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T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 1543
ENERGIA - Impianti eolici - Realizzazione - D.i.a. - Rigetto fondato sul
proposito di adottare specifica regolamentazione di settore - Sospensione sine
die - Violazione del principio di legalità - Produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili - Liberalizzazione - L. n. 239/2004. Il rigetto della
d.i.a. per la realizzazione di un impianto eolico fondato sul mero proposito di
adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di
aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone in contrasto con il principio
di legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza dell’attività
amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro verso, esclude
che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa
previsione di legge. Si determina inoltre di fatto una inammissibile sospensione
sine die dell’istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore,
quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato
liberalizzato per effetto dell’art. 1 comma 2 della L. 23 agosto 2004 n. 239,
seppure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Pres. Allegretta, Est. Di
Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di Rocchetta Sant’Antonio (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008, n. 1543
ENERGIA - Impianti eolici - Microgenerazione - D.i.a. - Sufficienza -
P.R.I.E. - Individuazione delle aree - Necessità - Esclusione. La
realizzazione di singoli aerogeneratori con potenza non superiore a 1 Mw
(impianti di “microgenerazione” previsti dall’art. 2, lett. a ed e del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 397) non è subordinata all’individuazione delle aree operata
con il Piano Regolatore per l’Installazione di impianti eolici (P.R.I.E.,), non
trovando applicazione il Reg, Reg. Puglia n. 16/2006: è sufficiente a tal fine
la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 27 della L.Reg. n. 1/2008.
Pres. Allegretta, Est. Di Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di
Rocchetta Sant’Antonio (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008,
n. 1543
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01543/2008 REG.SEN.
N. 00651/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2008, proposto da:
Tekno Sigma s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bizzarri,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari,
via Pasquale Fiore n. 14;
contro
Comune di Rocchetta Sant'Antonio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
- del provvedimento del 9 aprile 2008, prot. n.3205, del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio con il quale è stato
ordinato alla Tekno Sigma s.r.l. di non effettuare l'intervento oggetto della
denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un solo
aereogeneratore per la produzione di energia eolica non superiore ad 1 Mw sui
terreni di sua proprietà siti in Rocchetta Sant' Antonio, località "lo Spineto";
- della delibera di G. C. n. 40 del 18 marzo 2008 del Comune di Rocchetta
Sant'Antonio avente ad oggetto "indirizzi per la predisposizione di un
regolamento che disciplini l'installazione di impianti eolici di potenza non
rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. Reg.n.16/2006".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Udito nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 il difensore di parte
ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società Tekno Sigma s.r.l. ha presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di
Rocchetta Sant’Antonio una denuncia di inizio attività per la realizzazione di
un aerogeneratore per la produzione di energia eolica con potenza inferiore ad 1
Mw.
Con il provvedimento del 9 aprile 2008 il citato Comune ha disposto la
restituzione della d.i.a. alla ricorrente comunicando che, in vista della futura
regolamentazione dell’installazione di impianti eolici di minore potenza,
prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18 marzo 2008, è
stata interrotta ogni attività istruttoria ed inibito qualsiasi intervento
esecutivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini la ricorrente
impugna il provvedimento e la delibera di G.C. citati deducendo i seguenti
profili di illegittimità:
1) violazione del principio di legalità per difetto di previsione normativa ed
eccesso di potere;
2) violazione ed erronea interpretazione del Regolamento Regionale n. 16 del 4
ottobre 2006, violazione della delibera di G.R. n. 35 del 23 gennaio 2007 e
dell’art. 27 della L. Reg. n. 1 del 19 febbraio 2008, eccesso di potere.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2008, fissata per l’esame della domanda
di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si
riservava di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone
comunicazione alla parte presente.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Invero, coglie nel segno il primo motivo del ricorso con cui si assume che il
rigetto della denuncia di inizio attività è illegittimo perché non fondato su
disposizioni vigenti al momento della sua presentazione.
La “restituzione” della d.i.a. fondata sul mero proposito di adottare in futuro
la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza
inferiore a 1 Mw si pone difatti decisamente in contrasto con il principio di
legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza dell’attività
amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro verso, esclude
che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa
previsione di legge.
Ne consegue l’illegittimità della delibera di Giunta Comunale del 18 marzo 2008
che ha disposto l’interruzione di ogni attività istruttoria relativa alla
installazione degli impianti di “microgenerazione” con restituzione delle
eventuali d.i.a. già inoltrate in relazione al mero intendimento di procedere
alla regolamentazione di settore ed altresì illegittimo si appalesa il
provvedimento applicativo impugnato del 9 aprile 2008 con cui l’Ufficio Tecnico
Comunale, in esecuzione delle predetta delibera, ha respinto la d.i.a. ed ha
inibito qualsiasi attività esecutiva.
Tali atti determinano di fatto una inammissibile sospensione sine die
dell’istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore, quello della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato liberalizzato
per effetto dell’art. 1 comma 2 della L. 23 agosto 2004 n. 239, seppure nel
rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa
comunitaria e dalla legislazione vigente.
Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso con cui parte ricorrente
deduce che, trattandosi di progetto relativo ad un singolo aerogereneratore con
potenza non superiore ad 1 Mw, alla fattispecie in esame non si applica il Reg.
Reg. 16/2006 e, pertanto, la sua realizzazione non è subordinata
all’individuazione delle aree operata con il Piano Regolatore per
l’installazione di impianti eolici (P.R.I.E.) ma a tal fine è sufficiente la
denuncia di inizio di attività.
Difatti, dalla relazione tecnica allegata al ricorso emerge che l’impianto in
esame ha una potenza di 950 Kw e, pertanto, rientra nei c.d. impianti di
“microgenerazione” (con potenza non superiore ad 1 Mw) previsti dall’art. 2
lett. a) ed e) del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 397.
A tali impianti non si applica il Reg. Reg. 4 ottobre 2006 n. 16 che all’art. 4
prevede l’adozione da parte dei Comuni di Piani Regolatori per l'installazione
di Impianti Eolici (P.R.I.E.) finalizzati all'identificazione delle aree non
idonee per la localizzazione degli aerogeneratori. Difatti l’art. 3 dispone “Il
presente regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60
kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti
da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW”.
L’art. 27 della L. Reg. 19 febbraio 2008 n. 1 dispone che a tali aerogeneratori
(fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ed incidenza
ambientale), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia).
Pertanto, illegittimamente il Comune di Rocchetta di Sant’Antonio ha disposto la
restituzione della d.i.a. regolarmente presentata ai sensi delle citate
disposizioni per la realizzazione di un singolo aerogeneratore eolico con
potenza inferiore a 1 Mw.
In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nr. 651 del 2008
e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Rocchetta di
Sant’Antonio prot. 3205 del 9 aprile 2008 e la delibera di Giunta Comunale n. 40
del 18 marzo 2008.
Condanna il Comune di Rocchetta di Sant’Antonio al pagamento delle spese ed
onorari di giudizio in favore della Tekno Sigma s.r.l. che liquida
equitativamente in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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