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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 6 marzo 2008, n. 737
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Decadenza delle prescrizioni vincolistiche per effetto del decorso del quinquennio - Art. 9 d. P.R. n. 380/2001 - Amministrazione comunale - Ridefinizione dell’assetto urbanistico - Obbligo. Dopo la decadenza, ex art. 9 D.P.R. n. 380/2001, della previsione vincolistica di piano, per l’infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l’amministrazione comunale è tenuta a ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto. L’istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità deve pertanto essere puntualmente riscontrata. Pres. ed Est. Ravalli - C.P. e altro (avv.Tuccari) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 6 marzo 2008, n. 737

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE -


PRIMA SEZIONE


composto dai Signori:

Aldo RAVALLI Presidente, estensore
Ettore MANCA Primo Referendario
Carlo DIBELLO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 1252/1996 proposto da:
CASCELLA PATRIZIA
CASCELLA CARLO

rappresentati e difesi da:
TUCCARI FRANCESCO FABRIZIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA A. IMPERATORE, 16
presso
TUCCARI FRANCESCO FABRIZIO


contro


COMUNE DI LECCE
rappresentato e difeso da:
DE SALVO MARIA LUISA
con domicilio eletto in LECCE
C/O MUNICIPIO
presso la sua sede


per l’annullamento
del silenzio formatosi sulla diffida 4 marzo 1996 volta ad ottenere la riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Lecce e la sua memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 20 dicembre 2006 il relatore ref. Carlo Dibello ed uditi per le parti l’avv. Tuccari e l’Avv. Ciulla, in sostituzione dell’Avv. De Salvo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


I nominati in epigrafe sono proprietari di un lotto di terreno in località San Cataldo di Lecce fg. 148 pp. 84, tipizzato con destinazione “F 39 - Parco costiero” nel p.r.g. del 1989. Secondo le N.T.A. l’attuazione di tale attrezzatura pubblica avviene mediante acquisizione ed esproprio dell’area da parte dell’Ente pubblico.


Tale vincolo è evidentemente assoggettato alla decadenza prevista dall’art. 2 L. n. 1187 del 1968.


Da ciò la diffida degli interessati del 4 marzo 1996 a che il Comune provvedesse alla riqualificazione dell’area, e, stante l’inerzia, il ricorso attuale depositato il 15/5/1996.


Il T.A.R. si è pronunciato in sede cautelare (ordinanza n. 649 del 19 giugno 1996), affermando l’obbligo del Comune a provvedere sulla diffida. Tale obbligo è stato rafforzato con l’ordinanza 16 ottobre 1996 n. 1069 che ordinava al Comune di Lecce di dare esecuzione al citato provvedimento cautelare.


I ricorrenti sostengono, senza essere smentiti, che la riqualificazione della loro area non è avvenuta nonostante che il Comune di Lecce con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2002 n. 56 abbia disposto la ricognizione e verifica delle aree a servizi in vista di nuovo intervento di pianificazione.


Il Collegio riafferma quanto già avvertito in sede cautelare e, quindi, a) la natura espropriativa del vincolo; b) la sua decadenza; c) l’obbligo del Comune di provvedere sulla diffida dei ricorrenti.


Va, quindi, rammentato che il legislatore ha regolamentato la materia della apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio, così come dei vincoli di inedificabilità, con l’art. 2 della legge 19.11.1968, n. 1187, oggi riprodotto dall’art. 9 del D.P.R. 380/2001, a mente della quale “le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati”.


Dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, per l’infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l’amministrazione comunale ha, però, l’obbligo di ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto.


L’istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità deve essere puntualmente riscontrata.


Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore - cioè il potere pubblico di conferire ad un’area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione - deve culminare nella adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l’art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, come è noto, l’obbligo di concludere un procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.


Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia della amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall’ordinamento nel suo complesso (vedi anche TAR Puglia-Lecce, sez. I, 08 febbraio 2007, n. 371).


Il Collegio reputa, per quanto osservato, sussistente l’obbligo, per il Comune di Lecce, di adottare un provvedimento esplicito sulla diffida avanzata dai ricorrenti in data 4 marzo 1996, ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 con conseguente accoglimento della pretesa azionata dalla medesima.


Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Lecce in misura pari a € 2.000,00 (euroduemila/00).


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Lecce di provvedere sulla diffida dei ricorrenti del 4 marzo 1996.


Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (euroduemila/00).


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 20 dicembre 2006.
Aldo RAVALLI - Presidente, Estensore
Carlo Dibello - Relatore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 06 marzo 2008



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