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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 23 Ottobre 2008, n. 3063
 

RIFIUTI - Progetti per il trattamento dei rifiuti - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Art. 208 d.lgs. n. 152/2006 - Termine di conclusione dei lavori - Legge regione Puglia n. 30/86. In materia di autorizzazione dei progetti per il trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla sua convocazione. In particolare, dopo avere proceduto alla valutazione dei progetti, nonché alla acquisizione di tutti i pareri e, ove previsto dalla normativa vigente, della valutazione di compatibilità ambientale, essa trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale (nel caso di specie alla giunta provinciale per effetto della delega prevista dalla legge regionale Puglia n. 30 del 1986). Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. Pres. Ravalli, Est. Santini - S.U. (avv. Pasqualone) c. Provincia di Taranto (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 23 ottobre 2008, n. 3063
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Decisioni: 3063/2008
Registro Ricorsi: 1354/2008
 


Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Sezione Prima di Lecce


Composto dai Signori Magistrati:


Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente
Massimo Santini Componente, relatore

ha pronunziato la seguente:


SENTENZA


 

sul ricorso n. 1354/08 presentato dalla Società Universal Service, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Oronzo Lonoce, rappresentata e difesa dall’Avv. Bice Annalisa Pasqualone ed elettivamente domiciliata in Lecce, via Zanardelli n. 4, presso lo studio dell’Avv. Paola Chiriatti;


contro


la Provincia di Taranto, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, non costituita;


per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Taranto in relazione alla istanza presentata in data 3 novembre 2003 dalla società ricorrente per l’approvazione di un progetto legato al trattamento di rifiuti anche speciali, pericolosi e non pericolosi;
e per la declaratoria
dell’obbligo dell’amministrazione comunale di adottare un provvedimento espresso;


Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Designato alla camera di consiglio in data 8 ottobre 2008 il relatore dr. Massimo Santini, presente altresì l’Avv. Pasqualone.


Considerato quanto segue:


Fatto e Diritto


Nell’atto di gravame si espone che la ditta ricorrente esercita attività di raccolta e trasporto rifiuti. A tal fine, nel 2001 ha ottenuto le autorizzazioni per la realizzazione di un capannone da adibire ad autoparco.
In data 3 novembre 2003, la stessa ha avanzato richiesta di integrazione della predetta attività, con conseguente ampliamento del capannone, in particolare attraverso il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e da avviare a recupero, ivi ricompresi i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Convocata dalla Provincia di Taranto la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, venivano acquisiti una serie di pareri favorevoli all’iniziativa. Con determinazione n. 109 in data 12 febbraio 2008 del dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, pubblicata sul BURP n. 68 del 29 aprile 2008, veniva infine adottata la prescritta valutazione di impatto ambientale.
Nonostante siano state acquisite tutte le necessarie valutazioni (compresa la VIA), a tutt’oggi la Provincia non ha ancora adottato alcun provvedimento conclusivo.
Nel silenzio della p.a. è stato allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché della normativa in materia di rifiuti la quale prevede una serie di termini procedimentali che sarebbero stati qui ampiamente superati.
Alla Camera di consiglio in data 8 ottobre 2008 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.


Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371), l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della istanza in data 3 novembre 2003, non risulta che la Provincia abbia concluso il procedimento amministrativo avviato attraverso lo strumento della conferenza di servizi.
Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2008 (qui applicabile ratione temporis per effetto della disposizione transitoria di cui al comma 16 del citato art. 208), la conferenza di servizi deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla sua convocazione. In particolare, dopo avere proceduto alla valutazione dei progetti, nonché alla acquisizione di tutti i pareri e, ove previsto dalla normativa vigente, della valutazione di compatibilità ambientale, essa trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale (nel caso di specie alla giunta provinciale per effetto della delega prevista dalla legge regionale Puglia n. 30 del 1986). Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta provinciale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
Dall’esame degli atti versati in giudizio si evince che la conferenza di servizi, pur avendo acquisito tutti i pareri (favorevoli), nonché la VIA (anch’essa favorevole), non ha tuttavia trasmesso le proprie conclusioni alla giunta provinciale. E ciò nonostante sia ampiamente scaduto il termine di novanta giorni legalmente previsto per l’esito dei lavori.
Sussiste dunque l’inerzia dell’amministrazione provinciale che, in qualità di amministrazione procedente, ha avviato i lavori della conferenza di servizi in data 19 dicembre 2003 senza tuttavia portarli a termine.
Giova rammentare, poi, che la ricorrente non aveva al riguardo alcun obbligo di mettere in mora l’amministrazione, atteso che “la nuova disciplina dell’inerzia dell'Amministrazione e degli strumenti giurisdizionali di tutela offerti al privato in materia di silenzio serbato dall'Amministrazione non richiede più la previa diffida a provvedere” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 8 aprile 2008, n. 630).
Quanto al punto sub b) va infine osservato che, dalla lettura della richiamata normativa di settore, senz’altro sussiste l’obbligo per la conferenza di servizi di chiudere i propri lavori e di trasmettere le proprie conclusioni alla giunta provinciale, soprattutto in considerazione dell’acquisizione di tutti i necessari pareri che, nella specie, risultano peraltro tutti favorevoli.
Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti, in particolare mediante la conclusione dei lavori della conferenza e la relativa trasmissione dei suoi esiti alla giunta provinciale, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.


Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1354/08 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Taranto, anche nella veste di amministrazione procedente delle conferenza di servizi, di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza presentata dalla società ricorrente il 3 novembre 2003.


Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 750, oltre agli accessori di legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2008.


Aldo Ravalli - Presidente
Massimo Santini - Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 23 ottobre 2008
 



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