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T.A.R. MARCHE, Sez. I - 10 luglio 2008, n. 733
RIFIUTI - Procedimento amministrativo - Effetti sostitutivi ed assorbenti
rispetto ad altro procedimento afferente interessi differenti - Specifica
previsione normativa - Autorizzazione ordinaria ex art. 27 d.lgs. n. 22/97 -
Autorizzazione semplificata ex art. 33 - Valutazione della compatibilità
dell’impianto con la normativa urbanistica - Differenza. Affinchè un
determinato procedimento amministrativo afferente a peculiari e determinati
interessi (svolgimento di attività di recupero rifiuti) possa produrre un
effetto sostitutivo ed assorbente rispetto ad altri procedimenti amministrativi
afferenti ad altri e diversi interessi (conformità dell’impianto alla normativa
urbanistica e paesaggistica), è necessario che una norma di rango primario
preveda esplicitamente ed inequivocabilmente tale effetto e contempli le forme
organizzative idonee a concentrare in un unico modulo procedimentale la
ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. Per quanto riguarda la normativa
di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (vigente all’epoca della instaurazione
della controversia, e poi abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tale
espressa previsione è ravvisabile nella procedura di autorizzazione “ordinaria”
ex art. 27, nell’ambito della quale alla domanda di approvazione del progetto e
di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è allegata tutta la
documentazione tecnica imposta dalla normativa vigente in materia di
urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro ed igiene
pubblica, ed il cui perfezionamento dà luogo ad un effetto sostitutivo ed
assorbente di ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi
regionali, provinciali e comunali e costituisce - ove del caso - variante allo
strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori. Non altrettanto può dirsi, invece, per la
procedura di autorizzazione “semplificata” ex art. 33, atteso che quest’ultima
norma non contempla alcun effetto sostitutivo di visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni, onde il relativo titolo abilitativo autorizza il richiedente
unicamente all’espletamento delle operazioni di recupero dei rifiuti, ferma
restando la valutazione della compatibilità dell’insediamento produttivo con la
normativa urbanistica. Pres. Sammarco, Est. Daniele - U.L. (avv. Mantero) c.
Comune di Gabicce Mare (avv. Berti), riunito ad altri ricorsi - T.A.R.
MARCHE, Sez. I - 10 luglio 2008, n. 733
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
SEZIONE PRIMA
N. 00733/2008 REG.SEN.
N. 00549/1993 REG.RIC.
N. 00692/2001 REG.RIC.
N. 00104/2002 REG.RIC.
N. 00624/2002 REG.RIC.
N. 00952/2002 REG.RIC.
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 549 del 1993, proposto da:
UGUCCIONI Livio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mantero,
elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n. 110, presso l’avv.
Lucia Gaoni;
contro
il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Berti, elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ester Cioccolanti;
Sul ricorso numero di registro generale 692 del 2001, proposto da:
s.n.c. UGUCCIONI Livio & C., corrente in Gabicce Mare, in persona del
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Mantero, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 136, presso
l’avv. Alessandra Ranci;
contro
- il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Berti, elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ester Cioccolanti;
- il RESPONSABILE del SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA del COMUNE di GABICCE
MARE, non costituito in giudizio;
nei confronti di
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO, in persona del Presidente
pro-tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
URBINATI Remigio, URBINATI Flavio e RICCI Giuseppina, rappresentati e difesi
dall’avv. Benedetto Graziosi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via
Giannelli n. 36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;
Sul ricorso numero di registro generale 104 del 2002, proposto da:
s.n.c. UGUCCIONI Livio & C., corrente in Gabicce Mare, in persona del
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Mantero, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 136, presso
l’avv. Aristide Grassini;
contro
- il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Berti, elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ester Cioccolanti;
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO, in persona del Presidente
pro-tempore, non costituito in giudizio;
Sul ricorso numero di registro generale 624 del 2002, proposto da:
s.n.c. UGUCCIONI Livio & C., corrente in Gabicce Mare, in persona del
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Mantero, elettivamente domiciliato in Ancona, ala Via Matteotti n. 110, presso
l’avv. Lucia Gaoni;
contro
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di
PESARO e URBINO, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Maria Beatrice Riminucci, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Via San Martino n. 23, presso l’avv. Nicola Sbano;
- il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Berti, elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ester Cioccolanti;
Sul ricorso numero di registro generale 952 del 2002, proposto da:
s.n.c. UGUCCIONI Livio & C., corrente in Gabicce Mare, in persona del
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Mantero, elettivamente domiciliato in Ancona, ala Via Matteotti n. 110, presso
l’avv. Lucia Gaoni;
contro
- il COMUNE di GABICCE MARE, in persona del Segretario Generale pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Berti, elettivamente domiciliato in
Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ester Cioccolanti;
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO, in persona del Presidente
pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
= quanto al ricorso n. 549 del 1993:
del provvedimento del Sindaco di Gabicce Mare in data 4.2.1993 n. 10,
concernente ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad area ad
uso agricolo destinata a discarica con accumulo di materiali, nonché di ogni
atto presupposto, connesso e conseguente;
= quanto al ricorso n. 692 del 2001:
della determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare
n. 60018 del 7.6.2001, concernente annullamento d’ufficio della concessione
edilizia in sanatoria n. 155 del 21.4.1998, unitamente ad ogni atto presupposto,
connesso e conseguente;
……………………… nonché per l’annullamento ……………………
con i motivi aggiunti notificati il 14.11.2001, depositati il 21.11.2001, della
determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n.
60024 del 2.8.2001, concernente modifica della parte dispositiva della
precedente determinazione n. 60018 del 7.6.2001, unitamente ad ogni atto
presupposto, connesso e conseguente;
= quanto al ricorso n. 104 del 2002:
dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 82 del 26.10.2001, emessa
dal responsabile del 6° Settore Urbanistica – Edilizia privata del Comune di
Gabicce Mare;
= quanto al ricorso n. 624 del 2002:
della determinazione del Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione
territoriale dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino n. 1407 del
2.5.2002, concernente diniego del nulla osta paesaggistico in sanatoria
relativamente alla costruzione di piazzale ad uso deposito inerti e parcheggio
autocarri in località Via Francesca da Rimini del Comune di Gabicce Mare,
unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
…………………………… per la condanna …………………………..
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno arrecato dagli atti
impugnati;
= quanto al ricorso n. 952 del 2002:
- della determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce
Mare n. 60037 del 10.7.2002, con cui sono stati disposti l’annullamento
d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 155 del 21.4.2001 ed il
diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 39
della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- della determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce
Mare n. 60038 del 10.7.2002, con cui è stato disposto il parziale annullamento
d’ufficio dell’autorizzazione paesistica n. 8/99 e dell’autorizzazione edilizia
n. 98/158, concernenti la costruzione di una recinzione e sistemazione dell’area
adibita a deposito edile ubicata in Via Francesca da Rimini;
- dell’ordinanza del Responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n.
101 del 27.8.2002, con cui sono stati disposti la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi relativamente alle opere di costruzione e sistemazione
del piazzale suddetto;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
……………………… nonché per l’annullamento ……..………...……
con i motivi aggiunti notificati il 4 e il 7.4.2003, depositati il 17.4.2003,
dell’ordinanza n. 5/2003 del 5.2.2003, a firma del Responsabile del 6° Settore
del Comune di Gabicce Mare, con cui è stata disposta la demolizione delle opere
di recinzione e sistemazione dell’area adibita a deposito edile in Via Francesca
da Rimini, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare e
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, nonché l’atto di intervento
“ad opponendum” di Urbinati Remigio, Urbinati Flavio e Ricci Giuseppina;
Viste le proprie ordinanze 20 maggio 1993, n. 431 (per il ricorso n. 549 del
1993), 20 febbraio 2002, n. 94 (per il ricorso n. 104 del 2002), 6 dicembre
2002, n. 454 e 30 aprile 2003, n. 161 (per il ricorso n. 952 del 2002);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore, nell'udienza pubblica del
giorno 19/03/2008, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori
come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con i ricorsi in epigrafe indicati il sig. Uguccioni Livio (ric. n. 549 del
1993) e la s.n.c. Uguccioni Livio & C. (ricorsi n. 692 del 2001, 104, 624 e 952
del 2002), nella dedotta qualità di affittuari di un appezzamento di terreno
sito nel Comune di Gabicce Mare alla Via Francesca da Rimini, ove esercitano la
propria attività imprenditoriale, hanno impugnato una serie di provvedimenti
emanati dal Comune di Gabicce Mare e dall’Amministrazione provinciale di Pesaro
e Urbino, volti rispettivamente al ripristino dello stato dei luoghi,
all’annullamento d’ufficio di concessione ed autorizzazione edilizia in
sanatoria, al diniego di concessione edilizia e di nulla osta paesaggistico in
sanatoria relativamente alla esecuzione edilizie abusive sul medesimo terreno,
deducendone l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di
potere sotto molteplici profili, integrati (nei procedimenti n. 692 del 2001 e
n. 952 del 2002) mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gabicce Mare e l’Amministrazione
provinciale di Pesaro e Urbino (quest’ultima nel solo ricorso n. 624 del 2002),
e sono intervenuti “ad opponendum” (nel ricorso n. 692 del 2001) i signori
Urbinati Remigio, Urbinati Flavio e Ricci Giuseppina, che hanno eccepito la
inammissibilità ed improcedibilità delle impugnative, deducendone nel merito la
infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanze 20 maggio 1993, n. 431 (per il ricorso n. 549 del 1993), 20
febbraio 2002, n. 94 (per il ricorso n. 104 del 2002), 6 dicembre 2002, n. 454 e
30 aprile 2003, n. 161 (per il ricorso n. 952 del 2002) sono state,
rispettivamente, respinta e accolte le istanze cautelari proposte dalle parti
ricorrenti.
2.- Innanzi tutto il Tribunale deve disporre la riunione dei cinque ricorsi in
epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti
ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17
agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
3.- Con il ricorso n. 549 del 1993 è chiesto l’annullamento del provvedimento
data 4.2.1993 n. 10 con cui il Sindaco di Gabicce Mare, rilevata l’esistenza di
una discarica abusiva di calcinacci e deposito di materiali inerti vari su area
distinta in catasto al foglio n. 6 con il mappale n. 15, ha ordinato al sig.
Uguccioni Livio (in qualità di affittuario dell’area) di provvedere al
ripristino dello stato dei luoghi alla situazione originaria.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
d’interesse. Rileva il Collegio che, successivamente alla emanazione dell’atto
impugnato, è stata presentata dal sig. Uguccioni Livio istanza di sanatoria
(definita dapprima positivamente, e poi negativamente) a seguito della quale è
stato emesso un nuovo provvedimento sanzionatorio (ordinanza del Responsabile
del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n. 101 del 27.8.2002), impugnato con
il ricorso n. 952 del 2002. Ne deriva che è venuto meno l’interesse dell’Uguccioni
a chiedere l’annullamento della prima ordinanza di ripristino dei luoghi,
potendo trovare soddisfacimento la sua posizione giuridica unicamente mediante
la caducazione del provvedimento intervenuto successivamente.
4.- Il ricorso n. 692 del 2001 deve essere dichiarato inammissibile. Rileva il
Collegio che, per quanto concerne il provvedimento impugnato con il ricorso
introduttivo (determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di
Gabicce Mare n. 60018 del 7.6.2001, concernente annullamento d’ufficio della
concessione edilizia in sanatoria n. 155 del 21.4.1998) al momento della
notifica del gravame all’Amministrazione comunale (effettuata in data 9.8.2001),
esso era stato già sostituito dalla determinazione del responsabile del 6°
Settore del Comune di Gabicce Mare n. 60024 del 2.8.2001 – impugnata con i
motivi aggiunti – con cui veniva assegnato ai soggetti interessati il termine di
30 giorni per acquisire l’autorizzazione paesaggistica da parte
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, onde il succitato atto n.
60018 del 7.6.2001 non era più idoneo a produrre effetti lesivi.
Analoga considerazione deve essere formulata relativamente ai motivi aggiunti,
essendo essi rivolti nei confronti di un atto infraprocedimentale, come tale
insuscettibile di impugnazione autonoma, ma soltanto congiuntamente a quello
terminale del procedimento.
5.- Con il ricorso n. 104 del 2002 è chiesto l’annullamento del provvedimento
del responsabile del 6° Settore Urbanistica – Edilizia privata del Comune di
Gabicce Mare in data 26.10.2001 n. 82 con cui è stato ordinato il ripristino
dello stato dei luoghi relativamente all’esecuzione di opere (prefabbricato in
pannelli metallici, pesa per autocarri, macchina frantumatrice di materiali
lapidei e calcinacci, n. 2 cassoni/container, grosso cartello) in assenza del
prescritto titolo abilitativo, in zona classificata dal P.R.G. come agricola e
vincolata sotto il profilo paesaggistico.
5.1.- Con il primo motivo sono dedotti la violazione degli artt. 27, comma 5, e
33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985, n.
47 e degli artt. 2 e 4 del regolamento edilizio comunale, nonché il vizio di
eccesso di potere per sviamento, assumendo che l’impianto di cui è titolare la
società ricorrente risulta già autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997 e
non è quindi suscettibile di essere sanzionato sotto il profilo
urbanistico/edilizio, poiché la relativa procedura sostituisce ogni e qualsiasi
tipo di autorizzazione.
La censura è infondata. Si deve infatti osservare che – come ben evidenziato
dalla difesa della resistente Amministrazione – affinché un determinato
procedimento amministrativo afferente a peculiari e determinati interessi
(svolgimento di attività di recupero rifiuti) possa produrre un effetto
sostitutivo ed assorbente rispetto ad altri procedimenti amministrativi
afferenti ad altri e diversi interessi (conformità dell’impianto alla normativa
urbanistica e paesaggistica), è necessario che una norma di rango primario
preveda esplicitamente ed inequivocabilmente tale effetto e contempli le forme
organizzative idonee a concentrare in un unico modulo procedimentale la
ponderazione di tutti gli interessi coinvolti.
Per quanto riguarda la normativa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
(vigente all’epoca della instaurazione della controversia, e poi abrogata dal
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tale espressa previsione è ravvisabile nella
procedura di autorizzazione “ordinaria” ex art. 27, nell’ambito della quale alla
domanda di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto è allegata tutta la documentazione tecnica imposta dalla normativa
vigente in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza
sul lavoro ed igiene pubblica, ed il cui perfezionamento dà luogo ad un effetto
sostitutivo ed assorbente di ogni altro visto, parere, autorizzazione e
concessione di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce – ove del
caso – variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (così testualmente il
comma 5 della norma).
Non altrettanto può dirsi, invece, per la procedura di autorizzazione
“semplificata” (di cui è titolare la società ricorrente) ex art. 33, atteso che
quest’ultima norma non contempla alcun effetto sostitutivo di visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni (e non potrebbe essere altrimenti, dato che non è
richiesta la presentazione del progetto definitivo dell’impianto e della
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e
di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica) onde il relativo titolo
abilitativo autorizza il richiedente unicamente all’espletamento delle
operazioni di recupero dei rifiuti, ferma restando la valutazione della
compatibilità dell’insediamento produttivo con la normativa urbanistica.
Ne deriva che, una volta acclarato il contrasto delle opere realizzate dalla
società ricorrente con le disposizioni del P.R.G. (e con i vincoli paesaggistici
insistenti sull’area) legittimamente l’Amministrazione ne ha ingiunto la
rimozione ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
Neppure meritano di essere condivise, poi, le ulteriori argomentazioni del
medesimo motivo, con cui si sostiene che l’Amministrazione comunale ha omesso di
considerare che trattasi di area già approvata ai sensi della L. 29 giugno 1939,
n. 1497 e provvista di nulla osta paesaggistico concesso con atto n. 8/99 del
17.3.1999. Infatti il suddetto nulla osta paesaggistico riguardava la
costruzione di una recinzione e la sistemazione ambientale dell’area in Via
Francesca da Rimini, mentre l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi la
cui legittimità è contestata in questa sede concerne differenti interventi
edilizi; aggiungasi che, contrariamente a quanto asserito dalla parte
ricorrente, l’autorizzazione paesaggistica non può riguardare genericamente ed
indistintamente una determinata area, ma i singoli interventi edilizi di volta
in volta in essa realizzati.
5.2.- Con il secondo motivo sono dedotti la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 4 del regolamento edilizio comunale e dell’art. 7 della L. 28
febbraio 1985, n. 47, nonché il vizio di eccesso di potere per falsi ed erronei
presupposti e per contraddittorietà, assumendo che l’Amministrazione comunale ha
errato nel considerare l’area “de qua” come agricola - stante l’intervenuto
rilascio del condono che ne ha mutato la destinazione – ha omesso di dare il
giusto rilievo alla autorizzazione pesistica già rilasciata e non ha tenuto
conto che i manufatti realizzati sono amovibili, onde non poteva esserne
ordinata la rimozione.
5.2.1.- Neanche tali argomentazioni meritano di essere condivise. Osserva il
Collegio che l’area su cui sono state realizzate le opere abusive è classificata
dal P.R.G. di Gabicce Mare come agricola, e che tale destinazione non muta per
effetto della concessione in sanatoria 21.4.1998 n. 155, rilasciata per la
costruzione di un piazzale con pavimentazione drenante in stabilizzato con
sottofondo di ciotolame. La parte ricorrente richiama, al riguardo, la
pianificazione di secondo livello ex art. 29 della L. 28 febbraio 1985, n. 47,
ma tale richiamo non è pertinente, poiché la norma non impone alle regioni ed
alle amministrazioni locali, in sede di adozione ed approvazione delle varianti
generali agli strumenti urbanistici, l’obbligo di considerare gli insediamenti
abusivi ai fini di recupero (Cons. St., Sez. IV, 3 ottobre 2001, n. 5207)
limitandosi ad attribuire alla P.A. una facoltà discrezionale in proposito. Tale
facoltà discrezionale non è stata esercitata dal Comune di Gabicce, onde la
destinazione dell’area rimane agricola.
5.2.2.- Neppure ha pregio il richiamo all’autorizzazione paesaggistica
precedentemente intervenuta, che riguarda (come sopra già evidenziato) opere
differenti.
5.2.3.- Per quanto riguarda poi l’asserita amovibilità dei manufatti di cui è
stata ingiunta la rimozione, rileva al contrario il Collegio che trattasi di
opere permanenti, con cui sono state poste in essere trasformazioni non precarie
dell’assetto urbanistico del territorio. Ciò risulta chiaramente per la pesa
cementata al suolo, per il prefabbricato ad uso ufficio e peri
cassoni/container, ma deve essere ritenuto anche per la macchina frantumatrice
di materiali lapidei e di calcinacci, adibita ad un’attività che viene
esercitata “in loco” e che non è destinata ad essere rimossa o spostata (cfr.
sentenza del Tribunale di Pesaro 15 aprile 2004 n. 269, che ha ritenuto il sig.
Uguccioni Livio responsabile dei reati di cui all’art. 20, lettera c), della L.
28 febbraio 1985, n. 47 e agli artt. 151 e 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490). In definitiva, per la realizzazione delle opere sopra descritte era
necessario il rilascio della concessione edilizia, sicché correttamente
l’Amministrazione comunale ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 7 della L.
n. 47 del 1985.
5.3.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto; cessano conseguentemente gli
effetti dell’ordinanza 20 febbraio 2002, n. 94, emessa dal Tribunale in sede
cautelare.
6.- Con il ricorso n. 624 del 2002 è chiesto l’annullamento della determinazione
del Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione territoriale
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino n. 1407 del 2.5.2002,
concernente diniego del nulla osta paesaggistico in sanatoria relativamente alla
costruzione di piazzale ad uso deposito inerti e parcheggio autocarri in
località Via Francesca da Rimini del Comune di Gabicce Mare.
6.1.- Con il primo motivo del ricorso sono dedotti la violazione dell’art. 32
della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ed il vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà, assumendo che la P.A. aveva già rilasciato la concessione in
sanatoria per l’intervento sopra specificato e non poteva riattivare la
procedura, privando i destinatari di una situazione di vantaggio già acquisita.
La censura è infondata, non potendo revocarsi in dubbio – in conformità a
consolidati principi che regolano l’azione amministrativa – il potere della P.A.
di rivedere i propri atti, e eventualmente di eliminarli con efficacia “ex tunc”,
qualora sussistano esigenze di ripistino della legalità e si ravvisino
sufficienti ragioni di interesse pubblico. Nella fattispecie, il Comune di
Gabicce Mare ha ravvisato la illegittimità della originaria concessione in
sanatoria 21.4.1998 n. 155/88 (rilasciata in mancanza del necessario nulla osta
paesaggistico, di competenza provinciale) e correttamente ha ritenuto di
riattivarsi per riesaminare la questione, anche alla luce delle determinazioni
dell’Amministrazione preposta alla valutazione della compatibilità paesaggistica
dell’intervento.
6.2.- Destituito di fondamento è anche il secondo motivo, con cui si sostiene
che sulla istanza di nulla osta paesaggistico in sanatoria si sarebbe dovuto
pronunciare il Comune di Gabicce Mare e non l’Amministrazione provinciale di
Pesaro e Urbino, secondo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. Marche 5 agosto
1992, n. 34.
La predetta norma, infatti, attribuisce ai Comuni dotati di un P.R.G. adeguato
al P.P.A.R. la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7
della legge n. 1497 del 1939 (comma primo), mentre al comma 2 lettera d) delega
alle Province le funzioni amministrative concernenti “i pareri previsti dal
primo comma dell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni”; sicchè nella fattispecie competente a provvedere
sulla istanza di nulla osta in sanatoria era l’Amministrazione provinciale di
Pesaro e Urbino.
6.3.- Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 32, comma 2, della
L. n. 47 del 1985, sul rilievo che la determinazione della Provincia è
intervenuta successivamente al termine di 120 giorni dalla presentazione da
parte del Comune (in data 29.11.2001) della istanza di nulla osta in sanatoria,
onde sulla istanza stessa si sarebbe maturato il silenzio – assenso.
Neanche tale censura è suscettibile di accoglimento. In disparte la questione
dell’applicabilità al caso in esame dei termini previsti dall’art. 32, comma 2
della L. n. 47 del 1985 (120 giorni), come assume la parte ricorrente, o di
quelli previsti dal successivo comma 3 (180 giorni), come argomentano le parti
resistenti, rileva il Collegio che, successivamente all’avvio del procedimento
(17.12.2001) la società ricorrente ha presentato una memoria (pervenuta il
3.1.2002) con cui chiedeva l’archiviazione del medesimo, per le ragioni ivi
esposte. La Provincia ha allora disposto la sospensione dell’istruttoria della
pratica (come espressamente affermato a pag. 4 del preambolo dell’atto
impugnato) al fine di effettuare i necessari accertamenti, all’esito dei quali
con nota prot. n. 10214 del 22.2.2002 ha respinto la richiesta di archiviazione.
Pertanto, avuto riguardo alla circostanza che il procedimento è rimasto sospeso
nel periodo dal 3.1.2002 al 22.2.2002, per complessivi 51 giorni, si deve
concludere che, anche condividendo la tesi fatta propria dalla parte ricorrente
– secondo cui l’Autorità adita si sarebbe dovuta pronunciare entro il termine di
120 giorni – tale termine è stato rispettato, e non si è maturato alcun silenzio
– assenso.
6.4.- Con il quarto motivo sono dedotti la violazione dell’art. 151 del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490 e dell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nonché
il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta ingiustizia,
difetto di motivazione, assumendo che la Provincia non ha tenuto conto che il
Comune di Gabicce Mare aveva già rilasciato per la medesima area il condono
edilizio nel 1998 e un’autorizzazione paesaggistica nel 1999, sicché
sussisterebbe contraddittorietà fra provvedimenti e difetterebbe l’interesse
pubblico all’adozione della misura di autotutela.
La censura è infondata. Non può sostenersi che la concessione edilizia in
sanatoria 21.4.1998 n. 155/98 sia stata assorbita e confermata da provvedimenti
comunali successivi (autorizzazione edilizia n. 158/98 e successiva
autorizzazione paesaggistica n. 8/99) attesa l’intrinseca diversità degli
interventi autorizzati e dei rispettivi procedimenti, quello oggetto del
presente giudizio riguardando la “costruzione di piazzale con pavimentazione
drenante in stabilizzato con sottofondo di ciotolame per deposito inerti e
parcheggio autocarri della superficie di mq. 8031”, e quello menzionato dalla
società ricorrente concernente la “costruzione di recinzione fronte strada e
sistemazione ambientale dell’area in Via Francesca da Rimini”. Trattandosi
pertanto di atti assentivi che afferiscono a diverse opere ed interventi, deve
essere disatteso l’assunto che i provvedimenti comunali intervenuti
successivamente (autorizzazione edilizia n. 158/98 e autorizzazione
paesaggistica n. 8/99) avrebbero assorbito la concessione in sanatoria
(21.4.1998 n. 155/98) priva del necessario nulla osta paesaggistico,
quest’ultimo peraltro devoluto alla competenza di diversa Amministrazione.
Inoltre, venendo in questione la realizzazione di opere edilizie abusive, è
evidente la sussistenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’ordinato
assetto del territorio, mentre – correlativamente – non è ravvisabile una
situazione di affidamento in capo alla ditta ricorrente, che si è posta
consapevolmente nella condizione di violare la legge.
6.5.- Con il quinto motivo sono dedotti la violazione degli artt. 60 e 65 del
P.P.A.R. della Regione Marche ed il vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà e difetto di motivazione, assumendo che l’area “de qua” è
esentata dai vincoli del P.P.A.R., onde l’atto impugnato, che ad essi fa
riferimento per negare il nulla osta in sanatoria, è da valutare illegittimo.
La censura è infondata, atteso che il diniego di nulla osta non ha trovato
fondamento nel P.P.A.R. e nel D.M. 23 marzo 1957, ma nelle altre disposizioni
vincolistiche citate nel preambolo della determinazione n. 1407 del 2.5.2002
(comunque idonee a sostenere la statuizione di diniego del nulla osta) ed in
particolare dal D.M. 31 luglio 1985, che non risulta impugnato o comunque
contestato dalla parte ricorrente.
6.6.- Con il sesto motivo sono dedotti la violazione dell’art. 33, ultimo comma,
della L. n. 47 del 1985 ed i vizi di incompetenza ed eccesso di potere per
sviamento, censurando la statuizione contenuta nell’atto impugnato (punto n. 2
del dispositivo), con cui si invita il Comune di Gabicce Mare ad irrogare la
sanzione demolitoria.
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la suddetta
locuzione integra un mero atto di invito rivolto all’Amministrazione comunale,
come tale non cogente e privo di efficacia lesiva, essendo rimessa alla
esclusiva competenza (e responsabilità) del Comune di Gabicce Mare la
determinazione della tipologia della eventuale sanzione da irrogare a seguito
del diniego del nulla osta paesaggistico in sanatoria.
6.7.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, ed a tanto consegue la
reiezione anche della domanda di risarcimento del danno, con esso
contestualmente proposta.
7.- Viene quindi in esame il ricorso n. 952 del 2002, con il quale sono stati
impugnati:
- la determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare
n. 60037 del 10.7.2002, con cui sono stati disposti l’annullamento d’ufficio
della concessione edilizia in sanatoria n. 155 del 21.4.2001 ed il diniego della
concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 39 della L. 23
dicembre 1994, n. 724;
- la determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare
n. 60038 del 10.7.2002, con cui è stato disposto il parziale annullamento
d’ufficio dell’autorizzazione paesistica n. 8/99 e dell’autorizzazione edilizia
n. 98/158, concernenti la costruzione di una recinzione e sistemazione dell’area
adibita a deposito edile ubicata in Via Francesca da Rimini;
- l’ordinanza del Responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n. 101
del 27.8.2002, con cui sono stati disposti la demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi relativamente alle opere di costruzione e sistemazione del
piazzale suddetto.
Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 4 e il 7.4.2003, depositato
il 17.4.2003, il gravame è stato esteso all’ordinanza n. 5/2003 del 5.2.2003, a
firma del Responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare, con cui è
stata disposta la demolizione delle opere di recinzione e sistemazione dell’area
adibita a deposito edile in Via Francesca da Rimini.
7.1.- Con il primo, il quinto ed il nono motivo del ricorso introduttivo (che si
esaminano congiuntamente, stante l’identità delle censure con essi formulate) è
dedotto il vizio di incompetenza, assumendo che l’emanazione degli atti
impugnati non spettava al responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare
(titolare delle attribuzioni in materia urbanistica ed edilizia), ma al
responsabile del 3° Settore (titolare delle attribuzioni in materia ambientale)
attesa la natura degli atti impugnati e considerato che la concessione edilizia
in sanatoria 21.4.1998 n. 155 e l’autorizzazione paesistica n. 8/99 erano state
appunto emanate dal responsabile del 3° Settore.
Le censure sono infondate. Osserva il Collegio che – come si evince dalla
documentazione in atti – all’epoca della emanazione dei provvedimenti da ultimo
menzionati il responsabile del 3° Settore del Comune di Gabicce Mare era
titolare delle attribuzioni in materia di lavori pubblici, ambiente, patrimonio,
urbanistica ed edilizia privata; successivamente l’assetto organizzativo
dell’Amministrazione comunale ha subito delle modifiche (apportate con
deliberazioni della Giunta comunale 18.11.1999 n. 251 e 19.12.2000) in virtù
delle quali sono state demandate al responsabile del 3° Settore le attribuzioni
afferenti ai lavori pubblici, ambiente e patrimonio, e al responsabile del 6°
Settore (di nuova istituzione) le attribuzioni afferenti all’urbanistica ed
all’edilizia privata. Alla luce del nuovo assetto organizzativo del Comune di
Gabicce Mare, deve concludersi che i provvedimenti impugnati (attesa la loro
indubbia valenza edilizia ed urbanistica, quest’ultima intesa come “disciplina
dell’assetto del territorio”, ivi compresi gli aspetti paesaggistici) erano
devoluti alla competenza del responsabile del 6° Settore, con conseguente
infondatezza delle censure di incompetenza e di violazione del principio del
“contrarius actus”.
7.2.- Con il secondo, il quarto, il settimo e l’undicesimo motivo del ricorso
introduttivo (che si esaminano congiuntamente, stante l’identità delle censure
con essi formulate) si deduce l’illegittimità derivata degli atti impugnati,
riconducibile alla invalidità degli atti presupposti, alcuni dei quali impugnati
con i ricorsi precedentemente esaminati, altri oggetto del presente gravame.
I motivi sono infondati, poiché le censure rivolte nei confronti degli atti
presupposti sono state disattese ed anche quelle proposte con il ricorso in
esame non meritano accoglimento, come sarà chiarito nel corso della presente
esposizione.
7.3.- Con il terzo e l’ottavo motivo del ricorso introduttivo (che si esaminano
congiuntamente, stante l’identità delle censure con essi formulate) è dedotto il
vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed
ingiustizia manifesta, in relazione all’omessa comparazione degli interessi
contrapposti ed alla mancata valutazione dell’affidamento della società
ricorrente, che sulla base delle originarie concessioni ed autorizzazioni in
sanatoria (annullate con gli atti oggetto del presente giudizio) ha svolto
attività imprenditoriale con acquisto di mezzi e materiali, e si vede ora
esposta ad un grave pregiudizio economico.
Le censure sono infondate. Osserva il Collegio che ai fini della legittimità
dell’annullamento in autotutela d’una concessione edilizia in sanatoria,
l’affidamento del titolare di quest’ultima non è paragonabile a quello del
titolare di un’ordinaria concessione, perché solo in quest'ultimo caso è
evidente la necessità di tutelare chi ha avviato una costosa attività edilizia,
confidando sulla validità del titolo rilasciatogli dalla P.A., mentre nel caso
di condono edilizio l’interessato ha già realizzato illecitamente la propria
attività, prima e senza il controllo della P.A. (Cons. St., Sez. V, 29 aprile
2000, n. 2544). Alla luce di tali principi, deve escludersi che gli atti
impugnati risultino inficiati sotto i profili evidenziati dalla società
ricorrente, sia perché l’Amministrazione ha effettuato una ponderazione ed un
bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenendo quelli privati soccombenti
rispetto a quelli pubblici preordinati all’ordinato assetto del territorio,
anche dal punto di vista paesaggistico, sia perché non era configurabile un
ragionevole affidamento al mantenimento delle opere abusive edificate nella
zona, avuto riguardo al non considerevole lasso di tempo intercorso tra
l’emanazione dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione in sanatoria e
la comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame delle pratiche in via di
autotutela, nonché alla sicura conoscenza da parte del sig. Uguccioni Livio,
titolare e rappresentante legale della società ricorrente, dei vincoli
ambientali e paesaggistici insistenti sull’area.
7.4.- Con il sesto motivo del ricorso introduttivo sono dedotti la violazione
dell’art. 4, comma 6, secondo periodo della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ed il
vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti, assumendo che dal testo
dell’atto impugnato (determinazione del responsabile del 6° Settore del Comune
di Gabicce Mare n. 60038 del 10.7.2002) non sarebbe possibile desumere le
ragioni dell’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesistica n. 8/99 e
dell’autorizzazione edilizia n. 98/158 e che, inoltre, il provvedimento
contrasterebbe con il principio della irrevocabilità della concessione edilizia,
sancito dall’art. 4 della L. n. 10 del 1977.
La censura è infondata, in relazione ad entrambi i profili dedotti. Le ragioni
di illegittimità delle autorizzazioni rimosse si evincono chiaramente dal
preambolo dell’atto impugnato (pag. 9) e sono riconducibili, principalmente,
alla non conformità con il P.R.G. e con il regime vincolistico che interessa
l’area. Aggiungasi che il provvedimento (in disparte il “nomen iuris”
attribuitogli dall’Amministrazione) si qualifica, evidentemente, come
annullamento d’ufficio e non come revoca, sicché non sussiste la dedotta
violazione dell’art. 4 della L. n. 10 del 1977.
7.5.- Con il decimo motivo si deduce – in relazione alla diffida a demolire ed a
ripristinare lo stato dei luoghi relativamente alle opere di costruzione e
sistemazione del piazzale sito in Via Francesca da Rimini, intimata con
ordinanza del Responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n. 101 del
27.8.2002 – la violazione degli artt. 7, 10, 11 e 12 nonché dell’art. 32 della
L. 28 febbraio 1985, n. 47, ed il vizio di eccesso di potere per travisamento
dei fatti e difetto di motivazione, assumendo che l’Amministrazione ha male
invocato l’art. 32 della L. n. 47 del 1985 e che, fra le molteplici sanzioni
previste dal capo I di detta legge, non ha specificato le ragioni per cui ha
ritenuto di applicare la più grave, cioè la demolizione.
Neanche tale censura è meritevole di accoglimento. Rileva anzitutto il Collegio
che il Comune di Gabicce Mare, una volta annullata d’ufficio la concessione
edilizia in sanatoria n. 155 del 21.4.1998, e disattesa l’ulteriore domanda di
condono presentata dall’Uguccioni (giusta determinazione del responsabile del 6°
Settore n. 60037 del 10.7.2002), si è trovato in presenza di opere realizzate in
assenza di concessione edilizia e di nulla osta paesaggistico, e correttamente
ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 32, ultimo comma, della L. n. 47 del
1985, che in riferimento ai procedimenti di condono edilizio di opere costruite
su aree sottoposte a vincolo paesaggistico disponeva (all’epoca della emanazione
dell’atto impugnato) che “per le opere non suscettibili di sanatoria si
applicano le sanzioni previste dal capo I”.
Aggiungasi, quanto alla scelta della sanzione da applicare in concreto – esclusa
la possibilità di fare riferimento a quelle previste dagli artt. 10 e 12 della
L. n. 47 del 1985, che riguardano fattispecie diverse dalla presente – e
ritenuto che l’art. 11 L. 28 febbraio 1985 n. 47, che consente la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative che possano comportare l'annullamento della
concessione edilizia, trova applicazione soltanto nei casi in cui non sia
configurabile un vizio sostanziale conseguente all’accertato contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti (Cons. St., Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1949 e
Sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5407), sicché anche tale norma esula dal caso in
esame, in cui sussiste il contrasto – oltre che con lo strumento urbanistico
vigente – con precise disposizioni vincolistiche, ritiene il Collegio che
legittimamente l’Amministrazione abbia ritenuto di irrogare la sanzione della
demolizione. Peraltro, la relativa motivazione è “in re ipsa”, trattandosi di
opere abusive realizzate in zona vincolata, e che l’Autorità preposta alla
tutela del vincolo stesso ha ritenuto non meritevoli di essere mantenute in
esistenza. Sarebbe del tutto illogico, infatti, attivare (come si è verificato
nella fattispecie) complessi ed articolati procedimenti amministrativi volti
alla valutazione della compatibilità paesaggistica di opere abusive e, una volta
conclusili in senso negativo (con l’annullamento d’ufficio dei relativi titoli
autorizzatori), pretendere che l’Amministrazione debba ulteriormente motivare le
ragioni per cui ritiene di irrogare la sanzione della demolizione (in luogo di
altre meno afflittive, come quella pecuniaria) in relazione a manufatti la cui
presenza è stata già valutata incompatibile con le prescrizioni vincolistiche.
Nondimeno, tali valutazioni risultano più che ampiamente esternate nel
provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria,
che dedica ben tre pagine (da pag. 5 a pag. 7) ad illustrare i motivi ostativi
alla conservazione delle opere abusive.
8.- Può quindi passarsi alla disamina dei motivi aggiunti, proposti nei
confronti dell’ordinanza n. 5/2003 del 5.2.2003, a firma del Responsabile del 6°
Settore del Comune di Gabicce Mare, con cui è stata disposta la demolizione
delle opere di recinzione e sistemazione dell’area adibita a deposito edile in
Via Francesca da Rimini.
8.1.- Con il dodicesimo motivo sono dedotti la violazione degli artt. 1, comma 2
e 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed il vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà, assumendo che il procedimento sanzionatorio (avviato con atto
10.7.2002 prot. 12234) si era già concluso con l’emanazione dell’ordinanza n.
101 del 27.8.2002, impugnata con il ricorso introduttivo e sospesa da questo
Tribunale, sicché il nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti
rappresenterebbe una elusione della sospensiva concessa dal T.A.R. e un indebito
aggravamento del procedimento, peraltro in mancanza della comunicazione di
avvio.
La complessa ed articolata censura non merita accoglimento. Osserva il Collegio
che trattasi di distinti interventi edilizi, di diversi atti assentivi
riesaminati in autotutela e di distinti provvedimenti di annullamento
(determinazioni del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare n.
60037 e n. 60038 del 10.7.2002), sicché non è affatto contraddittorio, e non
costituisce un aggravamento del procedimento, la circostanza che siano state
emanate due distinte diffide a demolire (una per ogni abuso). Non può pertanto
sostenersi che la P.A. avesse consumato ed esaurito l’esercizio del potere
sanzionatorio, mediante l’emanazione della prima ordinanza, né si ravvisa
elusione della statuizione cautelare emessa da questo T.A.R., relativa
esclusivamente a detto provvedimento. E’ ben vero che l’Amministrazione comunale
ha inviato alla società ricorrente un’unica comunicazione di avvio del
procedimento (con nota 10.7.2002 prot. n. 12234) ma tanto non implica alcuna
violazione delle garanzie procedimentali previste dalla L. n. 241 del 1990,
poiché in detto atto si specificava chiaramente che era stata disposta
l’attivazione del procedimento “per il ripristino dello stato dei luoghi in
conseguenza delle determinazioni n. 60037 e n. 60038 del 10.7.2002” e si
descrivevano analiticamente le opere abusive interessate, sicché la società
ricorrente era stata messa in grado di presentare osservazioni e
controdeduzioni.
8.2.- Con il tredicesimo ed il quindicesimo motivo (che si esaminano
congiuntamente, stante la logica connessione delle censure con essi formulate)
sono dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 11 della L.
28 febbraio 1985, n. 47 ed il vizio di eccesso di potere per falsi ed erronei
presupposti e carenza di motivazione, contestando l’applicabilità della sanzione
reale demolitoria, ed invocando il diverso “regime” sanzionatorio previsto
dall’art. 11 della L. n. 47 del 1985.
Le censure – che reiterano in parte analoghe argomentazioni già formulate nei
confronti del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo – sono da
valutare infondate, muovendo anche da una lettura non del tutto corretta di
quanto affermato nell’ordinanza oggetto di gravame.
Già nella disamina del ricorso introduttivo il Collegio ha chiarito le ragioni
per cui ritiene applicabile alla fattispecie la sanzione della demolizione, e
tali argomentazioni valgono anche in relazione al provvedimento impugnato con i
motivi aggiunti, atteso che i relativi interventi edilizi (soggetti ad
autorizzazione gratuita) sono stati attratti dal regime assentivo della
concessione edilizia, sia per essere in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici, sia per insistere su area soggetta a vincoli
paesaggistici.
In relazione alla mancata applicazione dell’art. 11 della L. n. 47 del 1985, la
difesa della società ricorrente non si è avveduta che in realtà
l’Amministrazione comunale si è posta il problema dell’applicazione di tale
norma, ed ha agito nel suo rispetto. Secondo la giurisprudenza, infatti, a mente
del succitato art. 11 della L. n. 47 del 1985 in caso di annullamento di una
concessione edilizia l’Amministrazione deve motivare la scelta della demolizione
in luogo della misura riparatoria pecuniaria (T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 marzo
1987, n. 140). Ciò è proprio quanto è avvenuto nella fattispecie in esame,
poiché il Comune di Gabicce Mare (cfr. pagine 2 e 3 dell’atto impugnato) ha
specificamente motivato le ragioni sia dell’impossibilità di rimuovere i vizi
delle procedure amministrative, indicando le singole opere per cui ciò non era
ritenuto ammissibile, sia della possibilità di realizzare la rimozione in
pristino stato, ed ha ordinato la demolizione delle sole opere per cui
sussistevano tali requisiti (muretti d’ala relativi al passo carraio,
rivestimento in materiale bituminoso dell’area antistante l’accesso carrabile
anzidetto, massicciata drenante carrabile per la parte destinata a deposito). Il
modulo procedimentale previsto dall’art. 11 della L. n. 47 del 1985 risulta
quindi rispettato, e le censure sono da valutare infondate.
8.3.- Con il quattordicesimo motivo sono dedotti il vizio di eccesso di potere
per travisamento dei fatti e difetto di presupposto e la violazione
dell’ordinanza cautelare n. 454 del 2002 di questo Tribunale, assumendo che con
il provvedimento impugnato è stata erroneamente ingiunta la demolizione di opere
(massicciata drenante carrabile) oggetto non dell’autorizzazione edilizia n.
98/158 del 18.3.1999, bensì della concessione edilizia in sanatoria n. 155 del
21.4.1998, con la conseguenza di assoggettare il medesimo intervento ad una
doppia sanzione demolitoria, e di violare la statuizione cautelare emesso da
questo Tribunale (in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso
introduttivo).
La censura è infondata, come si evince inequivocabilmente dalla documentazione
acquisita al presente giudizio (relazione tecnica allegata dalla società
ricorrente al progetto della pratica definita con l’autorizzazione edilizia n.
98/158 del 18.3.1999).
8.4.- Con il sedicesimo ed il diciassettesimo motivo sono dedotti l’incompetenza
del responsabile del 6° Settore del Comune di Gabicce Mare ad adottare l’atto
impugnato ed il vizio di illegittimità derivata, reiterando analoghe censure
proposte con il ricorso introduttivo, che il Collegio ha già disatteso e che
sono quindi da valutare infondate per le medesime ragioni sopra esposte.
8.5.- In conclusione, anche il ricorso n. 952 del 2002 ed i successivi motivi
aggiunti devono essere respinti; cessano conseguentemente, gli effetti delle
ordinanze 6 dicembre 2002, n. 454 e 30 aprile 2003, n. 161, emesse dal Tribunale
in sede cautelare.
9.- Si ravvisano motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese
di tutti i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione dei cinque
ricorsi in epigrafe indicati:
- dichiara improcedibile il ricorso n. 549 del 1993;
- dichiara inammissibili il ricorso n. 692 del 2001 ed i successivi motivi
aggiunti in esso proposti;
- respinge il ricorso n. 104 del 2002;
- respinge il ricorso n. 624 del 2002 e la domanda di risarcimento del danno con
esso contestualmente proposta;
- respinge il ricorso n. 952 del 2002 ed i successivi motivi aggiunti in esso
proposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008, con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Galileo Omero Manzi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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