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TAR VENETO, Sez. II - 17 dicembre 2008, n. 3875
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Indennità ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004
- Natura - Sanzione amministrativa. L’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n.
1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come
una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno per
le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art. 15, comma 1, R.D.
n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria è alternativa alla sanzione
della demolizione e va applicata non solo per le violazioni di carattere
sostanziale, ma anche per le violazioni meramente formali che non hanno
provocato alcun danno ambientale come per es. la sola inottemperanza all’obbligo
previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori il
nulla osta paesistico, per cui tale sanzione pecuniaria ha una funzione
deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno all’ambiente; 2)
il danno arrecato all’ambiente è previsto dalla norma in commento solo come un
criterio di quantificazione alternativo al profitto conseguito, cioè solo in
sede di quantum debeatur e non di an debeatur; 3) inoltre, l’ordinamento
giuridico prevede lo specifico strumento dell’azione di risarcimento del danno
ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, “promossa dallo Stato, nonché dagli Enti
territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo” e
dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13
della medesima L. n. 349/1986. Pres. Di Nunzio, Est. Savoia - G.R. e altri
(avv.ti Alba e Pavan) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti) e
altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 17 dicembre 2008, n. 3875
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 3007/1994
Sent. n. 3875/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3007/1994 proposto da Giuseppe, Paolo e Francesco Rinaldo, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Alba e Massimo Pavan, con elezione di domicilio presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art.35 del R.D. 2.6.1924 n.1054;
CONTRO
il Comune di Pianiga, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
Provincia di Venezia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dapprima dagli avv. Adelchi Chinaglia e Alvise Cecchinato, poi, dall’avv.
Roberta Brusegan e Cristina De Benetti, con elezione di domicilio presso la sede
dell’ufficio legale dell’ente, in Venezia, S. Marco 2662;
PER
l'annullamento del decreto 6.6.1994, n. 25 con cui il presidente della Provincia
ha decretato il nullaosta al rilascio della concessione in sanatoria nella parte
in cui irroga ai ricorrenti l’indennità pecuniaria di lire 12400000 e ne
ingiunge il pagamento entro 60,giorni;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la segreteria , con
i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione provinciale;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Pubblica Udienza del 2 ottobre 2008 - relatore il consigliere
Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale
d’udienza;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
CONDIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti, proprietari di un rustico in comune di Pianiga, di
aver ottenuto il rilascio di concessione edilizia avente a oggetto la
demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio a uso abitazione bifamiliare
con annessi agricoli.
Necessitando tuttavia l’autorizzazione provinciale veniva presentata la
corrispondente domanda, cui la provincia rispondeva denunciando parere negativo
alla demolizione del fabbricato, una volta che, peraltro, era stata quasi
ultimata la costruzione del nuovo edificio, sicchè, con il provvedimento
impugnato, veniva decretato il nullaosta alla detta costruzione, irrogandosi
l’indennità pecuniaria di lire 12.400.000, pur dando atto dell’insussistenza di
danno paesistico-ambientale e della conseguente mancata necessità di provvedere
all’irrogazione della sanzione ripristinatoria ex art.15 L . n.1497/39.
Impugnano il decreto i ricorrenti richiamando la circolare ministeriale 2.8.77
n.61 adottata su conforme parere del Consiglio di Stato, secondo cui le opere
che non arrecano danno al paesaggio non sarebbero suscettibili di sanzione
pecuniaria ex art.15, posto che alla stessa non può essere riconosciuta valenza
meramente sanzionatoria- punitiva, sicchè, dovendosi parametrarla con
riferimento alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito, in
assenza del primo termine di paragone non sarebbe possibile stabilirne la
misura; alle dette considerazioni seguono le censure correlate di illogicità
manifesta, e di difetto di motivazione.
Si è costituita l’amministrazione replicando puntualmente.
All’odierna udienza, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sul punto va evidenziato che l’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n.
1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come
una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.
Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le tante C.d.S.
Sez. IV Sent. n. 7405 del 15.11.2004; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 395 del 4.2.2004;
C.d.S. Sez. V Sent. n. 5373 del 9.10.2000; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5875 del
6.10.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 4481 del 5.8.2003; C.d.S. Sez. IV Sent. n.
6279 del 12.11.2002; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3184 del 2.6.2000), al quale il
Collegio aderisce, l’indennità (al riguardo si osserva che tale termine viene
usato dal Legislatore non solo per indicare il risarcimento del danno da fatto
illecito, ma anche come sinonimo di somma di denaro dovuta per altre cause) ex
art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 va qualificata come una sanzione
amministrativa per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art.
15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria (“equivalete
alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito”) è
alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo per le
violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni meramente
formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la sola
inottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima
dell’inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione
pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di
un danno all’ambiente; 2) il danno arrecato all’ambiente è previsto dalla norma
in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al profitto
conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur (infatti,
nel caso in cui l’opera realizzata senza il previo rilascio del nulla osta
paesistico risulta conforme alle prescrizioni ambientali poiché non vi è danno
all’ambiente, l’indennità in esame va commisurata soltanto facendo riferimento
al profitto conseguito); 3) inoltre, l’ordinamento giuridico prevede lo
specifico strumento dell’azione di risarcimento del danno ambientale ex art. 18
L. n. 349/1986, “promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali
incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo” e dalle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della medesima L. n.
349/1986.
Si osservi, poi, che l’art. 2, comma 46, L. n. 662/1996, nell’interpretare
autenticamente l’art. 38 L. n. 47/1985, ha espressamente puntualizzato che “per
le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui al R.D. n. 1497/1939 e al
D.L. n. 312/1985 conv. nella L. n. 431/1985 il versamento dell’oblazione non
esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 R.D.
n. 1497/1939”, per cui l’art. 38, comma 4, L. n. 47/1985, quando statuisce che
la concessione della sanatoria impedisce l’applicazione delle sanzioni
amministrative, si riferisce soltanto alle sanzioni amministrative previste per
la violazione delle norme urbanistiche-edilizie, ma non alle norme previste in
materia di tutela dell’ambiente, anche perché gli illeciti paesistici sono presi
in considerazione dalla normativa sul condono edilizio solo sotto il profilo di
possibili cause impeditive della sanatoria.( Tar Basilicata n. 86/06).
La somma poi non è contestata nel suo quantum, peraltro risultante dalla
relazione di perizia redatta dagli uffici provinciali, come indicato nel decreto
impugnato.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Le spese possono essere compensate, apparendo la questione proposta non
univocamente interpretata dalla giurisprudenza.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera
di consiglio del 2 ottobre 2008.
il Presidente
L'Estensore
Il Segretario
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