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ISSN 1974-9562
TAR VENETO, Sez. II - 17 dicembre 2008, n. 3878
CAVE E MINIERE - Attività di coltivazione di cava - Messa in sicurezza di
fronti instabili - Aree autorizzate. Se è pur vero che lo svolgimento
dell’attività di coltivazione della cava presuppone e consente anche la messa in
sicurezza di fronti che si palesano instabili, tali operazioni debbono tuttavia
riguardare le aree autorizzate ed essere comunque funzionali all’escavazione.
Pres. Di Nunzio, Est.Rovis - D.F.G. e altro (avv.ti Bergonzini e Almansi) c.
Parco regionale dei Colli Euganei (avv. Battistella) - T.A.R. VENETO, Sez.II
- 17 dicembre 2008, n. 3878
CAVE E MINIERE - Gestione del territorio - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento - Sentenza Cassazione SS.UU.
n. 28167/2008 - Art. 22 bis L. n. 689/81 e art. 34 D.Lgs. n. 80/98 -
Giurisdizione - Giudice ordinario. La giurisdizione in materia di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
pecuniarie applicate a soggetti che svolgono attività di cava appartiene al
giudice ordinario. (SS.UU., sentenze 2 luglio 2008 n. 18040 e 26 novembre 2008
n. 28167). Vi sono due norme, l’art. 22 bis della legge n. 689/81 che
attribuisce al giudice ordinario tutte le opposizioni in materia di sanzioni, e
l’art. 34 del DLgs n. 80/98 che attribuisce al giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di gestione del territorio: ciò stante, la sottrazione
al giudice ordinario delle opposizioni alle sanzioni urbanistiche “avrebbe avuto
bisogno di un’espressa previsione, che non è dato di rinvenire e che non può
essere individuata nella generica formulazione dell’art. 34 cit.”. Diversamente
opinando risulterebbe affatto incomprensibile l’attribuzione al giudice
ordinario delle sanzioni urbanistiche in base all’art. 22 bis, II comma, lett.
c) della legge n. 689/81, e la contestuale attribuzione delle medesime sanzioni
al giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui allo stesso
art. 22 bis, u.c. ed all’art. 34 del DLgs n. 80/98. Pres. Di Nunzio, Est.Rovis -
D.F.G. e altro (avv.ti Bergonzini e Almansi) c. Parco regionale dei Colli
Euganei (avv. Battistella) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 17 dicembre 2008, n.
3878
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2506/2004
Sent. n. 3878/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2506/2004, proposto da DALLA FRANCESCA GIANFILIPPO e dalla S.R.L. TRACHITE DI MONTEMERLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gherardo Bergonzini e Marino Almansi, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Carducci 13;
CONTRO
il Parco Regionale dei Colli Euganei in persona del legale rappresentante pro
tempore, già rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Guido
Zago e Franco Zambelli, ora rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Battistella,
con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D.
26.6.1924 n. 1054;
il Comune di Cervarese Santa Croce, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
PER
l'annullamento dell’ordinanza 7.6.2004 n. 5644 di sospensione dei lavori di
coltivazione e sistemazione ambientale all’interno del sito di cava n. 52
“Trachite di Montemerlo”, in Comune di Cervarese S. Croce (PD); dell’ingiunzione
10.6.2004 n. 5708 di versare la somma di euro 605.387,10 quale sanzione per
intervento escavativo pretesamente effettuato all’interno del sito di Cava n. 52
in difformità dall’autorizzazione in godimento; della diffida 10.6.2004 n. 5808
a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
nonché con i motivi aggiunti, per
l'annullamento del provvedimento del Direttore del Parco Regionale dei Colli
Euganei 28.10.2004 n. 9521 con il quale è stato ingiunto il pagamento della
sanzione pecunieria di € 547.298,00, nonché del presupposto atto 28.10.2004 n.
9520 di determinazione della stessa.
Visto il ricorso, notificato l’11.8.2004 e depositato presso la Segreteria il
17.8.2004, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco dei Colli Euganei,
depositato l’8.9.2004 ed il 12.1.2005;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 27 novembre 2008 - relatore il Consigliere
Claudio Rovis – i procuratori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2240/02 la ricorrente,
Trachite di Montemerlo S.r.l. – che con provvedimento 24.4.2002 aveva ottenuto
l’autorizzazione ambientale n. 4036/99/674 da parte del Presidente dell’Ente
Parco Colli Euganei - veniva autorizzata ad eseguire il primo stralcio
quinquennale di un complessivo progetto quindicennale di coltivazione della cava
n. 52 “Trachite di Montemerlo” ubicata nel territorio del Comune di Cervarese
Santa Croce (Padova), con facoltà di estrarre (per il primo quinquennio) mc
20.000 di trachite.
Al fine di migliorare le tecniche produttive la ricorrente, previa richiesta
assentita (in data 14.1.2003) dal Direttore dell’Ente Parco con riguardo ai
profili ambientali ed idrogeologici, decideva di installare nella cava un
impianto tecnologico costituito da una sega di riduzione dei massi di trachite.
Dovendo predisporre convenientemente il sito prescelto per l’installazione del
predetto impianto, la società decideva di intervenire su una parete di roccia
aggettante modificandone l’inclinazione in modo da evitare crolli o frane
improvvisi.
Sennonchè il giorno 11 aprile 2003 l’operaio Fabio Panighello, manovrando una
pala meccanica scavava accidentalmente la parte alta del fronte d’intervento:
ciò provocava l’improvviso distacco dalla parete di un blocco di roccia che
investiva la cabina del mezzo e provocava la morte del dipendente.
Nell’ambito del procedimento penale conseguito a tale incidente veniva disposto
il sequestro del sito ove l’incidente stesso era avvenuto, con conseguente
cessazione, nella predetta area, di ogni attività (anche inerente alla
collocazione dell’impianto).
In prosieguo, il Direttore dell’Ente Parco adottava dapprima il provvedimento
7.6.2004 n. 5644 con cui sospendeva l’esecuzione dei lavori nell’intera cava, e
poi - avendo rilevato, sulla scorta di un precedente sopralluogo, che “la ditta
Trachite di Montemerlo S.r.l. ha effettuato una variazione alla coltivazione del
sito estrattivo in difformità dal progetto autorizzato” - i provvedimenti
10.6.2004 n. 5708 e 5808 con cui ingiungeva alla Società il pagamento della
sanzione di € 605.387,10 per escavazione abusiva di materiale rachitico e,
rispettivamente, ordinava il ripristino dello stato originario dei luoghi
mediante un progetto adeguato da proporre all’Ente Parco medesimo.
Avverso tali provvedimenti proponevano il presente ricorso la Trachite di
Montemerlo S.r.l. e il titolare della medesima, Sig. Gianfilippo Dalla
Francesca, i quali, previa affermazione della giurisdizione dell’adito Tribunale
anche in relazione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza
SS.UU. 19.4.2004 n. 7374, ne chiedevano l’annullamento siccome illegittimi per
violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Nelle more, atteso che a seguito del sopralluogo effettuato l’1.9.2004 era stato
accertato che la Trachite di Montemerlo S.r.l. non aveva effettuato ulteriori
escavazioni, con provvedimenti 2.9.2004 n. 7884 e 7885 l’Ente Parco Regionale
dei Colli Euganei disponeva la sospensione dell’ingiunzione di pagamento della
sanzione pecuniaria e dell’ordine di ripristino dei luoghi e, rispettivamente,
revocava l’ordinanza di sospensione dell’attività di coltivazione della cava.
Successivamente, con atto 28.10.2004 n. 9520 il Direttore dell’Ente Parco
rideterminava la sanzione da irrogare alla S.r.l. Trachite di Montemerlo
nell’importo di € 547.298,00, di cui, con provvedimento n. 9521 di pari data,
ingiungeva il pagamento.
Con motivi aggiunti la Società chiedeva l’annullamento anche di tali atti,
deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 33, II e VI comma della
L.R. 44/82 e dell’art. 14, u.c. della L. 689/81, nonché per eccesso di potere
sotto i profili del difetto di presupposti, del travisamento dei fatti, della
carenza di adeguata attività conoscitiva, dell’incongruità ed erroneità dei
criteri applicati e dello sviamento.
Resisteva in giudizio l’Ente Parco eccependo, preliminarmente, il difetto di
giurisdizione del giudice adito ed opponendo, nel merito, l’infondatezza del
gravame, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.
Dopo alterne vicende - che hanno condotto la sezione ad accogliere la domanda di
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in sede di motivi aggiunti
“avuto riguardo…alla presumibile fondatezza delle censure dedotte avverso le
modalità con le quali è stata computata l’entità della sanzione”, a porre la
causa, già introitata per la decisione, in rilettura per un approfondimento in
contraddittorio sulla questione relativa alla giurisdizione, e a disporre alcuni
rinvii della spedizione a sentenza per motivi vari -, la causa, chiamata
all’udienza del 17 novembre 2008, è stata definitivamente introitata per la
decisione.
DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno impugnato
sia il provvedimento 7.6.2004 n. 5644 di sospensione dei lavori di coltivazione
della cava, sia i provvedimenti 10.6.2004 n.i 5708 e 5808 di ingiunzione al
pagamento dell’importo di € 605.387,10 a titolo di sanzione pecuniaria per
escavazione abusiva e, rispettivamente, di ripristino dei luoghi.
Successivamente, i provvedimenti n.i 5708 e 5808 del 2004 venivano dapprima
sospesi con provvedimento 2.9.2004 n. 7884 e poi abrogati - donde la
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su di essi, anche perchè
ineseguiti - con provvedimento 28.10.2004 n. 9521 che, impugnato con i motivi
aggiunti, rideterminava la sanzione pecuniaria nel diverso importo di €
547.298,00, il cui pagamento veniva ingiunto alla società ricorrente, senza
peraltro riproporre l’ordine di ripristino dei luoghi (la cui ratio era venuta
meno a seguito della revoca della sospensione dell’attività estrattiva disposta
con il provvedimento n. 7885/04).
Il collegio, dunque, deve esprimersi in merito alle domande giudiziali con le
quali i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, siccome asseritamente
illegittime, dell’ordinanza 5644/04 di sospensione dei lavori di escavazione e
dell’ingiunzione di pagamento della somma di € 547.298,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
1.1.- Quanto all’ordinanza di sospensione dei lavori, i ricorrenti ne hanno
censurato l’illegittimità per violazione dell’art. 29 della LR n. 44/82 e per
travisamento e sviamento, difettando, nel caso di specie, il presupposto
dell’inosservanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione
alla coltivazione della cava.
Le censure non hanno pregio.
Il provvedimento cautelare trova motivato e corretto fondamento nella
circostanza che la società ricorrente ha attuato un intervento di escavazione al
di fuori dell’area autorizzata: né, in tale contesto, appare condivisibile la
giustificazione addotta dalla società secondo cui il materiale recuperato (circa
300 mc) sarebbe ascrivibile non già alla mera attività di scavo, ma ad un
intervento di messa in sicurezza dell’area ove avrebbe dovuto trovare
collocazione l’impianto tecnologico consistente in una sega circolare per la
riduzione dei massi di trachite.
Orbene, se è pur vero che lo svolgimento dell’attività di coltivazione della
cava presuppone e consente anche la messa in sicurezza di fronti che si palesano
instabili, tali operazioni debbono tuttavia riguardare le aree autorizzate ed
essere comunque funzionali all’escavazione.
Nel caso in esame, invece, risultano asportati da un sito non autorizzato 300 mc
di trachite in funzione della collocazione di un impianto tecnologico.
Ma anche a voler aderire alla tesi dei ricorrenti, si tratterebbe comunque di un
intervento abusivo, in quanto effettuato in area vincolata in assenza della
necessaria autorizzazione ambientale (acquisita soltanto per l’installazione
della sega circolare).
Né può assumere rilievo la “modesta quantità” della trachite ricavata, ovvero la
sua mancata commercializzazione: quanto alla prima, infatti, va osservato che si
trattava di circa 300 mc di materiale, di una quantità, cioè, estraibile in
25-27 giorni (tenendo conto che il progetto autorizzato consente per il primo
quinquennio l’estrazione complessiva teorica di circa 20.000 mc); quanto alla
mancata commercializzazione, invece, va evidenziato come la stessa sia
ascrivibile al fatto che l’area interessata (ove si è verificato il tragico
incidente mortale) è stata posta immediatamente sotto sequestro penale.
Così come, sotto altro profilo, non può imputarsi all’adottato provvedimento
cautelare una funzione inibitoria a tempo indeterminato dell’attività
estrattiva: in realtà detto provvedimento, che si è reso necessario per
effettuare gli accertamenti del caso conseguenti alla verificata difformità
della coltivazione rispetto al progetto approvato, è stato revocato (meno di tre
mesi dopo) non appena venute meno le esigenze cautelative su cui si fondava
l’originario provvedimento.
Tenuto dunque conto delle circostanze (fra cui, in particolare, la morte
accidentale dell’operaio) in cui l’Ente si è trovato ad operare, nonché della
complessità degli accertamenti, il collegio ritiene l’impugnato provvedimento
immune dai denunciati vizi.
1.2.- Quanto alla domanda di annullamento dell’ingiunzione di pagamento va,
invece, declinata la giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice
ordinario.
Come, invero, ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione (SS.UU., sentenze
2 luglio 2008 n. 18040 e 26 novembre 2008 n. 28167), la giurisdizione in materia
di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative
pecuniarie applicate a soggetti che svolgono attività di cava appartiene al
giudice ordinario.
La citata pronuncia, dopo aver brevemente richiamato le precedenti decisioni in
subiecta materia (da una parte, SS.UU 19.4.2004 n. 7374 la quale, premesso che
il discrimine della giurisdizione va ravvisato, ai sensi dell’art. 34, II comma
del DLgs n. 80/98, nella “materia” in cui l’atto incide, ha affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni pecuniarie
connesse all’attività di cava, in quanto attinenti alla materia urbanistica ed
edilizia: concetti, questi, successivamente espressi dalle ordinanze SS.UU
10.7.2007 n. 15350 e 12.3.2008 n. 6525; dall’altra l’ordinanza SS.UU 4.7.2006 n.
15222 la quale ha affermato che, a seguito di Corte cost. n. 204704, è caduta
l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in
materia urbanistico-edilizia, “salvo che come estensione della giurisdizione
generale di legittimità nei campi in cui essa preesisteva: campi tra i quali non
è compreso quello delle violazioni amministrative, poichè la situazione
giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi
o in modi non stabiliti dalla legge ha comunque consistenza di diritti
perfetti”), ha rimeditato la questione ed ha convincentemente argomentato – ed
il collegio aderisce pienamente - affermando la giurisdizione del giudice
ordinario.
L’art. 22 bis della legge n. 689/81 - sostiene la Corte -, ripartendo la
competenza delle “opposizioni alle sanzioni amministrative” tra giudice di pace
e tribunale, presuppone che l’intera materia delle sanzioni - lo conferma a
contrario la disposizione di cui all’ultimo comma - appartenga al giudice
ordinario.
L’art. 34 del DLgs n. 80/98, invece, devolve alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo “le controversie aventi per oggetto gli atti e i
provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia”, ossia in materia di gestione del territorio (in cui rientra anche
l’attività estrattiva).
Vi sono, cioè, due norme, l’art. 22 bis della legge n. 689/81 che attribuisce al
giudice ordinario tutte le opposizioni in materia di sanzioni, e l’art. 34 del
DLgs n. 80/98 che attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di gestione del territorio: ciò stante, la sottrazione al giudice
ordinario delle opposizioni alle sanzioni urbanistiche – afferma la Corte –
“avrebbe avuto bisogno di un’espressa previsione, che non è dato di rinvenire e
che non può essere individuata nella generica formulazione dell’art. 34 cit.”.
Diversamente opinando, fra l’altro, risulterebbe affatto incomprensibile
l’attribuzione al giudice ordinario delle sanzioni urbanistiche in base all’art.
22 bis, II comma, lett. c) della legge n. 689/81, e la contestuale attribuzione
delle medesime sanzioni al giudice amministrativo ai sensi del combinato
disposto di cui allo stesso art. 22 bis, u.c. ed all’art. 34 del DLgs n. 80/98.
Si aggiunga – conclude la Corte – che la giurisdizione esclusiva trae
giustificazione e fondamento nella difficoltà di distinguere, in relazione alle
singole controversie, tra diritti ed interessi legittimi: difficoltà che,
invece, non sussiste con riferimento alle opposizioni alle sanzioni
amministrative. Il che priva di qualsiasi ragionevolezza un’interpretazione
estensiva dell’art. 34 cit. che ricomprenda nella giurisdizione del giudice
amministrativo anche le sanzioni urbanistiche.
2.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui si
impugnano i provvedimenti n.i 5708 e 5808 del 2004 di ingiunzione al pagamento
della sanzione di € 605.387,10 e, rispettivamente, di ripristino dei luoghi; va
respinto nella parte in cui viene impugnato il provvedimento n. 5644/04 di
sospensione dell’attività estrattiva (e viene chiesto il risarcimento del
danno); va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in
cui vengono contestati i provvedimenti n.i 9520 e 9521 del 2004 di
rideterminazione e, rispettivamente, di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara in parte
improcedibile, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, come
in motivazione.
Compensa le spese e le competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 27 novembre 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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