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ISSN 1974-9562
TAR VENETO, Sez. II - 14 novembre 2008, n. 3557
URBANISTICA ED EDILIZIA - Diniego del titolo edilizio - Impugnazione -
Soggetti legittimati. La legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi
a permessi di costruire spetta, soltanto a coloro che sono titolari di un
interesse legittimo differenziato, ravvisabile, nel caso trattisi di
provvedimento di diniego del titolo edilizio (ove si dispone dello ius
aedificandi), soltanto nella proprietà o disponibilità dell’immobile su cui il
titolo stesso deve spiegare i propri effetti. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - P.P.
e altro (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Asiago (n.c.). TAR VENETO,
Sez. II - 14 novembre 2008, n. 3557
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2208/2006
Sent. n. 3557/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2208/2006, proposto da PERTILE PIETRO e PERTILE KARIM,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con
elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti
22, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Asiago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
e nei confronti
della S.r.l. Immobiliare Arcobaleno, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l’annullamento del provvedimento comunale 14.8.2006 n. 11880 di sospensione
richiesta permesso di costruire, nonchè per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato il 10.11.2006 e depositato presso la Segreteria il
17.11.2006, con i relativi allegati;
Vista la memoria 28.7.2008 dei ricorrenti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 - relatore il Consigliere
Claudio Rovis - il procuratore dei ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto pubblico 31.1.2006 n. 5667 i signori Pertile Pietro e Karim alienavano
alla società Immobiliare Arcobaleno un immobile sito in Asiago, via Ceresara n.
60, costituito da un grande corpo centrale e da due aggiunte, una sul lato
nord-ovest in aderenza (sul retro) al fabbricato principale, e l’altra sul lato
nord-est staccata dal fabbricato principale e costituente un manufatto isolato.
In data 8.5.2006 la società presentava al Comune di Asiago domanda di permesso
di costruire per realizzare sull’area ove insistevano i predetti manufatti,
previa demolizione degli stessi e recupero della relativa volumetria, due
edifici residenziali.
A corredo della domanda la Immobiliare Arcobaleno allegava una dichiarazione del
sig. Pertile Pietro secondo cui “le aggiunte al fabbricato in oggetto erano
preesistenti fin dall’anno 1931”.
Con nota 14.8.2006 il responsabile del procedimento rappresentava alla società
istante che i due manufatti aggiunti al fabbricato principale “risalgono
sicuramente ad epoca successiva al 1933”, per cui, necessitando del prescritto
titolo abilitativo (del quale, invece, erano sprovvisti) “e, non risultando
rilasciati né sanatorie né condoni edilizi, devono ritenersi abusivi, con la
conseguenza che non possono essere recuperati”: comunicava, contestualmente, di
aver sospeso ogni determinazione sulla domanda di permesso di costruire in
attesa della presentazione di un nuovo progetto che prevedesse l’utilizzo della
sola volumetria legittima o, in alternativa - tenuto conto delle particolari
caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio -, che si limitasse
alla ristrutturazione del fabbricato mantenendone inalterati i caratteri
originari, e concludeva, comunque, affermando la propria disponibilità a fornire
“i chiarimenti e le indicazioni in merito alla pratica” che fossero ritenuti
utili.
Avversavano tale determinazione i signori Pertile denunciandone l’illegittimità
per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: osservavano, in
particolare, che, poiché l’ordinamento non prevede la fattispecie della
sospensione procedurale finalizzata alla presentazione di un nuovo progetto, la
sospensione stessa andava correttamente qualificata come diniego di rilascio del
titolo edilizio.
Successivamente il Comune, ritenendo di dover concludere il procedimento,
inviava alla Immobiliare Arcobaleno la nota 18.5.2007 con cui illustrava, ai
sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento
della domanda di permesso di costruire, contestualmente invitando la parte a
presentare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni.
In prosieguo, a conclusione del procedimento, il Comune adottava il
provvedimento 22.8.2007 di diniego del permesso di costruire per i motivi già
esposti nel preavviso di diniego, che le osservazioni formulate dalla società in
data 6.6.2007 non erano riuscite a superare.
La causa è passata in decisione all’udienza del 23 ottobre 2008.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, prima ancora che improcedibile.
1.- È inammissibile per difetto di legittimazione attiva, invero, il ricorso
avverso il diniego di permesso di costruire proposto da soggetti che - come gli
odierni ricorrenti - non hanno la proprietà o quanto meno la disponibilità, ai
sensi dell’art. 11 del DPR n. 380/01, dell’area oggetto dell’intervento edilizio
denegato.
La legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi a permessi di costruire
spetta, infatti, soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo
differenziato, ravvisabile, nel caso trattisi di provvedimento di diniego del
titolo edilizio (ove si dispone dello ius aedificandi), soltanto nella proprietà
o disponibilità dell’immobile su cui il titolo stesso deve spiegare i propri
effetti.
Nel caso di specie, i ricorrenti, già proprietari dell’immobile di cui è causa,
lo avevano venduto alla Immobiliare Arcobaleno, la quale, dal canto suo, aveva
presentato al Comune di Asiago apposita istanza di permesso di costruire,
oggetto del provvedimento qui contestato.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, quali danti causa del soggetto effettivamente
legittimato all’impugnazione, avevano tutt’al più un interesse semplice o di
fatto ad un esito favorevole del procedimento edilizio, tale da consentire loro
di proporre intervento ad adiuvandum nel giudizio proposto dal
proprietario a cui sia stato negato il richiesto permesso di costruire, ma non
possono impugnare in via autonoma il diniego del titolo edilizio.
2.- Ma il ricorso, allo stato, è anche improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse, in quanto l’Amministrazione ha successivamente proseguito il
procedimento comunicando all’Immobiliare Arcobaleno il preavviso di diniego e,
quindi, il provvedimento conclusivo di reiezione della domanda di permesso di
costruire: sicchè nessun vantaggio potrebbe derivare ai ricorrenti
dall’eventuale accoglimento del proposto gravame, avente ad oggetto un atto
divenuto ormai endoprocedimentale.
3.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di un
contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
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