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T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2778
V.I.A. - Regione Puglia - L.R. n. 11/2001 - Testo originario -
Subprocedimento per la verifica di assoggettamento a VIA - Silenzio della P.A. -
Natura - Silenzio-assenso - Novella di cui alla L.R. n. 17/2007 - Silenzio
inadempimento. Secondo la formulazione originaria della L. Reg. Puglia n.
11/2001, decorso il termine di 60 giorni, il silenzio dell’Autorità competente
nell’ambito del subprocedimento per la verifica dell’assoggettabilità a VIA,
comporta l’esclusione del progetto dalla relativa procedura. Detta disposizione
è stata in seguito modificata, tra l’altro, con L. Reg. 14 giugno 2007 n. 17 che
ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da impugnarsi secondo le
regole generali. Pres. Allegretta, Est. Di Vita - D. s.r.l. (avv.ti Caputi
Jambrenghi e Viola) c. Regione Puglia e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2778
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02778/2008 REG.SEN.
N. 01362/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2008, proposto da:
Dea s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi e
Simona Viola, con domicilio eletto presso l’avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi in
Bari - Mar. S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;
contro
Regione Puglia, Comune di Lesina, non costituiti in giudizio;
avverso
- il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di
autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di
Lesina (FG) in località Padre Francesco ex art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.
387;
- nonché per il conseguimento dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di
concludere il procedimento mediante provvedimento espresso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Udita nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 la difesa di parte
ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla
Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica avanzata ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 in data 28 marzo 2007 per la realizzazione
di un parco eolico in località Padre Francesco nel Comune di Lesina (FG).
Rappresenta che alla data del 27 maggio 2007 si è formato il silenzio - assenso
sulla esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 16 della L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11
essendo decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa
istanza anch’essa depositata il 28 marzo 2007, non rilevando in proposito la
richiesta di integrazioni documentali della Regione Puglia del 25 giugno 2007
alla quale la ricorrente ha dato seguito con nota depositata il 29 agosto.
Deduce in sintesi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 ter
della L. 7 agosto 1990 n. 241 e 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, chiede
accertarsi l’illegittimità del silenzio della Regione Puglia con conseguente
ordine di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e
nominarsi sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi in cui
l’Amministrazione intimata non adempia all’obbligo di legge entro il termine
assegnato.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2008 la causa è stata ritenuta in
decisione.
Il ricorso è fondato.
In proposito, occorre distinguere i due diversi profili della controversia, che
concernono rispettivamente il subprocedimento di verifica di assoggettabilità
del progetto a VIA ex art. 16 L. Reg. 11/2001 e la procedura autorizzativa alla
istallazione di impianti eolici prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
Con riguardo alla VIA, l’istanza di verifica di assoggettabilità è stata
depositata dalla Dea s.r.l. il 28 marzo 2007 e, pertanto, trova applicazione il
regime previsto dalla formulazione originaria della L. Reg. 11/2001 secondo cui,
decorso il termine di 60 giorni (compiuto il 27 maggio 2007), il silenzio
dell’Autorità comporta l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Detta
disposizione è stata in seguito modificata, tra l’altro, con L. Reg. 14 giugno
2007 n. 17 che ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da
impugnarsi secondo le regole generali.
Quindi la richiesta di integrazioni documentali inviata dalla Regione Puglia il
25 giugno 2007 è successiva al decorso del citato termine di 60 giorni ed in
ogni caso alla stessa la società ha risposto con nota depositata il 29 agosto
2007.
In proposito, anche ritenendo che con il predetto comportamento la società abbia
prestato acquiescenza rispetto alla permanenza, in capo all’Amministrazione,
della potestà di determinarsi in materia anche dopo la data di formazione del
silenzio-assenso, rinunciando implicitamente a farne valere gli effetti di
legge, si applica pur sempre l’art. 10 quinto comma della L. Reg. 17/2007
secondo cui “In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA
presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di
conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i
quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA”.
Quindi, pur considerando detta proroga di 180 giorni, alla data del 24 settembre
2007 si è comunque perfezionato il silenzio assenso sulla richiesta avanzata ai
sensi dell’art. 16 della L. Reg. 11/2001 ed il progetto è da ritenersi escluso
dalla procedura di VIA.
Quanto alla richiesta di autorizzazione unica alla istallazione di impianti
eolici, l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 dispone al terzo comma che “La costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili (…) nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico (..)”.
Il quarto comma prevede inoltre che “L'autorizzazione di cui al comma 3 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. (…) Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni”.
Considerato che la ricorrente ha avanzato la richiesta di autorizzazione in data
28 marzo 2007, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 24 settembre
2007, termine che è viceversa spirato invano.
Conseguentemente, la condotta silente della Regione sulla richiesta di
autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 viola l’art. 2 della legge
241/90 che, come noto, dispone che il procedimento ad iniziativa privata o
d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di
rigetto del’istanza.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della
Regione di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica ex
art. 12 D.Lgs. 387/2003, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o
notifica della presente sentenza.
Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad
acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della L.
n. 6 dicembre 1971 n. 1034, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza,
spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se
effettivamente perduri l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare
un commissario ad acta.
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 1362 del 2008, lo accoglie nei termini
indicati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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