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T.R.G.A. BOLZANO - 3 Aprile 2008, n. 117
INQUINAMENTO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pericolo per la salute - Ordinanza
contingibile e urgente - Principio della immediata prevenzione - Necessità di
attendere l’esito delle indagini chimiche - Esclusione. La sussistenza di un
potenziale pericolo per la salute (nella specie, inquinamento da fuoriusicita di
idrocarburi) è sufficiente a legittimare l’adozione di un’ordinanza contingibile
e urgente, in quanto i presupposti della pericolosità ed urgenza - di cui
all’art. 18 della L.R. Trentino n. 3/91 citato art. 18 - vanno valutati con
riferimento alla possibilità del verificarsi dell’evento di pericolo, senza
dover attendere l’espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per la loro
intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo. Infatti, la tutela di
un bene pubblico primario, quale è quello della salute, impone
all’Amministrazione di applicare il principio della immediata prevenzione,
principio che mal si concilia con l’espletamento di una complessa istruttoria,
con prelievo di campionature ed esami di laboratorio. Pres. Rossi Dordi, Est.
Mosna - B.G. (avv. Miori) c. Comune di Castelrotto (avv. Frei). T.R.G.A.
BOLZANO - 3 aprile 2008, n. 117
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.117/2008 Reg. Sent.
N.196/2002 Reg. Ric.
sentenza depositata 03.04.2008
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Marina ROSSI DORDI - Presidente
Hugo DEMATTIO - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 196 del registro ricorsi 2002
presentato da
BURGAUNER GERHARD, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Andrea Miori con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via Duca D’Aosta n.
51, giusta delega a margine del ricorso,
- ricorrente -
c o n t r o
COMUNE DI CASTELROTTO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio
in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 357 dd. 11.07.2002
rappresentato e difeso dall'avv. Arthur Frei, con elezione di domicilio presso
lo studio del medesimo in Bolzano, Piazza Erbe n. 3, giusta delega a margine
della memoria di costituzione, - resistente -
e nei confronti di
SCHGAGULER REGINA ved. SCHERLING, rappresentata e difesa dagli avv.ti Igor Janes
ed Angelika Ennemoser, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Bolzano, C.so Libertà n. 35, giusta delega a margine della memoria di
costituzione,
- controinteressata -
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castelrotto n. 23/02 di data
30.04.2002, prot. n. 4516/BA/eg, notificata al sig. Burgauner Gerhard in data
02.05.2002, nella parte in cui ha disposto
l’allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40 C.C. Castelrotto fino
a revoca della stessa ovvero fino al termine dei lavori di risanamento
l’alloggio delle suddette persone, a titolo transitorio, nell’Albergo “alla
Torre” di Castelrotto, a spese dei responsabili per l’inquinamento del terreno
di ogni provvedimento dal primo presupposto, o comunque con esso, connesso,
conseguente ed esecutivo, infraprocedimentale, anche non conosciuto, ivi
compreso, per quanto occorrer possa, la richiamata lettera della Provincia di
data 15.4.2002, nella misura in cui il parere in essa contenuto viene fatto
proprio dal Comune.
Visto il ricorso notificato il 27.06.2002 e depositato in segreteria il
04.07.2002 con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto dd.
21.9.2002 e della signora Schgaguler Regina ved. Scherling dd. 2.9.2002;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 12.03.2008 il consigliere Luigi
Mosna ed ivi sentito l’avv. L. A. Miori per il ricorrente, l’avv. A. Frei per il
Comune di Castelrotto e l’avv. I. Janes per la sig.ra Schgaguler Regina ved.
Scherling;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente risulta essere proprietario dell’edificio p.ed. 41 C.C.
Castelrotto, confinante e situato a monte di quello identificato con la p.ed.40,
di proprietà della signora Regina Schgaguler ved Scherlin.
In data 09.02.2001, durante le operazioni di rifornimento di gasolio alla
precitata p.ed. 41, questo fuoriusciva dalla cisterna, diffondendosi sul terreno
circostante e riversandosi anche sulla p.ed. 40.
Il Sindaco del Comune di Castelrotto, con l’ordinanza impugnata ordinava, tra
l’altro, e per quanto di interesse nel caso:
l’allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40 C.C. Castelrotto fino
a revoca della stessa ovvero fino al termine dei lavori di risanamento;
l’alloggio delle suddette persone, a titolo transitorio, nell’Albergo “alla
Torre” di Castelrotto, a spese dei responsabili per l’inquinamento del terreno.
L’ordinanza viene censurata con il ricorso all’esame.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
“Violazione di legge (art. 18 L.R. 4.1.93 n. 1°, artt. 2, 4, 5 e 8 D.M.
25.10.1999 n. 471, art. 98 Cost., art. 5 L.R. 31.7.1993 n. 13) ed eccesso di
potere per insussistenza dei presupposti legittimanti la misura
adottata-travisamento-carenza di adeguata istruttoria-difetto di motivazione”.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelrotto e la controinteressata,
signora Regina Schgaguler ved Scherlin, resistendo alle pretese del ricorrente.
Alla pubblica udienza del 12.03.2008, dopo la discussione delle parti, il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Per una miglior comprensione della fattispecie all’esame, occorre, innanzitutto,
richiamare il comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale del 04/01/1993 n. 1,
che dispone testualmente che: “1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia
locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino
l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere
al questore, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica”.
Il ricorrente, evidenziando che, ai sensi della precitata disposizione, i
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene possono
essere adottati dal Sindaco “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minaccino l'incolumità dei cittadini”, sostiene che, nel caso, non
sussistesse un simile pericolo ed evidenzia che, comunque, il Comune non avrebbe
espletato alcun preventivo accertamento circa la sua sussistenza; tanto più che,
una volta compiuti gli accertamenti del caso, l’ordinanza era stata revocata.
Inoltre, la fuoriuscita del gasolio, essendosi verificata in data 09.02.2001, -
ossia oltre un anno prima dalla adozione della censurata ordinanza – era ben
nota al Comune, che, quindi, non poteva invocare ragioni di urgenza e di
prudenza a giustificazione dell’ordinanza stessa e avrebbe avuto il tempo
necessario per espletare un‘adeguata istruttoria.
Queste argomentazioni, che - data la loro connessione logico-giuridica - sono
suscettibili di un esame congiunto, non sono convincenti.
A giustificazione dell’ordinanza de qua vengono richiamati pareri ed atti, dei
quali, peraltro, - a parere del Collegio- due sono determinanti e sufficienti
per la legittimità della stessa, e, precisamente:
1)- il verbale del sopralluogo, eseguito, in data 01.03.2002, sul sito
comprendente la precitata p.ed. 40, dal Dr. Tagnin, dal Dr. Senoner e dal Geom.
Perucatti insieme ad altri tecnici;
2)- la nota dello stesso Dr. Tagnin del 15.03.2002.
Ad 1- Il sopralluogo era stato disposto nella causa civile n. 391/01, pendente
tra il ricorrente e la controinteressata, in occasione di un accertamento
tecnico preventivo, ove il Dr. Tagnin compariva quale C.T.U., il Dr. Senoner per
conto del ricorrente ed il Geom. Perucatti nell’interesse dell’Amministrazione,
quale responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
Nel verbale, per quanto qui di interesse, si legge che: “Conclusioni sulla base
delle risultanze hanno dato il seguente esito e i provvedimenti contingibili e
urgenti da adottare sono:
il Dr. Tagnin - C.T.U. sostiene:
allontanamento delle persone che vivono nella p.ed. 40”.
Ad 2- Nella lettera del 15.03.2002, il Dr. Tagnin, in relazione ai sopralluoghi
eseguiti sulla p.ed citata, dopo aver evidenziato che “non è in grado di
stabilire se il suddetto inquinamento costituisce pericolo o meno per la salute
pubblica o per l’ambiente naturale o costruito”, precisa, tra l’altro, che il
sito “rappresenta, quindi, un pericolo di inquinamento -, o ancora un potenziale
inquinamento, o ancora un potenziale pericolo per la salute”, aggiungendo che, a
suo parere “attualmente è possibile parlare di pericolo per la salute solo dopo
aver accertato con analisi chimiche l’effettivo inquinamento del sito”.
Ritiene il Collegio che la sussistenza di un potenziale pericolo per la salute
sia sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento impugnato, in quanto
i presupposti della pericolosità ed urgenza - di cui al citato art. 18 - vanno
valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell’evento di
pericolo, senza dover attendere l’espletamento di indagini chimiche, il cui
esito, per la loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo.
Infatti, la tutela di un bene pubblico primario, quale è quello della salute,
impone all’Amministrazione di applicare il principio della immediata
prevenzione, principio che mal si concilia con l’espletamento di una complessa
istruttoria, con prelievo di campionature ed esami di laboratorio.
Né il decorso del tempo trascorso dal giorno dell’avvenuto inquinamento, al
momento dell’adozione del provvedimento censurato, inficia la tesi testé
prospettata, in quanto, l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e
urgente attribuito al Sindaco “presuppone la necessità di provvedere con
immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui
non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati
dall'ordinamento, senza che, soprattutto in materia di sanità pubblica e
protezione dell’ambiente, possa darsi soverchio rilievo alla durata della
situazione di pericolo [(atteso che questa, quale ragionevole probabilità che
l’evento dannoso accada, potrebbe protrarsi anche per un lungo periodo senza
cagionare il fatto temuto” (Cons. Stato, V, 2 aprile 2003, n. 1678; 4 febbraio
1998, n. 125)].
Il Collegio, inoltre, non ritiene necessario procedere all’esame degli ulteriori
atti posti a fondamento dell’ordinanza, poiché come da pacifica giurisprudenza,
l’atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi
legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo
congruamente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26.04.2006, n. 2296 e n. 2307; sez. V,
18.01.2006, n. 110); nel caso, l’impugnato provvedimento risulta già di per sé
legittimo, con la motivazione, per relationem, al precitato verbale del
sopralluogo di data 01.03.2002 ed alla nota del Dr. Tagnin del 15.03.2002.
Infine, l’infondatezza del ricorso rende superflua la decisione in ordine
all’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dall’Amministrazione e
dalla controinteressata.
In conclusione il gravame non merita accoglimento.
Tuttavia, la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle
spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano
- disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12.03.2008.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Marina ROSSI DORDI Luigi MOSNA
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