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T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 10 Aprile 2008, n. 894
V.I.A. - Procedimento - Finalità - L.r. Puglia n. 11/2001 - Contraddittorio
con i soggetti interessati - Fattispecie: opere di difesa del litorale marino, a
mezzo di barriere e pennelli, in area protetta. La disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale, comunitaria, nazionale e regionale, è univoca
nel definire che il procedimento V.I.A. ha lo scopo di prevedere e stimare
l’impatto sull’ambiente, nel breve e nel lungo periodo, di interventi, programmi
e progetti di opere pubbliche e private, ottimizzando le scelte relative ad
un’opera, in quanto in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente.
La determinazione conclusiva deve pertanto essere basata su scelte progettuali
di minore impatto sul territorio e su una valutazione comparativa finale in
ordine al grado di compromissione del territorio che può ritenersi accettabile
in relazione all’interesse per la realizzazione dell’opera (cfr. sul punto, TAR
Lazio, 2 luglio 2002, n. 6076). La complessità di una tale valutazione e la
contemperazione dei plurimi interessi contrapposti implicano la necessità di un
procedimento esteso a tutti i soggetti titolari di situazioni giuridiche che
potrebbero essere pregiudicati dall’opera o dall’intervento (cfr. L.R. Puglia,
n. 11/2001, art. 13, nonché la dir. 85/337/CEE, art. 6). Fattispecie relativa
all’approvazione di un progetto per la realizzazione di sistemi di difesa del
litorale marino, attraverso la posa in opera di barriere sommerse e di pennelli,
senza tener conto dei pareri contrari del Parco del Gargano, dell’Ufficio del
Genio Civile e in assenza di contraddittorio con i Comuni del territorio del
Parco interessati. Pres. ed Est. Durante - Ass. Italia Nostra ONLUS (avv. Mescia)
c. Regione Puglia, Comune di Vico del Gargano ed Ente Parco Nazionale del
Gargano (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 10 aprile 2008, n. 894
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00894/2008 REG.SEN.
N. 00607/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2007, proposto da:
Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio
Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenzo Resta, in
Bari via Piccinni, n. 210;
contro
la Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia;
il Comune di Vico del Gargano;
l’Ente Parco Nazionale del Gargano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 94 del 23 febbraio
2007 “L. R. n. 11/2001 – Rinnovo parere di Valutazione Impatto Ambientale
(ordinanza del Consiglio di Stato n. 1164 del 7.3.2006) – Progetto esecutivo per
la difesa del litorale di San Menaio nel Comune di Vico del Gargano (Fg) –
Proponente Amministrazione Comunale di Vico del Gargano (Fg)”, pubblicata
all’Albo istituito presso l’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia – a
partire dal 26 febbraio 2007 e comunicata all’Associazione ricorrente con nota
prot. 4059 del 12 marzo 2007;
della relazione istruttoria del Comitato di valutazione di impatto ambientale
del 1°febbraio 2007, richiamata nella suddetta determinazione del Dirigente del
Settore Ecologia n. 94 del 23 febbraio 2007;
degli eventuali provvedimenti comunali di approvazione del progetto assentito a
mezzo della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 94 del 23
febbraio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria ordinanza n. 434/07 del 30 maggio 2007;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Udito nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2008 l’Avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- L’Associazione Italia Nostra Onlus premette che, nell’ambito del POR Puglia
2000 – 2006, Misura 1.3 (interventi per la difesa del suolo) e Misura 1.2
(interventi per la difesa delle coste regionali colpite da fenomeni di
subsidenza ed erosione dei litorali sabbiosi e dissesto dei litorali rocciosi)
il Comune di Vico del Gargano elaborava un progetto per la difesa del litorale
di San Menaio, consistente nella realizzazione di ben 4 barriere sommerse di 280
metri di lunghezza cadauna e di un pennello di chiusura di 170 metri di
lunghezza, emerso di 1,50 metri dallo specchio dell’acqua (il materiale
riveniente dallo scavo avrebbe dovuto essere utilizzato per il ripascimento
della spiaggia antistante).
Tale progetto veniva giustificato con la necessità di salvaguardare sia il
territorio sia i cittadini dall’arretramento della linea di riva.
Il progetto esecutivo, approvato dalla commissione edilizia comunale con verbale
n. 23 del 15 novembre 2002, veniva approvato con provvedimento n. 153 del 18
novembre 2002 della giunta comunale.
In data 11 dicembre 2002, il progetto veniva sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale.
Il Comitato regionale di v.i.a. richiedeva integrazioni documentali e, in tale
fase, il Comune di Vico del Gargano commissionava alla società UNING S.r.l. uno
“studio meteomarino” ed uno “studio di morfodinamica”, nonché una “relazione
sulle possibili alternative progettuali”, atteso che il progetto originario
aveva destato perplessità per il notevole impatto ambientale sia dal punto di
vista paesaggistico che per l’infuenza sulla dinamica del trasporto solido long
– shore.
Lo studio meteomarino evidenziava che “il litorale non è soggetto ad un processo
erosivo in continua evoluzione. I fenomeni di arretramento della linea di riva
riscontrabili su base cartografica a partire dagli anni 1980 sono strettamente
connessi con alcune attività antropiche…L’allargamento della sede stradale (lato
mare) assieme al generale processo di antropizzazione della costa, avvenuti
negli anni 1980, hanno comportato oltre ad una pari riduzione dell’ampiezza
della spiaggia una drastica sottrazione dei volumi di sedimento rispetto alla
naturale configurazione del profilo di spiaggia in equilibrio dinamico”.
Inoltre lo studio sulla morfodinamica della costa dimostrava che la
realizzazione del pennello di protezione e delle barriere sommerse “produce
fastidiosi fenomeni erosivi, limitatamente compensati da fenomeni di
accrescimento di alcuni tratti del litorale posti a tergo delle barriere”.
L’esito dello studio sulle alternative progettuali, messe a confronto otto
possibili soluzioni alternative, concludeva nel senso che la soluzione “zero”,
cioè quella relativa alla evoluzione del litorale in assenza di opere mostra
“una sostanziale stabilità della spiaggia per come attualmente si presenta”; al
contrario, le soluzioni che vorrebbero introdurre nuove opere “alterano
l’equilibrio” senza apportare significativi miglioramenti alla dinamica del
litorale nei termini di un generale ripascimento dell’area.
Malgrado le inequivocabili conclusioni cui pervenivano gli studi della UNING, il
Comune di Vico del Gargano insisteva sulla necessità dell’intervento, e
apportava modifiche al progetto.
Con determinazione del 27 settembre 2004, il Dirigente del Settore Ecologia
esprimeva parere favorevole di impatto ambientale.
L’Ufficio del Genio Civile di Foggia, con nota del 12 gennaio 2005, rendeva la
propria relazione contraria, uniformandosi ai rilievi della UNING.
Il Parco Nazionale del Gargano, al quale veniva inviato una copia del progetto
esecutivo con nota del 1°febbraio 2005, nella seduta del 21 aprile 2005,
esprimeva parere negativo in relazione all’apposizione del pennello “in quanto
comporterebbe l’erosione della costa dei comuni viciniori” e parere positivo
riguardo alle opere di ripascimento e invitava a sottoporre il progetto
all’attenzione dei sindaci dei comuni interessati e della comunità del Parco.
Il Comune di Vico del Gargano impugnava avanti questo Tribunale il parere
parzialmente negativo dell’Ente Parco, lamentando il difetto di incompetenza e
difetto di attribuzione. Il giudizio veniva definito con sentenza in forma
semplificata di accoglimento del ricorso sul vizio di difetto di attribuzione.
Il consiglio di Stato, sezione sesta, su ricorso in appello dell’Ente Parco,
sospendeva la esecutività della sentenza “in relazione al mancato coinvolgimento
dell’Ente Parco…interessato successivamente alla valutazione del parere di
v.i.a. espresso dalla regione e ordinava la rinnovazione della valutazione del
parere di v.i.a. con la presenza dell’Ente Parco…al fine di ottenere una
considerazione di tutti gli interessi coinvolti” (ordinanza n. 1164/06 del 7
marzo 2006).
In pretesa ottemperanza alla suddetta ordinanza, con determina dirigenziale n.
208 del 13 aprile 2006, il dirigente del Settore ecologia, revocava la
determinazione n. 324 del 27 settembre 2004 e chiedeva parere all’Ente Parco che
ribadiva il precedente parere parzialmente favorevole.
In data 1° febbraio 2007, il Comitato di v.i.a., ritenendo necessario di
adottare una soluzione progettuale che rendesse meno visibile il pennello,
proponeva la realizzazione di un pennello con le stesse dimensioni di quello
proposto fino alla distanza di 175 metri e un secondo tratto sommerso fino alla
distanza di 250 metri.
Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 94
del 23 febbraio 2007 veniva espresso parere favorevole alla compatibilità
ambientale, secondo le prescrizioni e modalità indicate dal Comitato di v.i.a..
L’Associazione, venuta a conoscenza di tale ultima determinazione, pubblicata
all’Albo istituito presso l’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia – a
partire dal 26 febbraio 2007 e comunicatale con nota prot. 4059 del 12 marzo
2007, proponeva il ricorso in esame, deducendone la illegittimità per i seguenti
motivi:
violazione o elusione di giudicato; nullità ai sensi dell’art. 21 septies, l. 7
agosto 1990, n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge
Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 in quanto anche nel procedimento rinnovato,
non sarebbe stato coinvolto l’Ente Parco Nazionale del Gargano, in violazione
dell’ordine contenuto nella ordinanza n. 1164 del Consiglio di Stato;
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, della Direttiva n. 85/337/CEE;
violazione dell’art. 9 della legge 241 del 1990; violazione e falsa applicazione
dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 12,
commi 4 e 5 della legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n.11; eccesso di potere
per sviamento dell’azione amministrativa, illogicità ed ingiustizia manifesta,
in relazione alla necessità di una istruttoria pubblica con tutte le
amministrazioni e i soggetti interessati;
violazione dell’obbligo di valutazione degli apporti collaborativi; violazione
degli articoli 3 e 10 della legge 241 del 1990; violazione dell’art. 13, comma 1
della legge Regione Puglia n. 11 del 2001; difetto di motivazione in relazione
al comportamento dell’amministrazione che avrebbe completamento ignorato i
pareri e le osservazioni presentati dall’Ente Parco e dall’Associazione Italia
Nostra;
violazione dell’art. 6, della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del
6 dicembre 1991); violazione e falsa applicazione del D.P.R. 5 giugno 1995;
eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, illogicità ed
ingiustizia manifesta, in relazione alla tutela del territorio all’interno del
Parco Nazionale del Gargano;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della direttiva n. 85/337/CEE;
violazione dei principi comunitari in materia di valutazione di impatto
ambientale; violazione dell’art. 1 della legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n.
11; eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa; violazione del
principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione dei principi e dei criteri di valutazione
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di impatto ambientale;
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità,
contraddittorietà, difetto di istruttoria ed incongruenza; violazione dei
principi di proporzionalità e imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa.
2.- Le amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
3.- Con ordinanza n. 434/07 del 30 maggio 2007, il Tribunale accoglieva
l’istanza cautelare e sospendeva l’esecutività del provvedimento impugnato.
4.- Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008, il ricorso veniva assegnato in
decisione.
5.- Il ricorso è fondato e va accolto.
6.- Le questioni sollevate dall’associazione ricorrente riguardano sia il
procedimento che l’applicazione della disciplina sostanziale in materia di
valutazione di impatto ambientale.
Trattasi, invero, di questioni strettamente connesse, atteso che l’opera o
l’intervento soggetto a valutazione di impatto ambientale, in genere coinvolge
interessi di soggetti diversi dal promotore che devono esserne informati e
devono poter rappresentare i rispettivi interessi che ben possono incidere sul
giudizio conclusivo di valutazione di impatto ambientale.
7.- La disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, sia
comunitaria che nazionale sono univoche nel definire che il procedimento ha lo
scopo di prevedere e stimare l’impatto sull’ambiente, nel breve e nel lungo
periodo, di interventi, programmi e progetti di opere pubbliche e private.
La disciplina comunitaria (art. 3 della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE,
come sostituito dall’art. 1 della direttiva 97/11/CE) stabilisce che “la
valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli
effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l’uomo, la
fauna e la flora; il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; i beni
materiali ed il patrimonio culturale; l’interazione tra i suddetti fattori.
La legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dispone che “La v.i.a. ha lo
scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di
intervento e progetti di opere o di interventi di iniziativa pubblica o privata,
siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita
umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle
risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l’impiego di risorse
rinnovabili, l’uso razionale delle risorse…”. Aggiunge che il procedimento è
diretto a valutare “l’insieme degli effetti diretti e indiretti, a breve e lungo
termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che
piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi pubblici e
privati, hanno sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e
naturali”.
In conclusione la disciplina vigente individua la finalità della valutazione di
impatto ambientale nella ottimizzazione delle scelte relative ad un’opera (se
realizzarla o meno e dove localizzarla) in quanto in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell’ambiente.
Ne consegue che la scelta conclusiva deve essere basata su scelte progettuali di
minore impatto sul territorio e su una valutazione comparativa finale in ordine
al grado di compromissione del territorio che può ritenersi accettabile in
relazione all’interesse per la realizzazione dell’opera (cfr. sul punto, TAR
Lazio, 2 luglio 2002, n. 6076).
La complessità di una tale valutazione e la contemperazione dei plurimi
interessi contrapposti implicano la necessità di un procedimento esteso a tutti
i soggetti titolari di situazioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate
dall’opera o dall’intervento.
La legge Regione Puglia n. 11 del 2001, nel disciplinare il procedimento dispone
per l’appunto, che “l’autorità competente può promuovere un’istruttoria pubblica
con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una
completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della V.I.A….. Qualora l’istruttoria non
abbia luogo, l’autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente
e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni.” (art.13).
La disciplina comunitaria (art.6 Direttiva 27.6.1985 n. 85/337/CEE) stabilisce
che “al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità
di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale …”.
8.- In tale contesto normativo si colloca il provvedimento qui in esame,
adottato dal Dirigente del settore ecologia della Regione Puglia in fase di
rinnovazione di un procedimento già valutato inadeguato dal Consiglio di Stato
con ordinanza della sezione sesta n. 1164 del 2006 (con detta ordinanza, il
consiglio di Stato aveva ordinato la rinnovazione della valutazione del parere
di v.i.a. con la presenza dell’Ente Parco Nazionale del Gargano al fine di
ottenere una considerazione di tutti gli interessi coinvolti).
Il settore ecologia avrebbe dovuto promuovere un’istruttoria pubblica o un
contraddittorio tra il Comune di Vico del Gargano (soggetto proponente) e l’Ente
Parco, nonché con tutti i soggetti che avevano presentato pareri ed
osservazioni.
Tutto ciò non è avvenuto, atteso che il settore ecologia si è limitato a
chiedere il parere dell’Ente Parco (parere parzialmente negativo, peraltro già
acquisito), ma non ha confutato tale parere, né ha promosso il contraddittorio
con l’Ente Parco, né ha promosso contraddittorio con i Comuni del territorio del
Parco e in specie di quelli siti sul litorale marittimo che subirebbero il
maggiore pregiudizio dall’opera in questione.
Ugualmente, non sono stati confutati il parere contrario dell’Ufficio del Genio
Civile e le osservazioni della stessa associazione ricorrente già presentate
nella prima fase del procedimento.
Né può ritenersi che la formulazione dell’ultimo provvedimento del Comitato
v.i.a. (oggetto della presente impugnazione) che introduce prescrizioni e
modifiche progettuali (il Comitato v.i.a., relativamente al pennello, ha
prescritto una soluzione che renderebbe “visibile solo 175 mt. di pennello”) sia
il risultato dei rilievi apportati al procedimento dalle amministrazioni e dalla
associazione ricorrente.
Infatti, la modesta modifica dell’opera, cioè la riduzione visiva del pennello
non è risolutiva della questione posta dall’Ente Parco, dal Genio Civile e
dall’Associazione ricorrente, che attiene alla stessa utilità e alla potenziale
dannosità della realizzazione dell’opera “pennello” e non già alla maggiore o
minore visibilità.
In conclusione non è stato dato adeguato spazio nel procedimento a tutti i
soggetti che pure avevano titolo a partecipare, né è stato espletato alcun
contraddittorio.
Peraltro, la necessità del contraddittorio nella formazione degli atti
amministrativi e il contemperamento di tutti gli interessi pubblici e privati
che vengono in rilievo riviene anche dalla legge generale sul procedimento (art.
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241) ed è volta ad una impostazione
dell’attività amministrativa fondata sulla collaborazione e sul consenso
(principio oggi consacrato nell’art. 97 della Costituzione che configura il c.d.
“giusto procedimento”) che impone, da una parte di mettere i soggetti
interessati in condizione di esporre le ragioni a tutela dei propri interessi, e
dall’altra di valutare debitamente tali ragioni.
Le carenze procedimentali sono ancor più gravi ove si consideri che l’opera si
colloca nell’area di competenza dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, la cui
istituzione è preordinata alla tutela dell’intera area costituita dalle singole
componenti naturalistiche (suolo, aria, acqua, fauna e flora) che sono
indubbiamente influenzate da opere qual è quella in questione, a nulla rilevando
che la localizzazione è nello specchio marino e sulla fascia costiera antistante
il Comune di Vico del Gargano, essendo pacifico che la consistenza e le
caratteristiche dell’opera progettata comportano effetti su tutti i circostanti
territori del litorale a causa della trasformazione del moto ondoso, della
variazione delle correnti long- shore e di undertow, nonché del trasporto solido
nello specchio marino antistante.
9.- Quanto al merito dell’azione amministrativa, risulta invero incomprensibile
il criterio seguito dall’amministrazione regionale nell’esame e che ha portato
all’approvazione sotto l’aspetto ambientale di un progetto qualificato dannoso
oltre che inutile da società esperta in materia di studi meteomarini (UNING
s.r.l. incaricata dal Comune di Vico del Gargano) dopo approfondito esame.
Lo studio sulla morfodinamica della costa condotto dall’UNING, dimostrava,
infatti, che la realizzazione del pennello di protezione e delle barriere
sommerse “produce fastidiosi fenomeni erosivi, limitatamente compensati da
fenomeni di accrescimento di alcuni tratti del litorale posti a tergo delle
barriere” e, messe a confronto otto soluzioni progettuali alternative,
concludeva nel senso che la soluzione “zero”, cioè quella relativa alla
evoluzione del litorale in assenza di opere mostra “una sostanziale stabilità
della spiaggia per come attualmente si presenta”; al contario, le soluzioni che
vorrebbero introdurre nuove opere “alterano l’equilibrio” senza apportare
significativi miglioramenti alla dinamica del litorale nei termini di un
generale ripascimento dell’area.
Anche nella relazione dell’Ufficio del Genio Civile di Foggia si evidenziavano i
deleteri effetti sull’ecosistema dell’intervento progettuale proposto dal Comune
di Vico del Gargano (nota del 12 gennaio 2005) e di identico tenore il parere
del Parco Nazionale del Gargano che esprimeva parere negativo in relazione
all’apposizione del pennello “in quanto comporterebbe l’erosione della costa dei
comuni viciniori”.
Il rilevante impatto ambientale di un intervento qual è quello in esame,
consistente nella realizzazione di ben 4 barriere sommerse di 280 metri di
lunghezza cadauna e di un pennello di chiusura di 170 metri di lunghezza, emerso
di 1,50 metri dallo specchio dell’acqua, a tutela del litorale di San Menaio (il
Comune di Vico del Gargano vorrebbe controllare l’arretramento della spiaggia e
utilizzare il materiale riveniente dallo scavo per il ripascimento della
spiaggia antistante), seppure si riduca l’effetto visivo del pennello, rimane
un’opera che produce effetti irreversibili sull’intera unità fisiografica
(procurerebbe un’accentuazione del fenomeno erosivo delle coste creandosi
correnti veloci radenti la linea di costa) e sul macro sistema (flora e fauna)
che verrebbe sconvolto.
L’amministrazione regionale non ha voluto considerare questi effetti, malgrado
siano stati evidenziati nella fase istruttoria.
Le conclusioni cui perviene il Comitato di v.i.a. e l’impugnata determinazione
n. 94 del 2007 del Dirigente del Settore Ecologia, risultano basate su una
considerazione empirica scientificamente non rigorosa malgrado ricorressero
tutti i presupposti per un giudizio tecnicamente corretto.
La mancanza della ponderata valutazione degli interessi in gioco, di una
doverosa valutazione del progetto con gli interessi coinvolti ha condotta ad una
decisione che non ha considerato le valenze ambientali dei luoghi stemperando le
ripercussioni negative sul resto del territorio dell’area naturale protetta.
Il provvedimento assume i caratteri di un giudizio meramente assertivo piuttosto
che una valutazione tecnico - discrezionale dei contrapposti interessi in gioco,
ancor più grave nel caso di specie in cui l’opera ricade in un’area naturale
protetta e quindi assoggettata a vincoli ambientali meritevoli di particolare
tutela e salvaguardia.
Le rilevate illegittimità impongono l’annullamento della determinazione del
Dirigente del Settore Ecologia n. 94 del 23 febbraio 2007.
10.- Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro motivo, il ricorso deve essere
accolto.
Le spese di giudizio vanno compensate, in considerazione della peculiarità della
materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione
prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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