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T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 Aprile 2008, n. 860
V.I.A. - Sottoposizione a VIA dell’intero programma di intervento PRUSST -
Illegittimità - Ragioni. E’ illegittima la previsione di sottoporre a VIA
l’intero programma di intervento PRUSST, configurandosi quest’ultimo quale
strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione
dei singoli progetti di intervento (i quali invece, se rientranti nei limiti
dimensionali previsti dalla normativa regionale, sono certamente assoggettabili
a VIA). Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - C. s.p.a. (avv.ti Pasetto , Scala e
Codognato) c. Provincia di Verona (avv. Bissoli e Curato) e Comune di Verona
(avv.ti Cancrini e Grimani). T.A.R. VENETO, Sez. II - 4/04/2008, n. 860
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2398/07
Sent. n. 860/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito
da:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2398/07 proposto da COSTRUTTORI VERONESI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Pasetto , Marco Scala e Claudio Codognato, con elezione di
domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre Calle del Sale 33;
CONTRO
- la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Barbara Bissoli e Francesco Curato, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Venezia, P.le Roma n. 468/B;
- il Comune di Verona in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso
dagli avv.ti Arturo Cancrini e Pier Vettor Grimani con elezione di domicilio
presso lo studio del secondo in Venezia P.le Roma 466/G;
e nei confronti di
- Marani Impresa di Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita;
per l’annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di
Verona 4645/07 datata 28.8.07 con cui è stato assoggettato alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale il “Programma di Riqualificazione Urbana di
Verona Sud e contestuale recupero delle aree dimesse di proprietà comunale degli
ex Magazzini Generali (denominato Comparto A1) e dell’ex Mercato Ortofrutticolo
(denominato Comparto A2)”; del parere della Commissione Provinciale V.I.A. del
23.8.2007.
Visto il ricorso, notificato il 27.11.07 e depositato presso la Segreteria il
4.12.07, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della
Provincia di Verona;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 20 marzo 2008 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – i
procuratori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera consiliare 4.4.2005 il Comune di Verona approvava il Piano
urbanistico attuativo del “Programma di riqualificazione urbana di Verona Sud”
(di seguito PRUSST), che, presentato ed approvato secondo le prescrizioni del DM
n. 1169/98, prevedeva, in particolare, la riqualificazione degli ex Magazzini
generali (“comparto A1”) e dell’ex Mercato ortofrutticolo (comparto A2”)
mediante la realizzazione di un nuovo polo integrato di uffici, abitazioni,
centri culturali e parchi urbani.
Nell’ambito dei predetti comparti venivano messi a gara, per essere realizzati
dai privati, taluni lotti, due dei quali risultavano assegnati all’odierna
ricorrente.
In data 13.3.2006 il Comune di Verona richiedeva al dirigente CdR Ambiente della
Provincia di Verona l’attivazione della procedura di verifica
dell’assoggettamento del progetto alla VIA (c.d. screening), come previsto
dall’art. 7 della LR n. 10/99.
Peraltro, il Comune di Verona sottoponeva a procedura di VAS il PAT e,
successivamente, decideva di avviare la medesima procedura relativamente alla
variante n. 282 al PRG per l’adeguamento al PAQUE.
Dal momento che in entrambe le procedure – specie per quella afferente alla
variante – sono comunque ricomprese tutte le aree del PRUSST per cui è causa e
che, dunque, le stesse sarebbero state necessariamente oggetto della VAS
regionale, il Comune di Verona, sulla scorta di un parere legale che riteneva
utile la sottoposizione del PRUSST a VAS, ferma la necessità di sottoporre
comunque i singoli interventi a VIA, ritirava la richiesta di screening.
Tuttavia, con delibera giuntale 11.7.2007 il Comune di Verona, atteso il ritardo
(giudicato incompatibile con le scadenze temporali previste per l’attuazione del
piano particolareggiato) con cui le “parallele” procedure di VAS sarebbero state
completate, decideva di riattivare la procedura di screening per la
sottoposizione a VIA dell’intervento previsto nel PRUSST.
Con determinazione 28.8.2007 n. 4645 la Provincia di Verona riteneva di dover
sottoporre il progetto alla procedura di VIA e trasmetteva tale decisione al
Comune di Verona con nota 3.9.2007 n. 83390.
Il Comune di Verona, a sua volta, con nota 21.9.2007 comunicava tale circostanza
ai privati aggiudicatari di lotti nell’ambito del PRUSST.
Avversava siffatta decisione l’odierna ricorrente denunciandone l’illegittimità
per violazione e travisamento della normativa in materia di VIA, per sviamento
in quanto il fine effettivamente perseguito pareva essere quello della
sottoposizione dell’intervento alla VAS, piuttosto che alla VIA, e, infine,
perché l’autonomia dei vari ambiti di attuazione del progetto impedirebbe di
ravvisare un’unitarietà progettuale del P.P. sottoposto alla verifica
provinciale.
Resistevano in giudizio sia il Comune che la Provincia di Verona eccependo,
preliminarmente, l’inammissibilità del proposto gravame per tardività e per
carenza di interesse e rilevandone, nel merito, l’infondatezza, chiedendone
conseguentemente la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 20 marzo 2008.
DIRITTO
1.- Va anzitutto rilevato che non sussiste la dedotta tardività del ricorso per
mancata impugnazione nei termini decadenziali della delibera giuntale 11.7.2007:
nessuna lesione, infatti, poteva derivare alla parte dalla richiesta, inoltrata
dal Comune alla Provincia di Verona, di sottoposizione dell’intervento alla
procedura di screening, il pregiudizio essendo semmai ravvisabile unicamente
nella determinazione 28 agosto 2007 n. 4645 della Provincia di Verona –
tempestivamente impugnata – di assoggettare effettivamente il progetto alla
procedura di VIA.
2.- Ma a ben vedere, nemmeno tale determinazione comporta una lesione degli
interessi della ricorrente, ed in tale circostanza va appunto ravvisata
l’inammissibilità del gravame.
La ricorrente ha motivato il proprio interesse al ricorso affermando di essere
pregiudicata dal possibile ritardo connesso con l’espletamento della VIA: ma
tale affermazione – che, peraltro è priva di qualsiasi oggettivo supporto
probatorio – risulta specularmente smentita dalla giustificazione addotta dal
Comune (“secondo informazioni apprese dall’Area del territorio… risulta che le
procedure di VAS relative al PAT…e alla variante al PRG n. 282….non potranno
certo concludersi entro un arco di tempo compatibile con le scadenze temporali
previste nel cronoprogramma delle attività che devono garantire l’ultimazione
delle opere”) nel sottoporre il progetto alla contestata procedura, che si fonda
proprio sulla necessità di garantire alle parti una maggior speditezza nella
complessiva approvazione dell’intervento.
In mancanza, dunque, della dimostrazione – insussistente nella specie - che la
sottoposizione del piano alla VIA comporta un effettivo quanto inutile
appesantimento della sua procedura di approvazione, nessun interesse è
ravvisabile in capo alla ricorrente per contestarne l’affermata opportunità.
3.- Ma il difetto di interesse a ricorrere emerge anche e soprattutto dalla
natura endoprocedimentale della disposizione della Provincia di assoggettare il
progetto alla procedura di VIA, potendo il pregiudizio alla ricorrente derivare
esclusivamente dall’eventuale, successiva determinazione negativa in ordine alla
predetta valutazione, che, assumendo carattere definitivo, sarebbe preclusiva
dell’approvazione dell’intervento nei termini proposti.
Né, in tale contesto, è di conforto la pronuncia Cass. SS.UU. 27.10.2006 n.
23070 che, richiamata dalla ricorrente, attiene unicamente alla questione
pregiudiziale della giurisdizione (risolta, nella fattispecie, a favore del
giudice specializzato, attesa la ricaduta immediata sul regime delle acque
pubbliche), impregiudicata qualsiasi ulteriore questione, anche preliminare.
4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso - che nel merito
appare fondato con riguardo al primo motivo di doglianza, risultando illegittima
la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento,
configurandosi il PRUSST quale strumento pianificatorio cui viene data
attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento
(questi ultimi, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa
regionale, certamente assoggettabili a VIA) – è inammissibile per difetto di
interesse.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2008.
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