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Segnalata dall'Avv. Nicola Giudice
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241
VIA - DPR 12 aprile 1996, art. 2 - Nozione di “Comuni interessati”- Criterio
territoriale della delimitazione amministrativa - Insufficienza - Comuni
destinatari di possibili effetti o ricadute del progetto sottoposto a VIA -
Relazione effettiva e comprovata di utilità con una o più matrici ambientali
correlate al progetto - Direttiva 85/337/CEE. La nozione di “comuni
interessati”, di cui all’art. 2 del DPR 12 aprile 1996 (a mente del quale
l'Autorità che cura l'istruttoria dei progetti soggetti alla V.I.A. trasmette
copia della richiesta di compatibilità ambientale alla Provincia Regionale ed ai
"Comuni interessati" chiamati a pronunciare il proprio parere entro 60 giorni
dalla suddetta trasmissione), non può essere rapportata ad un criterio meramente
territoriale. Invero, il bene ambiente, nella sua oggettività, non e'
riconducibile alla delimitazione amministrativa delle competenze degli Enti
locali, ben potendo essere oggetto di interessi molteplici e concorrenti di più
Enti locali, a seconda delle esternalità proprie del bene stesso. (cfr.
Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2460). D'altronde, una nozione più
ampia di pubbliche amministrazioni che include nel novero di quelle legittimate
a partecipare al procedimento di VIA non solo i Comuni territorialmente
interessati, ma anche quelli che sono comunque destinatari di possibili effetti
o ricadute ambientali del progetto proposto alla suddetta VIA, si trova nella
direttiva 85/337/CEE il cui art. 1 comma 2 include nel "pubblico interessato"
gli enti che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale e dunque conferma, in maniera sistemica, che la nozione di
“Comuni interessati” va correlata non al territorio, ma alle concrete ricadute
ambientali di un determinato progetto sottoposto al VIA. I Comuni che hanno
titolo a partecipare alla procedura di VIA, ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sono
pertanto tutti quelli che si trovano in un legame territoriale di prossimità o
nella titolarità, giuridica o di fatto, di qualsiasi altro tipo di interesse
sostanziale, consistente in una relazione effettiva e comprovata di utilità con
una o più matrici ambientali correlate al progetto. Tale interesse, che comunque
deve essere oggettivamente sussistente e non meramente speculativo, è da
accertare caso per caso da parte dell’Amministrazione competente per la V.I.A.,
e determina il coinvolgimento del Comune nella suddetta procedura. Pres.
Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella)
c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241
VIA - Comune - Approvvigionamento idrico - Sorgente interessata dalle
ricadute di un progetto sottoposto a VIA - Interesse ai fini della
partecipazione alla VIA - Prova della potabilità dell’acqua o del possesso di un
legittimo titolo concessorio - Necessità - Esclusione - Legame di utilità
sostanziale tra l’Ente e la specifica matrice ambientale. Il Comune, quale
ente esponenziale della Comunità stanziata sul proprio territorio, ha un preciso
interesse alla conservazione di una matrice ambientale dalla quale esso trae
l’approvvigionamento idrico del proprio fabbisogno e che potrebbe essere
interessata dalle ricadute ambientali del progetto, a prescindere dalla prova
della potabilità dell’acqua o del possesso di un legittimo titolo concessorio a
servirsi della sorgente. Ciò che è essenziale, ai fini della pretesa di
partecipazione alla V.I.A. di un progetto ad essa sottoposto, è la sussistenza
di un legame di utilità “sostanziale” tra l’Ente ed una o più specifiche matrici
ambientali. Le contestazioni sulla potabilità dell’acqua o le censure inerenti
la mancanza di un titolo concessorio della fonte d’acqua implicherebbero, al
più, ove fondate, la necessità di una attività amministrativa sanzionatoria nei
confronti dell’Ente locale o dei suoi amministratori, ma non provocherebbero
comunque la cessazione della relazione di utilità tra l’Ente e la risorsa
idrica, dovendosi solamente porre in essere opportuni interventi adeguatori
della regolarità della fruizione alle discipline di settore. Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c.
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241
V.I.A. - Procedura - Principio di trasparenza e principio di precauzione -
Rischi - Misure di prevenzione. La procedura di V.I.A. tutela l'interesse
pubblico a che, sussistendo effettivi rischi ambientali nel progetto proposto
dal promotore, questi ultimi diventino noti (principio di trasparenza) e si
adottino le necessarie misure a prevenirli o a impedire l'avverarsi (principio
di precauzione), anche con la comparazione qualitativa delle differenti tecniche
scientifiche o tecnologiche accessibili (DPCM 27.12.1988, art. 4, comma 4 lett.
“c”). Inoltre, in essa viene tutelato anche l’interesse ulteriore ed opposto, ad
assicurare, ove le tecnologie lo consentano e le circostanze siano favorevoli,
che i rischi suddetti non sussistano affatto, a beneficio ancora una volta della
trasparenza pubblica dell'iniziativa. In altri termini, la sede del procedimento
di V.I.A., è proprio quella ove si offrono agli Enti locali “interessati” ed al
pubblico le migliori possibilità di esame ed approfondimento tecnico,
amministrato ed in contraddittorio, entro termini di tempo ben precisi, al fine
di assicurare sia che gli eventuali rischi dell’iniziativa siano ben ponderati e
neutralizzati dalle opportune misure di prevenzione ed intervento, sia che,
invece, tali rischi non sussistano affatto e che l’iniziativa non comporta
pericoli per l’ambiente. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di
Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre
2008, n. 2241
VIA - ACQUA - Istituzione del servizio idrico integrato - Competenze dell’ATO
- Cessazione dei poteri del Comune di intervento e controllo delle matrici
ambientali - Inconfigurabilità - Art. 148 d.lgs. n. 152/2006. La previsione
delle competenze in materia di servizio idrico all'ATO non spoglia il Comune dei
propri poteri di intervento e controllo delle matrici ambientali di interesse
diretto della propria popolazione, perchè gli ATO sono funzionali ad una delega
di esercizio del potere, la cui titolarità viene sempre mantenuta in capo ai
Comuni. Depongono in tal senso le disposizioni del D.lgs 152/06, ai sensi delle
quali la titolarità del servizio idrico resta ai Comuni che compongono
territorialmente l’A.T.O, legittimandoli alla tutela, e quindi alla relativa
azione in giudizio, dei diritti e degli interessi che attengono all’uso delle
risorse idriche. Infatti, l’art. 148 del dlgs 152/06 che istituisce l’Autorità
d’Ambito, attribuisce a tale organismo, avente personalità giuridica, il solo
“esercizio” del servizio idrico integrato, mantenendone i costi di
funzionamento, integralmente, in capo ai Comuni che sono chiamati a farne parte
(anche obbligatoriamente, e salvo gli enti di minori dimensioni che possono
continuare a gestire il servizio idrico autonomamente), in “proporzione” alla
loro partecipazione. Il rapporto tra attribuzione della sola “gestione” del
servizio e ripartizione dei relativi costi tra i Comuni che compongono
l’Autorità d’Ambito, evidenzia che il legislatore ha mantenuto agli Enti locali
territoriali la “responsabilità” della funzione attinente alla titolarità del
servizio idrico, disciplinando coattivamente solamente alcune delle forme di
esercizio del potere, che i Comuni adesso sono chiamati a curare per il tramite
della loro partecipazione all’organismo associativo, senza quindi perdere la
propria legittimazione (che anzi viene viepiù confermata) a disporre della
distribuzione delle risorse idriche. La responsabilità sull’uso delle risorse,
si connota, dunque, in funzione della partecipazione alla gestione dell’Autorità
d’ambito, ma non esclude in alcun modo la sussistenza di un preciso interesse
legittimo dell’Amministrazione comunale relativamente all’uso ed alla tutela
delle risorse idriche destinate alla propria popolazione. Pres. Zingales, Est.
Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c.
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Comunicazione del
provvedimento - Art. 21 bis L. n. 241/90 - Applicabilità nel rapporto
procedimentale tra pubbliche amministrazioni - Art. 97 Cost. - Principio di
leale collaborazione. in un sistema costituzionale improntato alla tutela ed
alla promozione delle Autonomie, sarebbe illogico negare alle formazioni
territoriali costituite in persone giuridiche le medesime garanzie di tutela che
sono riconosciute ai singoli cittadini o alle formazioni sociali di natura
privata che ne compongono la Comunità, garanzie che sono a loro volta espressive
di principi generali aventi rilievo costituzionale: così nella disposizione di
cui all’art. 21 bis della l. 241/90, va riconosciuta la concretizzazione, al
contempo, di un principio generale di efficienza dell’azione della P.A. (fondato
sull’art. 97 della Costituzione) e di un correlativo principio di tutela
sostanziale dell’effettività del rapporto tra pubblici poteri e destinatari
degli effetti dei provvedimenti di questi ultimi, che si ricollega direttamente
al diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), specie in relazione al fatto
che la tutela degli interessi legittimi di fronte al giudice amministrativo è
soggetta a rigorosi termini decadenziali che decorrono dalla conoscenza
effettiva del provvedimento e che le persone giuridiche pubbliche sono a loro
volta titolari di situazioni giuridiche attive e passive, come i privati. In
ogni caso, anche a non voler ritenere direttamente applicabile la disposizione
di cui all’art. 21 bis della l. 241/90 al rapporto procedimentale tra pubbliche
amministrazioni, si perviene alla conclusione che un atto che incide sulle
posizioni giuridiche di un Comune deve comunque essergli comunicato egualmente
in maniera diretta, in forza del principio di leale collaborazione tra Enti che
connota il sistema di relazioni tra le Autonomie e le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino
- Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I
- 24 novembre 2008, n. 2241
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TN. 02241/2008 REG.SEN.
N. 00938/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 938 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto dal:
Comune di Vittoria (Rg), rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bruno e
Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Catania,
via Trieste, 36;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Ufficio del Genio Civile di
Ragusa, Assessorato Regionale Industria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
dello Stato, domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Dipartimento Terr.E Amb.Serv.2-V.A.S.Uff.V.I.A.-Opere Civili, Comune di Ragusa,
Provincia Regionale di Ragusa, Agenzia Regionale Protezione Ambiente -
Dipart.Ragusa, Azienda Unita' Sanitaria Locale N.7 - Ragusa;
nei confronti di
Panther Eureka Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfio D'Urso, Nicola
Piazza e Pietro Ivan Maravigna, con domicilio eletto presso Alfio D'Urso in
Catania, via Firenze, 118;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo:
1) del decreto dell’ARTA n. 1040 del 20 novembre 2007, mai notificato al Comune
ricorrente;
2) ove occorra, di tutti gli atti provvedimenti e(o pareri afferenti l’iter
procedimentale di emanazione, ivi compresi i pareri rilasciati dai competenti
Uffici della Provincia regionale di Ragusa e dal Comune di Ragusa (questi ultimi
allo stato non conosciuti);
3) del verbale della Conferenza dei servizi indetta il 22 ottobre 2007, come
richiamata nel DRS n. 1040/2007, al momento non meglio conosciuto;
4) del rapporto istruttorio dell’ARTA prot. n. 2119 del 19 novembre 2007, come
richiamato nel DRS n. 1040/2007, anch’esso non meglio conosciuto;
5) del decreto dell’ARTA che concede il titolo minerario “Permesso di ricerca
per idrocarburi liquidi e gassosi ‘Fiume Tellaro’” di cui al D.A. n. 16 del
22.03.2004, trasferito al D.A. n. 2363 del 12.12.2006, allo stato non meglio
conosciuti, ivi compreso qualsiasi atto ad essi relativi di natura
autorizzatorio, comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale;
Di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso,
presupposto o conseguenziale;
Con i motivi aggiunti:
- del rapporto istruttorio ARTA prot. 2119 del 19 novembre 2007;
- dell’Autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile del 7 giugno 2006, pratica
1240 per eseguire i lavori di costruzione dell’impianto;
- dell’Autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile 10 luglio 2007, pratica
1240;
- del Parere Igienico sanitario AUSL n. 7 n. 1128 del 18 settembre 2006;
- Autorizzazioni ai soli fini della tutela del vincolo idrogeologico rilasciata
dal Corpo Forestale Isp. Dipartimentale delle foreste Ragusa del 21 luglio 2006
e del 24 luglio 2007;
- Verbale di sopralluogo del 16 ottobre 2006 Uff. Reg.le per gli idrocarburi;
- Autorizzazione del Comune di Ragusa all’esecuzione delle opere; autorizzazione
AP/126/2006 e variante del 1 agosto 2007;
- Autorizzazione COREMI a perforare del 14 dicembre 2007;
- Verbale di ubicazione del Pozzo Gallo Sud 1 del 7 gennaio 2008 allo stato non
meglio conosciuto;
- Autorizzazione COREMI del 14 febbraio 2008 a perforare FASE 1 e 2 in variante
dell’autorizzazione del 14 dicembre 2007;
- Dei disciplinari siglati con gli enti coinvolti ed allo stato non meglio
conosciuti;
- Ogni altro atto o provvedimento anche di tipo autorizzatorio, antecedente o
successivo, comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ufficio del Genio Civile di
Ragusa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato Regionale Industria;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Panther Eureka Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/11/2008 il dott. Salvatore Gatto
Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Vittoria, con il ricorso e con i motivi aggiunti al ricorso oggi in
decisione, impugna gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Amministrazione
regionale ha consentito alla società controinteressata di effettuare delle
perforazioni a scopo esplorativo, volte alla ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi, nel territorio del Comune di Ragusa, in prossimità della sorgente
Scianna-caporali, dalla quale il Comune di Vittoria trae l'acqua potabile per
l'approvvigionamento idrico della popolazione insediata sul proprio territorio
per una portata pari a circa 80 litri al secondo.
In particolare, il Comune di Vittoria si duole dell'autorizzazione impugnata,
nella parte in cui prevede la realizzazione del pozzo denominato "Gallo sud 1"
da realizzarsi in C.da Serra Grandefoglio catastale 7RG,p.lla 31, a pochi Km
dalla suddetta sorgente.
Con il ricorso introduttivo, il Comune di Vittoria ha dedotto i seguenti
argomenti di censura:
"Violazione di legge - art. 7 DPR 12 aprile 1996 - difetto di motivazione - art.
3 l. 241/90 e ss mm - Violazione del principio di precauzione - Direttiva 27
giugno 1985 n. 85/337/CEE art. 3, come sostituito dall'art. 1 Direttiva
97/11/CE" (I censura);
"Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti - Travisamento -
Mancata partecipazione al procedimento amministrativo Violazione di legge, art.
94 Dlgs 152/06" (II censura);
" Violazione di legge - art. 5 comma 6, DPR 12 aprile 1996 - Eccesso di potere
per inadeguato procedimento - Difetto di istruttoria" (III censura);
"Violazione di legge - art. 105 e 106 TU delle acque" (IV censura);
"Eccesso di potere per inadeguatezza del procedimento, illogicita'
contraddittorieta', difetto dei presupposti - violazione del principio di
precauzione" (V censura).
Si sono costituiti l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la societa'
controinteressata, che resistono al ricorso avversario chiedendone il rigetto
per inammissibilita',sotto vari profili, ed infondatezza.
Con motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2008, il Comune di Vittoria ha
impugnato ulteriori atti e provvedimenti del procedimento autorizzativo in
contestazione, meglio conosciuti a seguito del deposito di atti da parte della
controinteressata.
Contro i suddetti atti sono state sollevate articolate censure in fatto ed in
diritto:
"Violazione di legge - art. 5 DPR 12 aprile 1996 - DPRS 17 maggio 1999 articolo
unico allegato A della delibera n. 4 del 20 gennaio 1999 - Dlgs 152/06 TU
Ambiente art. 30 - Circolare ARTA del 10 febbraio 2005' (I censura m.a.);
"Eccesso di potere per difetto di istruttoria (sull'uso della bentonite) e
difetto di motivazione" (II censura m.a.);
"Violazione di legge sotto altro profilo ed eccesso di potere per difetto di
istruttoria - Art. 6 DPR 12 aprile 1996 all. C - Circolare ARTA 10 febbraio 2005
- DPRS del 17 maggio 1999 - Art. 21 TU Ambiente ed all. V" (III censura m.a.);
"Violazione di legge sotto altro profilo - Artt. 3 ter e quater Dlgs 152/06 -
Principio dell'azione ambientale e Principio dello Sviluppo sostenibile" (IV
censura per m.a.);
"Violazione di legge sotto altro profilo - art. 8 DPR 12 aprile 1996 - Circolare
Ministero Ambiente 11 agosto 1989 - Circolare ARTA Reg. Sicilia 10 febbraio 2005
- DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 Art. 5" (V censura per m.a.);
"Violazione di legge DPR 12 aprile 1996 All.D - Principio di rigenerazione delle
risorse naturali" (VI censura per m.a.); "Eccesso di potere per difetto di
istruttoria sotto altro profilo - sulla reversibilità degli effetti" (VII
censura per m.a.);
"Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto" (VIII
censura per m.a.).
Con proprie memorie, l'Amministrazione regionale e la controinteressata
resistono anche al gravame introdotto con i motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2008, il Tribunale ha disposto CTU sui
fatti di causa, nominando a tale scopo un Collegio di esperti (successivamente
modificato per indisponibilità di uno di essi: ord. nr. 806 del 5 giugno 2008 e
nr. 289 del 3 luglio 2008).
Il 23 settembre 2008 gli esperti del Tribunale hanno depositato la relazione ove
espongono le proprie conclusioni.
Le parti hanno scambiato memorie, documenti e proprie relazioni tecniche.
Alla udienza pubblica del 6 novembre 2008 il giudizio e' stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
I) Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame,
sollevate sia dalla difesa erariale che dalla controinteressata.
Esse vanno trattate congiuntamente e possono riassumersi come segue.
Ia) Secondo la difesa dell'Amministrazione e della controinteressata, il ricorso
e' stato proposto oltre il termine decadenziale di legge, atteso che la
autorizzazione impugnata e gli atti presupposti, sono soggetti ad un regime di
pubblicità legale che si e' concretizzato nella pubblicazione
dell’autorizzazione predetta sulla GURS del 28 dicembre 2007 (mentre il ricorso
e' stato notificato il 24 aprile 2008 e depositato in pari data).
Gli altri provvedimenti impugnati, così come l'istanza della societa' Panther
Eureka, sono sempre stati tempestivamente resi noti sulla GURS, con il risultato
che il Comune di Vittoria, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto
partecipare alla conferenza dei servizi ed alla procedura di VIA.
Ib) Il ricorso sarebbe peraltro inammissibile per carenza di interesse, per più
motivi.
In primo luogo, infatti, l’interesse del Comune non sarebbe direttamente inciso
dal provvedimento impugnato, atteso che i pozzi previsti nel progetto di ricerca
sono tutti sul territorio del Comune di Ragusa e per la medesima ragione, i
provvedimenti impugnati non avrebbero dovuto essergli notificati; sotto altro
aspetto, il pozzo Gallo Sud è previsto ad oltre tre km dalla sorgente e quindi
oltre ogni fascia di rispetto legale e di precauzione sostanziale dalla presa
d'acqua, quindi senza alcun rischio per l'Ente.
Ic) Ad ogni modo, il Comune sarebbe carente di legittimazione, posto che
dichiara di agire come proprietario della fonte d'acqua a tutela di un danno
temuto che la stessa potrebbe riceverne dalla perforazione esplorativa, ma ciò
sarebbe in contrasto con la circostanza che le potestà pubbliche in materia
delle acque non appartengono ai Comuni, essendo state trasferite ai consorzi
obbligatori dell'ATO.
Id) Il Comune non avrebbe offerto, peraltro, alcuna prova sulla potabilità
dell'acqua che trae dalla fonte di Scianna - caporali, nè sarebbe in possesso di
valido titolo concessorio di approvvigionamento.
Le predette eccezioni dipendono essenzialmente da una unica questione
preliminare e cioè la individuazione dei criteri che consentono di considerare
“interessati” i Comuni cui inviare, ai fini della partecipazione alla procedura
di VIA, il progetto ad essa sottoposto.
Tale questione, d’altronde, non rileva solamente ai fini della soluzione delle
questioni preliminari, ma anche ai fini dell’esame delle principali censure
contenute nel ricorso introduttivo, laddove si lamenta che il Comune di Vittoria
è stato illegittimamente escluso dalla procedura di V.I.A (censure subb 3 e 5 in
parte).
Ad avviso del Collegio la soluzione del ricorso e' quindi interamente dipendente
dall'esegesi della norma di cui all'art.2 DPR 12.04.1996.
II) Secondo la tesi della controinteressata e dell'Amministrazione resistente,
sarebbero "interessati" i soli Comuni territorialmente coinvolti nelle
operazioni per le quali si esplica la V.I.A. e quindi ne discenderebbe che il
Comune di Vittoria sarebbe escluso dal novero dei soggetti ed Amministrazioni
che avevano titolo ad essere invitate alle relative Conferenze dei servizi ed al
procedimento di valutazione.
Tuttavia, l'attenta esegesi della norma, alla luce dei principi comunitari,
porta a disattendere tale impostazione, per dare rilievo ad un diverso criterio
sostanziale favorevole alle tesi del Comune ricorrente.
II a) Si deve premettere che, nella scienza giuridica, la nozione di “interesse”
postula la esistenza di un legame tra un soggetto dell’Ordinamento ed un bene
giuridico, ossia avente valore di tutela, consistente nella sussistenza di una o
più utilità sostanziali che il primo trae dal secondo e che sono oggetto di
tutela, con vari strumenti che dipendono, in concreto, dalla utilità stessa e
dalla sua natura.
II b) Pertanto, in qualsiasi procedimento amministrativo (e dunque anche in seno
ai procedimenti di V.I.A.), l'Amministrazione procedente è tenuta a coinvolgere
nel procedimento i soggetti portatori di interessi sostanziali relativi
all'oggetto del procedimento medesimo.
Quali siano i soggetti controinteressati o interessati da individuarsi è
ordinariamente lasciato dal legislatore all'azione della stessa P.A., la quale,
quindi, li individuerà sulla base di un criterio di utilità, ossia sulla base
del vantaggio o dello svantaggio in relazione ai concreti beni della vita
oggetto di tutela.
II c) Questo criterio generale va adesso rapportato alla dizione della norma
contenuta nell'art. 2 del DPR 12 aprile 1996, a mente del quale l'Autorità che
cura l'istruttoria dei progetti soggetti alla V.I.A. trasmette copia della
richiesta di compatibilità ambientale alla Provincia Regionale ed ai "Comuni
interessati" chiamati a pronunciare il proprio parere entro 60 giorni dalla
suddetta trasmissione (a sua volta, l'Autorità regionale competente rende il suo
parere entro ulteriori novanta giorni, e lo farà, nell'eventuale silenzio delle
Amministrazioni comunali interessate, entro i successivi 90 giorni anche senza i
suddetti pareri).
II d) La norma in esame non reca alcuna indicazione sul significato della
locuzione "Comuni interessati": evidentemente, va quindi utilizzato il medesimo
criterio sostanziale tipico di un procedimento amministrativo, che implica, come
detto, che la individuazione dei suddetti Enti territoriali venga condotta caso
per caso sulla base della relazione di utilità che essi possiedono con l'oggetto
della iniziativa sottoposta alla V.I.A.
Quindi la relazione di interesse che serve a scriminare quali Comuni sono da coinvolgere nella procedura di V.I.A. è palesata e resa manifesta dal progetto medesimo e dal suo oggetto, o meglio dalla parte del suo oggetto che è data dal bene ambientale sul quale esso è destinato ad incidere.
II e) Da ciò discende che accogliere un criterio meramente territoriale di
individuazione dei Comuni interessati è insufficiente, ai fini di tutela della
norma, sebbene possa apparire alla prima lettura di essa come omnicomprensivo di
ogni altra esigenza di tutela.
Invero, il bene ambiente, nella sua oggettività, non e' riconducibile alla
delimitazione amministrativa delle competenze degli Enti locali, ben potendo
essere oggetto di interessi molteplici e concorrenti di più Enti locali, a
seconda delle esternalità proprie del bene stesso.
A tale proposito, del resto, e' stato appunto affermato che "i Comuni
interessati alla procedura di valutazione di impatto ambientale e quindi
legittimati a parteciparvi sono, oltre quelli nel cui territorio viene
localizzato l'impianto, quelli destinatari di impatti ambientali, non essendo
pertanto di per sè decisivo il criterio di prossimità dell'opera (Consiglio di
Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2460, che si è pronunciato in relazione alla norma
di cui alla L.R. Veneto 10/99, art. 2, lett. “m”, ove viene accolta una
disposizione interpretativa della nozione di “Comuni interessati” di cui al DPR
12 aprile 1996 che associa a quelli nel cui territorio è localizzato
l’intervento anche quelli che possono subire le ricadute ambientali del
progetto, norma che, ad avviso del Collegio, non è innovativa, ma meramente
interpretativa dell’art. 2 del DPR 12 aprile 1996).
II f) D'altronde, una nozione più ampia di pubbliche amministrazioni che include
nel novero di quelle legittimate a partecipare al procedimento di VIA non solo i
Comuni territorialmente interessati, ma anche quelli che sono comunque
destinatari di possibili effetti o ricadute ambientali del progetto proposto
alla suddetta VIA, si trova nella direttiva 85/337/CEE il cui art. 1 comma 2
include nel "pubblico interessato" gli enti che subiscono o possono subire gli
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale e dunque conferma, in
maniera sistemica, che la nozione di “Comuni interessati” va correlata non al
territorio, ma alle concrete ricadute ambientali di un determinato progetto
sottoposto al VIA.
II g) Alla luce di questa premessa, appare evidente come la relazione tra il
Comune di Vittoria e la sorgente Scianna-caporali è più che sufficiente a
fondare la legittima pretesa del Comune medesimo a partecipare alla procedura di
VIA sul progetto di perforazione per quanto concerne la realizzazione del Pozzo
Gallo Sud.
II g.1) Appare evidente, intanto, che il Comune, quale ente esponenziale della
Comunità stanziata sul proprio territorio, ha un preciso interesse alla
conservazione di una matrice ambientale dalla quale esso trae
l’approvvigionamento idrico del proprio fabbisogno e che potrebbe essere
interessata dalle ricadute ambientali del progetto.
A fronte di ciò, non vale eccepire che il Comune non avrebbe dato la prova della
potabilità dell’acqua o del possesso di un legittimo titolo concessorio a
servirsi della predetta sorgente, perché ciò che è essenziale, ai fini della
pretesa di partecipazione alla V.I.A. di un progetto ad essa sottoposto, è la
sussistenza di un legame di utilità “sostanziale” tra l’Ente ed una o più
specifiche matrici ambientali: l’esistenza di tale legame non può venire
efficacemente messo in dubbio utilizzando argomenti difensivi che facciano leva
sulla regolarità amministrativa della fruizione della risorsa naturale, senza
revocare al contempo in dubbio che tale legame sia illegittimo in sé e perciò
debba cessare immediatamente.
A tale proposito, infatti, si osserva che le contestazioni sulla potabilità
dell’acqua, che peraltro sono contraddette dalla difesa comunale, o le censure
inerenti la mancanza di un titolo concessorio della fonte d’acqua
implicherebbero, al più, ove fondate, la necessità di una attività
amministrativa sanzionatoria nei confronti dell’Ente locale o dei suoi
amministratori, ma non provocherebbero comunque la cessazione della relazione di
utilità tra l’Ente e la risorsa idrica, dovendosi solamente porre in essere
opportuni interventi adeguatori della regolarità della fruizione alle discipline
di settore.
II g. 2) In secondo luogo, giova evidenziare come lo scopo della partecipazione
dei Comuni interessati alla V.I.A. è quello di assicurare più interessi pubblici
dei quali è sicuramente portatore diretto anche il Comune di Vittoria, nel caso
di specie.
In tal senso la procedura di V.I.A. tutela l'interesse pubblico a che,
sussistendo effettivi rischi ambientali nel progetto proposto dal promotore,
questi ultimi diventino noti (principio di trasparenza) e si adottino le
necessarie misure a prevenirli o a impedire l'avverarsi (principio di
precauzione), anche con la comparazione qualitativa delle differenti tecniche
scientifiche o tecnologiche accessibili (DPCM 27.12.1988, art. 4, comma 4 lett.
“c”).
Inoltre, in essa viene tutelato anche l’interesse ulteriore ed opposto, ad
assicurare, ove le tecnologie lo consentano e le circostanze siano favorevoli,
che i rischi suddetti non sussistano affatto, a beneficio ancora una volta della
trasparenza pubblica dell'iniziativa.
II g. 3) In altri termini, la sede del procedimento di V.I.A., è proprio quella
ove si offrono agli Enti locali “interessati” ed al pubblico le migliori
possibilità di esame ed approfondimento tecnico, amministrato ed in
contraddittorio, entro termini di tempo ben precisi, al fine di assicurare sia
che gli eventuali rischi dell’iniziativa siano ben ponderati e neutralizzati
dalle opportune misure di prevenzione ed intervento, sia che, invece, tali
rischi non sussistano affatto e che l’iniziativa non comporta pericoli per
l’ambiente.
II g. 4) Così, postulare che un Comune che alleghi un proprio interesse
oggettivo e non meramente speculativo alla partecipazione alla procedura di VIA,
non abbia tale interesse perché il progetto in esame non è pericoloso per
l’ambiente, implica una contraddizione logica, perché antepone il risultato
dell’analisi alla sua premessa.
Interesse del Comune è, principalmente, quello di ottenere la massima sicurezza
nella tutela delle matrici ambientali con le quali possiede una relazione di
utilità immediata e diretta; strumentalmente, tale interesse è assicurato da
quello, ulteriore e distinto, di poter partecipare, con propri tecnici e con le
proprie rappresentanze qualificate, al procedimento di valutazione, al fine di
controllare direttamente la correttezza di tale procedimento e la sua concreta
efficacia ed utilità finale.
II g.5) Il Collegio non può che osservare, in sintesi, come la gran parte del
contenzioso che e' sorto sulla perforazione del pozzo Gallo Sud 1, sarebbe stato
ridotto al minimo e probabilmente evitato, con notevoli risparmi di tempo,
risorse ed energie, laddove avesse trovato la sua sede naturale di confronto
nella procedura di VIA, perché in tale contesto si sarebbero potuti approfondire
i legittimi timori dell'Amministrazione che rappresenta istituzionalmente la
popolazione residente e le assicurazioni che, in contrario, vengono rese dal
proponente del progetto sottoposto al VIA.
Va quindi affermato che i Comuni che hanno titolo a partecipare alla procedura
di VIA, ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sono tutti quelli che si trovano in un
legame territoriale di prossimità o nella titolarità, giuridica o di fatto, di
qualsiasi altro tipo di interesse sostanziale, consistente in una relazione
effettiva e comprovata di utilità con una o più matrici ambientali correlate al
progetto.
Tale interesse, che comunque deve essere oggettivamente sussistente e non
meramente speculativo, è da accertare caso per caso da parte
dell’Amministrazione competente per la V.I.A., e determina il coinvolgimento del
Comune nella suddetta procedura.
Deriva dunque, da quanto sopra, che il Comune di Vittoria avrebbe dovuto essere
invitato alla Conferenza dei servizi ove si e' svolta la VIA, previa
sottoposizione del progetto nelle forme e nei termini di cui al citato art. 2
del DPR 12 aprile 1996.
II h) Pertanto, il ricorso non è tardivo, in quanto, concentrandosi la lesività
dell'atto impugnato nella mancata sottoposizione della procedura di VIA al
Comune di Vittoria relativamente non al progetto in sè, quanto ad un aspetto
peculiare di esso (le modalità di perforazione del pozzo Gallo Sud 1, la loro
incidenza potenziale sull’acquifero e le modalità dell’istruttoria con cui il
progetto è stato realizzato), la effettiva conoscenza della lesività degli atti
in esame non discende automaticamente dalla pubblicità data all'autorizzazione
medesima nel suo complesso, quanto dai concreti contenuti con i quali, per la
parte di interesse del Comune, la procedura e' stata condotta, che sono assunti
come lesivi in quanto si ritiene che non sia stato sufficientemente esaminato il
progetto della controinteressata. Ciò e' compatibile con una conoscenza
sufficiente a sostenere il ricorso maturatasi solo successivamente alla
pubblicazione sulla GURS del provvedimento impugnato e derivante dalle
comunicazioni intercorse con l’ARPA che sono prodotte in atti (in particolare,
la nota 550 del 13 marzo 2008, protocollata al Comune di Vittoria in data 19
marzo 2008, al nr. 13714, con la quale, il predetto Ente regionale, propone al
Comune di Vittoria di realizzare un adeguato progetto di monitoraggio delle
acque della sorgente Scianna-caporali, in quanto la località è stata scelta come
punto per effettuare valutazione degli effetti ambientali dell’opera).
II h. 1) Solo in punto di fatto ed in relazione alle difese orali esplicate in
sede di udienza pubblica, il Collegio osserva che la eccezione di tardività,
laddove è stata basata dalla difesa della controinteressata sulla pretesa
conoscenza “anteriore” del provvedimento lesivo che sarebbe deducibile dalla
nota prot. 1455 del 18 aprile 2008 del Sindaco della Città di Vittoria, non
appare peraltro comprensibile, se solo si osserva che il ricorso è stato
notificato il 24 aprile 2008: e, dunque, la nota del Sindaco del 18 aprile
precedente ed i fatti in essa riportati, tutti successivi al 19 marzo 2008, sono
del tutto compatibili con il rispetto dei termini decadenziali di proposizione
del gravame.
II h.2) In ogni caso, l'argomento e' recessivo, perché il provvedimento
autorizzativo, in quanto implicante una (potenziale) limitazione della sfera
giuridica del Comune di Vittoria (ciò a causa della sua incidenza sul bene
ambientale alla cui conservazione il Comune ha interesse), avrebbe dovuto
essergli notificato direttamente, con evidenti conseguenze a mente dell’art. 21,
primo comma, della l. 1034/71, il quale prescrive che “il ricorso deve essere
notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno
tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per
gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni
di legge o di regolamento”.
Appare evidente che, essendo il Comune di Vittoria espressamente contemplato tra
i destinatari dei possibili effetti pregiudizievoli sull’ambiente che sono stati
valutati in conferenza dei servizi (anche se solo per escludere la possibile
interferenza del progetto di perforazione sulla sorgente del predetto Comune),
il predetto art. 21 impone di considerarlo tra gli Enti ai quali avrebbe dovuto
essere comunicato direttamente il provvedimento finale di autorizzazione alla
perforazione ai fini esplorativi della contro interessata.
A tale proposito, peraltro, l’obbligo delle notifica o comunicazione diretta di
un provvedimento limitativo della sfera giuridica di un Comune, da parte
dell’Autorità procedente, si ricava in via di interpretazione estensiva dell’
art. 21 bis della l. 241/90, a mente del quale “Il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile.” : la disposizione citata, sebbene testualmente disciplinante
l’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei “privati”, è
indubbiamente applicabile anche ai procedimenti tra Pubbliche Amministrazioni e
Comuni.
Infatti, in un sistema costituzionale improntato alla tutela ed alla promozione
delle Autonomie, sarebbe illogico negare alle formazioni territoriali costituite
in persone giuridiche le medesime garanzie di tutela che sono riconosciute ai
singoli cittadini o alle formazioni sociali di natura privata che ne compongono
la Comunità, garanzie che sono a loro volta espressive di principi generali
aventi rilievo costituzionale: così nella disposizione di cui all’art. 21 bis
della l. 241/90, va riconosciuta la concretizzazione, al contempo, di un
principio generale di efficienza dell’azione della P.A. (fondato sull’art. 97
della Costituzione) e di un correlativo principio di tutela sostanziale
dell’effettività del rapporto tra pubblici poteri e destinatari degli effetti
dei provvedimenti di questi ultimi, che si ricollega direttamente al diritto di
difesa (art. 24 della Costituzione), specie in relazione al fatto che la tutela
degli interessi legittimi di fronte al giudice amministrativo è soggetta a
rigorosi termini decadenziali che decorrono dalla conoscenza effettiva del
provvedimento e che le persone giuridiche pubbliche sono a loro volta titolari
di situazioni giuridiche attive e passive, come i privati.
Tale norma, quindi, tutela l’esigenza riconosciuta dal legislatore di limitare
al minimo il ricorso alla “comunicazione” per “pubblici proclami” o per forme
generali e collettive di diffusione dei provvedimenti limitativi della sfera
giuridica dei destinatari, in favore della evidentemente più sicura, anche se a
volte più dispendiosa ed organizzativamente complessa, comunicazione diretta del
provvedimento.
In ogni caso, anche a non voler ritenere direttamente applicabile la
disposizione di cui all’art. 21 bis della l. 241/90 al rapporto procedimentale
tra pubbliche amministrazioni, si perviene alla conclusione che un atto che
incide sulle posizioni giuridiche di un Comune deve comunque essergli comunicato
egualmente in maniera diretta, in forza del principio di leale collaborazione
tra Enti che connota il sistema di relazioni tra le Autonomie e le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
II i) Si deve ribadire, quindi, che, in quanto il Comune di Vittoria era
controinteressato sostanziale alla sua adozione, per la relazione speciale che
lo lega alla sorgente Scianna-caporali, esso non andava considerato parte del
"pubblico" non qualificato cui e' rivolta istituzionalmente la comunicazione a
mezzo GURS (tanto che l’ARPA, con la nota nr. 550 del 13 marzo 2008, lo invita
ad intervenire per controllare l’andamento del progetto attesa “l’importanza
della risorsa idrica”) e pertanto avrebbe avuto comunque diritto ad una
comunicazione diretta e personale del provvedimento autorizzativo, sia in
applicazione del principio di cui all’art. 21 bis della l. 241/90, sia in
applicazione della ordinaria diligenza nel rapporto tra enti pubblici,
espressione del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni,
fondato sull’art. 97 della Costituzione.
Tale relazione di interesse era nota all’Amministrazione regionale procedente,
in quanto ha formato oggetto di appositi approfondimenti istruttori e pertanto
era la stessa Amministrazione a dover coinvolgere il Comune di Vittoria, non
potendosi pretendere, secondo buona fede, da parte di quest’ultimo un onere di
diligenza così approfondito da dover ipotizzare, sulla base della pubblicità
fornita agli atti della VIA, che il progetto interessasse concretamente la fonte
di proprio interesse.
II l) In contrario, non vale neppure la tesi secondo cui la previsione delle
competenze in materia di servizio idrico all'ATO spoglierebbe il Comune dei
propri poteri di intervento e controllo delle matrici ambientali di interesse
diretto della propria popolazione, perchè gli ATO sono funzionali ad una delega
di esercizio del potere, la cui titolarità viene sempre mantenuta in capo ai
Comuni.
Depone in tal senso, innanzitutto, sotto un profilo storico, l’impianto della
legge 36/94:, in particolare, l’art. 9, che mantiene ai Comuni ed alle Provincie
la responsabilità della gestione del servizio idrico integrato.
Tuttavia, anche le disposizioni del D.lgs 152/06 confermano che la titolarità
del servizio idrico resta ai Comuni che compongono territorialmente l’A.T.O,
legittimandoli alla tutela, e quindi alla relativa azione in giudizio) dei
diritti e degli interessi che attengono all’uso delle risorse idriche.
Infatti, l’art. 148 del dlgs 152/06 che istituisce l’Autorità d’Ambito,
attribuisce a tale organismo, avente personalità giuridica, il solo “esercizio”
del servizio idrico integrato, mantenendone i costi di funzionamento,
integralmente, in capo ai Comuni che sono chiamati a farne parte (anche
obbligatoriamente, e salvo gli enti di minori dimensioni che possono continuare
a gestire il servizio idrico autonomamente), in “proporzione” alla loro
partecipazione.
Il rapporto tra attribuzione della sola “gestione” del servizio e ripartizione
dei relativi costi tra i Comuni che compongono l’Autorità d’Ambito, evidenzia
che il legislatore ha mantenuto agli Enti locali territoriali la
“responsabilità” della funzione attinente alla titolarità del servizio idrico,
disciplinando coattivamente solamente alcune delle forme di esercizio del
potere, che i Comuni adesso sono chiamati a curare per il tramite della loro
partecipazione all’organismo associativo, senza quindi perdere la propria
legittimazione (che anzi viene viepiù confermata) a disporre della distribuzione
delle risorse idriche. La responsabilità sull’uso delle risorse, si connota,
dunque, in funzione della partecipazione alla gestione dell’Autorità d’ambito,
ma non esclude in alcun modo la sussistenza di un preciso interesse legittimo
dell’Amministrazione comunale relativamente all’uso ed alla tutela delle risorse
idriche destinate alla propria popolazione.
Va pertanto ritenuto che il Comune di Vittoria aveva titolo a partecipare alla
VIA sul progetto della controinteressata; per questa ragione, il ricorso non e'
tardivo, ne' inammissibile per carenza di interesse ed è anche fondato in
relazione alle censure con le quali si lamenta la illegittimità del mancato
coinvolgimento dell’Ente nella procedura di V.I.A. (ricorso introduttivo,
censure nn. 3, e 5 in parte).
III) Le accertate illegittimità della pretermissione del Comune di Vittoria dal
procedimento di VIA sarebbe già di per sé sola causa di accoglimento del gravame
e di conseguente annullamento degli atti.
Tuttavia, anche al fine di meglio accertare i profili di lesività degli atti
impugnati e per completezza di giudizio (in relazione alle altre censure
dedotte), il Tribunale ha ritenuto disporre un accertamento tecnico, a mezzo CTU,
circa le censure di pericolosità del progetto e di irregolarità della
istruttoria condotta dalla Regione, pure sollevate dal Comune di Vittoria.
A tale proposito, il Collegio rileva che la CTU ha consentito di accertare che,
nel merito, le doglianze del Comune di Vittoria sono fondate in limiti
sufficienti a dimostrare l’attuale sussistenza dell’interesse sostanziale a
partecipare ad una rinnovata procedura di V.I.A. ove far confluire le esigenze
di accertamento dei rischi di danno ambientale connessi al progetto.
III.a) Prima di esaminare tali conclusioni, si deve meglio chiarire sin da
questo punto dell’esposizione che, non essendo stata regolarmente condotta la
VIA con la partecipazione del Comune, quest'ultima andrà posta nuovamente in
essere, coinvolgendo il Comune di Vittoria nella fase in cui si valuta il
progetto relativamente al Pozzo Gallo Sud o a quelle altre ulteriori
perforazioni che possano incidere sulla matrice ambientale in maniera da
comportare un rischio per la qualità ottimale dell'acqua che il Comune trae come
proprio approvvigionamento.
III a.1) L'individuazione di tali perforazioni va condotta nella medesima
procedura di VIA, quindi con la partecipazione del Comune di Vittoria, allo
scopo di fare la necessaria chiarezza sulle potenzialità intrinseche o
estrinseche di pericolosità del progetto e, nel caso in cui tali pericolosità
sussistano, si adottino le necessarie cautele e garanzie. Nel caso in cui esse
risulteranno non sussistenti si dovranno trarre le necessarie assicurazioni in
tal senso per le Amministrazioni e le comunità rappresentate.
III b) Venendo al merito delle censure, si osserva che, in relazione al primo
quesito (inerente la valutazione dei materiali, metodologia e tecniche di
perforazione, al fine di accertare la sussistenza di pericoli di inquinamento,
immediato o successivo della falda acquifera o suo abbassamento, depotenziamento
o danneggiamento, comunque temporaneo o definitivo), i CTU hanno risposto che:
“la tecnica di perforazione proposta è standard, nonostante esistano tecniche
recenti quali il casing drilling, più evolute. La scelta di utilizzare una
tecnica standard potrebbe essere dovuta alla maggiore confidenza nell’attività.
Il rischio di inquinamento e, in particolare, di diminuzione della produttività,
di parte della falda idrica sotterranea esiste (ma non quantificabile, visti i
dati disponibili), come ampiamente deducibile dalla documentazione prodotta
dalle parti in merito, ma un controllo attento delle attività è in grado di
scongiurarla o minimizzarla, come in tutte le attività similari, applicando
quanto riportato nel seguito” (seguono 7 punti di raccomandazioni sulle cautele
da assumere nella conduzione del progetto).
Circa il secondo quesito (con cui si chiedeva ai CTU di verificare le risultanze
della istruttoria in ordine al progetto della controinteressata), i CTU hanno
così concluso, per quanto qui di interesse:
“1) In molte parti dello studio si fa riferimento ad acqua potabile ed a fanghi
solo con bentonite. In realtà, come poi accennato nel quadro di riferimento
progettuale e come si evince dal programma fanghi e dal programma cemento,
consegnato in sede di istruttoria agli scriventi, saranno utilizzati dei
chemicals (additivi). A tal riguardo, nel quadro di riferimento ambientale non
sono presi in considerazione gli effetti provocati dall’uso dei chemicals sia
per le attività di perforazione che in casi di emergenza. Tali additivi dovevano
essere specificati e illustrati ai sensi della sezione 4 (Quadro di riferimento
progettuale) del DPCM 27/12/1988.
2) Dagli atti disponibili in particolari dal D.R.S. n.1040 del 20/11/2007 nonché
dal Rapporto Istruttorio 2119 del 21/11/2007 non appare chiaro se per
“ripristino dei luoghi ante operam” l’Ente ha probabilmente inteso la chiusura
mineraria del pozzo e lo smantellamento delle opere fuori terra, non parlando
espressamente di chiusura mineraria.…..4) …..Si ritiene che l’ARTA debba dare
chiarimenti circa la data di inizio cantiere per le opere/attività in oggetto,
sebbene per “attività di cantiere” dovrebbero ritenersi tutte le opere
contemplate nel quadro di riferimento progettuale…..5) Dagli atti relativi alle
istruttorie della VIA non risulta che l’ARTA abbia richiesto o valutato
eventuali soluzioni alternative cosi come richiesto nel DPCM 27/12/1988 alla
sezione 4 (Quadro di riferimento progettuale), comma 4c, e come meglio
evidenziato nel punto 2 dell’Allegato 5 alla Parte II Titolo III del D.Lgs.
152/2006, che recita “l’illustrazione delle principali soluzioni alternative
prese in esame con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal
proponente tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, nonché del rapporto costi
benefici”.
Quanto al terzo quesito, con il quale si chiedeva ai CTU l’esame delle altre
questioni ritenute eventualmente utili o necessarie al decidere, i CTU hanno
indicato che “In merito alla influenza della esecuzione del Pozzo Gallo Sud 1
sull’area di ricarica idrogeologica della Sorgente Scianna-caporali e dei pozzi
attigui, che riforniscono in maniera significativa l’acquedotto comunale della
città di Vittoria, si precisa in questa sede, che allo stato attuale delle
conoscenze e dei dati disponibili non si evince chiaramente se tale situazione
sia realmente verificabile; si propone, pertanto, di approfondire tale evenienza
con i dovuti studi e indagini, così come suggerito al § 4.2 della presente
relazione e tramite la realizzazione di punti (piezometri) di monitoraggio e
verifica delle condizioni idrogeologiche e strutturali”.
III c) La difesa della controinteressata, oltre che a contrastare le risultanze
della CTU, avrebbe voluto un richiamo dei consulenti al fine di esaminare
ulteriori aspetti tecnici del progetto.
A parere del Collegio il richiamo dei Consulenti non è necessario ai fini del
decidere, per evidenti ragioni di concentrazione del giudizio, perché, come si è
detto in apertura del presente capo della Sentenza, dalla illegittimità della
pretermissione del Comune di Vittoria dalla conferenza dei servizi, deriva
l’accoglimento del gravame; inoltre, le contestazioni della controinteressata,
per quanto rileva in questa sede, possono essere risolte dal Collegio.
A tale fine, si osserva che, correttamente, la controinteressata afferma che la
disciplina applicabile al procedimento è quella anteriore all’entrata in vigore
del Dlgs 152/06, ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico Ambiente, come modificato
dall’art. 5 comma 2 del d.l. 300 del 28 dicembre 2006, conv. in l. 17/2007, che
ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore della parte seconda del DLGS
152/06 al 31 luglio 2007, data in cui la istanza della Panther Eureka era
pendente (con la conseguenza, che, a mente del medesimo art. 52 citato, la
relativa procedura di VIA resta soggetta alle norme previgenti).
Tuttavia, non ne discende, come visto prima, né che il Comune di Vittoria non ha
interesse a prendere parte alla procedura di VIA, né che muta il contesto delle
conclusioni cui pervengono i CTU in ordine alla mancata indicazione e dunque
valutazione delle alternative tecniche alle metodiche di perforazione (che
sarebbe stata obbligatoria a mente del DPCM 27.12.1988, art. 4, comma 4 lett.
“c”, previgente al Dlgs 152/06) ed in ordine al mancato coinvolgimento di altri
soggetti pubblici nel procedimento (nella specie, il Genio Civile; in ordine a
tale aspetto, si veda oltre).
Ma, più radicalmente, si sottolinea come lo scopo della CTU era essenzialmente
quello di accertare se sussistessero immediati rischi di pericolo per le matrici
ambientali con la perforazione del Pozzo Gallo Sud 1 ed anche se, nel
procedimento di VIA, fossero o meno state commesse irregolarità o accertamenti
insufficienti o lacunosi (come esposto dalla parte ricorrente nei motivi
aggiunti sub censura nr. 3).
Dall’analisi dei CTU emerge come l’istruttoria dell’Amministrazione regionale
abbia effettivamente avuto delle lacune, che sono meglio individuate nella
relazione medesima, specie laddove si evidenzia che sussistono rischi nelle
tecniche di perforazione proposte, seppure mitigabili con le tecniche indicate
sempre in atti (risposta al quesito 1) e laddove si espone che sussistono delle
aree di indagine da meglio approfondirsi in relazione all’influenza del pozzo
Gallo Sud 1 sull’area di ricarica idrogeologica del pozzo Scianna -caporali;
ulteriori punti da chiarire sono poi indicati relativamente all’uso dei
materiali previsti per la perforazione, in quanto emerge che si farà ricorso
anche ad additivi chimici e non solo a materiali non inquinanti come la
bentonite e l’acqua (cfr. relazione CTU pagg. 87 ed 88).
Pertanto tali aspetti, dovendosi ripetere la VIA, andranno comunque riesaminati
in tale procedura.
A tali aree di indagine si potranno, quindi, aggiungere anche gli ulteriori
quesiti che la controinteressata avrebbe voluto porgere ai CTU, così come le
contestazioni delle conclusioni dei CTU che sono state dedotte negli atti di
causa, dato che in sede di VIA dovranno esaminarsi “funditus” tutte le questioni
che sono inerenti la pericolosità ambientale del progetto di perforazione della
Panther Eureka.
IV) Le censure non espressamente trattate sono assorbite in quelle già
esaminate; tuttavia, anche ai fini della corretta riedizione del potere, va
esaminata la 3 censura del ricorso, con la quale si lamenta la mancata
partecipazione alla VIA, oltre che del Comune di Vittoria, anche del Genio
Civile, dell’ARPA e dell’Autorità Sanitaria.
La censura è fondata, oltre che per quanto riguarda la parte ricorrente, solo in
relazione al Genio Civile ed all’Autorità Sanitaria, in quanto tali
Amministrazioni possiedono poteri e competenze autonome e proprie in relazione
alla tutela della salute pubblica, che è connessa ad un progetto che presuppone
l’interazione con la falda acquifera e dunque potrebbe astrattamente incidere
sulla salute pubblica, oltre che sull’ambiente (TAR Puglia, Bari, I, 10 aprile
2008, nr. 894).
Deve negarsi tale legittimazione all’ARPA che è Ente strumentale della regione,
deputato al controllo della qualità dell’Ambiente, ma che è soggetto all’A.R.T.A.
(l.r. 3 maggio 2001), il quale, partecipando alla VIA ne assorbe in sé potestà e
competenze.
Il Tribunale precisa dunque che nella riedizione della VIA andranno coinvolti
tutti i soggetti pubblici portatori di interessi rilevanti in materia e dunque,
oltre al Comune di Vittoria, anche il Genio Civile, e l’Autorità Sanitaria, in
quanto titolari di potestà e responsabilità di interesse pubblico aventi rilievo
nella tutela della salute pubblica connessa all’uso delle risorse idriche.
V) Ne consegue, pertanto, che il gravame e' fondato nei limiti indicati, e che
pertanto vanno annullati gli atti impugnati relativamente alla parte di
interesse del Comune di Vittoria, con ogni consequenziale adempimento
relativamente alla ripetizione della procedura, anche in termini di pubblicità
verso terzi dell'avvio della procedura stessa e dei suoi risultati, secondo le
prescrizioni di legge e nei relativi termini.
VI) Quanto alle spese del presente giudizio, si osserva che l’Avv. Carmelo
Giurdanella, componente del collegio difensivo del Comune di Vittoria ha
presentato una parcella in data 16 ottobre 2008, per un importo di euro 210,72
per spese, 3.463,00 per diritti e 51.128,00 per onorari, oltre spese generali,
indicando che i valori di parcella sono calcolati al minimo della tariffa.
Tale parcella non può essere liquidata, negli importi indicati, che vanno invece
rideterminati come segue, per articolate ragioni.
In primo luogo, le tariffe applicate sono riferite ad uno scaglione di tariffa
non corrispondente al valore della causa: gli importi di parcella corrispondono
infatti, nella tariffa professionale forense in vigore dal 2004 (GU. 18 maggio
2004, nr. 115, S.O. nr. 95), allo scaglione di valore superiore a euro
2.582.300,01, ma l’importo della causa è invece da riferirsi allo scaglione di
valore “indeterminabile”, essendo rivolto il gravame a contestare atti e
provvedimenti autorizzativi che incidono su un bene giuridico (la tutela della
risorsa idrica) non avente una immediata quantificazione economica.
In contrario non varrebbe osservare che sono oggetto di gravame anche le
attività economiche di perforazione della contro interessata, posto che si
contestano le modalità di autorizzazione delle stesse, non la loro
effettuazione.
A riprova di ciò, si consideri che la stessa parte ricorrente ha corrisposto il
contributo unificato nella misura di euro 500, come da attestazione in calce al
ricorso, il quale corrisponde al valore della causa compresa tra euro 52.000 e
260.000 (art. 13, commi 1 e 2 del DPR 115/2002).
Pertanto, gli onorari di cui alla predetta parcella sono da liquidarsi in misura
diversa da quanto richiesto dall’Avv. Giurdanella, ossia con riferimento allo
scaglione di riferimento per le cause di valore “indeterminato” (che, peraltro,
corrisponde, nelle tariffe massime, allo scaglione di valore compreso tra 51.000
e 103.000, corrispondente a sua volta a quello per il quale è stato dichiarato
l’importo del contributo unificato) e con applicazione dei valori minimi di
tabella.
Complessivamente, pertanto, le spese legali in favore del Comune di Vittoria
sono da liquidarsi in euro 210,72 per spese, 3.463,00 per diritti e 15.690 per
onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sono salvi gli importi dei compensi della CTU che sono posti interamente a
carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata in solido tra
loro e che saranno liquidati con separato decreto collegiale motivato a mente
del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania - Sezione prima:
ACCOGLIE il ricorso ed i motivi aggiunti, e per l’effetto ANNULLA i
provvedimenti impugnati, nella parte di interesse del Comune di Vittoria.
Condanna la parte pubblica resistente e la controinteressata, in solido tra
loro, alle spese di lite che liquida in euro 210,72 per spese, 3.463,00 per
diritti e 15.690 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. in favore del
Comune ricorrente ed oltre alle spese della CTU che saranno liquidate con
separato decreto collegiale motivato a mente del DPR 115/2002;
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 06/11/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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