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T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2775
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Installazione
- Enti locali - Regolamenti - L. n. 36/2001 - Sospensione generalizzata delle
autorizzazioni nelle more dell’adozione dei piani di installazione -
Illegittimità. In tema di installazione di impianti di telecomunicazione, se
è vero che l’ente locale può regolamentare aspetti della materia nei limiti
dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può, tuttavia, nelle
more dell’adozione dei piani di installazione sospendere in via generalizzata e
assoluta la realizzabilità degli interventi in questione. Ciò sia perché
l’ordinamento non contempla il potere di sospensione della funzione
amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali principi
di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non prevista
nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in pendenza
dell’approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui
applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando
all’ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la
realizzazione degli impianti all’espresso intervento pianificatorio del Comune
(cfr. gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003, inequivocabilmente ispirati
a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della
rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica
per lo sviluppo). Pres. f.f. ed Est. Durante - V.n.v. (avv.ti P. e F. de
Leonardis) c. Comune di Trani (avv. Triggiani) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I
- 9 dicembre 2008, n. 2775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02775/2008 REG.SEN.
N. 00235/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 235 del 2008, proposto da:
società Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Piernicola de
Leonardis e Francesco de Leonardis, con domicilio eletto presso il loro studio
in Bari, p.za Aldo Moro 33/A;
contro
il Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con
domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota protocollo 52906 del 29 novembre 2007, inviata in data 10
dicembre 2007, con la quale il Dirigente della IV Ripartizione Settore Ambiente
del Comune di Trani ha rilevato che l'implementazione dell'impianto con sistema
UMTS ubicato in Trani in Piazza della Repubblica - Palazzo Galleria (denominato
1359/4714, Trani Piazza della Repubblica) non è contemplata nel piano di
installazione comunale approvato con delibera n. 37/2005, e che qualsiasi
autorizzazione in merito sarà rimandata alla fine dello studio per
l'aggiornamento del PIC;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Vista la propria ordinanza n. 132 del 5 marzo 2008;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3171 del 10 giugno
2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2008 i difensori delle parti
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4 febbraio 2008, depositato il successivo 8 febbraio,
la Vodafone Omnitel N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di
Vodafone Group, ha chiesto l’annullamento
della nota del 29 novembre 2007, con la quale il Dirigente della IV Ripartizione
Settore Ambiente del Comune di Trani, ha rinviato alla fine dello studio per
l'aggiornamento del PIC, ogni decisione in merito alla istanza di
implementazione del sistema UMTS e di tratte in ponte radio sulla Stazione Radio
Base esistente ed ubicata in Trani, Piazza della Repubblica - Palazzo Galleria
(denominato 1359/4714, Trani Piazza della Repubblica), avendo rilevato che non è
contemplata nel piano di installazione comunale approvato con delibera n. 37 del
2005.
Deduce:
violazione dell’art. 87 del d. lgv. 359 del 2003; violazione del principio di
tipicità delle misure di salvaguardia; violazione del principio di certezza dei
termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione
delle leggi sul procedimento amministrativo;
violazione delle norme che configurano il servizio di telecomunicazioni come
servizio pubblico: art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318; direttiva CE
22/2002; D.P.R. 2 dicembre 1994; art. 231 del D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156;
violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. n. 259 del 1°
agosto 2003; eccesso di potere per irragionevolezza e mancato contemperamento
degli interessi;
violazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. 259 del 1° agosto 2003 contenente
il Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Comune di Trani, costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità e
del ricorso e ne ha dedotto l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 132 del 5 marzo 2008, il Tribunale ha respinto l’istanza
cautelare, riformata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione
sesta, n. 3171 del 10 giugno 2008.
Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 12
novembre 2008, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi,
il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento del Comune che rinvia la implimentazione del sistema UMTS e di
tratte di ponte radio su Stazione Radio base esistente ed ubicata alla Piazza
della Repubblica all’aggiornamento delle previsioni del piano degli insediamenti
(PIC) integra una misura di salvaguardia atipica e con la quale si impedisce il
completo funzionamento della rete in violazione dei principi vigenti in materia
e con il principio di tipicità delle misure di salvaguardia.
Il legislatore statale, con il Codice delle Comunicazioni approvato con d. lgv.
259 del 2003, ha inteso promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi attraverso l’adozione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e
servizi di comunicazione elettronica, assimilate dalla legislazione alle opere
di urbanizzazione primaria e per di più ritenute di preminente interesse
nazionale.
Gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003 sono inequivocabilmente ispirati a
finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della
rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica
per lo sviluppo.
Quanto al potere dell’ente locale, se è vero che può regolamentare aspetti della
materia nei limiti dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può,
tuttavia, nelle more dell’adozione dei piani di installazione sospendere in via
generalizzata e assoluta la realizzabilità degli interventi in questione.
Ciò sia perché l’ordinamento non contempla il potere di sospensione della
funzione amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali
principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non
prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in
pendenza dell’approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui
applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando
all’ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la
realizzazione degli impianti all’espresso intervento pianificatorio del Comune.
La Corte Costituzionale, già in tempo risalente (cfr. sentenze n. 307 del 7
ottobre 2003 e n. 331 del 27 ottobre 2003), nel ribadire l’esigenza della
completa realizzazione delle reti delle comunicazioni evidenziava che il divieto
di installare stazioni radio base in mancanza di regolamento comunale potrebbe
rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per
le telecomunicazioni, trasformandosi così le prescrizioni da “criteri di
localizzazione” in inammissibili “limitazioni di localizzazione”.
In tale contesto normativo e giurisprudenziale è evidente la illegittimità del
provvedimento gravato con il quale il Comune di Trani ha bloccato – attraverso
il rinvio senza fissazione di termine – un intervento (implimentazione)
indispensabile per garantire una copertura del territorio rispettosa degli
standards, da realizzarsi, peraltro, su stazione base già esistente.
Il Comune di Trani non ha nemmeno considerato che l’implementazione è tesa alla
minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici attraverso l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili ed al miglioramento della rete.
Palese, altresì, il difetto di motivazione, abbisognando che il Comune, avuto
riguardo ai principi di “precauzione” e di “pianificazione territoriale” indichi
in concreto ed in relazione al singolo caso, le ragioni in forza delle quali, al
momento e in relazione alle previsioni primarie, gli interventi non possono
essere realizzati.
L’atto gravato in definitiva, nella forma di una moratoria, impedisce la
completa realizzazione della rete non tenendo in alcun conto l’esigenza di
assicurare la copertura del servizio sull’intero territorio comunale con
conseguente compromissione degli interessi degli operatori della telefonia
mobile e del servizio pubblico da essi erogato, nonché del diritto di
comunicazione che ne costituisce il suo logico fondamento.
Per tali ragioni, il provvedimento si manifesta illegittimo e deve essere
annullato.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità solevate dalla difesa del Comune sono
del tutto prive di pregio, sia perché – come si è detto – la moratoria integra
vero e proprio diniego e, comunque, un blocco della realizzazione
dell’infrastruttura, sia perché nessun onere di impugnare il piano comunale
grava sulla parte interessata alla installazione, tanto più che l’intervento di
cui si discute interessa un impianto già esistente e le questioni relative
all’aggiornamento del piano possono essere fatte valere nel relativo
procedimento di approvazione del piano.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima,
accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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