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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 11 marzo 2008, n.768
 

APPALTI - DPR n. 554/1999 - R.t.p. - Obbligo di associare un giovane professionista - Incarichi di progettazione - Concorsi di idee. Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - L.G. e altri (avv.ti Tolomeo e Scarascia) c. Comune di Tiggiano (avv. Distante). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 11 marzo 2008, n.768

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE -


TERZA SEZIONE


Registro Dec.: 768/08
Registro Generale: 184/2008


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario, relatore
SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A) sul ricorso n. 184/2008, proposto da:
LORENZO GONDONI
SILVIA CATANI
GIAN LUIGI APRILE
NICOLA RAGAZZINI
ANDREA CALDERONI

rappresentati e difesi dagli avvocati
ADRIANO TOLOMEO
GIOVANNI SCARASCIA
con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce,
VIA BRACCIO MARTELLO, 19

contro

COMUNE DI TIGGIANO,
in persona del Sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO DISTANTE
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in LECCE
VIA GARIBALDI 43

e nei confronti di

GREGORIO ZACCHINO e MAURO AVENTAGGIATO

rappresentati e difesi dagli avvocati
VALERIA PELLEGRINO
ANGELICA ANGELINI
con domicilio eletto presso lo studio della prima, in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,


della determinazione 27.11.2007 n. 378 dell’Ufficio tecnico comunale di Tiggiano, di aggiudicazione del “concorso di idee per la riqualificazione di una piazza in località Cuti da denominarsi Annibale De Francesco” bandito dal Comune di Tiggiano con delibera n. 45 del 7.6.2007; della nota 28.11.2007 prot. N. 5232 del Responsabile del Servizio LL.PP. del medesimo comune e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui - ove occorra - dei verbali di gara, del bando pubblicato il 20.6.2007 e del relativo disciplinare, della nota 24.01.08 prot. N. 387 del Responsabile del Servizio, nonché - ove intervenuto nelle more - del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario, del quale si chiede altresì ed ove occorra la disapplicazione e/o declaratoria di nullità/illegittimità;

B) sul ricorso incidentale, proposto da GREGORIO ZACCHINO e MAURO AVENTAGGIATO, rappresentati e e difesi come sopra,
contro

COMUNE DI TIGGIANO,
rappresentato e difeso come sopra,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI,
in persona dei Ministri p.t.
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede della stessa, in Lecce, Via F. Rubichi, 23,

e nei confronti di

LORENZO GONDONI
SILVIA CATANI
GIAN LUIGI APRILE
NICOLA RAGAZZINI
ANDREA CALDERONI,
rappresentati e difesi come sopra


per l’annullamento
 dei medesimi atti già impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui il r.t.p. capeggiato dall’arch. Gondoni non è stato escluso per irregolarità della domanda di partecipazione;
 in via subordinata, dell’art. 51 del DPR n. 554/1999.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso principale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei controinteressati;
Visto il ricorso incidentale;
Uditi nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Tolomeo, Scarascia, Distante, Pellegrino, Angelini e l’avv. dello Stato Gustapane.

Considerato che nel ricorso principale sono dedotti i seguenti motivi:
 Violazione e falsa applicazione artt. 90 e 110 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 51 del DPR n. 554/1999 e art. 13 LR n. 13/2001. Violazione dei principi generali di trasparenza amministrativa e di favor partecipationis,
mentre il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi:
 violazione della lex specialis. Illegittimità art. 51 DPR n. 554/1999.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
Il ricorso principale è manifestamente infondato, onde il giudizio può essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000, e ciò anche in ragione dell’irrilevanza delle questioni sollevate con il secondo motivo di ricorso incidentale (quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in conseguenza della reiezione del gravame principale).

I ricorrenti principali, in raggruppamento temporaneo di professionisti, hanno preso parte al concorso di idee bandito dal Comune di Tiggiano al fine di acquisire idee progettuali in merito alla riqualificazione di una piazza cittadina, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale, preceduti dal r.t.p. formato dai controinteressati (per inciso, al raggruppamento primo graduato è stato assegnato un premio in denaro di 4.000 Euro, mentre al r.t.p. secondo classificato è andato un premio di 1.000 Euro).
Nel ricorso principale viene dedotta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione sul presupposto che nel raggruppamento risultato primo graduato non era presente un “giovane professionista”, ossia, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR n. 554/1999, un professionista iscritto all’Albo da meno di cinque anni, il che costituirebbe una chiara e palese violazione di una norma imperativa, finalizzata ad agevolare, anche in un’ottica di tutela della concorrenza, l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato lavorativo. E anche se il bando non prevedeva, a pena di esclusione, l’obbligo per i professionisti/r.t.p. di associare un giovane professionista, ugualmente tale obbligo era sussistente in ragione del principio di eterointegrazione dei bandi di gara.

Si sono costituiti sia il Comune di Tiggiano che i controinteressati, i quali, come detto, hanno proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla procedura del r.t.p. capeggiato dall’arch. Gondoni e censurando, in via subordinata, l’art. 51, comma 5, del DPR n. 554/1999.
In relazione all’impugnativa della norma regolamentare, si sono costituiti in giudizio anche gli intimati Ministeri.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso principale non meriti accoglimento.

In effetti, come correttamente eccepito dalle parti intimate, nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse
La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando. Di qui è sorta l’esigenza di prevedere meccanismi tesi a favorire l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, la qual cosa si è tradotta nella disposizione di cui all’art. 51, comma 5, del DPR n. 554/1999, adottata per dare esecuzione al disposto di cui all’art. 17, comma 8, della L. n. 109/1994.
Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti (vedasi, a conferma di ciò, l’art. 13 del bando di gara, in cui sono indicati i criteri di valutazione delle proposte).
Quanto all’asserita autolimitazione da parte della Amministrazione appaltante, si osserva che nel caso di specie è del tutto irrilevante il rimando operato dalla lex specialis all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006.
I ricorrenti, anche in sede di discussione orale, sostengono a tal proposito che l’art. 8 del bando, richiamando appunto l’art. 90 del Codice dei contratti, avrebbe inteso richiamare integralmente la norma, la quale, al comma 7, ribadisce la disposizione di cui al citato art. 17, comma 8, della legge Merloni, estendendo però l’obbligo di associare i giovani professionisti anche ai concorsi di idee. La norma infatti, per quanto di interesse, prevede che “Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idée”, rimandando peraltro alle disposizioni di cui all’ancora emanando regolamento generale.
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.
In effetti, l’art. 8 del bando opera un rinvio all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 al solo fine di indicare i soggetti che potevano partecipare al concorso di idee; non essendo operativo alla data del bando il nuovo regolamento, il riferimento all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 non è atto ad individuare alcuna norma che preveda l’obbligo di associare giovani professionisti nei concorsi di idee.

Per quanto precede, il ricorso principale va respinto, dal che consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce - respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008.

Presidente Dott. Antonio Cavallari

Estensore Dott. Tommaso Capitanio


Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 11.3.2008



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