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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2778
 

V.I.A. - Regione Puglia - L.R. n. 11/2001 - Testo originario - Subprocedimento per la verifica di assoggettamento a VIA - Silenzio della P.A. - Natura - Silenzio-assenso - Novella di cui alla L.R. n. 17/2007 - Silenzio inadempimento. Secondo la formulazione originaria della L. Reg. Puglia n. 11/2001, decorso il termine di 60 giorni, il silenzio dell’Autorità competente nell’ambito del subprocedimento per la verifica dell’assoggettabilità a VIA, comporta l’esclusione del progetto dalla relativa procedura. Detta disposizione è stata in seguito modificata, tra l’altro, con L. Reg. 14 giugno 2007 n. 17 che ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da impugnarsi secondo le regole generali. Pres. Allegretta, Est. Di Vita - D. s.r.l. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Viola) c. Regione Puglia e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2778
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02778/2008 REG.SEN.
N. 01362/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2008, proposto da:
Dea s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e Simona Viola, con domicilio eletto presso l’avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari - Mar. S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;


contro


Regione Puglia, Comune di Lesina, non costituiti in giudizio;

avverso
- il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lesina (FG) in località Padre Francesco ex art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;

- nonché per il conseguimento dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Udita nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 la difesa di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


Parte ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica avanzata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 in data 28 marzo 2007 per la realizzazione di un parco eolico in località Padre Francesco nel Comune di Lesina (FG).

Rappresenta che alla data del 27 maggio 2007 si è formato il silenzio - assenso sulla esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 16 della L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11 essendo decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza anch’essa depositata il 28 marzo 2007, non rilevando in proposito la richiesta di integrazioni documentali della Regione Puglia del 25 giugno 2007 alla quale la ricorrente ha dato seguito con nota depositata il 29 agosto.

Deduce in sintesi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 ter della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio della Regione Puglia con conseguente ordine di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e nominarsi sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’Amministrazione intimata non adempia all’obbligo di legge entro il termine assegnato.

Alla camera di consiglio del 26 novembre 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In proposito, occorre distinguere i due diversi profili della controversia, che concernono rispettivamente il subprocedimento di verifica di assoggettabilità del progetto a VIA ex art. 16 L. Reg. 11/2001 e la procedura autorizzativa alla istallazione di impianti eolici prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Con riguardo alla VIA, l’istanza di verifica di assoggettabilità è stata depositata dalla Dea s.r.l. il 28 marzo 2007 e, pertanto, trova applicazione il regime previsto dalla formulazione originaria della L. Reg. 11/2001 secondo cui, decorso il termine di 60 giorni (compiuto il 27 maggio 2007), il silenzio dell’Autorità comporta l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Detta disposizione è stata in seguito modificata, tra l’altro, con L. Reg. 14 giugno 2007 n. 17 che ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da impugnarsi secondo le regole generali.

Quindi la richiesta di integrazioni documentali inviata dalla Regione Puglia il 25 giugno 2007 è successiva al decorso del citato termine di 60 giorni ed in ogni caso alla stessa la società ha risposto con nota depositata il 29 agosto 2007.

In proposito, anche ritenendo che con il predetto comportamento la società abbia prestato acquiescenza rispetto alla permanenza, in capo all’Amministrazione, della potestà di determinarsi in materia anche dopo la data di formazione del silenzio-assenso, rinunciando implicitamente a farne valere gli effetti di legge, si applica pur sempre l’art. 10 quinto comma della L. Reg. 17/2007 secondo cui “In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA”.

Quindi, pur considerando detta proroga di 180 giorni, alla data del 24 settembre 2007 si è comunque perfezionato il silenzio assenso sulla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 16 della L. Reg. 11/2001 ed il progetto è da ritenersi escluso dalla procedura di VIA.

Quanto alla richiesta di autorizzazione unica alla istallazione di impianti eolici, l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 dispone al terzo comma che “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (..)”.

Il quarto comma prevede inoltre che “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. (…) Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

Considerato che la ricorrente ha avanzato la richiesta di autorizzazione in data 28 marzo 2007, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 24 settembre 2007, termine che è viceversa spirato invano.

Conseguentemente, la condotta silente della Regione sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 viola l’art. 2 della legge 241/90 che, come noto, dispone che il procedimento ad iniziativa privata o d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto del’istanza.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della L. n. 6 dicembre 1971 n. 1034, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 1362 del 2008, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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