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T.A.R. PUGLIA,
Lecce, Sez. I - 23 Ottobre 2008, n. 3063
RIFIUTI - Progetti per il trattamento dei rifiuti - Autorizzazione -
Conferenza di servizi - Art. 208 d.lgs. n. 152/2006 - Termine di conclusione dei
lavori - Legge regione Puglia n. 30/86. In materia di autorizzazione dei
progetti per il trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, la conferenza di servizi deve concludere i propri
lavori entro novanta giorni dalla sua convocazione. In particolare, dopo avere
proceduto alla valutazione dei progetti, nonché alla acquisizione di tutti i
pareri e, ove previsto dalla normativa vigente, della valutazione di
compatibilità ambientale, essa trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale (nel caso di specie alla giunta provinciale per
effetto della delega prevista dalla legge regionale Puglia n. 30 del 1986).
Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla
base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. Pres. Ravalli, Est. Santini - S.U.
(avv. Pasqualone) c. Provincia di Taranto (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez.
I - 23 ottobre 2008, n. 3063
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Registro Decisioni: 3063/2008
Registro Ricorsi: 1354/2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente
Massimo Santini Componente, relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1354/08 presentato dalla Società Universal Service, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Oronzo Lonoce, rappresentata e difesa dall’Avv. Bice Annalisa Pasqualone ed elettivamente domiciliata in Lecce, via Zanardelli n. 4, presso lo studio dell’Avv. Paola Chiriatti;
contro
la Provincia di Taranto, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro
tempore, non costituita;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Taranto in
relazione alla istanza presentata in data 3 novembre 2003 dalla società
ricorrente per l’approvazione di un progetto legato al trattamento di rifiuti
anche speciali, pericolosi e non pericolosi;
e per la declaratoria
dell’obbligo dell’amministrazione comunale di adottare un provvedimento
espresso;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Designato alla camera di consiglio in data 8 ottobre 2008 il relatore dr.
Massimo Santini, presente altresì l’Avv. Pasqualone.
Considerato quanto segue:
Fatto e Diritto
Nell’atto di gravame si espone che la ditta ricorrente esercita attività di
raccolta e trasporto rifiuti. A tal fine, nel 2001 ha ottenuto le autorizzazioni
per la realizzazione di un capannone da adibire ad autoparco.
In data 3 novembre 2003, la stessa ha avanzato richiesta di integrazione della
predetta attività, con conseguente ampliamento del capannone, in particolare
attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e
da avviare a recupero, ivi ricompresi i rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi.
Convocata dalla Provincia di Taranto la conferenza di servizi ai sensi dell’art.
27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, venivano acquisiti una serie di
pareri favorevoli all’iniziativa. Con determinazione n. 109 in data 12 febbraio
2008 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul
BURP n. 68 del 29 aprile 2008, veniva infine adottata la prescritta valutazione
di impatto ambientale.
Nonostante siano state acquisite tutte le necessarie valutazioni (compresa la
VIA), a tutt’oggi la Provincia non ha ancora adottato alcun provvedimento
conclusivo.
Nel silenzio della p.a. è stato allora proposto il ricorso in esame per
violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché della normativa in materia
di rifiuti la quale prevede una serie di termini procedimentali che sarebbero
stati qui ampiamente superati.
Alla Camera di consiglio in data 8 ottobre 2008 il ricorso veniva trattenuto per
la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di
seguito esposti.
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371),
l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte
della p.a.;
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta
infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della istanza in data 3
novembre 2003, non risulta che la Provincia abbia concluso il procedimento
amministrativo avviato attraverso lo strumento della conferenza di servizi.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n.
152 del 2008 (qui applicabile ratione temporis per effetto della disposizione
transitoria di cui al comma 16 del citato art. 208), la conferenza di servizi
deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla sua convocazione. In
particolare, dopo avere proceduto alla valutazione dei progetti, nonché alla
acquisizione di tutti i pareri e, ove previsto dalla normativa vigente, della
valutazione di compatibilità ambientale, essa trasmette le proprie conclusioni
con i relativi atti alla giunta regionale (nel caso di specie alla giunta
provinciale per effetto della delega prevista dalla legge regionale Puglia n. 30
del 1986). Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale
approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
Dall’esame degli atti versati in giudizio si evince che la conferenza di
servizi, pur avendo acquisito tutti i pareri (favorevoli), nonché la VIA
(anch’essa favorevole), non ha tuttavia trasmesso le proprie conclusioni alla
giunta provinciale. E ciò nonostante sia ampiamente scaduto il termine di
novanta giorni legalmente previsto per l’esito dei lavori.
Sussiste dunque l’inerzia dell’amministrazione provinciale che, in qualità di
amministrazione procedente, ha avviato i lavori della conferenza di servizi in
data 19 dicembre 2003 senza tuttavia portarli a termine.
Giova rammentare, poi, che la ricorrente non aveva al riguardo alcun obbligo di
mettere in mora l’amministrazione, atteso che “la nuova disciplina dell’inerzia
dell'Amministrazione e degli strumenti giurisdizionali di tutela offerti al
privato in materia di silenzio serbato dall'Amministrazione non richiede più la
previa diffida a provvedere” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 8 aprile 2008, n.
630).
Quanto al punto sub b) va infine osservato che, dalla lettura della richiamata
normativa di settore, senz’altro sussiste l’obbligo per la conferenza di servizi
di chiudere i propri lavori e di trasmettere le proprie conclusioni alla giunta
provinciale, soprattutto in considerazione dell’acquisizione di tutti i
necessari pareri che, nella specie, risultano peraltro tutti favorevoli.
Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque
accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere
espressamente sull’istanza dei ricorrenti, in particolare mediante la
conclusione dei lavori della conferenza e la relativa trasmissione dei suoi
esiti alla giunta provinciale, nel termine di giorni 90 dalla
comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione
soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce,
accoglie il ricorso n. 1354/08 nei sensi indicati in motivazione e, per
l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Taranto, anche nella veste di
amministrazione procedente delle conferenza di servizi, di concludere con atto
espresso, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione/notifica della presente
decisione, il procedimento relativo alla istanza presentata dalla società
ricorrente il 3 novembre 2003.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti,
delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 750, oltre agli
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre
2008.
Aldo Ravalli - Presidente
Massimo Santini - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 23 ottobre 2008
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