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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 1541
 

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Autorizzazione unica _ art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 gg. – Inutile decorso – Silenzio rifiuto – Art. 21 bis L. n. 1034/71. Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (nella specie, impianto eolico) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalla province delegate dalla regione e il relativo procedimento deve concludersi entro 180 giorni: l’inutile decorso del termine dà luogo ad un’ipotesi di silenzio rifiuto a cui può porsi rimedio con il rito di cui all’art. 21 bis della L. n. 1034/1971. Pres. Allegretta, Est. Di Vita – E. s.r.l. (avv.ti Conte, Conte e Rodio) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I – 23 giugno 2008, n. 1541



 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01541/2008 REG.SEN.
N. 00102/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 102 del 2008, proposto da:
Eolo 3W Sicilia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Conte, Michele Conte e Raffaele Rodio, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Bari, via Putignani n. 168;


contro


Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio illegittimamente mantenuto dalla Regione Puglia sulla istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota 15 luglio 2005 e sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387, ambedue relative all'impianto eolico progettato in località Cancarro del Comune di Troia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 15 gennaio e depositato il 18 gennaio 2008, la società Eolo 3W Sicilia s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulle istanze di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica ai sensi rispettivamente dell’art. 13 della L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11 e dell’art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 relative all’impianto eolico progettato in località Cancarro del Comune di Troia, deducendo i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: è illegittimo il silenzio della Regione Puglia, essendo decorsi i termini previsti dalle predette disposizioni;

2) violazione dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, della direttiva 2001/77/CE e dei principi di cui alla L. 23 agosto 2004 n. 239: la condotta inerte dell’amministrazione si pone altresì in contrasto con le normative richiamate che promuovono la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

La ricorrente chiede ordinarsi all’Amministrazione di provvedere sulle predette istanze e di nominare all’uopo un commissario ad acta.

Con ordinanza n. 20 del 28 maggio 2007 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione, pervenuti con nota depositata il 7 aprile 2008.

Nella camera di consiglio del 28 maggio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Occorre premettere brevi cenni in fatto.

Con nota del 12 marzo 2004 la I.C.Q. – Istituto per il Controllo della Qualità s.r.l., società operativa nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha richiesto al Settore Ecologia della Regione Puglia la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico in località Cancarro del Comune di Troia ed ha trasmesso i documenti occorrenti ai sensi dell’art. 16 secondo comma L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11.

Con determinazione del 12 aprile 2005, il Dirigente del Settore Ecologia dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia ha assoggettato il piano alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, con nota del 15 luglio 2005 (pervenuta il 2 agosto successivo, come indicato nella nota depositata agli atti della causa dalla Regione Puglia) la I.C.Q. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, inoltrando la documentazione richiesta dall’art. 10 della L. Reg. 11/01 tra cui il progetto definitivo del parco eolico e lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.).

Da tale data decorreva il termine di 60 giorni per la formulazione del parere dell’amministrazione locale previsto dall’art. 11 comma 4 della L. Reg. 11/01, termine che pertanto è scaduto invano il 2 ottobre 2005.

Con contratto del 6 marzo 2007 la Eolo 3W Sicilia s.r.l. ha acquistato dalla società I.C.Q. s.r.l. il ramo d’azienda con i relativi piani, studi ed atti relativi al progetto di impianto eolico in questione.

Tale cessione è stata comunicata alla Regione Puglia con nota del 27 marzo 2007 (pervenuta alla Regione Puglia il 29 marzo successivo) con la quale, peraltro, la ricorrente ha comunicato la riduzione degli aerogeneratori (da 20 a 15) sollecitando il giudizio di compatibilità ambientale che non è stato espresso dalla Regione intimata.

Infine, con istanza del 29 marzo 2007 (pervenuta alla Regione il giorno successivo), la ricorrente ha richiesto invano l’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 fornendo ulteriori integrazioni documentali con nota depositata alla Regione il 23 aprile 2007.

Essendo decorsi i termini di legge, la Eolo 3W Sicilia s.r.l. chiede pertanto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulle istanze di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica alla installazione del parco eolico.

In esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 20 emessa dal Tribunale il 6 febbraio 2008, la Regione Puglia ha depositato una relazione informativa dalla quale emerge che i procedimenti sollecitati dalla ricorrente non sono stati definiti.

Il ricorso è fondato.

Invero, sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse dell’impresa richiedente al conseguimento della valutazione di impatto ambientale ed alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo la ricorrente acquistato dalla I.C.Q. s.r.l. il ramo d’azienda al quale afferisce il progetto eolico in istruttoria ed avendo presentato autonoma richiesta del titolo abilitativo per la installazione degli aerogeneratori il cui rilascio rientra nella competenza regionale.

Difatti, l’art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede al terzo comma che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (…)”.

Il successivo quarto comma statuisce che “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (…), stabilendo inoltre il termine di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento”.

Sussiste inoltre l’ulteriore condizione rappresentata dal decorso del termine di conclusione dei procedimenti con conseguente formazione del silenzio.

Difatti, dalle considerazioni esposte emerge che, ai sensi dell’art. 13 primo comma L. Reg. 11/2001, la valutazione di impatto ambientale doveva essere deliberata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la formulazione del parere dall’amministrazione locale ex art. 11 comma 4 della L.Reg. 11/01 (che, come si è visto, scadeva il 2 ottobre 2005) e che è quindi decorso il 2 gennaio 2006.

Viceversa, il termine di 180 giorni per l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03, tenuto conto delle integrazioni documentali inviate il 23 aprile 2007, è scaduto il 23 ottobre 2007.

Non risultando che l’intimata Regione Puglia si sia espressamente pronunciata sulle richieste di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione unica, ed essendo decorsi i termini di legge per la conclusione dei relativi procedimenti, si è quindi formato il silenzio - rifiuto impugnato in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza sulle istanze in epigrafe.

Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi di in cui l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta (cfr. T.A.R. Basilicata, sentenza 21 novembre 2007 n. 656).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 102 del 2008, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della società Eolo 3W Sicilia s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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