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T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 24 aprile 2008, ordinanza n. 73
RIFIUTI - Regione Puglia - L.r. n. 29/2007, art. 3, c. 1 - Divieto “relativo”
di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di provenienza
extraregionale - d.lgs. n. 22/1997 - d.lgs. n. 152/2006 - Questione di
legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Rimessione alla Corte
Costituzionale. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della regione Puglia 31 ottobre
2007 n. 29 che limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui
gli impianti di smaltimento “siti nella regione Puglia siano gli impianti di
smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti
speciali”. La norma integra infatti un “divieto relativo” (Corte cost. 4
dicembre 2002 n. 505) che, sulla base della giurisprudenza della Corte
costituzionale (Corte cost. 14 luglio 2000 n. 281; 19 ottobre 2001 n. 335; 4
dicembre 2002 n. 505; 21 aprile 2005 n. 161; 26 gennaio 2007 n. 12), contrasta
con le previsioni: a) dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione,
perché invade la competenza esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato
in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in contrasto con i
principi fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto
legislativo n. 22 del 1997 (oggi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
recante norme in materia ambientale); b) dell’art. 120, comma 1, della
Costituzione in quanto limita in modo ingiustificato la libertà di circolazione
delle cose tra le Regioni, in contrasto con il divieto, contenuto nella predetta
norma, di qualunque misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose
e delle persone fra le Regioni; c) dell’art. 41, comma 1, della Costituzione, in
quanto incide, in modo ingiustificato, sia sulla posizione dei gestori degli
impianti di smaltimento (di fatto penalizzati dalla creazione ingiustificata di
ostacoli alla libera circolazione delle merci tra le Regioni), sia dei
produttori di rifiuti (soggetti, in un settore in cui non è possibile o è assai
difficile la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, ad un sistema
di vincoli nella circolazione dei rifiuti che non solo non è sorretto da una
corretta pianificazione ed è, quindi, fortemente passibile di inefficienze, ma,
per di più, trasla, di fatto, sui singoli operatori del settore, l’onere di
individuare e certificare il requisito della maggiore viciniorità che, al
contrario, dovrebbe gravare, in sede di pianificazione, sull’autorità
regionale). Pres. f.f. Durante, Est. Marzano - R. s.r.l. (avv.ti Di Natale e
Mariani) c. Comune di Bari (avv.ti Dipierro e Minucci) - T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. I - 24 aprile 2008, ordinanza n. 73
REPUBBLICA ITALIANA
N. 00073/2008 REG.ORD.ISTR.
N. 00353/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 353/2008 proposto da:
società Recuperi Pugliesi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro –
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Di Natale e Giuseppe Mariani,
con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Guido De Ruggiero 9;
contro
la Provincia di Bari, in persona del Presidente pro – tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. Rosa Dipierro e Sabatino Minucci, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Bari, lungomare Nazario Sauro 29;
la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 4/11 - 6/Rif, del 2 gennaio 2008, successivamente
pervenuta alla ricorrente, con la quale si fa espresso divieto di smaltire
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti al di fuori dalla Regione Puglia;
- di qualunque altro atto ad esso connesso, ancorché non conosciuto.
Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, ai
sensi dell'art. 35 del d. lgs n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della
legge n. 205/2000, ad ottenere il danno ingiusto, conseguente all'illegittimo
operato della provincia di Bari, attraverso il risarcimento per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Bari;
Relatore il referendario Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2008, i difensori delle
parti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, società operante nel settore dello smaltimento e recupero dei
rifiuti, smaltisce rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il
proprio impianto in Modugno, ancorché prodotti in ambito extraregionale, in
virtù di autorizzazione conseguita con delibera n. 1622 della Giunta Provinciale
in data 23 giugno 1994.
In data 31 ottobre 2007, il Consiglio regionale pugliese ha approvato la legge
regionale di iniziativa popolare n. 29 recante la “Disciplina per lo smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della
Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a
impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”; in particolare, la nuova
legge regionale è caratterizzata da una disciplina limitativa che legittima lo
smaltimento sul territorio regionale dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi prodotti fuori dalla Regione, solo nell’ipotesi in cui gli impianti
di smaltimento “siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento
appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali”
(art. 3, comma 1, l.r. n. 29 del 2007), prevedendo, a questo proposito, un
complesso sistema di certificazioni delle autorità extraregionali, sostituibili
da autocertificazioni, in ordine al rispetto della condizione di “viciniorità”
indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale.
Con nota del 28 novembre 2007, la ricorrente, onde poter continuare a
trasportare e smaltire rifiuti speciali provenienti dal Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Basilicata ed Emilia Romagna, ha chiesto al Presidente della
Provincia di Bari nonché al Dirigente del settore Ecologia ed Ambiente della
Provincia di Bari:
- “ai sensi dell’art.3, commi 2 e 3, b) della legge regionale n.29/97, il
rilascio del certificato per il trasporto di rifiuti speciali destinati allo
smaltimento, anche in assenza della dichiarazione di cui al richiamato articolo
3, comma 3, b), ovvero in assenza di una autodichiarazione di cui all’art. 3
comma 5, della legge regionale predetta”;
- “di essere espressamente autorizzata allo smaltimento dei rifiuti provenienti
da altre regioni, presso il proprio impianto sito in Modugno (Ba), alla via c.
da Gammarola, 3 Z.I., ovvero, in alternativa, essere sin d’ora espressamente
esonerata dall’invio, con cadenza semestrale, dei certificati e dichiarazioni di
cui all’art. 5 della legge regionale n. 29/07, per la sola attività di
smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre regioni”.
Con nota del 2 gennaio 2008, prot. n. 04/11.6/Rif., il Dirigente del servizio
“Rifiuti” della Provincia di Bari, espressamente in riscontro alla richiesta
della ricorrente protocollata al n. 4386/11.6/Rif. del 30 novembre 2007, previo
richiamo alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 29 del 31 ottobre
2007, ha così provveduto: “… conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, alla direttiva
75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 e successive modificazioni e
integrazioni, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove lo smaltimento
di rifiuti speciali, presso impianti ubicati nel territorio regionale, avvenga
in violazione delle richiamate disposizioni, si riterranno inadempiute le
prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori con
conseguente comminatoria delle sanzioni normativamente previste”.
Il provvedimento del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari è stato impugnato
dalla ricorrente per i seguenti motivi: 1) Illegittimità derivata
dall’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge
regionale pugliese 31 ottobre 2007, n. 29, per violazione degli articoli 117, 3,
41, 120 della costituzione; 2) Violazione del principio di proporzionalità
dell’azione amministrativa; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3,
4, 7, 8, 9, 10, 11 del regolamento CE n. 1013/06; violazione e falsa
applicazione del considerando n. 10 e degli artt. 4, 5, 6, 7 della direttiva
2006/12/CE; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt 28, 29 Trattato CEE;
violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari che, controdeducendo sul merito
del ricorso, ha affermato la piena legittimità del provvedimento impugnato il
quale, come riconosciuto dalla ricorrente, “costituisce puntuale applicazione
della legge regionale pugliese n. 29/07”.
Alla Camera di consiglio del 13 marzo 2008, la Sezione ha accolto, con
l’ordinanza n.158/2008, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente,
sospendendo “fino alla decisione che sarà assunta dalla Corte costituzionale
sulla emananda ordinanza di rimessione, il provvedimento impugnato nella parte
in cui impone al ricorrente di attenersi, per lo smaltimento dei rifiuti
speciali, alla norma di legge regionale citata anziché alla normativa statale di
settore”.
DIRITTO
1. SULLA RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO.
1.1. In via preliminare, la Sezione rileva che la decisione del ricorso non
può prescindere dalla questione di legittimità costituzionale, per violazione
degli artt. 117, comma 2, lettera s), 120, comma 1 e 41, comma 1, della
Costituzione, dell’art.3, comma 1, della legge della regione Puglia 31 ottobre
2007 n. 29, recante la “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che
transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia”.
In particolare va rimarcato che il T.A.R. è chiamato a pronunciarsi sulla
nota-provvedimento del 2 gennaio 2008, prot. n. 04/11.6/Rif. del Servizio
Rifiuti della Provincia di Bari, impugnato dalla ricorrente, che ha
sostanzialmente vietato lo smaltimento nella discarica sita in Modugno dei
rifiuti speciali provenienti dalle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata ed Emilia Romagna, sulla base dell’unica circostanza giustificativa
della normativa sopravvenuta di cui alla l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29.
Sul punto osserva il Collegio che l’impugnata nota, sebbene adoperi la formula
impersonale e ipotetica del richiamo alla suddetta legge regionale per affermare
che “ove lo smaltimento di rifiuti speciali, presso impianti ubicati nel
territorio regionale, avvenga in violazione delle richiamate disposizioni, si
riterranno inadempiute le prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti
autorizzatori con conseguente comminatoria delle sanzioni normativamente
previste”, in realtà, essendo adottata espressamente in risposta alla precisa
richiesta di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali in deroga alle
norme della citata legge regionale, indirizzata dalla ricorrente con nota del 28
novembre 2007, assume il valore inequivocabile di provvedimento di diniego
implicito di autorizzazione.
Non possono sussistere dubbi, pertanto, in ordine al carattere provvedimentale
dell’atto impugnato che, oltre a provenire dall’organo fornito di competenza in
materia, reca un contenuto dispositivo individuabile proprio nella valutazione,
in concreto, dell’impossibilità di smaltire nella discarica in questione i
rifiuti provenienti dalle regioni italiane ben individuate, per relationem,
nell’istanza cui detto provvedimento fornisce riscontro, salvo incorrere nelle
sanzioni di legge per violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
di autorizzazione.
Esiste, invero, uno stretto collegamento tra la nuova disciplina regionale dello
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di
fuori della Regione Puglia, e l’emanazione dell’atto impugnato; difatti il
contenuto normativo della nuova disciplina regionale, di cui il provvedimento
impugnato costituisce piena e coerente applicazione, rende di fatto impossibile
lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle regioni italiane non confinanti con
la Puglia.
1.2. Strettamente collegato e dipendente dalla questione di costituzionalità
della norma denunciata è il secondo motivo di ricorso.
Sul punto osserva il Collegio che il motivo non gode di autonoma rilevanza
impugnatoria atteso che la denunciata violazione del principio di
proporzionalità dell’azione amministrativa è riguardata, dalla parte ricorrente,
in stretta correlazione con la norma della quale denuncia l’incostituzionalità.
Invero, nel censurare l’atto impugnato per violazione del principio di
proporzionalità, la parte ricorrente da atto che le prescrizioni imposte dalla
Provincia di Bari “mutuano pedissequamente quelle imposte dalla Regione Puglia
con la legge 29/07”, sicché il secondo motivo di ricorso appare, di fatto,
assorbito dal primo.
1.3. Sostanzialmente irrilevante è poi, ai fini della problematica della
costituzionalità delle previsioni della legge regionale n. 29 del 2007, il
riferimento al diritto comunitario sviluppato dalla parte ricorrente con il
terzo e il quarto motivo di ricorso.
In particolare, l’art. 7, 4° comma della dir. 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE (“gli
Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire
movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali
provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri”) e,
in generale, l’intera sistematica del provvedimento, si limitano semplicemente a
legittimare la potestà degli Stati membri di limitare il movimento dei rifiuti,
senza prevedere prescrizioni dal contenuto preciso ed autoapplicativo che
possano trovare applicazione nel caso concreto.
Il regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013/2006 (regolamento del Parlamento e del
Consiglio relativo alle spedizioni dei rifiuti) contiene poi una serie di
prescrizioni tese a regolamentare le spedizioni di rifiuti (soprattutto,
provenienti da Stati siti al di fuori dell’Unione europea), ma non vieta in
linea di principio la movimentazione degli stessi; soprattutto il regolamento
non contiene disposizioni che possano direttamente essere applicate alla
fattispecie in decisione.
1.4. La problematica deve quindi essere decisa sulla base del diritto interno.
In altri termini, applicando l’art. 3, comma 1, della legge regionale della
Puglia n. 29 del 2007 – della cui legittimità costituzionale si dubita – il
ricorso in esame dovrebbe essere rigettato.
Diversamente, la dichiarazione d’incostituzionalità della norma ed il
superamento del principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
speciali, di cui essa è espressione, priverebbe di base legale il provvedimento
amministrativo impugnato nel presente giudizio.
2. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che esso sia
astrattamente fondato, non potendosi dubitare dell’applicazione, alla attività
di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, svolta dalla
ricorrente, delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge della regione
Puglia n. 29 del 31 ottobre 2007.
In particolare, sui commi 1 e 2 della suddetta norma, grava il sospetto di
contrarietà ai principi costituzionali di cui agli artt. 117, comma 2, lettera
s), 120, comma 1 e 41, comma 1, della carta fondamentale per quanto si dirà nel
prosieguo.
2.1.1. In proposito la Sezione rileva come, negli ultimi anni, la Corte
costituzionale abbia seguito una linea ricostruttiva (Corte cost. 14 luglio 2000
n. 281; 19 ottobre 2001 n. 335; 4 dicembre 2002 n. 505; 21 aprile 2005 n. 161;
26 gennaio 2007 n. 12) che porta a concludere per la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità sviluppata dalle censure che sorreggono il
primo motivo di ricorso.
La Consulta ha affrontato specificatamente la problematica in una sentenza
(Corte cost. 19 ottobre 2001 n. 335) resa in fattispecie (rifiuti speciali non
pericolosi) identica a quella oggi in decisione; in quella sede, è stata
ribadita la necessità di scrutinare la questione di costituzionalità delle leggi
che vietano lo smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale,
sulla base della sistematica complessiva del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi
trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale)
che “disciplina la "gestione dei rifiuti" mediante disposizioni che si
autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, nonché "norme di riforma economico-sociale"
nei confronti delle regioni a statuto speciale” (Corte cost. 19 ottobre 2001 n.
335).
Tuttavia non va sottaciuto che, per quanto illuminante, la giurisprudenza
costituzionale da ultimo richiamata è maturata sotto la vigenza dell’art. 117
cost, nel testo ante riforma del titolo V della parte II della Costituzione,
operata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
Nei più recenti arresti, infatti, il Giudice delle Leggi, pur prendendo spunto e
facendo propria la ricostruzione sistematica della materia in precedenza
operata, si è misurato con il nuovo parametro costituzionale costituito dal
novellato art. 117 e, nello specifico, con la riserva di legge statale esclusiva
in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui
al comma 2, lettera s), della predetta norma.
Nella sentenza n. 161 del 21 aprile 2005, la Corte da atto e ribadisce di essere
già intervenuta in tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo
smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, precisando che il
principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti
territoriali ottimali vale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non
pericolosi (ai quali fa riferimento l'articolo 7, commi 1 e 4, del d.lgs. da
ultimo citato) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il
diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per
ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di
impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del
medesimo comma 3; ed a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti
speciali, definiti dall'articolo 7, commi 3 e 4 (sentenza n. 505 del 2002), sia
pericolosi (sentenza n. 281 del 2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del
2001).
In particolare la Corte ha precisato che ove una legge regionale imponga un
generale divieto, per chiunque conduca nel territorio della regione impianti di
smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere
negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni, “tale
divieto, se è legittimo per quanto in precedenza rilevato con riferimento ai
rifiuti urbani non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la Costituzione
nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza
extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della
legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997; ….
(sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002)”(Corte cost. 21 aprile 2005, n.
161).
In particolare, nella decisione 4 dicembre 2002 n. 505, la Corte costituzionale
ha chiarito come la propria giurisprudenza in materia di incostituzionalità
delle leggi regionali prevedenti divieti di smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi o non pericolosi di provenienza extraregionale, trovi applicazione,
non solo con riferimento ai divieti assoluti di smaltimento, ma anche alle più
diverse formulazioni con le quali si introducano, di fatto, dei “divieti
relativi” (limiti quantitativi allo smaltimento; limitazioni territoriali;
ecc.).
Come evidenziato nella sentenza n. 12 del 26 gennaio 2007, la “Corte già più
volte è intervenuta sui limiti imposti dalla legislazione regionale allo
smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo
sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti
in questione. Da un lato si è statuito che, alla luce del principio di
autosufficienza stabilito espressamente, ora, dall'art. 182, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ma, già in passato, affermato dall'art. 5,
comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il divieto di smaltimento dei
rifiuti di produzione extraregionale è applicabile ai rifiuti urbani non
pericolosi; mentre si è, d'altro canto, affermato che il principio
dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di
provenienza extraregionale non possono valere per quelli pericolosi – fra i
quali sono compresi, fra gli altri, anche gran parte di quelli di origine
sanitaria (sentenza n. 281 del 2000) – né per quelli speciali non pericolosi
(sentenza n. 335 del 2001). Si è, infatti, rilevato che per tali tipologie di
rifiuti – pericolosi e speciali (sentenza n. 505 del 2002) – non è possibile
preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del
materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile
«individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo
della autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001). Tanto più
che vi è la necessità, per determinate categorie di rifiuti (quali quelli
sanitari pericolosi), che lo smaltimento avvenga in strutture specializzate, non
presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale. Questa constatazione vale
a superare le argomentazioni della Regione che tendono a valorizzare il
requisito della “prossimità” rispetto a quello della “specializzazione”. È
evidente, infatti, che l'ordine logico richiede che il requisito della
“specializzazione” preceda quello della “prossimità”, posto che solo dopo aver
determinato la tipologia dei rifiuti può aversi un quadro della dislocazione
degli impianti che trattano del loro smaltimento nel territorio nazionale. Del
resto, questa Corte già si è pronunciata nelle sentenze innanzi citate sulla
impossibilità che, per le tipologie di rifiuti che esulano dalla “ordinarietà”,
sia predeterminato un ambito territoriale ottimale e sulla necessità che lo
smaltimento sia effettuato nella maniera più appropriata. Dalle citate sentenze
emerge che il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei
rifiuti urbani ordinari non si applica alle tipologie di rifiuti speciali
pericolosi” (Corte cost. 26 gennaio 2007, n. 12).
Come si può rilevare, la costruzione della Corte costituzionale affonda le
proprie radici nella stessa definizione normativa di rifiuti speciali (art. 7
del d.lgs. 22 del 1997; oggi art. 184 del d.lgs. 152 del 2006) che opera un
riferimento “ad una variegata tipologia comprensiva, prescindendo dalle
caratteristiche di eventuale pericolosità, di ben dieci (oggi dodici) categorie
di rifiuti di diversa origine. La loro produzione è generalmente connessa ad
attività lavorative: di tipo agricolo, edilizio, industriale, artigianale,
commerciale, sanitario e così via, sicché la loro localizzazione normalmente non
è distribuita in modo omogeneo sul territorio e comunque non è facilmente
predeterminabile, così come non è facilmente prevedibile la dimensione
quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire. Va inoltre considerata, in
relazione a questa tipologia di rifiuti che presentano caratteristiche così
diverse tra di loro, la necessità che siano utilizzati impianti di smaltimento
appropriati o addirittura, per qualcuna delle categorie indicate, come ad
esempio i rifiuti sanitari o i veicoli a motore, impianti "specializzati",
secondo quanto appunto prevede l'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto n. 22
del 1997, che, sul punto, oltre tutto, conferma l'impianto del previgente D.P.R.
n. 915 del 1982. Risulta dunque evidente la ragione per cui anche per i rifiuti
"speciali", al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non
predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo
specifico dell'autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso
dall'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 per i soli rifiuti urbani
non pericolosi” (Corte cost. 19 ottobre 2001 n. 335).
2.1.2. Dalla ricostruzione sistematica sopra richiamata, la Corte costituzionale
desume un ulteriore profilo di incostituzionalità, per violazione della
disposizione contenuta nell’art. 120, comma 1, della Costituzione, delle leggi
regionali che di fatto impongano il divieto di smaltimento dei rifiuti speciali
di provenienza extraregionale (in tal senso Corte cost. 19 ottobre 2001 n. 335
).
Siffatta affermazione è ribadita, più di recente, nella sentenza n. 161 del
2005, che richiama “il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120,
primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la
libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni”.
2.1.3. Infine, la rilevanza economica dell’attività di smaltimento dei rifiuti
(che, anche ai sensi del diritto comunitario, rimane comunque “un "prodotto", in
quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della
generale libertà di circolazione delle merci”, Corte cost. 19 ottobre 2001 n.
335) permette di ravvisare la violazione anche della previsione dell’art. 41,
comma 1, della Costituzione, relativo alla libertà dell’iniziativa economica
ingiustificatamente compressa, sia con riferimento alla posizione dei gestori
degli impianti di smaltimento (che sarebbero penalizzati dalla creazione di
ostacoli alla libera circolazione delle merci tra le Regioni), sia dei
produttori di rifiuti (che, in un settore in cui non è possibile o è assai
difficile la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, sarebbero
soggetti ad un sistema di vincoli nella circolazione dei rifiuti non sorretto da
una corretta pianificazione e, quindi, fortemente soggetto ad inefficienze).
2.2. Nel caso di specie, la previsione dell’art. 3, comma 1, della legge della
regione Puglia 31 ottobre 2007 n. 29, che limita lo smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale
alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento “siti nella regione Puglia
siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione
dei medesimi rifiuti speciali” integra un “divieto relativo” (Corte cost. 4
dicembre 2002 n. 505) che, sulla base della giurisprudenza della Corte
costituzionale (Corte cost. 14 luglio 2000 n. 281; 19 ottobre 2001 n. 335; 4
dicembre 2002 n. 505; 21 aprile 2005 n. 161; 26 gennaio 2007 n. 12), contrasta
con le previsioni:
a) dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, perché invade la
competenza esclusiva attribuita dalla predetta norma allo Stato in materia di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in contrasto con i principi fondamentali
della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997
(oggi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale);
b) dell’art. 120, comma 1, della Costituzione in quanto limita in modo
ingiustificato la libertà di circolazione delle cose tra le Regioni, in
contrasto con il divieto, contenuto nella predetta norma, di qualunque misura
atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le
Regioni;
c) dell’art. 41, comma 1, della Costituzione, in quanto incide, in modo
ingiustificato, sia sulla posizione dei gestori degli impianti di smaltimento
(di fatto penalizzati dalla creazione ingiustificata di ostacoli alla libera
circolazione delle merci tra le Regioni), sia dei produttori di rifiuti
(soggetti, in un settore in cui non è possibile o è assai difficile la
programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, ad un sistema di vincoli
nella circolazione dei rifiuti che non solo non è sorretto da una corretta
pianificazione ed è, quindi, fortemente passibile di inefficienze, ma, per di
più, trasla, di fatto, sui singoli operatori del settore, l’onere di individuare
e certificare il requisito della maggiore viciniorità che, al contrario,
dovrebbe gravare, in sede di pianificazione, sull’autorità regionale).
3. In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge della regione Puglia 31 ottobre 2007 n. 29, per violazione delle
disposizioni contenute negli artt. 117, comma 2, lettera s), 120, comma 1 e 41,
comma 1, della Costituzione.
Va pertanto disposta - ai sensi dell’art. 134 della Costituzione; dell’art. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; dell’art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87 - la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge come
indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, I Sezione, visti:
l’art. 134 della Costituzione; l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1; l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; l’art. 1 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla
deliberazione della stessa Corte costituzionale in data 16 marzo 1956:
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per violazione dell’art.
117, comma 2, lettera s), dell’art. 120, comma 1 e dell’art. 41, comma 1, della
Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
della legge della regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 come da motivazione;
- sospende il presente giudizio;
- ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la
prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente;
- dispone che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale pugliese e
comunicata al Presidente del Consiglio regionale pugliese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF
Giuseppina Adamo, Consigliere
Laura Marzano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2008
IL SEGRETARIO
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