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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 Aprile 2008, n. 715
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di un
solo singolo cittadino - Sufficienza. Anche la segnalazione di un solo
cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi
conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte
del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a
disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di
cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di
un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR
Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488).
Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c.
Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715
INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali di immissione sonora ex art.4
D.P.C.M. 14.11.97 - Enti senza scopo di lucro - Osservanza dei limiti -
Fondamento. Il rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica di
cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 riguarda tutte le attività che, per le
proprie intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria
al loro svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore
inquinanti. Ne deriva che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
anche se svolta da enti senza scopo di lucro, non può sfuggire al necessario
rispetto do tali limiti (cfr. circolare del Ministero dell’Ambiente del
6.9.2004, punto 3 e, in giurisprudenza, TAR Basilicata, 2.1.2008, n. 5).
Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c.
Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ Sezione -
T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 715/2008 DEL 02/04/2008
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. 634/2007 proposto da CIRCOLO ARCI RADIO AUT, in persona del
legale rappresentante pro-tempore e ASSOCIAZIONE IDEE IN CANTIERE, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli
avv.ti Carlo Galli e Gloria Agostini ed elettivamente domiciliati presso la
Segreteria del TAR Lombardia in Milano, Via Conservatorio n. 13;
c o n t r o
COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Bobbio Pallavicini ed elettivamente domiciliato ex lege (art. 35
RD 1054/1924 e art. 19 L. 1034/1971), presso la Segreteria del TAR Lombardia in
Milano, Via Conservatorio n. 13;
SINDACO DEL COMUNE DI PAVIA-UFFICIALE DI GOVERNO, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
GIROLAMO DE RADA, non costituito in giudizio;
e con l’intervento ad opponendum di
MARTINELLI RAFFAELLA, TAVAZZANI GIOVANNI, CIMENTI PAOLA, CORSICO ANGELO,
VOLODINA EKATERINA, VIGORELLI ARISTIDE, CATENACCI EUGENIO, BAGGI DANIELA, VENDER
SIMONE, ZAMPIERI LUISANNA, MAFFI GUIDO, LUCCHESE ALESSANDRA, PIACENTINI
MASSIMILIANO, ZANOLI CLAUDIO, TORCHIO PINUCCIA, SPIAGGI MARIA, ALDANI ELETTRA e
BARCELLI PIERA MARIA, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Loriana
Zanuttigh e Cristiano Romano, nel cui studio in Milano, Via Fontana n 25, sono
elettivamente domiciliati.
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pavia del 16.1.2007 e di ogni altro
atto preordinato e/o connesso, nonché per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia;
Visto l’atto di costituzione degli intervenienti ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all'udienza dell’11 marzo 2008 (relatore Dott. Giovanni Zucchini) i
procuratori della parte ricorrente, dell'Amministrazione comunale e degli
intervenienti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
L’Associazione “Idee in cantiere” conduce in locazione un immobile sito in
Pavia, Via Siro Comi n. 11, all’interno del quale ha sede anche il Circolo Arci
“Radio Out”. Nel locale è svolta attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Con ordinanza del 16.1.2007, il Sindaco di Pavia, vista la relazione dell’ARPA
redatta a seguito di sopralluogo in data 12-13 ottobre 2006 ed accertata una
situazione di inquinamento acustico, limitava lo svolgimento dell’attività di
somministrazione, sino ad allora effettuata fino alle ore 2.00, al solo periodo
diurno (ore 6.00-22.00), subordinando la prosecuzione oltre le 22.00
all’esecuzione di idonee opere di insonorizzazione acustica.
Contro la citata ordinanza sindacale era proposto il presente ricorso, con
domanda di sospensiva e di danni, per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) violazione dell’art. 9 della legge 447/1995, dell’art. 4 del DPCM 14.11.1997
e carenza di potere; ove si contesta la sussistenza dei presupposti di fatto e
di diritto per l’adozione dell’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, nel quale si evidenzia il
difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale.
Il Comune di Pavia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza cautelare del 3.4.2007, gli esponenti rinunciavano alla domanda di
sospensiva.
Successivamente, in data 12.4.2007, era depositato in giudizio un atto di
intervento ad opponendum da parte di un gruppo di residenti nelle immeditate
vicinanze del locale in questione, i quali, lamentando le eccessive immissioni
rumorose a loro danno, si associavano alle conclusioni difensive del patrono del
Comune.
All’udienza pubblica dell’11.3.2008, la causa era trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. In via preliminare, deve essere affrontata la questione, rilevabile d’ufficio
al pari di tutte le questioni pregiudiziali nel processo amministrativo,
dell’inammissibilità dell’atto di intervento, per omessa notificazione del
medesimo alle altre parti in causa.
A norma dell’art. 22, comma 2, della legge 6.12.1971, n. 1034, infatti, la
domanda di intervento deve essere dapprima notificata alle parti in giudizio nel
rispettivo domicilio di elezione ed all’organo che ha emanato l’atto impugnato e
successivamente depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della
notificazione.
In difetto della suddetta notificazione, l’intervento deve reputarsi
inammissibile (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 3675 del 20.9.2005, con
la giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell’intervenuta notificazione
dell’atto di intervento, anzi l’originale di quest’ultimo – denominato “Atto di
costituzione” - risulta inserito nel fascicolo di causa senza l’indicazione di
alcuna notificazione effettuata alle altre parti del giudizio, per cui non può
che pronunciarsi l’inammissibilità dell’intervento stesso.
Si badi che tale conclusione non muta per la circostanza che le parti ricorrenti
hanno eletto domicilio presso la Segreteria del TAR Lombardia, visto che gli
intervenienti avrebbero dovuto in ogni modo ritualmente notificare l’atto presso
la citata Segreteria e successivamente inserire nel fascicolo di causa
l’originale dell’atto di intervento con la relazione di notificazione, a prova
della notifica così effettuata.
Attesa, pertanto, l’inammissibilità dell’atto di intervento, deve essere
disposta l’estromissione dal presente giudizio delle parti che hanno svolto
l’intervento stesso.
2. Passando alla trattazione del merito del ricorso, si rileva che il primo
mezzo di gravame è infondato.
Nel caso di specie, sussistono infatti i presupposti di fatto e di diritto per
l’adozione, da parte del Sindaco, dell’ordinanza di cui all’art. 9 della legge
447/1995.
A tal proposito giova in primo luogo rammentare che l’art. 15 della legge
regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di
vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di
precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste
all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), <<privilegiando le
segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in
ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico>>
(comma 2°).
Ciò premesso, appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino,
come avvenuto nella presente causa da parte del sig. De Rada, per consentire al
Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina
sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico – ed unico
peraltro – strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia
(legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge
447/1995.
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di
un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una
sola famiglia (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006,
n. 488, nelle quali si mette altresì in luce come l’art. 9 della legge 447/1995
rappresenti per così dire l’ordinario rimedio in materia di inquinamento
acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle
Amministrazioni comunali e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819).
Il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà
regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di
emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo
può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche
attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o
rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni.
Neppure potrebbe sostenersi, come vorrebbero le ricorrenti, che il Comune
avrebbe dovuto ricorrere a rimedi alternativi rispetto alla riduzione di orario:
l’Amministrazione ha infatti imposto l’adozione di adeguata misure di
insonorizzazione, fermo restando, nelle more della loro realizzazione, la
variazione dell’orario di apertura.
La mancata previsione di un termine certo di durata degli effetti dell’ordinanza
impugnata non ne mina la legittimità: trattandosi di ordinanza contingibile ed
urgente ex art. 9 legge 447/1995, non appare infatti illegittima la fissazione
di un termine di efficacia subordinata alla realizzazione, da parte del
responsabile dell’inquinamento, delle opere necessarie per il rispetto dei
limiti di emissione sonora.
Non vi è neanche contraddittorietà fra l’ordinanza impugnata ed il provvedimento
con cui il Comune ha sospeso l’efficacia della stessa, costituendo quest’ultimo
un atto di carattere provvisorio ed interinale, volto a consentire l’esercizio
normale dell’attività del circolo e nel contempo a permettere agli organi di
controllo l’effettuazione di ulteriori verifiche fonometriche, per l’appunto
nelle condizioni di ordinario esercizio dell’attività di somministrazione (cfr.
doc. 13 dei ricorrenti).
Infine, non si ravvisa neppure la lamentata violazione dell’art. 4, comma 3, del
DPCM 14.11.1997, in quanto, al di là della circostanza, affermata in ricorso,
secondo cui le due associazioni esponenti non hanno fine di lucro, appare
evidente che il rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all’art.
4 del DPCM sopra citato riguarda tutte le attività che, per le proprie
intrinseche caratteristiche e per la struttura organizzativa necessaria al loro
svolgimento, sono idonee alla produzione di immissioni sonore inquinanti.
In tal senso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se
svolta da enti asseritamente senza scopo di lucro, non può sfuggire al
necessario rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 (cfr.
circolare del Ministero dell’Ambiente del 6.9.2004, punto 3 e, in
giurisprudenza, TAR Basilicata, 2.1.2008, n. 5).
3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
La relazione ARPA, posta a fondamento dell’ordinanza sindacale, indica il rumore
degli avventori all’esterni del locale e l’utilizzo di radio all’esterno come
fonte <<principale>> ma non esclusiva del rumore (non si dimentichi, a tal
proposito, che il superamento dei limiti di emissione risulta molto rilevante e
che la porta esterna del locale era risultata aperta fino alle 2.00, per cui
sotto tale profilo appare improbabile che le fonti rumorose siano solo quelle
esterne), senza contare che tale presenza esterna non può ritenersi – come
parrebbe sostenere parte ricorrente – totalmente svincolata dall’attività svolta
all’interno del locale stesso.
Infatti, appare chiaro dalla lettura della relazione suddetta (costituente atto
pubblico avente efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 del
codice civile), che gli avventori rimangono in ogni modo all’esterno del locale,
anziché allontanarsi, visto che l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anziché cessare entro le ore 2.00, continua in realtà anche
successivamente, mediante la distribuzione di prodotti di consumo attraverso
apposita grata (anzi, nella relazione si segnala addirittura una riapertura del
locale – seppure per breve tempo – intorno alle ore 2.50).
Orbene, se si tiene conto della finalità propria dell’ordinanza ex art. 9 legge
447/1995, come sopra esposto, non appare certo illegittimo un provvedimento di
limitazione dell’orario di un’attività di somministrazione che, per le proprie
caratteristiche di svolgimento, comporta la produzione di immissioni rumorose
anche nello spazio immediatamente prospiciente all’ingresso del locale, vista
addirittura la sostanziale prosecuzione dell’attività oltre l’orario massimo di
chiusura.
Priva di pregio è poi l’osservazione dei ricorrenti sul presunto errore in cui
sarebbe incorsa ARPA nella misurazione del livello differenziale, per avere
tenuto conto del rumore residuo già misurato in altra occasione, vale a dire il
18.9.2005, allorché era chiuso un altro vicino locale, denominato “Sottovento”.
Infatti, anche a voler prescindere dalla circostanza che i ricorrenti censurano
presunti errori di ARPA senza aver ritualmente evocato la stessa in giudizio,
appare corretta la condotta dei tecnici di quest’ultima, visto che, nella notte
fra il 12 e il 13 ottobre 2006, allorché furono effettuate le misurazione che
hanno portato alla relazione di cui è causa, il “Sottovento” era chiuso (pag. 3
del doc. 9 ricorrenti), per cui è stato logicamente utilizzato un valore di
rumore residuo già misurato in un giorno di chiusura del citato locale
“Sottovento”.
Il comportamento di ARPA risulta pertanto immune dai vizi prospettati, il che
conferma ancora la legittimità dell’ordinanza impugnata.
4. Attesa l’infondatezza del ricorso, anche la domanda di risarcimento danni
deve essere respinta, a tacer del fatto sia che dei lamentati danni non è
offerta alcuna concreta prova sia della circostanza che l’Amministrazione ha,
perlomeno nelle more del presente giudizio, sospeso l’efficacia del
provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico
dei ricorrenti ed a favore del Comune di Pavia, mentre sussistono giustificati
motivi per disporne la compensazione fra le altre parti, comprese quelle
estromesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’inammissibilità
dell’atto di intervento e dispone l’estromissione dal giudizio degli
intervenienti.
Rigetta il presente ricorso e respinge la domanda di risarcimento dei danni in
esso formulata.
Condanna le parti ricorrente al pagamento delle spese a favore del Comune di
Pavia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2008, con
l'intervento dei signori:
- Maurizio Nicolosi - Presidente
- Giovanni Zucchini - Referendario - Estensore
- Concetta Plantamura - Referendario
Il Presidente
L'Estensore
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