006.
E’ infatti sufficiente evidenziare sul punto che le disposizioni contenute in
quest’ultima deliberazione, lungi dal prescrivere disposizioni particolari e
concrete, hanno la funzione di dettare la disciplina generale del servizio di
dispacciamento; al contrario le disposizioni nelle quali si concretizzano le
suddette modalità attuative sono volte a disporre la disciplina concreta alla
quale debbono essere assoggettati gli impianti inseriti nell’elenco delle unità
essenziali, in esecuzione della delibera n. 97/08: esse pertanto hanno il
carattere della concretezza, disciplinano una fattispecie particolare (il regime
delle unità connesse alle reti di Sicilia e di Sardegna) e sono senz’altro, per
tali ragioni, autonomamente lesive.
3. Sotto altro profilo, la difesa dell’autorità rileva che parte ricorrente non
sarebbe legittimata all’impugnazione in quanto non titolare di impianti di
produzione, bensì semplice parte di un contrato di tolling.
3.1. Anche questa eccezione non merita accoglimento.
Nel contratto di tolling un soggetto (il toller) fornisce combustibile ad un
altro soggetto (il processor) che gestisce la centrale elettrica; quest’ultimo
riconsegna al toller l’energia prodotta utilizzando il combustibile fornito,
dietro pagamento da parte del toller di un prezzo per l’utilizzo della centrale
(la tolling fee).
La funzione di tale contratto è quella di ripartire i rischi, connessi
all’attività di produzione dell’energia elettrica, fra i due soggetti innanzi
citati: il toller si assume il rischio delle variazioni di prezzo del
combustibile e del prezzo dell’energia elettrica; mentre il processor dal canto
suo si limita a mettere a disposizione la capacità produttiva della sua
centrale, trasformando il combustibile in energia.
Tale funzione risulta ancor più chiara se si considera che la tolling fee non è
commisurata al prezzo dell’energia prodotta, ma ad un corrispettivo fissato nel
contratto che va a remunerare l’attività di trasformazione in sé considerata.
La causa di tale contratto risulta pertanto più affine a quella dell’appalto o
della somministrazione di servizi, piuttosto che a quella della compravendita.
Il toller potrebbe essere anche un acquirente finale di energia; ma più
frequentemente trattasi di soggetto che vende l’energia ritirata dalla centrale
del processor nei mercati elettrici (tale è l’attività svolta dalla ricorrente).
Per questo motivo tale soggetto può essere considerato a pieno titolo un
operatore di mercato, essendo egli riconducibile alla figura del grossista (se
non a quella del produttore; cfr. art. 2, comma 18, del d.lgs. 16 marzo 1999 n.
79 in base al quale “Produttore è la persona fisica o giuridica che produce
energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto”).
3.2. Come verrà meglio illustrato nel prosieguo, gli atti in questa sede gravati
impongono pesantissimi vincoli alle unità produttive che ne sono destinatarie;
vincoli che incidono in primo luogo sul piano operativo di dette unità e, in
secondo luogo, sul valore dell’energia da esse prodotta (come si vedrà infatti
tali atti sono in grado di influenzare i prezzi che si formano sui mercati
elettrici di Sicilia e Sardegna).
Tali limitazioni se da un lato vanno a colpire il titolare dell’impianto,
dall’atro lato pregiudicano senz’altro, in via diretta, anche gli interessi di
coloro che con quest’ultimo hanno stipulato contratti di tolling; e ciò sia
sotto l’aspetto operativo (in quanto il titolare, che dovrà attenersi alle
prescrizioni impartite da Terna, potrebbe essere posto nella condizione di non
poter onorare gli impegni assunti con il contratto di tolling), sia sotto
l’aspetto economico, in quanto l’energia ritirata dal toller, a causa degli atti
impugnati, avrà un valore minore.
Si deve pertanto concludere affermando che gli impugnati incidono sugli
interessi della ricorrente, e che sussiste pertanto, con riferimento ad esse,
l’interesse a ricorrere.
4. Prima di passare all’esame dei motivi di merito, per comprendere appieno i
termini della controversia, è opportuna una breve digressione che descriva,
seppur in maniera sintetica, la struttura del mercato elettrico nazionale, come
risultante in seguito all’introduzione nell’ordinamento italiano e comunitario
delle norme di liberalizzazione del settore.
La fonte normativa sulla quale poggia tutto il sistema è data dal d.lgs. 79/99,
di recepimento della direttiva 96/92/CE (oggi abrogata e sostituita dalla
direttiva 2003/54/CE).
A seguito dell’emanazione di tale decreto, il mercato elettrico italiano, ed in
particolare il mercato di produzione dell’energia, è stato oggetto di
liberalizzazione; ne è scaturito un sistema che consente a chiunque sia in
possesso di determinati requisiti, ed abbia conseguito una apposita
autorizzazione, di produrre energia elettrica, connettersi alla rete nazionale e
vendere nel mercato l’energia prodotta.
Affinché tale sistema possa operare in maniera efficiente è necessario che la
rete elettrica nazionale sia gestita da un soggetto estraneo agli interessi dei
singoli produttori, ai quali deve essere assicurato un trattamento imparziale in
ordine all’accesso alla rete stessa.
Il legislatore ha pertanto stabilito di sottrarre ad Enel, proprietaria della
rete, la gestione di questa (Enel come noto è un produttore di energia elettrica
operante nel mercato), ed ha deciso di affidare tale incombenza ad una società
appositamente costituita: Terna s.p.a.
Fra i compiti che competono a quest’ultima vi è quello di garantire la sicurezza
del sistema.
In ordine a tale aspetto, occorre osservare come sia indispensabile, quale
elemento essenziale della sicurezza, mantenere costantemente inalterato
l’equilibrio fra energia immessa nella rete ed energia da essa prelevata.
In altre parole, poiché l’energia elettrica è un bene che non può essere
immagazzinato e stoccato (se non per minimi quantitativi), è necessario che,
istante per istante, la quantità di energia che viene caricata sulla rete dai
produttori, sia pari alla quantità di energia che viene via via prelevata dai
consumatori.
La quantità di energia elettrica immessa giorno per giorno nella rete dipende,
in prima battuta, dall’entità della domanda e dell’offerta come risultanti dalle
contrattazioni che si svolgono nel mercato elettrico del giorno prima (MGP).
In tale mercato, che si svolge quotidianamente, i produttori e gli acquirenti si
accordano per la vendita e l’acquisto della quantità di energia necessaria al
soddisfacimento della domanda relativa al giorno successivo.
Poiché tuttavia la quantità di energia immessa in rete, istante per istante, dai
produttori non coincide perfettamente con la quantità consumata, è necessario un
intervento da parte del Gestore della Rete atto a riequilibrare il sistema.
Terna garantisce tale equilibrio attraverso l’espletamento di un apposito
servizio: il servizio di dispacciamento.
Nella pratica il Gestore della rete stipula contratti con soggetti
specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di produzione o
di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare energia elettrica
secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso, cosicché sia costantemente
assicurato l’equilibrio del sistema, e cioè sia garantito che la quantità di
energia immessa nella rete, sia costantemente pari alla quantità prelevata.
I contratti sopra citati vengono stipulati in un apposito mercato dell’energia
elettrica, denominato mercato per i servizi di dispacciamento (MSD), il quale
presenta talune peculiarità che lo differenziano dal sopra citato mercato del
giorno prima, e precisamente:
a) non tutti gli operatori del mercato possono parteciparvi, ma solo taluni di
essi specificamente abilitati;
b) parte necessaria di tali contratti è il Gestore della Rete;
c) si svolge in un arco temporale necessariamente successivo a quello in cui si
tiene il mercato del giorno prima. In particolare, mentre quest’ultimo si chiude
alle ore 12 del giorno prima rispetto a quello in cui verrà materialmente
immessa in rete l’energia, il mercato per i servizi di dispacciamento si tiene
nel pomeriggio del medesimo giorno (mercato ex ante), nonché nel giorno stesso
nel quale l’energia deve essere immessa in rete (mercato ex post).
Attraverso la conclusione dei contratti testé menzionati, Terna è in grado di
impartire agli operatori, anche mediante la formulazione di specifici programmi,
le disposizioni necessarie affinché questi ultimi immettano nel (e prelevino
dal) sistema energia elettrica, cosicché esso permanga in costante equilibrio.
4.1 L’intervento di Terna attraverso il reperimento di risorse sul mercato dei
servizi di dispacciamento non è tuttavia il solo strumento di cui dispone il
Gestore della Rete per garantire la sicurezza del sistema.
Con la deliberazione n. 111/2006, l’AEEG ha introdotto un nuovo istituto, quello
delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
Tale istituto prevede che talune delle unità abilitate, il cui apporto sia
ritenuto indefettibile per la sicurezza, vengano inserite in un determinato
elenco (quello delle unità essenziali appunto) e che, a seguito di tale
inclusione, Terna possa esercitare su di esse particolari poteri che le
consentono di dettare vincoli e criteri in ordine alle offerte di energia che
dette unità andranno a fare nei mercati elettrici: in tal modo il Gestore della
Rete è in grado di influire sia sull’aspetto quantitativo e qualitativo
dell’offerta (non solo sull’offerta del mercato per il servizio di
dispacciamento), sia sul prezzo dell’energia necessaria all’erogazione del
servizio di dispacciamento.
Sotto il primo profilo, occorre osservare quanto dispone l’art. 64, punto 64.2,
della succitata deliberazione n.111/2006, dove è stabilito che “l’utente del
dispacciamento (cioè l’unità ritenuta essenziale n.d.e.) presenta offerte sul
mercato………nel rispetto dei vincoli e criteri stabiliti da Terna”.
Per ciò che concerne invece il prezzo, si deve far riferimento ai punti 64.3,
64.5 e 64.6 del succitato articolo 64, dai quali scaturisce un regime che può
essere sintetizzato come segue:
a) in primo luogo si neutralizza il potere dell’operatore di influire sul prezzo
dell’energia che si forma nel mercato del giorno prima (cfr. punto 64.3 il quale
dispone che “il prezzo unitario delle offerte nel mercato del girono prima……è
pari a zero”);
b) in secondo luogo si ancora il corrispettivo dell’energia necessaria per il
dispacciamento, e da riconoscere quindi all’operatore stesso, al prezzo che si è
formato nel mercato del giorno prima (cfr. punti 64.5 e 64.6), anziché al prezzo
normalmente maggiore che si determina nel MSD.
Ne scaturisce pertanto un regime alquanto stringente che limita fortemente la
libertà dell’operatore di agire come meglio crede nei mercati elettrici.
5. Si può ora passare all’esame dei motivi di merito.
La ricorrente deduce la sussistenza numerosi vizi che a suo dire inficerebbero
gli atti impugnati.
Le doglianze prospettate possono essere sinteticamente riassunte come segue:
a) In merito alla delibera dell’AEEG n. 97/98 e agli artt. 63-65 dell’all.to A
alla delibera 111/06:
- Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 79/99. Violazione del principio di legalità.
Incompetenza assoluta e carenza di potere. Eccesso di potere per sviamento,
errore sui presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Violazione
del principio di proporzionalità.
Gli atti impugnati sarebbero sforniti di base legislativa, in quanto le vigenti
norme di carattere primario contemplerebbero esclusivamente il potere di imporre
il regime delle unità essenziali a specifici impianti e al ricorrere di
circostanze eccezionali, e non anche, come è avvenuto nel caso concreto, in via
generalizzata e prescindendo dalle suddette circostanze.
Tali premesse inducono la ricorrente a ritenere che le finalità perseguite dalle
autorità intimante siano quelle di contenimento dei costi del servizio di
dispacciamento, piuttosto che di garantire la sicurezza del sistema, come
vorrebbe invece la normativa.
- Violazione degli articoli 3 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di
potere per grave sviamento di istruttoria, difetto di motivazione e
contraddittorietà.
I provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi in assenza di qualunque
attività istruttoria; ciò sarebbe comprovato dalla circostanza che l’Autorità ha
emanato la deliberazione n. 97/98 lo stesso giorno in cui le sono pervenute le
lettera di Terna, senza effettuare alcuna autonoma valutazione sulla situazione
concreta.
- Violazione dei principi costituzionali del giusto procedimento e del buon
andamento dell’azione amministrativa. Violazione degli articoli 7 e seguenti
della legge 241/90. Violazione dell’art. 5 della delibera dell’AEEG 20 maggio
1997 n. 61.
Le autorità intimate avrebbero adottato gli atti impugnati senza attivare alcuno
strumento di garanzia procedimentale nei confronti degli interessati.
b) Con specifico riferimento alle prescrizioni contenute nelle modalità
attuative della deliberazione n di AEEG n. 97/98, si deduce:
- Violazione della delibera n. 111/06 e della delibera ARG/elt 97/98. Eccesso di
potere per carenza di istruttoria e sviamento di potere. Violazione dei principi
costituzionali del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale.
Viene censurato il mancato inoltro agli operatori della relazione prevista
dall’art. 63 dell’allegato A alla succitata delibera, indicante le ragioni
dell’inserimento nell’elenco delle unità essenziali, il periodo dell’anno e le
condizioni in cui si prevede che ogni singola unità sia indispensabile per la
sicurezza del sistema.
In tal modo non sarebbero state esplicitate le ragioni che, con riferimento a
ciascuna unità produttiva, starebbero alla base dell’inclusione nell’elenco.
Si deduce inoltre la violazione dell’art. 64 della medesima deliberazione, in
quanto gli atti impugnati vincolerebbero sempre le offerte sui mercati elettrici
degli operatori, per il solo fatto di essere stati inseriti nell’elenco delle
unità essenziali; mentre la citata norma richiederebbe, per l’effettiva
operatività del vincolo, la concreta individuazione di indispensabilità.
Ciò avvalorerebbe ulteriormente l’assunto che il fine vero perseguito dagli atti
impugnati è quello del contenimento dei costi.
- Violazione della delibera ART/elg 97/98. Eccesso di potere per
contraddittorietà, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione
del principio di proporzionalità.
Le modalità di utilizzo delle unità produttive non contengono alcun richiamo ai
periodi di alto carico, come invece disposto dalla succitata deliberazione n.
97/98, secondo la quale il regime delle unità essenziali avrebbe dovuto operare
esclusivamente con riferimento a tali periodi.
- Violazione dell’art. 5 del d.lgs. 79/99. Eccesso di potere per sviamento,
contraddittorietà ed illogicità.
L’irragionevolezza del sistema discenderebbe dal fatto che Terna ha dovuto
indicare un criterio di selezione delle unità essenziali da movimentare in
concreto, lasciando trasparire che non tutte le unità inserite nell’elenco sono
veramente essenziali; inoltre il criterio indicato è quello del prezzo storico,
e non già quello del merito economico, come previsto invece dal citato art. 5
del d.lgs. 79/99.
5.1. I motivi, vista la loro stretta interconnessione, possono essere esaminati
congiuntamente.
In ordine al fondamento legislativo dei poteri esercitati dalle Autorità
intimate, ed in particolar modo al fondamento legislativo dell’istituto delle
unità essenziali, si deve affermare, richiamando quanto già innanzi accennato,
che sia l’AEEG che Terna hanno esercitato poteri ad esse conferiti dalla legge.
In proposito la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. TAR Lombardia Milano,
sez. IV, 24/01/2007 n. 94) ha già avuto modo di chiarire che la competenza in
materia dell’AEEG è ricavabile dal combinato disposto di talune norme di
carattere primario, e precisamente:
a) dall’art. 2, comma 12, della legge n. 481/95, in base al quale l’Autorità “
emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”.
b) dall’art. 3, comma 3 del d.lgs. 79/99, il quale dispone che l'Autorità nel
garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di
condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e
dispacciamento……”persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione
dell'energia elettrica prodotta”.
E’ del tutto evidente che fra i servizi presi in considerazione delle predette
norme vi è anche il servizio di dispacciamento volto a garantire la sicurezza
del sistema, e che pertanto in tale materia l’Autorità può intervenire emanando
apposite direttive e prescrizioni dirette ad assicurare specifici livelli di
qualità delle prestazioni rese nell’ambito di tale servizio.
L’istituto delle unità essenziali, configurato dagli artt. 63 e seguenti della
deliberazione dell’AEEG n. 111/06 - in quanto strumento di garanzia per un
efficace espletamento del servizio di dispacciamento, ed in definitiva di
garanzia della qualità delle prestazioni rese nell’ambito di tale servizio in
occasione di circostanze di particolari criticità – trova pertanto fondamento
nelle succitate disposizioni di carattere primario.
Occorre peraltro aggiungere che la giurisprudenza sopra richiamata ha altresì
chiarito che il mercato per i servizi di dispacciamento presenta talune
peculiarità: trattasi infatti di un mercato “per abilitati, strettamente
connesso all’interesse pubblico, ove la potestà amministrativa di regolazione
può ben prevedere - per contenere i costi di sicurezza del regime elettrico
gravante sull’utenza - modulazioni (proporzionate), nell’utile economico delle
singole imprese operanti nel settore”.
Il servizio di dispacciamento è quindi fortemente compenetrato dall’interesse
pubblico, cosicché il mercato ad esso afferente ben può subire l’intervento di
regole che vanno a limitare il gioco della concorrenza qualora ricorrano
circostanze di particolare criticità che rendono opportuno contenere i costi di
sicurezza del sistema.
Del resto si deve considerare del tutto ragionevole un regime che preveda
siffatte limitazioni, giacché, soprattutto in caso di rischio di gravi squilibri
nel sistema, gli operatori potrebbero abusare della propria posizione e spingere
il costo delle risorse essenziali per la sicurezza a livelli anormalmente
elevati, così determinando condizioni di criticità idonee a compromettere le
stesse esigenze di sicurezza.
L’istituto delle unità essenziali, per come configurato in astratto dalle sopra
citate norme contenute nella deliberazione dell’AEEG n. 111/06, non esorbita dai
parametri normativi e di ragionevolezza testé illustrati.
Esso, come detto, trova fondamento nelle succitate disposizioni di legge,
costituisce una misura attivabile in presenza di circostanze di particolare
gravità ed è soggetto a determinati limiti di operatività (circostanze e limiti
che verranno illustrati nell’esame degli altri motivi di ricorso), che
permettono di contemperare l’interesse pubblico della sicurezza con l’interesse
degli operatori a conseguire una adeguata remunerazione per le proprie
prestazioni.
5.2 Il regime delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico è
delineato dagli att. 63 e seguenti dell’allegato A alla deliberazione dell’AEEG
n. 111 del 9 giugno 2006.
Come già evidenziato tale regime impone forti limitazioni alle scelte
strategiche degli attori del mercato; limitazioni che se da un lato impediscono
il pieno operare delle regole del mercato stesso, sono comunque giustificate in
quanto funzionali ad una più efficace tutela dell’interesse pubblico.
Che anche il servizio di dispacciamento debba essere in generale espletato nel
rispetto dei principi di matrice liberistica è imposto da diverse disposizioni
normative.
Sovvengono in primo luogo quelle di derivazione comunitaria, ed in particolare
quelle contenute nell’art. 11, comma 2, della direttiva 92/96/CE, dove è
disposto che il Gestore della Rete nell’espletare il servizio di dispacciamento
“….non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete…”;
nell’art. 11, comma 2, della direttiva 2003/54/CEE (che ha abrogato la direttiva
precedentemente citata), il quale stabilisce che “…il dispacciamento degli
impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di
criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere
obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare
un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica; nonché nel
comma 6 del succitato articolo 11, dove si stabilisce che “I gestori del sistema
di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di
energia e la capacità di riserva del loro sistema secondo procedure trasparenti,
non discriminatorie e basate su criteri di mercato”.
Vengono poi in rilievo le norme nazionali contenute nell’art. 3, comma 3, del
d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, il quale dispone che “ l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la
neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento…”.
Essendo il regime del libero mercato quello di carattere generale, è ovvio che
ogni limitazione che ad esso si impone deve essere circoscritta ad ipotesi
particolari, e deve essere disposta attraverso l’adozione di provvedimenti
adeguatamente motivati che diano conto delle ragioni di interesse pubblico
connesse alla sicurezza del sistema che richiedono l’introduzione di misure
derogatorie.
A questi principi si uniformano le disposizioni contenute nel succitato art. 63
dell’allegato A alla delibera n. 111/06, le quali prevedono che Terna debba
seguire un procedimento determinato e debba indicare nei propri atti: a) i
motivi per i quali gli impianti sono inseriti nell’elenco delle unità
essenziali; b) il periodo dell’anno in cui si prevede che l’unità sarà
indispensabile; c) una stima del probabile utilizzo dell’unità nei periodi in
cui essa può risultare indispensabile per la sicurezza. (cfr. art. 63, punto
63.3).
Tali elementi, prima di costituire norme di garanzia e di informazione per gli
interessati, rivelano quali siano i presupposti che debbono ricorre per (e a
quali condizioni il Gestore della Rete possa) far ricorso all’istituto in esame.
In particolare sarà necessario che: a) l’unità sia considerata indispensabile
per la sicurezza, e b) che il regime ad essa imposto sia circoscritto entro ben
definiti ambiti temporali.
5.3. Ritiene il Collegio che le autorità intimate non abbiano fatto buona
applicazione di questi principi e di queste norme.
Dai provvedimenti impugnati non emerge infatti adeguatamente quali siano le
circostanze di particolare gravità che hanno determinato Terna e L’AEEG ad
adottare atti di siffatta portata.
Ciò è tanto più vero se si considera che tali provvedimenti hanno cagionato un
vero e proprio sconvolgimento del regime del mercato dei servizi di
dispacciamento nelle due isole maggiori: si è infatti passati da una situazione
che vedeva un elenco nazionale composto da otto unità ad un nuovo regime nel
quale vi è un elenco del quale fanno parte (oltre agli otto precedenti) tutti
gli operatori abilitati connessi alle reti di Sicilia e Sardegna.
Un intervento così massiccio presupporrebbe la sussistenza di una situazione di
grave e particolare criticità in ordine alle esigenze di sicurezza del sistema
elettrico; situazione, che come detto, non traspare affatto dal tenore dei
provvedimenti impugnati.
La due lettere di Terna del 22 luglio 2008, che costituiscono il presupposto
della deliberazione n. 97/08, ed illustrano le situazioni di fatto che hanno
spinto l’AEEG ad imporre le misure qui contestate, non sono affatto appaganti in
tal senso: la prima si limita esclusivamente a segnalare la lievitazione dei
costi delle risorse necessarie all’espletamento del servizio di dispacciamento;
la seconda, che descrive la situazione del sistema elettrico nelle predette
Regioni, lungi dall’evidenziare la sussistenza di elementi eccezionali che hanno
determinato un forte aggravamento dei rischi di sicurezza, pone in rilievo il
fatto che durante i periodi di alto è carico è necessario che tutte le unità
abilitate si rendano disponibili.
Ma, come ha ben sottolineato la difesa di parte ricorrente, l’esigenza di
disponibilità di tali unità per i periodi di alto carico non può giustificare
l’introduzione di un regime quale quello configurato dal complesso dei
provvedimenti impugnati, nel quale tutti gli operatori abilitati sono
considerati, senza alcuna limitazione temporale, perennemente essenziali, e sono
pertanto soggetti, sempre senza alcuna limitazione, alle stringenti prescrizioni
proprie dell’istituto delle unità essenziali; regime che, come visto, non solo
impone di mettere a disposizione del Gestore della Rete tutte le proprie
potenzialità, ma impone altresì di attenersi alle prescrizioni da quest’ultimo
impartite, riguardanti potenzialmente la gestione complessiva dell’unità: non
solo quella relativa ai mercati per i servizi di dispacciamento, ma anche quella
concernente le offerte afferenti ai mercati del giorno prima e di aggiustamento.
Peraltro l’assenza di limitazioni temporali, non previste nelle prescrizioni
impartite nelle modalità attuative, oltre a costituire indice generale di
irrazionalità del sistema, si pone in contrasto con gli atti in precedenza
adottati, i quali invece facevano ritenere che il regime dell’istituto delle
unità essenziali dovesse operare solo per i periodi di alto carico.
Tale assunto deriva sia dal tenore della seconda lettera di Terna del 22 Luglio
2008, nella quale si afferma che la disponibilità di tutte le unità abilitate è
necessaria limitatamente ai periodi di alto carico (15 settimane in Sicilia e 8
settimane in Sardegna); sia dal contenuto della deliberazione dell’AEEG n.
97/08, dove, dopo aver richiamato nelle motivazioni la necessità di avere a
diposizione tutte le unità nei soli periodi di alto carico, si dispone che
l’inserimento negli elenchi delle unità essenziali avvenga nei limiti dei quanto
addotto in motivazione.
Tutto ciò lascia trasparire evidenti sintomi di sviamento di potere,
appalesandosi in tal modo fondata l’obiezione secondo la quale il fine ultimo
perseguito dalle autorità intimate non sia quello di garantire la sicurezza,
bensì quello di assicurarsi approvvigionamenti a prezzi contenuti.
E tale esigenza non può ritenersi meritevole di tutela, giacché, come in parte
chiarito sopra, i regimi che importano il contenimento dei costi possono essere
consentiti solo qualora tale contenimento sia strettamente funzionale al
soddisfacimento degli interessi connessi alla sicurezza, e non quando tale
contenimento costituisca il fine ultimo dell’azione esercitata dall’autorità
amministrativa.
L’irrazionalità del sistema è poi confermata dal fatto che le autorità intimate
hanno sentito la necessità di introdurre un meccanismo di selezione delle unità
da attivare in concreto di volta in volta.
Dal combinato disposto dei punti 64.2 e 64.5 dell’art.64 dell’allegato A alla
deliberazione n. 111/06 emerge un quadro dell’istituto delle unità essenziali
nel quale Terna impartisce ai singoli operatori le disposizioni inerenti le
quantità di energia da offrire sul mercato del servizio di dispacciamento (in
pratica indica la quantità di risorse di cui ha bisogno e che gli operatori
stessi sono obbligati a metterle a disposizione) e paga tali risorse al prezzo
che si è formato sul mercato del giorno prima.
Questo sistema non prevede alcuna necessità di selezione perché Terna movimenta
gli operatori secondo le proprie necessità.
L’introduzione, nelle modalità attuative, di un criterio di selezione testimonia
invece che, sebbene tutte le unità siano assoggettate al regime delle unità
essenziali senza limitazioni temporali, il requisito dell’essenzialità non
sempre è sussistente: ne scaturisce un meccanismo che sacrifica gli interessi
degli operatori anche quando ciò non risulta necessario, in violazione del
principio di proporzionalità che, come noto, impone che il sacrificio degli
interessi privati avvenga nei limiti in cui esso sia strettamente necessario per
il soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Tale considerazioni consento di prescindere dal vaglio delle doglianze afferenti
alla legittimità del criterio di selezione individuato da Terna.
Si ritiene, pertanto, che i motivi afferenti ai punti testé esaminati debbano
trovare accoglimento.
6. Anche con riferimento alle motivazioni specifiche che hanno indotto le
autorità intimate a disporre la variazione degli elenchi annuali vigenti, le
doglianze prospettate nel ricorso si appalesano fondate.
Dispone il predetto art. 63, punto 63.1, che “ Terna predispone e pubblica sul
proprio sito internet l’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del
sistema elettrico valido per l’anno solare successivo….”
Aggiunge il punto 63.4 del medesimo articolo che “ Terna, qualora modifiche
rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l’elenco di cui
al comma 63.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo….”.
Dal combinato disposto di queste norme si evince chiaramente che l’Autorità non
poteva imporre una modifica degli elenchi con decorrenza immediata, a meno che,
come detto, non ricorressero particolari ragioni connesse a rilevanti modifiche
del sistema elettrico.
Richiamando quanto già osservato in precedenza, dagli nessuno degli atti
impugnati (e quindi né dalle due lettere di Terna del 22 luglio 2008, né dalla
deliberazione dell’AEEG n. 97/08) emerge assolutamente la sussistenza di tali
rilevanti modifiche del sistema.
Di esse non si dà per niente conto, limitandosi i predetti atti ad indicare che
nei periodi di alto carico si rende necessaria la disponibilità di tutte le
unità abilitate.
Un intervento tanto incisivo, quale quello posto in essere dalle autorità
intimate, avrebbe richiesto una motivazione più adeguata, con la quale si
sarebbero dovute illustrare con dovizia le sopravvenute circostanze di fatto
che, come prevede la norma, avrebbero giustificato una modifica degli elenchi
vigenti.
6.1. Anche per ciò che concerne la relazione da inviare agli operatori non si
può che concordare con le argomentazioni svolte da parte ricorrente.
Come si è già illustrato, il succitato art. 63, punto 63.2, dispone che “Terna
invia all’Autorità….una relazione che, per ciascuna unità, indichi: a) le
ragioni per cui l’unità è stata inclusa nell’elenco; b) il periodo dell’anno e
le condizioni in cui Terna prevede che l’unità sarà indispensabile per la
gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
c) una stima del probabile utilizzo dell’unità nei periodi in cui tale unità può
risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico”.
Tale relazione, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco delle unità
essenziali, in base al comma 63.3, deve essere inviata “agli utenti del
dispacciamento …..per la parte relativa alle unità di cui sono titolari”.
Emerge, da tali disposizioni, un quadro abbastanza chiaro nel quale è previsto
che il Gestore della rete partecipi a ciascun singolo interessato le ragioni per
le quali è stato assoggettato al regime delle unità essenziali, il periodo nel
quale tale regime sarà operativo nei suoi confronti, ed infine le modalità con
le quali esso sarà chiamato ad operare.
Si badi bene che tali prescrizioni non hanno una valenza puramente formale, ma
incidono profondamente sulle posizioni sostanziali dei titolari delle unità
produttive, i quali hanno tutto l’interesse, ai fini della programmazioni della
proprie rispettive attività, di conoscere quando e a quali condizioni saranno
chiamati ad attivarsi in ottemperanza alle norme che disciplinano l’istituto
delle unità essenziali.
E’ pacifico e non contestato che Terna ha assolutamente omesso di inviare a
ciascun operatore la relazione in parola, e ciò già di per sé costituisce un
grave indice di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Peraltro occorre osservare come la stessa Terna non abbia neppure predisposto ed
inviato all’Autorità la relazione medesima, in quanto di essa non è stata
depositata alcuna copia in giudizio (deposito che si sarebbe rivelato
probabilmente proficuo per una migliore comprensione delle ragioni sottese
all’adozione degli atti impugnati); e non può essere certo ritenuta tale la
pubblicazione delle modalità attuative sul sito internet dell’AEEG, le quali non
posseggono il contenuto previsto dalla succitata norma.
Ciò ha comportato, fra l’altro, la conseguenza che gli operatori non hanno
potuto avere contezza dei periodi nei quali sarà per essi operativo il regime
delle unità essenziali, violandosi in tal modo, in maniera evidente, il disposto
dell’art. 63, comma 63.2, lett. b), dell’allegato A alla deliberazione n.
111/06.
Né può essere accolta l’eccezione della difesa di Terna, la quale sostiene che
l’indicazione dei periodi non è stata fatta in quanto se da un lato è possibile
prevedere il numero di settimane nelle quali si verificherà l’alto carico,
dall’altro lato non è possibile prevedere quando cadranno tali settimane.
L’obiezione, in primo luogo, è difficilmente condivisibile: se Terna riesce ad
indicare con precisione il numero delle settimane di alto carico, vuol dire che
conosce i fattori che lo determinano; ed è in grado quindi di prevedere, seppur
con qualche approssimazione, i periodi in cui si verificheranno le condizioni di
alto carico nell’arco dell’anno.
Comunque, a prescindere da ciò, le disposizioni di cui al predetto art. 63,
comma 63.2, sono chiare nel disporre che l’indicazione del “periodo dell’anno
vada” fornita agli operatori; pertanto, anche se si ritenesse che tali
disposizioni non abbiano valenza regolamentare, e che quindi sia possibile
discostarsi da esse, sarebbe stato necessario quantomeno che tale deroga fosse
stata supportata da adeguata motivazione. Sul punto invece gli atti impugnati
non spendono alcuna parola.
Anche tale rilievo depone quindi per un giudizio di illegittimità dei
provvedimenti in questa sede gravati.
7. Resta infine da scrutinare la censura concernente la mancata attivazione
delle garanzie procedimentali.
7.1. Ritiene il Collegio che anche questo motivo meriti accoglimento.
Per un corretto inquadramento della fattispecie è opportuno in primo luogo
evidenziare che la deliberazione n. 97/08 non ha valenza di atto generale.
Tale provvedimento, infatti, è funzionale alla risoluzione di una situazione
concreta e, per ciò che maggiormente importa in questa sede, esso produce
effetti nei confronti di un soggetto ben determinato (il Gestore della Rete) e
nei confronti di altri soggetti facilmente determinabili: gli operatori dei
mercati elettrici di Sicilia e Sardegna le cui unità produttive, in esecuzione
di siffatto provvedimento, sono state inserite negli elenchi delle unità
essenziali.
Si tratta invero di un numero di operatori abbastanza ristretto ben conosciuti
da parte dell’Autorità.
Detto questo, si debbono richiamare le norme che disciplinano le garanzie
procedimentali che l’autorità è tenuta ad attuare quando dà corso ai
procedimenti di propria spettanza.
Viene in rilievo, in primo luogo, l’art. 2 comma 24, lett. a) della legge
481/95, il quale prescrive l’adozione di apposti regolamenti che assicurino che
le procedure relative alle attività svolte dall’AEEG “(…) siano idonee a
garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione”.
In attuazione di tale norma è stato emanato il D.P.R. 9 maggio 2001 n. 244, il
cui art. 4, comma 3, prescrive che l’Autorità, una volta assunta la decisione di
dare avvio ad un procedimento, deve darne comunicazione “…ai soggetti diretti
destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento”.
Sovviene poi l’art. 2, comma 1, dello stesso D.P.R., il quale stabilisce che per
ciò che non è espressamente previsto da detto regolamento si applicano le
disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241.
Dal combinato disposto di queste norme si evince che l’AEEG, prima di adottare
l’atto in questa sede impugnato, avrebbe dovuto comunicare agli operatori
suindicati l’avviso di avvio del procedimento.
Tali soggetti debbono infatti considerarsi destinatari diretti del provvedimento
impugnato, o quantomeno “soggetti cui possa derivare un pregiudizio”, come
prevede l’art. 7, comma 1, della legge 241/90, operante in virtù del richiamo
sopra illustrato: è con riferimento ad essi invero che si sono dispiegati gli
effetti pregiudizievoli propri del regime dell’istituto delle unità essenziali,
nell’elenco delle quali le loro unità produttive sono state inserite in
esecuzione dell’atto qui gravato.
Né è possibile ritenere che l’omesso inoltro della comunicazione possa ritenersi
giustificato dalla sussistenza di ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità.
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo una consolidata giurisprudenza,
tale esimente, prevista dal primo comma dell’art. 7 della legge 241/90, opera
soltanto nel caso di urgenza qualificata, della quale l’autorità amministrativa
è tenuta a dare conto nelle motivazioni del provvedimento adottato.
La delibera impugnata invece sorvola completamente sulla questione e non si cura
affatto di fornire le giustificazioni che stanno alla base della mancata
attivazione delle garanzie procedimentali.
Queste considerazioni portano inevitabilmente a ritenere che l’Autorità abbia
violato le disposizioni volte a garantire la partecipazione al procedimento dei
soggetti interessati, e che pertanto le doglianze sollevate dalla ricorrente
siano sotto tale profilo fondate.
7.2. Per completezza è opportuno aggiungere che a diverse conclusioni non si
sarebbe giunti anche nel caso a voler riconoscere alla delibera n. 97/08 natura
di atto generale.
La giurisprudenza applica infatti in maniera alquanto rigorosa i principi di
garanzia del contraddittorio in materia di procedimenti espletati dalle autorità
indipendenti, e ritiene che tali garanzie vadano assicurate anche quando ci si
trova al cospetto di procedimenti finalizzati all’emanazione di atti generali.
Ciò in quanto tali autorità si pongono al di fuori dei meccanismi di
rappresentatività politica degli organi della pubblica amministrazione e delle
connesse responsabilità di cui all’art. 95 Cost.; pertanto si rende necessario
il recupero di democraticità del sistema, attraverso strumenti (quali quelli
configurati dagli istituti di garanzia procedimentale) che dal basso assicurino
una adeguata valutazione degli interessi della collettività.
In attuazione di tali principi l’art. 5, comma 1, lett. c) della delibera dell’AEEG
n. 61 del 20 maggio 2001 ha previsto espressamente che gli atti di valenza
generale da essa adottati debbano essere preceduti dalla pubblicazione di un
avviso di avvio del procedimento, onde consentire agli interessati di fornire
l’apporto partecipativo funzionale alla tutela dei loro interessi.
Neppure tali prescrizioni sono state seguite dall’Autorità, la quale, come
detto, ha emanato la deliberazione qui impugnata senza né comunicare, né
pubblicare alcun avviso di avvio del procedimento.
Anche tali considerazioni, pertanto, conducono inevitabilmente alla
formulazione, per tale delibera, di un giudizio di illegittimità .
8. Richiamando le considerazioni che precedono si deve quindi concludere per la
fondatezza del ricorso.
9. Le spese di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, seguono la regola
generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla: 1)la delibera dell’AEEG in data 23 luglio 2008 n. ARG/elt
97/08, nella parte in cui ha ordinato a Terna di inserire nell’elenco delle
unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico tutte le unità abilitate
connesse con la rete elettrica in Sicilia e in Sardegna; 2) la delibera 1 agosto
2008 n. 106 nella parte in cui l’AEEG ha giudicato conformi alle disposizioni
della delibera n.111/06 le modalità – comunicate con lettera 31 luglio 2008 prot.
TE/P2008012313 – con le quali Terna “intende dare prima attuazione alle
disposizioni della deliberazione dell’AEEG medesima n. 97/08” ed ha altresì
preso atto della prima attuazione della delibera 97/08 con riferimento alla
Sicilia e alla Sardegna; 3) la menzionata lettera di Terna del 31 luglio 2008 ed
il successivo atto dell’08 agosto 2008, di identico contenuto, con cui la stessa
Terna ha reso note dette modalità attuative della delibera n. 97/08,
esplicitando la loro applicazione a decorrere dal 13/08/2008; 4) l’atto col
quale terna ha fornito un nuovo testo dell’all.to A.27 al proprio codice di
rete, con l’elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico
in Sicilia e in Sardegna.
Condanna l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e Terna, in solido tra
loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000, oltre
accessori di legge;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia , ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 Ottobre 2008 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Stefano Cozzi - Referendario est
Raffaello Gisondi - Referendario
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