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ISSN 1974-9562
TAR VENETO, Sez. II - 27 novembre 2008, n. 3719
CAVE - Commissione tecnica provinciale per le attività di cava - Natura -
Organo tecnico - Presidente della Commissione - Dirigente provinciale - Art. 40
L. R. Veneto n° 44/1982 - Art. 107 D. Lgs. n° 267/2000. La Commissione
tecnica provinciale per le attività di cava è un organo tecnico, sia perché
l’art. 40 della legge regionale Veneto n° 44 del 1982 la qualifica espressamente
come “Commissione tecnica” sia per la natura dei compiti ad essa affidati, tra
cui l’espressione di parere circa il rilascio di un’autorizzazione o di una
concessione. Ne consegue che tutti i componenti della Commissione sono chiamati,
nel loro insieme, a rendere valutazioni tecniche. La funzione del Presidente
della Commissione non si distingue da quella degli altri componenti, quanto
all’oggetto della valutazione, concorrendo tutti insieme a formare la volontà
dell’organo. Trattandosi di compiti di valutazione tecnica, le funzioni di
Presidente della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava sono
attribuite al Dirigente provinciale competente, per effetto dell’art. 107 del D.
Lgs. n° 267 del 2000. Pres. Di Nunzio, Rel. Morgantini - Comune di Sommacampagna
(avv. Garofalo) c. Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanon e Drago) - T.A.R.
VENETO Sez. II - 27 novembre 2008, n. 3719
CAVE - Area destinata ad attività di cava - Valutazione di impatto ambientale
- Percentuale del 3 per cento massimo della zona E del territorio comunale -
Art. 13 L.R. Veneto n. 44/1982. L’area destinata ad attività di cava è
comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei
materiali, di manovra, di carico e scarico, in quanto comunque funzionale
all’attività di cava (cfr. Consiglio di Stato, n. 5186/2008). Ciò vale non solo
ai fini di valutare se sottoporre la cava a V.I.A., ma anche al fine di valutare
il rispetto della percentuale del 3 per cento massimo della zona E del
territorio comunale, stabilita dall’art. 13 della L.R. Veneto n. 44 del 1982.
Pres. Di Nunzio, Rel. Morgantini - Comune di Sommacampagna (avv. Garofalo) c.
Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanon e Drago) - T.A.R. VENETO Sez. II - 27
novembre 2008, n. 3719
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2025/2008
Sent. n. 3719/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2025/2008 proposto dal COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 468/B;
CONTRO
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Luisa Londei, Ezio Zanon e Chiara Drago, con elezione di domicilio
presso l'Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;
la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava della provincia di
Verona, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive della Regione
Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Direzione regionale geologia ed attività estrattive della Regione Veneto, in
persona del Dirigente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;
e nei confronti
della S.r.l. ME.MA.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione
della Giunta regionale 17.6.2008 n. 1495 con cui si autorizza la S.r.l. ME.MA.P.
ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "Pezzette 2" sita in
Comune di Sommacampagna, dei pareri della Commissione tecnica provinciale per le
attività di cava della provincia di Verona e della Commissione tecnica regionale
per le attività estrattive della Regione Veneto 21.3.2007 e 8.11.2007 e della
scheda istruttoria della Direzione regionale geologia ed attività estrattive
della Regione Veneto n. 1660.
Visto il ricorso, notificato il 31.10.2008 e depositato presso la Segreteria il
7.11.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il
24.11.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 26 novembre 2008, convocata a’ sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3
della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario Marco Morgantini -
l’avv. Garofalo per il Comune ricorrente e l'avv. Londei per la Regione Veneto;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
considerato
Il ricorso è fondato.
1. Nel procedimento è stato rilasciato il parere della Commissione tecnica
provinciale per le attività di cava.
La sopra indicata Commissione è stata presieduta dall’Assessore Provinciale
all’ecologia delegato dal Presidente della Provincia di Verona.
L’avvenuta partecipazione dell’Assessore ai lavori della Commissione è
illegittima, in quanto al suo posto sarebbe dovuto intervenire il Dirigente
competente.
L’art. 40 della legge regionale n° 44 del 1982 è stato infatti modificato
dall’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 2000 secondo cui:
- i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli
organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
attribuita ai dirigenti;
- le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti.
La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava è un organo tecnico,
sia perché l’art. 40 della legge regionale n° 44 del 1982 la qualifica
espressamente come “Commissione tecnica” sia per la natura dei compiti ad essa
affidati, tra cui l’espressione di parere circa il rilascio di un’autorizzazine
o di una concessione.
Ne consegue che tutti i componenti della Commissione sono chiamati, nel loro
insieme, a rendere valutazioni tecniche. La funzione del Presidente della
Commissione non si distingue da quella degli altri componenti, quanto
all’oggetto della valutazione, concorrendo tutti insieme a formare la volontà
dell’organo.
La valutazione tecnica del Presidente è d’altro canto sottolineata dalla
circostanza che nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
(terzultimo comma dell’art. 40 della legge regionale n° 44 del 1982).
Dunque non può essere condiviso l’assunto secondo cui al Presidente spettano
solo compiti di convocazione e direzione delle sedute.
Trattandosi di compiti di valutazione tecnica, le funzioni di Presidente della
Commissione tecnica provinciale per le attività di cava sono attribuite al
Dirigente provinciale competente, per effetto dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267
del 2000.
Il collegio richiama i principi analoghi espressi dalla giurisprudenza secondo
cui è illegittima la partecipazione dell’organo politico alle seduta della
Commissione Edilizia Comunale (così TAR Catania I n° 866 del 2008 e TAR Veneto
II n° 3528 del 2006).
Né puo obiettarsi che la legge dello Stato non sarebbe competente a disciplinare
un procedimento in una materia attribuita alla legislazione della Regione,
trattandosi nel caso di specie di disciplina degli organi di governo delle
Provincie, che è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art.
128 della Costituzione nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 3 del
2001 e dall'art. 117 della Costituzione nel testo successivo all'entrata in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Ne consegue che l’illegittima partecipazione dell’Assessore provinciale ai
lavori della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava determina
l’invalidità del provvedimento impugnato con cui si è concluso il procedimento.
2. Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché non è stato
dimostrato con dati istruttori adeguati (censimento aggiornato delle attività di
cava in essere) il rispetto della prescrizione di cui al secondo comma dell’art.
13 della legge regionale n° 44 del 1982, secondo cui la parte di territorio
comunale interessata dall’attività di cava non può essere in alcun caso
superiore al 3 per cento della zona E del Comune.
Ciò e dimostrato dallo stesso controricorso della Regione, dove si evidenzia che
la superficie disponibile per apertura ed ampliamento di cava, prima del
rilascio dell’autorizzazione impugnata, ammonterebbe a metri quadrati 110.578.
Anche se tale dato fosse da considerarsi valido, ugualmente l’autorizzazione
all’apertura della cava non avrebbe potuto essere rilasciata, perché la
superficie di pertinenza della cava autorizzata ammonta a 111.583 metri
quadrati, dunque superiore alla superficie disponibile.
Al riguardo il collegio fa applicazione dei principi espressi dal Consiglio di
Stato con sentenza n° 5186 del 22 ottobre 2008, secondo cui l’area di
riferimento è l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a
quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra, di
carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava.
Le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato sono valide non solo ai fini
di valutare se sottoporre la cava a valutazione di impatto ambientale, ma anche
al fine di valutare il rispetto della percentuale del 3 per cento massimo della
zona E del territorio comunale, stabilita dall’art. 13 della legge ° 44 del
1982.
Infatti, come affermato nella sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato,
è la complessiva area funzionalmente destinata a cava che viene trasformata dal
punto di vista urbanistico.
D'altro canto anche l'art. 13 della legge regionale n. 44 del 1982 persegue
finalità di tutela ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla la delibera n° 1495 in data 17 giugno 2008 della Giunta
Regionale del Veneto.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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