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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 Aprile 2008, n. 972
 

CAVE E MINIERE - Piano regionale delle attività estrattive - Strumenti pianificatori - Osservazioni - Natura - Mancato accoglimento - Indicazione delle ragioni specifiche. Le osservazioni presentate durante la formazione degli strumenti pianificatori (nella specie, Piano Regionale delle Attività Estrattive) non costituiscono meri apporti collaborativi funzionali all’individuazione delle scelte più confacenti all’interesse pubblico generale. L’ assetto dei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, improntato a principi di trasparenza e di leale collaborazione, presuppone che alle osservazioni sia riconosciuto non soltanto un ruolo pubblicistico, ma anche quello di strumento rivolto alla tutela degli interessi di tipo privatistico legittimamente riferibili ai soggetti destinatari delle previsioni di Piano. In questa prospettiva, dunque, secondo la quale l’Amministrazione deve ricercare, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, un’adeguata composizione dei diversi interessi coinvolti, diviene vieppiù necessario che la stessa, a fronte di rilievi puntuali e dotati di sufficiente concretezza da parte dei privati incisi, non si limiti a richiamare, genericamente, una loro presunta incompatibilità con le scelte generali poste a base del piano, ma, invece, indichi specificamente le ragioni per cui le osservazioni non possono essere accolte. Pres. Ravalli, Est. Manca - M.s.n.c. (avv. ti Montinari e Lazzari) c. Regione Puglia (avv. Ponzo). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3/04/2008, n. 972

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 972/2008
Reg.Dec.
N. 1241
Reg.Ric.

ANNO 2007


Il Tribunale Amministrativo Regionale

per la Puglia

Sezione Prima di Lecce


Composto dai Signori Magistrati:


Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Dibello Componente
ha pronunziato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso n. 1241/07, presentato:
- dalla Mov.Edil.Strade S.n.c., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Montinaro e Carmelo Lazzari ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del primo, al Vico Storto Carità Vecchia 3;
contro
- la Regione Puglia, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Panizzolo ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. D. Ponzo, alla via Michelangelo Schipa 35;
- il Comune di Corigliano d’Otranto, in persona del l.r. pro tempore, non costituito;
- il Comune di Soleto, in persona del l.r. pro tempore, non costituito;
- la Provincia di Lecce, in persona del l.r. pro tempore, non costituita;
per l’annullamento:
- nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 15.5.07 – l.r. 37/85 ss.mm.ii. – Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvazione definitiva, pubblicato sul B.U.R.P. il 23.5.07, con esecutività dal 24.5.07;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse: la delibera di G.R. n. 1744 dell’11.12.00 di adozione del P.R.A.E. e la delibera di G.R. n. 824 del 13.6.06 di valutazione delle osservazioni presentate al P.R.A.E. dai soggetti aventi diritto e/o interesse.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia.
Designato alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007 il relatore dott. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Montinaro e Rocca -in sostituzione di Panizzolo.
Osservato quanto segue:


fatto e diritto


1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 in data 23 maggio 2007 veniva pubblicato sul B.U.R.P. il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
1.2 La Mov.Edil.Strade S.n.c. è ditta autorizzata all’attività estrattiva relativamente ad una cava di calcare sita in località Parziale Grande, nel Comune di Corigliano d’Otranto.
1.3 In sede di adozione del Piano, la ricorrente formulava alcune osservazioni, chiedendo in specie di prevedere attorno all’area della cava un bacino di completamento, onde consentirle di proseguire nell’attività estrattiva.

1.4 Il P.R.A.E. approvato, invece, escludeva la cava dalla perimetrazione dei previsti bacini estrattivi: ciò comportava l’applicazione dell’art. 22 delle relative n.t.a., a norma del quale le cave ricadenti all’esterno della predetta perimetrazione possono ottenere il rinnovo o la proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva per una sola volta e per una durata comunque non superiore a 10 anni dalla scadenza dell’autorizzazione originaria.
1.5 Tale limitazione pregiudica la Mov.Edil.Strade, la quale realizzava in questi anni rilevanti ivestimenti, non ammortizzabili in un così ridotto arco temporale, peraltro inidoneo a consentire una completa messa a frutto della potenzialità estrattive dell’area.
2.- Gli atti dell’iter di adozione e approvazione del P.R.A.E., quindi, venivano impugnati per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge. Art. 97 Cost.. Art. 3 l. 241/90: carenza di motivazione.
B) Irrazionalità, illogicità della scelta, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà e travisamento nell’applicazione delle nn.tt.aa. del PRAE: art. 22, comma 5 ter.
C) Eccesso di potere: lesione del legittimo affidamento. Contraddittorietà.
3.- Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.
4.- All’udienza del 19 dicembre 2007 la causa veniva introitata per la decisione.
5.- Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che nel prosieguo della motivazione si esporranno.


6.- Con riguardo, anzitutto, all’eccezione procedurale formulata dalla Regione, deve rilevarsi che:


- con delibera di G.R. n. 824/06, pubblicata sul B.U.R.P. n. 82 del 30.6.06, la Regione Puglia: a) respingeva le osservazioni presentate dalla ricorrente; b) approvava il P.R.A.E. ai sensi dell’art. 33 l.r. 37/85; c) lo trasmetteva quindi alle pp.aa. espressamente indicate per l’acquisizione dei pareri di copmpetenza; d) si riservava l’approvazione definitiva dello stesso Piano all’esito di tali pareri.


- con la successiva delibera di G.R. n. 580 del 15.5.07, quindi, la Regione procedeva alla c.d. approvazione definitiva, con la quale, lungi dal ribadire tout court i contenuti della precedente delibera n. 824/06, effettuava una articolata e rilevante serie di modifiche al P.R.A.E. in conseguenza degli emendamenti portati dalla “V” Commissione Consiliare Permanente e delle valutazioni svolte dalle varie Autorità di Bacino consultate.


- se è dunque vero che le risposte già date con la delibera 824/06 alle osservazioni presentate dopo l’adozione del Piano, tra cui quelle della ricorrente, erano in toto confermate, non può tuttavia dubitarsi che, in ragione delle molte novità introdotte nello stesso Piano con la delibera 580/07, era a priori ben possibile che quelle risposte fossero modificate, sicchè, al momento della sua adozione, la prima delibera non era ancora lesiva e poteva dunque essere impugnata, così com’è accaduto, unitamente a quella effettivamente conclusiva del procedimento formativo del Piano.


7.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Tribunale osserva che il rigetto delle articolate e specifiche osservazioni formulate dalla ricorrente faceva solo riferimento al contrasto delle medesime con l’impostazione generale del P.R.A.E.: si trattava di una risposta, dunque, non conforme ai parametri legislativi in materia, in quanto del tutto generica e sganciata dai rilievi formulati dalla parte privata.


La Regione, in definitiva, replicava alla Mov.Edil.Strade adducendo, esclusivamente, astratte formule di stile, all’evidenza inadeguate in una materia, quella della pianificazione del settore imprenditoriale delle attività estrattive, nella quale i valori in gioco, anche di rango costituzionale (anzitutto ex art. 41 Cost.), impongono alla p.a. un’azione costantemente ispirata a principi di trasparenza e di massima concretezza e puntualità nella esplicitazione delle ragioni che ne vengono poste a base.


Questo Tribunale ha d’altronde già evidenziato la necessità di superare la tradizionale impostazione secondo cui le osservazioni presentate durante la formazione degli strumenti pianificatori costituiscono meri apporti collaborativi funzionali all’individuazione delle scelte più confacenti all’interesse pubblico generale (fra le altre, sent. n. 3972/07).


Tale inautentica visione del ruolo delle osservazioni, difatti, non risulta più aderente ad un progredito assetto dei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, assetto improntato a principi di trasparenza e di leale collaborazione rispetto al quale, secondo il giudizio del Collegio, deve riconoscersi alle osservazioni (o, meglio, opposizioni) non soltanto il già descritto ruolo, per così dire, pubblicistico, ma, in coerenza alle motivazioni per cui le stesse vengono effettivamente presentate, anche quello di strumento rivolto alla tutela degli interessi di tipo privatistico legittimamente riferibili ai soggetti destinatari delle previsioni di Piano.


In questa prospettiva, dunque, secondo la quale l’Amministrazione deve ricercare, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, un’adeguata composizione dei diversi interessi coinvolti, diviene vieppiù necessario che la stessa, a fronte di rilievi puntuali e dotati di sufficiente concretezza da parte dei privati incisi, non si limiti a richiamare, genericamente, una loro presunta incompatibilità con le scelte generali poste a base del piano, ma, invece, indichi specificamente le ragioni per cui le osservazioni non possono essere accolte.


7.1 A quanto appena scritto va aggiunto, inoltre, che nei rapporti amministrativi intercorsi in questi ultimi anni fra la ditta e la Regione - v., fra gli altri, gli atti relativi alla concessione n. 13 dell’8.2.01, la documentazione relativa al piano di coltivazione depositato all’Ufficio Minerario il 25.3.02, l’istanza di ampliamento della cava dell’aprile 2006 e la successiva richiesta istruttoria dell’Assessorato all’industria, commercio e artigianato-, il riferimento alle durature potenzialità estrattive dell’area era costantemente presente, sicchè anche sotto questo profilo la Regione avrebbe dovuto vagliare i rilievi mossi sul punto al Piano adottato con particolare attenzione e puntualità.


7.3 Essendo invece mancata, nel caso in esame, un’idonea e compiuta risposta da parte dell’Amministrazione, il ricorso va accolto ed il Piano delle Attività Estrattive annullato in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente.


8.- Sussistono giusti motivi, atteso il carattere di novità delle questioni trattate in tema di onere motivazionale delle pp.aa., per compensare fra le parte le spese di questo giudizio.


p.q.m.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1241/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il Piano Regionale delle Attività Estrattive impugnato in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Lecce, 19 dicembre 2007.
Aldo Ravalli - Presidente
Ettore Manca – Relatore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 03 aprile 2008



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