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T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 2 Aprile 2008, n. 754
ENERGIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Impianti eolici - Regione Puglia - Linee
guida - Convenzione tra il proponente e il comune in cui ricade l’area di
intervento - Natura - Contratto ad oggetto pubblico - Accordi disciplinati
dall’art. 11, L. n. 241/1990 - Obbligo di concludere il procedimento -
Esperibilità del rimedio ex art. 21 bis L. 1034/71. La convenzione tra i
soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici e il comune in cui
ricade l’area di intervento, di cui all’allegato A5 delle “Linee Guida per la
realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, si inquadra nella
categoria del contratto ad oggetto pubblico destinato a disciplinare i rapporti
obbligatori tra proponente ed ente locale relativi alla realizzazione, gestione
e successiva dismissione degli impianti eolici (la cui installazione è
subordinata all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29
dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra pertanto negli accordi
disciplinati dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il cui utilizzo è stato
generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che ha introdotto il
comma 1 bis dell’art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Ai sensi del comma 4
bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell’art. 11 della L. 241/90, la stipulazione
di tali accordi deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione
dell’organo che sarebbe competente all’adozione del provvedimento sostituito
dall’accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato dall’accordo a seconda che
si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali. L’accordo ex art. 11 L.
241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da un atto amministrativo
adottato dall’autorità competente all’esito di un procedimento amministrativo
cui si applica l’art. 2 L. 241/90 con conseguente obbligo per la P.A. di
concluderlo con adozione di un provvedimento espresso. Trattandosi di accordo
necessariamente preceduto da atto amministrativo, è pertanto ammissibile il
rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21 bis L. 1034/71 avverso il silenzio
serbato dall’organo competente ad adottare la determinazione preliminare
all’accordo ex art. 11. Pres. Allegretta, Est. Di vita - N. s.r.l. (avv.ti
Mescia e Mescia) c. Comune di Pietramontecorvino (avv. Viola) - T.A.R.
PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 754
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00754/2008 REG.SEN.
N. 00198/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2008, proposto da:
NCD-Divisione Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Mescia e
Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta
in Bari, via Piccinni n. 210;
contro
Comune di Pietramontecorvino, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Maria
Viola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Panizzolo in
Bari, via M. Celentano n. 27;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Pietramontecorvino sull'istanza prot. n. 5035 del 2
ottobre 2007, sollecitata con nota prot. n.5403 del 19 ottobre 2007, relative
alla stipula di apposita convenzione per la realizzazione di un parco eolico nel
limitrofo Comune di Castelnuovo della Daunia (FG);
e per la conseguente condanna del Comune di Pietramontecorvino ad emanare
il provvedimento richiesto e, precisamente, a stipulare con la NCD - Divisione
Eolica s.r.l. la convenzione di cui all'allegato A5 delle "Linee Guida per la
realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", propedeutica all'avvio
degli autorizzati lavori di ampliamento dell'esistente impianto eolico sito nel
Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramontecorvino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Mescia per la ricorrente e Raffaele
Daloiso, su delega dell’avv. Alessio Maria Viola per il Comune di
Pietramontecorvino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società NCD Divisione Eolica s.r.l. presentava alle competenti autorità
regionali e comunali un progetto di ampliamento di un preesistente parco eolico
nel Comune di Castelnuovo della Daunia consistente nella installazione di 9
nuovi aerogeneratori.
Con determinazione n. 214 del 24 aprile 2006 l’Assessorato all’Ambiente –
Settore Ecologia della Regione Puglia escludeva il progetto dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di determinate
prescrizioni ai sensi dell’art. 16 comma 8 della L.Reg. 12 aprile 2001 n. 11.
Al contempo, il provvedimento subordinava l’installazione dei nuovi impianti
alla stipulazione di un accordo con il Comune di Pietramontecorvino, trattandosi
di aerogeneratori posti a meno di 500 metri dal confine con detto ente, in base
a quanto disposto dall’allegato A5 delle “Linee Guida per la realizzazione di
impianti eolici nella Regione Puglia”
Pertanto, con nota del 23 giugno 2006 la società inoltrava al Comune di
Pietramontecorvino una richiesta di parere scritto relativo alla installazione
dei predetti aerogeneratori alla quale l’ente rispondeva il successivo 6
settembre rappresentando di essere in attesa di ricevere la proposta di
convenzione da parte della NCD s.r.l., redatta ai sensi delle citate Linee
Guida.
La ricorrente con lettera del 2 ottobre 2007 comunicava la propria disponibilità
a riconoscere al Comune l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) come
indennizzo forfettario e, in mancanza di risposta da parte del Comune, inoltrava
sollecito con nota del 19 ottobre successivo.
Tanto premesso, con ricorso ex art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
notificato il 28 gennaio e depositato il successivo 4 febbraio 2008, la società
NCD – Divisione Eolica s.r.l. chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Pietramontecorvino sulle predette richieste e, per
l’effetto, condannarsi il predetto ente alla stipula della convenzione di cui
all’allegato A5 delle Linee Guida, deducendo la violazione dell’art. 2 della L.
7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione
amministrativa, illogicità manifesta ed irragionevolezza.
Il Comune di Pietramontecorvino si costituiva in giudizio con memoria depositata
il 4 marzo 2008, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendo il
rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 marzo la causa è stata trattenuta per la
decisione.
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
Il procedimento avverso il silenzio dell’amministrazione, secondo la disciplina
risultante dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come
introdotto dall’art. 2 della Legge 21 luglio 2000, n. 205) deve tendere
all’accertamento dell’obbligo della stessa di esercitare un pubblico potere di
cui essa sia titolare (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29 aprile 2003 n.
2196) e verificare se il silenzio violi, o meno, l’obbligo di adottare il
provvedimento esplicito richiesto dal privato.
Parte ricorrente censura non già la mancata emanazione di un provvedimento
amministrativo, bensì la mancata stipulazione della convenzione da parte del
Comune di Pietramontecorvino per procedere al potenziamento del parco eolico e
pertanto, ai fini del decidere, occorre preliminarmente verificare
l’ammissibilità di tale rimedio giurisdizionale nel caso in esame.
Le “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”,
adottate ai sensi dell’art. 7 L. Reg. 12 aprile 2001 n. 11 (“Norme sulla
valutazione di impatto ambientale”) con delibera della Giunta Regionale del 2
marzo 2004 n. 131, stabiliscono, nelle more della definizione conclusiva del
Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato in seguito con delibera della
Giunta Regionale 8 giugno 2007 n. 827), le modalità e criteri per la redazione
degli studi di valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di
impianti eolici nel territorio regionale.
In particolare, l’allegato A5 prevede la stipulazione di una convenzione tra i
soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici ed il Comune in cui
ricade l’area di intervento e, come disposto anche dall’art. 14 quinto comma del
Reg. Reg. 4 ottobre 2006 n. 16 (“Regolamento per la realizzazione di impianti
eolici nella Regione Puglia”), prevede altresì che detta convenzione deve
coinvolgere anche il comune limitrofo qualora la macchina più vicina disti meno
di 500 metri dal proprio confine amministrativo.
Tale convenzione si inquadra nella categoria del contratto ad oggetto pubblico
destinato a disciplinare i rapporti obbligatori tra proponente ed ente locale
relativi alla realizzazione, gestione e successiva dismissione degli impianti
eolici (la cui installazione è subordinata all’autorizzazione unica regionale di
cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra
pertanto negli accordi disciplinati dall’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
il cui utilizzo è stato generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15
che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica
Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Ai sensi del comma 4 bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell’art. 11 della L.
241/90, la stipulazione di tali accordi deve essere necessariamente preceduta
dalla determinazione dell’organo che sarebbe competente all’adozione del
provvedimento sostituito dall’accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato
dall’accordo a seconda che si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali.
L’accordo ex art. 11 L. 241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da
un atto amministrativo adottato dall’autorità competente all’esito di un
procedimento amministrativo cui si applica l’art. 2 L. 241/90 con conseguente
obbligo per la P.A. di concluderlo con adozione di un provvedimento espresso.
Trattandosi di accordo necessariamente preceduto da atto amministrativo, è
pertanto ammissibile il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21 bis L.
1034/71 avverso il silenzio serbato dall’organo competente ad adottare la
determinazione preliminare all’accordo ex art. 11.
Risolto in senso affermativo la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art.
21 bis nei termini indicati, si rileva l’infondatezza nel merito delle censure
di parte ricorrente.
Invero, la NCD s.r.l. inoltrava due distinte istanze al Comune, con le quali
dapprima richiedeva il parere dell’ente sul progetto di ampliamento del parco
eolico e, in seguito, offriva un indennizzo forfettario quantificato nella
misura di Euro 50.000,00.
Tuttavia, dall’analisi dell’allegato 5A emerge chiaramente che la convenzione in
esame ha un contenuto più ampio e, in particolare, deve contenere le
prescrizioni minime di seguito riportate:
- fideiussione bancaria pari al 10% dell’investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell’aerogeneratore finalizzata
alla dismissione dell’aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei
luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate
ad interventi di ripristino al termine dell’esercizio dell’impianto;
- studio di prefattibilità economico-ambientale che preveda almeno un anno di
rilevazioni anemometriche certificate da un laboratorio pubblico;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l’impianto in caso di mancato
funzionamento dello stesso per più di tre anni;
Pertanto, la richiesta della ricorrente non presentava il contenuto minimo
previsto dalle “Linee Guida” per avviare il procedimento volto alla stipulazione
della convenzione e, segnatamente, per far sorgere l’obbligo del competente
organo comunale di adottare la determinazione preliminare all’accordo ex art.
11, comma 4 bis, L. 241/90.
Sul punto, con nota del 6 settembre 2006 il Comune, al fine di procedere alla
stipula dell’accordo, richiedeva appunto una proposta di convenzione che non
veniva presentata dalla ricorrente e, pertanto, non si ravvisa l’inerzia
dell’amministrazione e non appare violato il principio di cui all’art.2 della
legge n.241 del 1990 in mancanza di una rituale richiesta della società con
allegata la citata proposta di convenzione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 198 del 2008, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida
equitativamente in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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