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T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 1541
ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Impianto eolico –
Autorizzazione unica _ art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 gg. – Inutile
decorso – Silenzio rifiuto – Art. 21 bis L. n. 1034/71. Ai sensi dell’art.
12 del d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (nella specie,
impianto eolico) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalla province delegate dalla regione e il relativo procedimento deve
concludersi entro 180 giorni: l’inutile decorso del termine dà luogo ad
un’ipotesi di silenzio rifiuto a cui può porsi rimedio con il rito di cui
all’art. 21 bis della L. n. 1034/1971. Pres. Allegretta, Est. Di Vita – E.
s.r.l. (avv.ti Conte, Conte e Rodio) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez.I – 23 giugno 2008, n. 1541
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01541/2008 REG.SEN.
N. 00102/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2008, proposto da:
Eolo 3W Sicilia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista
Conte, Michele Conte e Raffaele Rodio, elettivamente domiciliata presso
quest’ultimo in Bari, via Putignani n. 168;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente mantenuto dalla Regione Puglia sulla istanza di
valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota 15 luglio 2005 e sulla
richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n.387, ambedue relative all'impianto eolico progettato in località Cancarro
del Comune di Troia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 i difensori delle
parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 15 gennaio e depositato il 18 gennaio 2008, la società
Eolo 3W Sicilia s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato
dalla Regione Puglia sulle istanze di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione unica ai sensi rispettivamente dell’art. 13 della L. Reg. 12
aprile 2001 n. 11 e dell’art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 relative
all’impianto eolico progettato in località Cancarro del Comune di Troia,
deducendo i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 12 del
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: è illegittimo il silenzio della Regione Puglia,
essendo decorsi i termini previsti dalle predette disposizioni;
2) violazione dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, della direttiva 2001/77/CE e dei
principi di cui alla L. 23 agosto 2004 n. 239: la condotta inerte
dell’amministrazione si pone altresì in contrasto con le normative richiamate
che promuovono la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati
da fonti rinnovabili.
La ricorrente chiede ordinarsi all’Amministrazione di provvedere sulle predette
istanze e di nominare all’uopo un commissario ad acta.
Con ordinanza n. 20 del 28 maggio 2007 il Tribunale ha disposto incombenti
istruttori a carico della Regione, pervenuti con nota depositata il 7 aprile
2008.
Nella camera di consiglio del 28 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Occorre premettere brevi cenni in fatto.
Con nota del 12 marzo 2004 la I.C.Q. – Istituto per il Controllo della Qualità
s.r.l., società operativa nel settore della produzione di energia da fonti
rinnovabili, ha richiesto al Settore Ecologia della Regione Puglia la verifica
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di
un parco eolico in località Cancarro del Comune di Troia ed ha trasmesso i
documenti occorrenti ai sensi dell’art. 16 secondo comma L. Reg. 12 aprile 2001
n. 11.
Con determinazione del 12 aprile 2005, il Dirigente del Settore Ecologia
dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia ha assoggettato il piano alla
procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, con nota del 15
luglio 2005 (pervenuta il 2 agosto successivo, come indicato nella nota
depositata agli atti della causa dalla Regione Puglia) la I.C.Q. ha presentato
istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, inoltrando la documentazione
richiesta dall’art. 10 della L. Reg. 11/01 tra cui il progetto definitivo del
parco eolico e lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.).
Da tale data decorreva il termine di 60 giorni per la formulazione del parere
dell’amministrazione locale previsto dall’art. 11 comma 4 della L. Reg. 11/01,
termine che pertanto è scaduto invano il 2 ottobre 2005.
Con contratto del 6 marzo 2007 la Eolo 3W Sicilia s.r.l. ha acquistato dalla
società I.C.Q. s.r.l. il ramo d’azienda con i relativi piani, studi ed atti
relativi al progetto di impianto eolico in questione.
Tale cessione è stata comunicata alla Regione Puglia con nota del 27 marzo 2007
(pervenuta alla Regione Puglia il 29 marzo successivo) con la quale, peraltro,
la ricorrente ha comunicato la riduzione degli aerogeneratori (da 20 a 15)
sollecitando il giudizio di compatibilità ambientale che non è stato espresso
dalla Regione intimata.
Infine, con istanza del 29 marzo 2007 (pervenuta alla Regione il giorno
successivo), la ricorrente ha richiesto invano l’autorizzazione unica per la
realizzazione degli impianti eolici ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387 fornendo ulteriori integrazioni documentali con nota depositata alla
Regione il 23 aprile 2007.
Essendo decorsi i termini di legge, la Eolo 3W Sicilia s.r.l. chiede pertanto
accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulle istanze di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica alla installazione
del parco eolico.
In esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 20 emessa dal Tribunale il 6
febbraio 2008, la Regione Puglia ha depositato una relazione informativa dalla
quale emerge che i procedimenti sollecitati dalla ricorrente non sono stati
definiti.
Il ricorso è fondato.
Invero, sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito
previsto dall’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla
titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che
legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento
con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse
dell’impresa richiedente al conseguimento della valutazione di impatto
ambientale ed alla definizione del procedimento di autorizzazione alla
costruzione e gestione di impianti eolici, avendo la ricorrente acquistato dalla
I.C.Q. s.r.l. il ramo d’azienda al quale afferisce il progetto eolico in
istruttoria ed avendo presentato autonoma richiesta del titolo abilitativo per
la installazione degli aerogeneratori il cui rilascio rientra nella competenza
regionale.
Difatti, l’art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede al terzo comma che
“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili (…) nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
(…)”.
Il successivo quarto comma statuisce che “L'autorizzazione di cui al comma 3 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (…), stabilendo
inoltre il termine di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento”.
Sussiste inoltre l’ulteriore condizione rappresentata dal decorso del termine di
conclusione dei procedimenti con conseguente formazione del silenzio.
Difatti, dalle considerazioni esposte emerge che, ai sensi dell’art. 13 primo
comma L. Reg. 11/2001, la valutazione di impatto ambientale doveva essere
deliberata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la formulazione del
parere dall’amministrazione locale ex art. 11 comma 4 della L.Reg. 11/01 (che,
come si è visto, scadeva il 2 ottobre 2005) e che è quindi decorso il 2 gennaio
2006.
Viceversa, il termine di 180 giorni per l’autorizzazione unica di cui all’art.
12 del D.Lgs. 387/03, tenuto conto delle integrazioni documentali inviate il 23
aprile 2007, è scaduto il 23 ottobre 2007.
Non risultando che l’intimata Regione Puglia si sia espressamente pronunciata
sulle richieste di valutazione di impatto ambientale e di rilascio
dell’autorizzazione unica, ed essendo decorsi i termini di legge per la
conclusione dei relativi procedimenti, si è quindi formato il silenzio - rifiuto
impugnato in questa sede.
Il ricorso deve quindi essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della
Regione di pronunciarsi espressamente, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione o notifica della presente sentenza sulle istanze in epigrafe.
Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad
acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della L.
n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi di in cui l'Amministrazione
resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice
amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri
l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta
(cfr. T.A.R. Basilicata, sentenza 21 novembre 2007 n. 656).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 102 del 2008, lo accoglie nei termini
indicati in motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della società Eolo 3W Sicilia
s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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