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T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 Aprile 2008, n. 792
RIFIUTI - Impianti di compostaggio - Art. 1997 d.lgs. n. 152/2006 -
Prescrizioni in ordine all’adozione di interventi di revisione e miglioria
dell’impianto - Competenza - Provincia - Limiti del potere di ordinanza del
sindaco. Ai sensi degli artt. 20 e 28 del d. lgs. 22/1997 e dell’art. 16
della L.R. 26/2003, nonché dell’art. 197 del d. lgs. 152/2006, il soggetto
competente al controllo periodico su tutte le attività di gestione di un
impianto per il trattamento dei rifiuti (nella specie, impianto di compostaggio)
e, quindi, sia sul rispetto delle condizioni prescritte in sede di
autorizzazione (sia dalla Provincia che dalla Regione), che sulla successiva
conduzione dell’impianto, è la Provincia. A tale ente deve, quindi, ricondursi
la competenza ad imporre eventuali interventi di revisione e miglioria degli
impianti, aventi effetti permanenti e quindi per loro stessa natura in contrasto
con la temporaneità e contingenza che caratterizzano, invece, quelli dettati
dalla necessità di far fronte a quelle situazioni imprevedibili ed eccezionali
che stanno alla base del potere di ordinanza del Sindaco quale soggetto preposto
alla tutela della salute pubblica. Pres. Nicolosi, Est. Mara - E. s.r.l. (avv.
Barilà) c. Comune di Terranova dei Passerini (avv. Romano) - T.A.R LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
MILANO
SEZIONE IV
T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 792/2008 DEL 02/04/2008
Registro Sentenze: /2008
Registro Generale: 4553/2004
nelle persone dei Signori:
MAURIZIO NICOLOSI Presidente
BERTAGNOLLI MARA Ref., relatore
UGO DE CARLO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 11 marzo 2008
Visto il ricorso 4553/2004 proposto da:
EAL COMPOST s.r.l.
rappresentata e difesa da:
Enzo Barilà
con domicilio eletto in MILANO
p.zza Cinque Giornate, n. 5
presso
lo studio dello stesso
contro
COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
rappresentato e difeso da:
Ercole Romano
con domicilio eletto in MILANO
viale Bianca Maria, n. 23
presso
lo studio dello stesso
e nei confronti di
ARPA
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI LODI
non costituite in giudizio
per l’annullamento previa sospensione
- dell’ordinanza n. 10/2004 prot. 2923 di data 11 settembre 2004, con la
quale il Sindaco di Terranova dei Passerini ha imposto alla ricorrente
prescrizioni inerenti la gestione dell’impianto di compostaggio gestito dalla
ricorrente in Terranova di Passerini, via E. Mattei, n. 1;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e.
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la memoria presentata dall’Amministrazione resistente e l’allegata
documentazione;
Vista l’ordinanza n. 2761/04, con cui è stata accolta la domanda incidentale di
sospensione dell’atto impugnato;
Vista la memoria di costituzione con nuovo procuratore della ricorrente;
Visti i documenti depositati, in vista della pubblica udienza,
dall’Amministrazione intimata;
Visti gli atti della causa;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
Designato relatore alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008 il Ref. Mara
Bertagnolli e uditi i procuratori delle parti, come da verbale;
FATTO
La ditta EAL COMPOST s.r.l., titolare di un’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio di un impianto di trattamento finalizzato al compostaggio della
f.o.r.s.u. (frazione organica di rifiuti solidi urbani), situato in zona
urbanistica F, secondo il P.R.G., del Comune di Terranova dei Passerini, ha
ottenuto il rinnovo della stessa, da parte della provincia di Lodi, con
determina REGTA/419/2004 del 15 giugno 2004.
Nel febbraio dello stesso anno, la medesima ditta era già stata altresì
autorizzata dalla Provincia, alla realizzazione di varianti migliorative
dell’impianto.
Nel corso dei lavori (per l’esecuzione dei quali si è reso necessario anche
acquisire un parere della Regione, ritardando la stessa) il Comune di Terranova
dei Passerini, sollecitato da ripetute lamentela della popolazione anche dei
Comuni limitorofi, è intervenuto operando, con l’ausilio tecnico dell’ARPA, un
sopraluogo per accertare le condizioni dell’impianto e la lamentata fuoriuscita
di miasmi maleodoranti dallo stesso.
Tale attività di verifica è sfociata nell’adozione, da parte del Sindaco
dell’ordinanza n. 10/04, con cui lo stesso ha ordinato, in via contingibile ed
urgente:
“A) di dare esatta esecuzione alle prescrizioni di cui alla Determinazione n.
REGTA/150/2004 della Provincia di Lodi…;
B) di eliminare radicalmente le ulteriori inadempienze indicate ai punti 2, 3,
4, 5 e 6 pag. 3 della Relazione tecnica (dell’ARPA, n.d.r.);
C) la presentazione” – al Comune, alla Provincia e all’ARPA di Lodi – “di un
progetto di revisione dell’attuale sistema di raccolta, trattamento e scarico
delle acque reflue…al fine di garantire un maggior grado di tutela ambientale;
D) l’ultimazione dei lavori di tamponamento della tettoia dell’area di seconda
maturazione e dell’area di raffinazione;
E) la completa chiusura della vasca di stoccaggio del percolato di cui alla pag.
3 lettera k della relazione dell’ARPA”;
F) la presentazione di un progetto di revisione dell’impianto (ed in particolare
della fase di biossidazione accelerata e dei sistemi di contenimento delle
emissioni) finalizzato al miglioramento del processo, come peraltro previsto
dalla stessa EAL COMPOST nella relazione datata 10 febbraio 2004 e presentata a
supporto della richiesta di nulla osta provinciale”
G) di adottare ogni misura che risulti ulteriormente necessaria al fine della
radicale eliminazione delle molestie olfattive riscontrate ed accertate.
A tale prescrizioni doveva essere data esecuzione entro 30 giorni dalla
notifica, per quanto riguarda tutte le medesime, con la sola eccezione di quella
di cui alla lettera F), per la quale è stato assegnato un termine di sessanta
giorni.
Avverso tale provvedimento la EAL COMPOST s.r.l. ha presentato ricorso,
deducendo i seguenti vizi:
1) sull’ordinanza nel suo complesso: violazione di legge ed eccesso di potere –
violazione per contrasto con gli artt. 20 e 28 del d. lgs. 22/1997 e 16 L.R.
26/2003 – violazione per falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d. lgs.
267/2000, 117 d. lgs. 112/1998, 32 legge 833/1978 e 217 R.D. 1265/1934 –
incompetenza – violazione del principio di proporzionalità – illogicità –
erroneità – carenza e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –
difetto di congrua istruttoria e motivazione – ingiustizia manifesta – sviamento
– violazione degli art. 1, 3, 6 e 7 legge 241/1990 e 97 Costituzione;
2) sulle prescrizioni delle lettere C) ed F), ulteriore violazione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l’infondatezza del ricorso. Il
provvedimento impugnato sarebbe derivato, infatti, da un’insostenibile
situazione protraentesi nel tempo e l’intervento rispetto alla quale non sarebbe
più stato procrastinabile.
Peraltro l’ordinanza impugnata dovrebbe essere inquadrata nell’ambito
dell’esercizio del potere riconosciuto al Comune dall’art. 13 del T.U. n.
267/00, cui spettano “le funzioni amministrative che riguardano…il territorio
comunale…nei settori dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico” e del più generale esercizio del potere di vigilanza sulle
attività edilizie e di trasformazione del territorio.
Secondo la difesa comunale, inoltre, le autorizzazioni ottenute alla modifica
sostanziale dell’impianto e provenienti da Provincia e Regione non
escluderebbero la vigilanza sulle concrete attività autorizzate da parte del
Comune ai sensi e nei limiti delle funzioni di vigilanza edilizie e di connessa
salvaguardia dell’igiene pubblica.
In vista della pubblica udienza l’Amministrazione depositava la documentazione
comprovante successivi sopraluoghi del 2007 ed i provvedimenti adottati in
seguito alle risultanze degli stessi, contenenti specifiche prescrizioni e cioè:
- eseguire, entro 120 giorni, i lavori necessari per il rispetto della
prescrizione di cui al D.R. 11777/06, secondo cui “dovranno essere adottati
tutti gli accorgimenti gestionali atti ad impedire la propagazione di emissioni
diffuse durante lo svolgimento delle attività, dai locali adibiti ai trattamenti
biologici e dalle fasi di stoccaggio di prodotti e sottoprodotti”;
- provvedere entro 30 giorni dalla notifica al trasferimento del materiale
presente nell’area 6 di stoccaggio, all’interno dei capannoni di lavorazione per
evitare fenomeni di fermentazione all’esterno;
- intraprendere azione e cautele volte ad assicurare una gestione della predetta
area secondo le norme di buona tecnica in ossequio alla determinazione
provinciale n. 419/04;
- avviare e terminare (entro 120 giorni) i lavori necessari in ordine alla
realizzazione nell’area 8 della canalizzazione a soffitto per l’aspirazione
dell’aria ed invio al biofiltro;
- provvedere alla rilevazione giornaliera della temperatura della fase ACT, con
registrazione manuale cartacea;
- nonché altri specifici adempimenti riportati nei successivi punti del
dispositivo dell’ordinanza, tutti aventi ad oggetto la specifica gestione
dell’attività dell’impianto (compresa l’imposizione del campionamento).
Tutto ciò a dimostrazione del permanere della situazione di disagio e pericolo
per la salute che è stata alla base dell’adozione dell’impugnato provvedimento.
Con successiva memoria la stessa Amministrazione ribadiva le tesi difensive già
rappresentate, insistendo sulla legittimazione del Sindaco ad adottare ordinanze
contingibili ed urgenti per fare fronte a situazioni di inquinamento ambientale
come quella derivante dal non corretto esercizio dell’impianto da parte della
ricorrente, perdurante nel tempo, come messo in evidenza dai risultati di
successivi sopraluoghi
Peraltro lo stesso Comune poneva in evidenza come le ordinanze n. 13 e 14 del 19
novembre 2007, fossero state impugnate con ricorso autonomo, pendente avanti al
Tar Lombardia, privo di richiesta incidentale per la concessione di misure
cautelari, in particolare con efficacia sospensiva di detti provvedimenti.
Replicava parte ricorrente con apposita memoria, insistendo per l’annullamento
del provvedimento impugnato, tenuto conto, in particolare, dell’assenza del
presupposto per l’esercizio del potere del Sindaco quale tutore della salute dei
cittadini, in considerazione del fatto che l’ordinanza contestata sarebbe stata
adottata sulla scorta di sole percezioni personali degli amministratori e degli
amministrati e, pertanto, in assenza di un’adeguata prova della sussistenza del
pericolo per la saluta pubblica legittimante l’intervento contingibile ed
urgente del Sindaco.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2008, la causa è stata trattenuta in
decisione, su conforme richiesta dei procuratori delle parti che, nell’ambito
della medesima, hanno precisato le loro conclusioni così per come già espresse
nelle memorie.
DIRITTO
La vicenda portata all’esame di questo Tribunale ha ad oggetto un’ordinanza
contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco del Comune di Terranova dei
Passerini - quale ufficiale preposto alla tutela della salute ed incolumità dei
cittadini - con la quale sono stati prescritti, alla società ricorrente, una
serie di interventi sostanzialmente indirizzati ad eliminare o ridurre il
livello dei cattivi odori promananti dall’impianto per il compostaggio di
rifiuti urbani di cui la ricorrente è titolare, regolarmente autorizzato.
Dell’illegittimità di tale provvedimento si duole la ricorrente deducendo, in
primo luogo, l’incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti aventi
contenuto corrispondente a quello oggetto di contestazione.
Ciò premesso, il quadro normativo di riferimento è rappresentato, da un lato
dall’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi
sanitarie – il quale statuisce che “quando vapori, gas o altre esalazioni …
omissis…possono riuscire di pericolo o danno per la salute pubblica, il Sindaco
prescrive le norme da applicare per prevenire e impedire il danno e il pericolo
e si assicura della loro esecuzione ed efficienza…” e dall’art. 50 del d. lgs.
267/00 che giustifica l’intervento con ordinanze contingibili ed urgenti “in
casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”: tali norme sono poste a
tutela della salute dei cittadini e disciplinano l’esercizio di un potere “extra
ordinem” per fare fronte a situazioni contingenti dalle quali potrebbe derivare
un pericolo concreto ed imminente che potrebbe minare il bene fondamentale della
salute stessa.
D’altra parte il legislatore ha espressamente disciplinato l’esercizio di
attività, come quella di compostaggio in questione, in modo tale da contemperare
lo stesso con l’esigenza fondamentale di garantire la salute dei cittadini ed ha
preposto al controllo della regolarità degli impianti e dell’attività stessa la
Provincia.
Ne deriva che, mentre alla Provincia è demandata la competenza ad accertare la
regolarità dell’impianto e la sua corretta gestione, mediante appositi
sopraluoghi e verifiche, nonché a sanzionare eventuali comportamenti non
conformi alla legge e alle autorizzazioni concesse, al Sindaco è attribuito il
potere di intervenire in via urgente ed eccezionale adottando tutte le misure
necessarie ad impedire che il permanere di una determinata situazione di fatto
(come potrebbe essere quella di inquinamento), contingibile ed urgente, possa
generare pericolo per la salute.
In altre parole, e con riferimento al caso concreto, compete alla Provincia
tutta l’attività di controllo sulla trasformazione dei rifiuti e la prescrizione
di interventi atti a migliorare – e prima ancora a garantire la conformità alla
normativa e ai provvedimenti autorizzatori rilasciati – l’impianto e il
procedimento di trasformazione nel suo complesso considerato, mentre
l’intervento del Sindaco non può che essere limitato ai casi in cui eventuali
anomalie nell’impianto e nella sua gestione determinino immissioni tali da poter
generare un concreto pericolo per la salute pubblica che lo legittima ad imporre
l’immediata cessazione dell’attività inquinante ovvero l’immediata adozione di
tutte le misure idonee ad escludere ulteriori fenomeni di inquinamento.
Nel caso di specie appare operata una confusione tra questi due diversi ruoli,
comprensibilmente generata dal perdurare nel tempo del fenomeno della diffusione
di miasmi maleodoranti in tutta la zona circostante l’impianto, imputabile anche
all’omissione dell’intervento da parte della preposta Provincia, più volte
sollecitata in tal senso dal Comune.
Ciò non di meno incide negativamente sulla legittimità del provvedimento che si
appalesa per essere stato adottato da un organo incompetente, ovvero, più
correttamente appare viziato da eccesso di potere in quanto il Sindaco,
ufficiale demandato alla tutela della salute dei cittadini, è andato ben al di
là dei poteri riconosciutigli dalla legge, utilizzando lo strumento
dell’ordinanza contingibile ed urgente per sopperire all’assenza di un
intervento dell’organo di controllo (Provincia).
Nel caso di specie non si ravvisa, infatti, la presenza di quei presupposti che
avrebbero potuto giustificare il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente,
considerato che, come recentemente ribadito anche dal TAR Veneto nella sentenza
del 27 dicembre 2007, n. 4107, “la ratio sottesa al potere in questione risiede
nella necessità per il legislatore di fornire uno strumento che possa colmare le
lacune dell’ordinamento. In altri termini, il potere di ordinanza si rende
necessario qualora non siano presenti strumenti atti a fronteggiare una
determinata situazione di pericolo. Se perciò, la ratio del potere di ordinanza
è quella di colmare una lacuna dell’ordinamento, allora è chiaro come uno dei
presupposti per il suo esercizio sia proprio la mancanza di una norma, sia essa
legislativa o regolamentare, che disciplini specificamente l’intervento
dell’amministrazione.”. Ad esso debbono essere aggiunti quelli della
contingibilità e dell’urgenza, intendendo “contingibile” quella situazione di
eccezionalità dovuta ad un evento imprevisto o imprevedibile, mentre “l’urgenza”
è determinata dall’assenza di ordinari mezzi approntati dall’ordinamento atti a
fronteggiare la situazione imprevista.
Nella fattispecie l’impianto di compostaggio della EAL Compost s.l.r. è stato
realizzato sulla scorta di un’autorizzazione della Provincia di Lodi rinnovata
con determina REGTA/419/2004, del 15 giugno 2004, che ha fatto seguito alla
determina REGTA/150/2004 del 27 febbraio 2004, con la quale è stato concesso il
nulla osta alla realizzazione di varianti migliorative dell’impianto, i cui
lavori avrebbero dovuto avere termine entro il 14 ottobre 2004.
Le prescrizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco 10/2004 alle lettere A),
B), D) E) e G) coincidono, in buona sostanza, con una parte degli interventi di
miglioria che la ricorrente era stata autorizzata ad effettuare con determina
della Provincia e per ciò stesso con il completamento dell’adeguamento
dell’impianto è stato di fatto prestato adempimento anche alle medesime.
Tale circostanza dimostra, de plano, un improprio utilizzo del potere
contingibile ed urgente per imporre prescrizioni l’obbligo del rispetto delle
quali discendeva già da un ordinario provvedimento di autorizzazione adottato
dalla competente Provincia, intervenuto, inoltre, in un periodo in cui il
termine di fine lavori per il completamento dell’ampliamento stesso non era
ancora decorso: rispetto agli ordini in parola non sono, quindi, ravvisabili né
una lacuna dell’ordinamento, né l’eccezionalità dell’evento, né, infine,
l’assenza di mezzi ordinari di intervento (tanto più che la ricorrente godeva di
un termine più ampio per procedere all’adeguamento dell’impianto).
Lo stesso può dirsi anche con riferimento alle lettere C) ed F) che imponevano
la predisposizione di relazioni progettuali per la revisione ed il miglioramento
di determinate strutture e fasi impiantistiche.
Non vi è chi non veda, infatti, come, ai sensi degli artt. 20 e 28 del d. lgs.
22/1997 e dell’art. 16 della L.R. 26/2003, nonché dell’art. 197 del d. lgs.
152/2006, il soggetto competente al controllo periodico su tutte le attività di
gestione dell’impianto per il trattamento e, quindi, sia sul rispetto delle
condizioni prescritte in sede di autorizzazione (sia dalla Provincia che dalla
Regione), che sulla successiva conduzione dell’impianto di compostaggio, sia la
Provincia.
A tale ente deve, quindi, ricondursi la competenza ad imporre eventuali
interventi di revisione e miglioria degli impianti, aventi effetti permanenti e
quindi per loro stessa natura in contrasto con la temporaneità e contingenza che
caratterizzano, invece, quelli dettati dalla necessità di far fronte a quelle
situazioni imprevedibili ed eccezionali che stanno alla base del potere di
ordinanza del Sindaco quale soggetto preposto alla tutela della salute pubblica.
Peraltro, il provvedimento gravato, seppur motivato con ampio riferimento alla
situazione dei luoghi riscontrata dall’ARPA, sicuramente spiacevole, non
evidenzia in alcun modo l’esistenza di un reale pericolo, concreto ed attuale,
alla salute dei cittadini, né una situazione extra ordinem; ciò che si contesta
alla ricorrente, è, quindi, in concreto, una cattiva gestione dell’impianto,
rispetto alla quale l’ordinamento prevede specifici strumenti di intervento,
disciplinati dalla normativa (nazionale e regionale) vigente e demandati, quale
organo di controllo, alla Provincia.
Il Collegio non ravvisa, pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di quei
presupposti più sopra ricordati che avrebbero legittimato il ricorso
all’esercizio del potere contingibile ed urgente facente capo al Sindaco quale
preposto a garantire la tutela della salute dei cittadini in situazioni di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50, comma 5 del d. lgs.
267/2000); il che si riflette e contestualmente trova conferma nel contenuto
stesso del provvedimento censurato più propriamente riconducibile all’esercizio
della funzione di controllo.
Per quanto attiene alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto
al risarcimento del danno, avanzata solo in sede di precisazione delle
conclusioni, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto assolutamente
generica, prima ancora che infondata.
Nessun riferimento è stato operato, nel ricorso, alla sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 2043 ed in particolare nessun principio di prova è
stato fornito in ordine al danno che sarebbe stato subito, né è stata dimostrata
la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’Amministrazione.
Attesa la particolarità della fattispecie, nonchè il parziale adempimento
prestato all’ordinanza impugnata, le spese del giudizio possono trovare
compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione Quarta,
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per gli
effetti annulla il provvedimento impugnato. Respinge la domanda di risarcimento
del danno.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 11 marzo 2008.
___________________________Presidente
___________________________Estensore
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