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T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 Aprile 2008, n. 754
 

ENERGIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Impianti eolici - Regione Puglia - Linee guida - Convenzione tra il proponente e il comune in cui ricade l’area di intervento - Natura - Contratto ad oggetto pubblico - Accordi disciplinati dall’art. 11, L. n. 241/1990 - Obbligo di concludere il procedimento - Esperibilità del rimedio ex art. 21 bis L. 1034/71. La convenzione tra i soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici e il comune in cui ricade l’area di intervento, di cui all’allegato A5 delle “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, si inquadra nella categoria del contratto ad oggetto pubblico destinato a disciplinare i rapporti obbligatori tra proponente ed ente locale relativi alla realizzazione, gestione e successiva dismissione degli impianti eolici (la cui installazione è subordinata all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra pertanto negli accordi disciplinati dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il cui utilizzo è stato generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Ai sensi del comma 4 bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell’art. 11 della L. 241/90, la stipulazione di tali accordi deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione dell’organo che sarebbe competente all’adozione del provvedimento sostituito dall’accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato dall’accordo a seconda che si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali. L’accordo ex art. 11 L. 241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da un atto amministrativo adottato dall’autorità competente all’esito di un procedimento amministrativo cui si applica l’art. 2 L. 241/90 con conseguente obbligo per la P.A. di concluderlo con adozione di un provvedimento espresso. Trattandosi di accordo necessariamente preceduto da atto amministrativo, è pertanto ammissibile il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21 bis L. 1034/71 avverso il silenzio serbato dall’organo competente ad adottare la determinazione preliminare all’accordo ex art. 11. Pres. Allegretta, Est. Di vita - N. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Pietramontecorvino (avv. Viola) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 754
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00754/2008 REG.SEN.
N. 00198/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
NCD-Divisione Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210;


contro


Comune di Pietramontecorvino, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano n. 27;

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio

serbato dal Comune di Pietramontecorvino sull'istanza prot. n. 5035 del 2 ottobre 2007, sollecitata con nota prot. n.5403 del 19 ottobre 2007, relative alla stipula di apposita convenzione per la realizzazione di un parco eolico nel limitrofo Comune di Castelnuovo della Daunia (FG);

e per la conseguente condanna del Comune di Pietramontecorvino ad emanare il provvedimento richiesto e, precisamente, a stipulare con la NCD - Divisione Eolica s.r.l. la convenzione di cui all'allegato A5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", propedeutica all'avvio degli autorizzati lavori di ampliamento dell'esistente impianto eolico sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramontecorvino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;

Uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Mescia per la ricorrente e Raffaele Daloiso, su delega dell’avv. Alessio Maria Viola per il Comune di Pietramontecorvino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La società NCD Divisione Eolica s.r.l. presentava alle competenti autorità regionali e comunali un progetto di ampliamento di un preesistente parco eolico nel Comune di Castelnuovo della Daunia consistente nella installazione di 9 nuovi aerogeneratori.

Con determinazione n. 214 del 24 aprile 2006 l’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia della Regione Puglia escludeva il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni ai sensi dell’art. 16 comma 8 della L.Reg. 12 aprile 2001 n. 11.

Al contempo, il provvedimento subordinava l’installazione dei nuovi impianti alla stipulazione di un accordo con il Comune di Pietramontecorvino, trattandosi di aerogeneratori posti a meno di 500 metri dal confine con detto ente, in base a quanto disposto dall’allegato A5 delle “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”

Pertanto, con nota del 23 giugno 2006 la società inoltrava al Comune di Pietramontecorvino una richiesta di parere scritto relativo alla installazione dei predetti aerogeneratori alla quale l’ente rispondeva il successivo 6 settembre rappresentando di essere in attesa di ricevere la proposta di convenzione da parte della NCD s.r.l., redatta ai sensi delle citate Linee Guida.

La ricorrente con lettera del 2 ottobre 2007 comunicava la propria disponibilità a riconoscere al Comune l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) come indennizzo forfettario e, in mancanza di risposta da parte del Comune, inoltrava sollecito con nota del 19 ottobre successivo.

Tanto premesso, con ricorso ex art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 notificato il 28 gennaio e depositato il successivo 4 febbraio 2008, la società NCD – Divisione Eolica s.r.l. chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pietramontecorvino sulle predette richieste e, per l’effetto, condannarsi il predetto ente alla stipula della convenzione di cui all’allegato A5 delle Linee Guida, deducendo la violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, illogicità manifesta ed irragionevolezza.

Il Comune di Pietramontecorvino si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4 marzo 2008, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 marzo la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.

Il procedimento avverso il silenzio dell’amministrazione, secondo la disciplina risultante dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall’art. 2 della Legge 21 luglio 2000, n. 205) deve tendere all’accertamento dell’obbligo della stessa di esercitare un pubblico potere di cui essa sia titolare (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29 aprile 2003 n. 2196) e verificare se il silenzio violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto dal privato.

Parte ricorrente censura non già la mancata emanazione di un provvedimento amministrativo, bensì la mancata stipulazione della convenzione da parte del Comune di Pietramontecorvino per procedere al potenziamento del parco eolico e pertanto, ai fini del decidere, occorre preliminarmente verificare l’ammissibilità di tale rimedio giurisdizionale nel caso in esame.

Le “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, adottate ai sensi dell’art. 7 L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11 (“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”) con delibera della Giunta Regionale del 2 marzo 2004 n. 131, stabiliscono, nelle more della definizione conclusiva del Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato in seguito con delibera della Giunta Regionale 8 giugno 2007 n. 827), le modalità e criteri per la redazione degli studi di valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nel territorio regionale.

In particolare, l’allegato A5 prevede la stipulazione di una convenzione tra i soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici ed il Comune in cui ricade l’area di intervento e, come disposto anche dall’art. 14 quinto comma del Reg. Reg. 4 ottobre 2006 n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”), prevede altresì che detta convenzione deve coinvolgere anche il comune limitrofo qualora la macchina più vicina disti meno di 500 metri dal proprio confine amministrativo.

Tale convenzione si inquadra nella categoria del contratto ad oggetto pubblico destinato a disciplinare i rapporti obbligatori tra proponente ed ente locale relativi alla realizzazione, gestione e successiva dismissione degli impianti eolici (la cui installazione è subordinata all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra pertanto negli accordi disciplinati dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il cui utilizzo è stato generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

Ai sensi del comma 4 bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell’art. 11 della L. 241/90, la stipulazione di tali accordi deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione dell’organo che sarebbe competente all’adozione del provvedimento sostituito dall’accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato dall’accordo a seconda che si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali.

L’accordo ex art. 11 L. 241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da un atto amministrativo adottato dall’autorità competente all’esito di un procedimento amministrativo cui si applica l’art. 2 L. 241/90 con conseguente obbligo per la P.A. di concluderlo con adozione di un provvedimento espresso.

Trattandosi di accordo necessariamente preceduto da atto amministrativo, è pertanto ammissibile il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21 bis L. 1034/71 avverso il silenzio serbato dall’organo competente ad adottare la determinazione preliminare all’accordo ex art. 11.

Risolto in senso affermativo la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art. 21 bis nei termini indicati, si rileva l’infondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente.

Invero, la NCD s.r.l. inoltrava due distinte istanze al Comune, con le quali dapprima richiedeva il parere dell’ente sul progetto di ampliamento del parco eolico e, in seguito, offriva un indennizzo forfettario quantificato nella misura di Euro 50.000,00.

Tuttavia, dall’analisi dell’allegato 5A emerge chiaramente che la convenzione in esame ha un contenuto più ampio e, in particolare, deve contenere le prescrizioni minime di seguito riportate:

- fideiussione bancaria pari al 10% dell’investimento;

- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell’aerogeneratore finalizzata alla dismissione dell’aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell’esercizio dell’impianto;

- studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;

- impegno del soggetto proponente di dismettere l’impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni;

Pertanto, la richiesta della ricorrente non presentava il contenuto minimo previsto dalle “Linee Guida” per avviare il procedimento volto alla stipulazione della convenzione e, segnatamente, per far sorgere l’obbligo del competente organo comunale di adottare la determinazione preliminare all’accordo ex art. 11, comma 4 bis, L. 241/90.

Sul punto, con nota del 6 settembre 2006 il Comune, al fine di procedere alla stipula dell’accordo, richiedeva appunto una proposta di convenzione che non veniva presentata dalla ricorrente e, pertanto, non si ravvisa l’inerzia dell’amministrazione e non appare violato il principio di cui all’art.2 della legge n.241 del 1990 in mancanza di una rituale richiesta della società con allegata la citata proposta di convenzione.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 198 del 2008, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida equitativamente in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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