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TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48
URBANISTICA E EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strada privata, destinata
ad uso pubblico - Realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa
di asfalto - Inversione del possesso - Esclusione - Fondamento - Occupazione
usurpativa - Esclusione - Art. 43 t.u. n. 327/2001. La realizzazione della
rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto (interventi che non possono
essersi tradotti in una occupazione della strada privata da parte della p.a. ma
più semplicemente a delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada
privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare
pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle utilità per il
proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l'identità
del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con
l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da
determinare un'inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico
di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica. Nella specie, non si è
verificata, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l'altro, ex
articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il
trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale,
benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa o
giurisdizionale). Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv. Del Cuore)
c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008,
Sentenza n. 48
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Servitù pubblica di passaggio - Elementi per
l’esistenza - Fattispecie: diritto reale d'uso pubblico ultraventennale. Ai
fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante
l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada
possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere
i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una
collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità
territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di
generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonché il
titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può
identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)
(Consiglio di Stato 24/10/2002, n. 5692). Nella specie, il comune deve ritenersi
titolare di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale delle aree in
questione che ne legittimano l'utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso
per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire
la sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato,
sentenza n. 373 del 2004). Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv.
Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9
Gennaio 2008, Sentenza n. 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro Decis.: 48/2008
Registro Generale: 1038/07
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Primo referendario
MASSIMILIANO BALLORIANI Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Udienza pubblica del 27 giugno 2007
Visto il ricorso 1970/2005 proposto da: CARACCIOLO CARMELO quale
mandatario generale con rappresentanza ad negotia e con espresso potere
di rappresentanza anche processuale della moglie LUCIA PERSICO rappresentata e
difesa da: MICHELE DEL CUORE con domicilio eletto in LECCE VIALE M. DE PIETRO 11
presso MICHELE DEL CUORE
contro
COMUNE DI LECCE rappresentato e difeso da: DE SALVO MARIA LUISA con domicilio
eletto in LECCE presso sede municipale
per il risarcimento dei danni
derivanti dalla illegittima occupazione di un immobile sito in Lecce,
contrada Masseria Nuova.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
uditi, per le parti, gli avvocati Vantaggiato, in sostituzione di Cuore, ed
Astuto, in sostituzione di De Salvo.
Relatore il dott. Massimiliano Balloriani.
La ricorrente riferisce che il comune di Lecce ha provveduto ad asfaltare ed a
fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di sua proprietà privata
(foglio 165, particella 219, esteso per circa 387 mq), così destinandolo
irreversibilmente ad uso pubblico, senza alcun formale provvedimento ablatorio o
comunque legittimante l'occupazione.
Con lettera raccomandata a.r. del 29.8.2001, la ricorrente ha quindi intimato,
vanamente, il comune di Lecce al risarcimento dei danni subiti a causa
dell'occupazione.
Con successivo atto di citazione del 5.2.2002 ha poi convenuto il comune di
Lecce innanzi al Tribunale ordinario della sede, per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni per un importo quantificato in euro 19.986/88, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, fino al soddisfo.
Il giudice monocratico del Tribunale adito, con sentenza n. 1188 del 15.4.2003,
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice
amministrativo.
Nel presente giudizio, la ricorrente lamenta di aver subito un'espropriazione
senza alcun procedimento, ma solo attraverso il meccanismo della cd. accessione
invertita, per il tramite dell'irreversibile trasformazione del fondo occupato.
Chiede quindi l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno in
conseguenza di un fatto ritenuto illecito, l'occupazione acquisitiva, e che ha
comportato l'irreversibile trasformazione del suo fondo con acquisizione a
titolo originario al patrimonio comunale.
Quantifica il danno, inoltre, mediante perizia allegata al ricorso, in euro
20.934/00.
D'altro canto, la stessa amministrazione comunale di Lecce, nella nota del 30
maggio 2007, sembra rafforzare l'assunto in fatto di parte ricorrente,
circostanziando non solo la ventennale destinazione ad uso pubblico della strada
in questione, ma anche una ripetuta attività di sistemazione e manutenzione, nel
2000 e 2002, mediante "stesura di conglomerato bituminosoe riconfigurazione
delle banchine" e la "provvista di un impianto di illuminazione pubblica".
In questa nota, tuttavia, l'amministrazione nega che tali interventi possano
essersi tradotti in una occupazione della strada privata ma sarebbero più
semplicemente delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada
privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare
pericoli per la pubblica incolumità.
In via preliminare, il Collegio ritiene di non potersi esimere dall'affrontare
la questione sulla giurisdizione, pur essendo passata in giudicato la sentenza
del Tribunale di Lecce, n. 1188 del 15.4.2003, che ha dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione.
Difatti, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato, espressamente, in
ogni tempo, e quindi a prescindere dal passaggio in giudicato di una delle
sentenze che si pongono in contrasto tra loro nello statuire sulla giurisdizione
(art. 362 comma 2 c.p.c., Cass. sentenza n. 22521 del 2006).
Il Collegio ritiene di avere giurisdizione sulla domanda formulata dal
ricorrente.
Difatti il riparto di giurisdizione deve essere prestabilito in astratto per
legge e non può essere rimesso alla valutazione in concreto del giudice, dopo
l'esame della fondatezza della domanda.
Il giudice deve valutare se ha giurisdizione sui presupposti e sul contenuto
della domanda (cd. petitum sostanziale).
Nel caso in esame, è certo che, in astratto, il giudice amministrativo può
pronunciare una condanna al risarcimento del danno ed inoltre il contenuto della
domanda deve essere valutato in riferimento alla "intrinseca natura della
posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con
riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio" (Cass.
- ord. - sez. lavoro, 18.03.2004 n. 5536).
I fatti indicati a sostegno della domanda si riferiscono ad attività materiali
della pubblica amministrazione che, secondo la ricorrente, avrebbero determinato
l'acquisizione della sua area privata al patrimonio pubblico.
Ora, sempre in astratto, secondo quando espressamente previsto dall'articolo 43
del d.p.r. n. 327 del 2000, la giurisdizione del G.A. si estende anche alla cd.
occupazione usurpativa, atteso che sono rimesse alla cognizione del giudice
amministrativo le questioni in cui l'autorità - che utilizza un bene immobile
per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - può disporre
che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario
vadano risarciti i danni oppure può chiedere allo stesso giudice amministrativo
- adito dal privato per la restituzione o per l'annullamento del provvedimento
di acquisizione - che, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda,
disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo.
Quindi il giudice amministrativo, a fronte di fatti che in astratto possono
essere ricondotti a fattispecie di occupazione usurpativa, non può declinare la
propria giurisdizione perché ha verificato in concreto che tali fatti non
realizzano invece alcuna forma di occupazione.
Si tratterebbe di un inversione logica dell'esame delle questioni di
giurisdizione e di merito.
Nulla toglie, del resto, che, ritenuta infondata la domanda sulla base del
petitum sostanziale, il contenuto della sentenza possa suggerire al
ricorrente di porre i medesimi fatti a fondamento di altra domanda attratta alla
giurisdizione di un giudice diverso.
Passando all'esame nel merito della controversia, il ricorso si manifesta
infondato.
Risulta documentato dal comune, e non smentito puntualmente dai ricorrenti, che
l'area in esame, sin dal 1977, ha avuto una destinazione di strada vicinale
pubblica.
La strada in esame, priva di cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso è
stata sin dal 1977 destinata all'uso della collettività locale (e, cioè, degli
acquirenti dei lotti limitrofi).
Come è noto, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è
determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che,
perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche,
devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis
pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad
una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare
esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via);
nonché il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico
(che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo
immemorabile) (cfr. la sentenza del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2002, n.
5692).
Nel caso in esame, allora, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale
d'uso pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano
l'utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici
interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della
viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 373 del
2004).
Del resto la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di
asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a
non essere idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto
del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono
opere pubbliche tali da determinare un'interversione del possesso, da contenuto
del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
Non si è verificata, quindi, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale,
tra l'altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola
il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto
formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa
o giurisdizionale).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
2.- In ragione della peculiarità delle questioni affrontate le spese processuali
possono essere compensate tra le parti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 27 giugno 2007.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 GEN. 2008.
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