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TAR VENETO, Sez. II - 14 novembre 2008, n. 3557


URBANISTICA ED EDILIZIA - Diniego del titolo edilizio - Impugnazione - Soggetti legittimati. La legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi a permessi di costruire spetta, soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, ravvisabile, nel caso trattisi di provvedimento di diniego del titolo edilizio (ove si dispone dello ius aedificandi), soltanto nella proprietà o disponibilità dell’immobile su cui il titolo stesso deve spiegare i propri effetti. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - P.P. e altro (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Asiago (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 14 novembre 2008, n. 3557


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. n. 2208/2006

Sent. n. 3557/08


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
 

con l’intervento dei signori magistrati:


Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2208/2006, proposto da PERTILE PIETRO e PERTILE KARIM, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti 22, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Asiago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
della S.r.l. Immobiliare Arcobaleno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l’annullamento del provvedimento comunale 14.8.2006 n. 11880 di sospensione richiesta permesso di costruire, nonchè per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato il 10.11.2006 e depositato presso la Segreteria il 17.11.2006, con i relativi allegati;
Vista la memoria 28.7.2008 dei ricorrenti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - il procuratore dei ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con atto pubblico 31.1.2006 n. 5667 i signori Pertile Pietro e Karim alienavano alla società Immobiliare Arcobaleno un immobile sito in Asiago, via Ceresara n. 60, costituito da un grande corpo centrale e da due aggiunte, una sul lato nord-ovest in aderenza (sul retro) al fabbricato principale, e l’altra sul lato nord-est staccata dal fabbricato principale e costituente un manufatto isolato.


In data 8.5.2006 la società presentava al Comune di Asiago domanda di permesso di costruire per realizzare sull’area ove insistevano i predetti manufatti, previa demolizione degli stessi e recupero della relativa volumetria, due edifici residenziali.


A corredo della domanda la Immobiliare Arcobaleno allegava una dichiarazione del sig. Pertile Pietro secondo cui “le aggiunte al fabbricato in oggetto erano preesistenti fin dall’anno 1931”.


Con nota 14.8.2006 il responsabile del procedimento rappresentava alla società istante che i due manufatti aggiunti al fabbricato principale “risalgono sicuramente ad epoca successiva al 1933”, per cui, necessitando del prescritto titolo abilitativo (del quale, invece, erano sprovvisti) “e, non risultando rilasciati né sanatorie né condoni edilizi, devono ritenersi abusivi, con la conseguenza che non possono essere recuperati”: comunicava, contestualmente, di aver sospeso ogni determinazione sulla domanda di permesso di costruire in attesa della presentazione di un nuovo progetto che prevedesse l’utilizzo della sola volumetria legittima o, in alternativa - tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio -, che si limitasse alla ristrutturazione del fabbricato mantenendone inalterati i caratteri originari, e concludeva, comunque, affermando la propria disponibilità a fornire “i chiarimenti e le indicazioni in merito alla pratica” che fossero ritenuti utili.


Avversavano tale determinazione i signori Pertile denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: osservavano, in particolare, che, poiché l’ordinamento non prevede la fattispecie della sospensione procedurale finalizzata alla presentazione di un nuovo progetto, la sospensione stessa andava correttamente qualificata come diniego di rilascio del titolo edilizio.


Successivamente il Comune, ritenendo di dover concludere il procedimento, inviava alla Immobiliare Arcobaleno la nota 18.5.2007 con cui illustrava, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire, contestualmente invitando la parte a presentare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni.


In prosieguo, a conclusione del procedimento, il Comune adottava il provvedimento 22.8.2007 di diniego del permesso di costruire per i motivi già esposti nel preavviso di diniego, che le osservazioni formulate dalla società in data 6.6.2007 non erano riuscite a superare.


La causa è passata in decisione all’udienza del 23 ottobre 2008.


DIRITTO


Il ricorso è inammissibile, prima ancora che improcedibile.


1.- È inammissibile per difetto di legittimazione attiva, invero, il ricorso avverso il diniego di permesso di costruire proposto da soggetti che - come gli odierni ricorrenti - non hanno la proprietà o quanto meno la disponibilità, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 380/01, dell’area oggetto dell’intervento edilizio denegato.


La legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi a permessi di costruire spetta, infatti, soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, ravvisabile, nel caso trattisi di provvedimento di diniego del titolo edilizio (ove si dispone dello ius aedificandi), soltanto nella proprietà o disponibilità dell’immobile su cui il titolo stesso deve spiegare i propri effetti.


Nel caso di specie, i ricorrenti, già proprietari dell’immobile di cui è causa, lo avevano venduto alla Immobiliare Arcobaleno, la quale, dal canto suo, aveva presentato al Comune di Asiago apposita istanza di permesso di costruire, oggetto del provvedimento qui contestato.


Gli odierni ricorrenti, pertanto, quali danti causa del soggetto effettivamente legittimato all’impugnazione, avevano tutt’al più un interesse semplice o di fatto ad un esito favorevole del procedimento edilizio, tale da consentire loro di proporre intervento ad adiuvandum nel giudizio proposto dal proprietario a cui sia stato negato il richiesto permesso di costruire, ma non possono impugnare in via autonoma il diniego del titolo edilizio.


2.- Ma il ricorso, allo stato, è anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’Amministrazione ha successivamente proseguito il procedimento comunicando all’Immobiliare Arcobaleno il preavviso di diniego e, quindi, il provvedimento conclusivo di reiezione della domanda di permesso di costruire: sicchè nessun vantaggio potrebbe derivare ai ricorrenti dall’eventuale accoglimento del proposto gravame, avente ad oggetto un atto divenuto ormai endoprocedimentale.


3.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di un contraddittore.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.


Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2008.


Il Presidente L’Estensore

Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione



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