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T.R.G.A. TRENTO - 31 luglio 2008, n. 214
AREE PROTETTE - SIC e ZPS - Obbligo di classificazione - Corte di Giustizia
europea - Stati membri - Deroghe derivanti dalla valutazione di interessi
concorrenti - Assoluta preminenza delle finalità di tutela dell’avifauna ex dir.
79/409/CEE. Il costante indirizzo della Corte di giustizia ha da tempo
codificato il principio secondo cui l’obbligo di classificazione delle aree di
rilevanza comunitaria - SIC e ZPS - non tollera alcuna deroga e dunque alcuna
concorrente considerazione per differenziati interessi alla luce dell’assoluta
preminenza della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria n. 79/409/CEE.
Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli - Comitato di Tutela degli usi e costumi del
Lagorai e altri (avv. Niccolini) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti
Pedrazzoli, Spinelli e Falferi) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 31
luglio 2008, n. 214
AREE PROTETTE - SIC e ZPS - Sentenza della Corte di Giustizia delle comunità
europee C-378/01 - Condanna della Repubblica italiana - Provincia autonoma di
Trento - Ampliamento dei confini della ZPS della catena del Lagorai - Potere
discrezionale - Assenza - Mancato rispetto del principio di partecipazione
procedimentale - Irrilevanza. La delibera con la quale la Provincia Autonoma
di Trento ha provveduto ad ampliare i confini della ZPS della catena del Lagorai
(IBA 046), a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20
marzo 2003 in causa C-378/01 che ha condannato l’Italia per essere venuta meno
agli obblighi di cui all’art. 4, c. 1 della direttiva 79/409/CEE, costituisce un
adempimento al quale l’ente non avrebbe potuto sottrarsi : in tali ipotesi il
potere discrezionale si riduce a zero, tollerando una sola scelta possibile; ne
deriva l’irrilevanza del mancato rispetto del principio di partecipazione
procedimentale e l’omessa consultazione degli enti locali interessati. Pres.
Mariuzzo, Est. Tomaselli - Comitato di Tutela degli usi e costumi del Lagorai e
altri (avv. Niccolini) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli,
Spinelli e Falferi) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 31 luglio 2008,
n. 214
AREE PROTETTE - SIC e ZPS - Sentenza della Corte di Giustizia delle comunità
europee C-378/01 - Inventario IBA - Classificazione delle ZPS - Limiti alla
discrezionalità delle amministrazioni degli stati membri. Alla stregua della
sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 2003 in causa C-378/01, tutte le
aree indicate nell’inventario IBA (important Bird Areas) del 1989 sono
potenzialmente idonee alla conservazione delle specie indicate nell’ allegato 1
della direttiva 79/409/CEE e la discrezionalità commessa alle Amministrazioni
degli Stati membri resta astretta alla sola utilizzazione dei criteri ornitologi
che consentono l'individuazione dei siti più idonei alla conservazione
dell’avifauna: in sede di esecuzione della sentenza, pertanto, (nella specie,
attraverso la delibera della P.A.T. di ampliamento dei confini della ZPS della
catena del Lagorai) non poteva dunque tornare in discussione l'opportunità o
meno di classificare come ZPS i territori ove sono presenti le condizioni di
vita più appropriate per le nominate specie. Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli -
Comitato di Tutela degli usi e costumi del Lagorai e altri (avv. Niccolini) c.
Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Spinelli e Falferi) -
T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 31 luglio 2008, n. 214
AREE PROTETTE - ZPS - Designazione - Sentenza Corte costituzionale n. 378/07
- Interventi di mero ampliamento di ambiti territoriali già individuati -
Competenza esclusiva dello Stato - Non rientrano. Secondo quanto osservato
dalla Corte costituzionale nella decisione n. 378/07, la competenza esclusiva
dello Stato ex art. 117 Cost. va intesa limitatamente ad interventi di vera e
propria istituzione (designazione) di nuove ZPS e non anche a quelli di mero
ampliamento di ambiti territoriali sostanzialmente già individuati, con
conseguente piena legittimità dei provvedimenti assunti senza la formale intesa
con lo Stato. Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli - Comitato di Tutela degli usi e
costumi del Lagorai e altri (avv. Niccolini) c. Provincia autonoma di Trento
(avv.ti Pedrazzoli, Spinelli e Falferi) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE,
Trento - 31 luglio 2008, n. 214
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 214/2008 Reg. Sent.
N. 113/2007 Reg. Ric.
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 113 del 2007 proposto da COMITATO di TUTELA degli USI e COSTUMI
del LAGORAI, ASSOCIAZIONE dei PROPRIETARI SILVO - PASTORALI LAGORAI -
PANEVEGGIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, MARCHETTO MASSIMO e
BUFFA RAIMONDO, rappresentati e difesi dall’avv.to Romano Niccolini ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via Oss Mazzurana, n.
72
CONTRO
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e
Alessio Falferi, con domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Provincia in
Trento, Piazza Dante, n. 15
e nei confronti del
COMUNE DI TELVE, non costituito in giudizio
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 22.2.2007,
successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -
Alto Adige, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha esteso e individuato
le Zone di Protezione Speciale (ZPS) in esecuzione della sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003 emessa in attuazione della
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2.4.1979 e di ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 10 aprile 2008 - relatore il consigliere
Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Romano Niccolini per i ricorrenti e l’avv. Fernando
Spinelli per l'Amministrazione provinciale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 23-26.4.2007 e depositato il successivo 16.5 il
Comitato di Tutela degli Usi e Costumi del Lagorai, l’Associazione dei
Proprietari silvo - pastorali Lagorai - Paneveggio ed i sigg.ri Massimo
Marchetto e Raimondo Buffa hanno impugnato, deducendo violazione di legge ed
eccesso di potere sotto vari profili, la deliberazione della Giunta provinciale
di Trento n. 328 del 22.2.2007, con cui sono state estese ed individuate le Zone
di Protezione Speciale (ZPS) in esecuzione della sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, in causa C-378/01, emessa in
attuazione della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2.4.1979.
Avverso tale delibera gli interessati hanno formulato le seguenti censure:
1) Violazione di legge, in particolare della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, nonchè della disciplina nazionale e provinciale di attuazione
della predetta Direttiva, della L. 11.2.1992, n. 157 e della L.p. 15 dicembre
2004, n. 10 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di
motivazione;
2) Violazione di legge, in particolare della disciplina provinciale in materia
di istituzione di ZPS (artt. 9 e 10 della L.p. 10/2004, anche con riferimento
all’art. 5 della L.p. n. 14/1986) - eccesso di potere per carenza di istruttoria
e difetto di motivazione;
3) Violazione di legge, in particolare della disciplina statale (L. 16.6.1927,
n. 1766 e R.D. 26.2.1928, n. 372) e provinciale (L.p. 14 6.2005, n. 6) in
materia di usi civici - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto
di motivazione;
4) Violazione di legge, in particolare della disciplina statale (L. 7.8.1990, n.
241) e provinciale (L.p. 30.11.1992, n. 23) in materia di procedimento
amministrativo - eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione;
5) Violazione dei principi costituzionali ex art. 3 della Costituzione, di
proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza - eccesso di potere sotto il
profilo della disparità di trattamento;
6) Eccesso di potere per carente e/o insufficiente istruttoria;
7) Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione - motivazione
perplessa e/o incongrua;
8) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello
sviamento della causa tipica;
9) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in ogni caso insufficiente
ed erronea motivazione con sviamento di potere;
10) Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto e comunque
contraddittorietà della motivazione - motivazione perplessa e/o incongrua.
L'Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto
l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto la reiezione.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
D I R I T T O
Il ricorso - volto all’annullamento della delibera indicata in epigrafe e
ritenuto illegittimo per i riportati motivi - è infondato.
1. Premette, al riguardo, il Collegio che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979 - concernente la conservazione degli uccelli selvatici
mediante la gestione, la regolazione e la protezione di tutti gli uccelli
viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri - è stata
adottata dall'Italia con L. 11.2.1992, n. 157.
Detta legge demanda alle Regioni ed alle Province Autonome il compito di emanare
norme per la gestione e la tutela della fauna selvatica conformemente alle
direttive comunitarie, ivi compresa quella relativa agli uccelli, con la quale è
stato fatto obbligo agli Stati membri di individuare come "zone di protezione
speciale" (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie adatti alla
conservazione delle specie elencate nell'allegato I della stessa direttiva.
In difetto, tuttavia,di una sufficiente individuazione sia nel numero che nella
superficie di aree idonee ad essere destinate a ZPS sulla base dei criteri
ornitologici di cui all’inventario IBA (Important Bird Areas) 89 e finalizzate
alla conservazione delle specie di cui al relativo allegato I, la Commissione
europea, nel 1993, avviava nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione
per carente attuazione della ridetta Direttiva, conclusasi con la sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 20 marzo 2003 in causa C-378/01, che ha
dichiarato che l'Italia era "venuta meno agli obblighi che incombono in virtù
dell'art. 4, nn. 1 - 3, della predetta direttiva".
Conseguentemente, la Commissione europea assegnava allo Stato italiano un
termine (successivamente prorogato) per assumere i necessari provvedimenti
attuativi.
Nelle more ed in relazione alle proprie competenze statutarie, la Provincia
Autonoma di Trento recepiva la cennata Direttiva comunitaria con la L.p. 15
dicembre 2004, n. 10, il cui art. 10, comma 7 stabilisce in particolare che "al
fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la
Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9,
comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato.
Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione".
Per quanto qui rileva va, poi, precisato che, nell’ambito della procedura di
attuazione della direttiva, emergeva una insufficiente classificazione di ZPS
quanto alle IBA provinciali Stelvio (041), Adamello Brenta (045) e Lagorai
(046).
Pertanto, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 655 di data 8 aprile 2005,
modificata con deliberazione n. 2955 del 30 dicembre 2005, provvedeva ad
individuare ulteriori zone di protezione speciale rispetto a quelle già
precedentemente vincolate ed a definire appropriate misure di salvaguardia.
Anche detto provvedimento deliberativo si rivelava però insufficiente ai fini
del ridetto adeguamento alle vincolanti prescrizioni della ridetta direttiva,
per cui sopravveniva la delibera n. 328 del 22.2.2007 volta ad evitare una
rinnovata contestazione da parte della Commissione europea davanti la Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 228 del Trattato: un’ulteriore estensione della
superficie del territorio provinciale era, quindi, classificata come ZPS
rispetto alle IBA 89 in adesione alle indicazioni della Commissione come si
evince dalla relazione allegata alla stessa deliberazione.
2. Chiarita nei termini suddetti la vicenda di cui è causa, si osserva che il
Comitato di Tutela degli Usi e Costumi del Lagorai, nato per la tutela dei
diritti dei residenti censiti nell'ambito territoriale della Bassa Valsugana,
Tesino, Vanoi e Primiero, l’Associazione dei Proprietari silvo - pastorali
Lagorai - Paneveggio, costituita a sua volta con l’obiettivo di curare gli
interessi comuni della proprietà forestale privata ed i restanti ricorrenti,
quali proprietari di fondi inseriti nella ZPS in questione, hanno impugnato la
menzionata delibera, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto
vari profili.
A parere del Collegio, tuttavia, l’operato dell’Amministrazione non è
censurabile né sul piano della normativa applicata, né su quello procedimentale.
Venendo al primo motivo, i ricorrenti lamentano un ingiustificato ampliamento
delle ZPS individuate con riferimento alle IBA 89 (046 - Lagorai) portate da
ettari 14.976,10 ad ettari 46.922,31, senza che vi siano state a loro avviso
valutazioni comparate delle esigenze economiche e ricreative, che sarebbero
state incise e senza riferimento alcuno all'idoneità dei territori per la
conservazione delle specie tutelate.
La PAT ha, peraltro, nelle sue difese evidenziato che, per quanto attiene al
territorio trentino, le valutazioni effettuate dalla Commissione europea hanno
stabilito che, per considerare sufficiente la copertura mediante ZPS della
Catena del Lagorai (IBA 046), sarebbe stato necessario vincolare una complessiva
superficie di ha 55.000; che, tuttavia, la ZPS individuata con l’impugnata
deliberazione è pari ad ha 46.922,31 ed è dunque sensibilmente inferiore alla
superficie prescritta in sede comunitaria.
Se in ciò può essere obiettivamente colto un segnale d’attenzione per le
concorrenti esigenze rappresentate dai deducenti, cui non può essere
disconosciuta la legittimazione all’impugnativa, il loro interesse, peraltro,
resta recessivo nella graduazione fattane da parte della Giunta provinciale alla
stregua della preminenza di quello pubblico ambientale e, comunque,
dell’indilazionabile ed ormai vincolante esigenza di ampliamento della ZPS
Lagorai, così come da tempo preteso dalla Commissione europea, in quanto IBA già
individuata a livello comunitario.
E’ soltanto da soggiungere al riguardo che il costante indirizzo della Corte di
giustizia ha da tempo codificato il principio che l’obbligo di classificazione
in questione non tollera alcuna deroga e dunque alcuna concorrente
considerazione per differenziati interessi alla luce dell’assoluta preminenza
della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata osservanza di un termine
procedimentale riferito alla L.p. 10/2004 e l’omessa consultazione degli enti
locali interessati.
A fronte di dette mende procedimentali, che segnalano il mancato rispetto delle
regole dell’azione amministrativa soprattutto con riferimento al generalissimo
principio di partecipazione procedimentale, occorre, peraltro, richiamare le
considerazioni sopra svolte in ordine alla preminenza dell’interesse alla tutela
dell’ambiente al fine della salvaguardia della fauna selvatica e dunque anche
dei volatili di cui all’allegato I della direttiva e porre in luce che, per
entrambi i profili di cui alla dedotta censura, la delibera adottata non avrebbe
potuto, comunque, essere diversa in dipendenza dei nominati vincoli comunitari:
il che significa che, ancorché il termine fosse stato rispettato e fossero stati
acquisiti pareri se del caso negativi da parte degli Enti locali, non per ciò
solo la Provincia avrebbe potuto sottrarsi a quanto ormai le incombeva come
cogente obbligo soprattutto dopo che la contestazione promossa davanti alla
Corte di giustizia era stata reputata fondata e lo Stato italiano era stato
dichiarato formalmente inadempiente rispetto agli impegni assunti in sede
comunitaria: nella specie si tratta dunque di vicenda in cui, alla luce delle
acquisizioni della dogmatica e della giurisprudenza tedesche, recepite dalla
sopravvenuta legislazione nazionale nel 2005, il potere discrezionale si riduce
a zero Ermessensreduzierung auf Null ovvero Ermessensschrumpfung), tollerando
una sola scelta possibile.
Quanto al terzo motivo può essere agevolmente replicato che l’Amministrazione si
è sic et simpliciter limitata ad adeguarsi alle riferite Direttive comunitarie
secondo le indicazioni della Commissione europea, senza per questo estinguere,
sospendere o modificare il vincolo o la destinazione dei beni di uso civico, il
cui esercizio è comunque egualmente e tipicamente orientato alla salvaguardia
ambientale del territorio trentino.
Con il quarto motivo di ricorso è stato contestato che il provvedimento
impugnato sia stato adottato senza una idonea motivazione che potesse trovare
fondamento su previ studi ed accertamenti tecnici tali da giustificare
l'assoggettamento a misure di conservazione di una superficie maggiore di quella
precedentemente individuata.
Detto ordine di idee non è peraltro condivisibile, posto che la base scientifica
della scelta operata dalla Giunta provinciale è acclarata dalla copiosa
documentazione allegata alla delibera impugnata, che fornisce un articolato
resoconto delle specie ornitologiche qualificanti ai sensi della direttiva e
degli habitat più idonei per la conservazione, per la sopravvivenza e per la
riproduzione delle specie presenti nelle tre IBA, fra cui il Lagorai, oggetto di
conseguente ampliamento.
In concreto, poi, la scelta delle aree nella zona del Lagorai ha trovato
fondamento negli inventari IBA del 1989, utilizzando documentazione tratta da
ricognizioni scientifiche in precedenza svolte, ivi compreso uno studio della
LIPU del 2002.
Anche il quinto motivo, con cui si contesta la violazione dei principi
costituzionali di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, nonchè eccesso
di potere per disparità di trattamento, va disatteso.
Le scelte operate dalla P.A.T. appaiono, infatti, peculiarmente contrassegnate
dall’esigenza di corrispondere a quanto stabilito dalla Commissione europea che,
sulla base del richiamato inventario IBA del 1989, aveva ritenuto del tutto
insufficiente la superficie originariamente vincolata dalla delibera 655/2005 e
fatto obbligo del suo incisivo incremento nelle tre IBA considerate con
l'individuazione come ZPS delle aree necessarie per garantire la tutela delle
specie menzionate dalla direttiva 79/409/CEE, comprendenti gli ambienti più
idonei secondo i dati scientifici disponibili; non può sfuggire, poi, che le
stesse delibere sono pervenute nella zona del Lagorai a contenerne la superficie
in ha 46.922,31 rispetto ai 55.700 ha prescritti in sede comunitaria,
conseguendo dunque, come già posto in precedenza in luce, un finale risultato di
cui i deducenti non potrebbero che convenire.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento, che resta vizio meramente
sintomatico dell’eccesso di potere nella sede dell’esercizio della
discrezionalità occorre rilevare, che, per un verso, il vizio resta nella specie
precluso per il fatto che la Provincia si è trovata ad agire sul presupposto di
un’ineludibile vincolo costituitosi in sede comunitaria, il che di per sé
esclude la configurabilità stessa del vizio; dall’altra che non pare neppure
siano state congruamente individuate da parte dei deducenti quali sarebbero
state a loro avviso le situazioni rispetto alle quali il trattamento usato
apparirebbe irragionevole.
Neppure sono condivisibili i motivi dal sesto all’ottavo, che possono essere
definiti congiuntamente, con cui è stata dedotta la sussistenza di eccesso di
potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, carenza o insufficienza
della motivazione; l’assunto della insussistenza di obiettive e plausibili
ragioni per l’ampliamento della protezione su un’area così estesa sarebbe stato
deciso senza alcun riferimento alla tutela delle specie e il fatto che la
motivazione al riguardo addotta sia stata fondata sui criteri scientifici e sui
dati tecnici aggiornati e posti a sostegno della deliberazione n. 655 del 2005,
dimostrerebbe la sua arbitrarietà, non potendo detti dati essere utilizzati
anche per suffragare la deliberazione di ampliamento delle ZPS n. 328/2007
impugnata.
Invero, non può trascurarsi in proposito che, alla stregua della richiamata
sentenza della Corte di giustizia, tutte le aree indicate nell’inventario IBA
del 1989 sono potenzialmente idonee alla conservazione delle specie indicate nel
ridetto allegato 1 della direttiva e che la discrezionalità commessa alle
Amministrazioni degli Stati membri resta strettamente astretta alla sola
utilizzazione dei criteri ornitologi che consentono l'individuazione dei siti
più idonei alla conservazione dell’avifauna: non poteva dunque tornare in
discussione nella sede dell’esecuzione della vista sentenza l'opportunità o meno
di classificare come ZPS i suddetti territori, ove sono presenti le condizioni
di vita più appropriate per le nominate specie.
In definitiva, dunque, la delibera impugnata è stata certamente adottata in via
d’urgenza per evitare la persistenza della già statuita inadempienza da parte
dello Stato italiano e per esso della Provincia autonoma, ma non corrisponde al
vero, come testimonia la documentazione agli atti del processo, che sia stata
volta all’esclusivo scopo di evitare una non lieve sanzione, come è dimostrato
dal fatto che l’esecuzione della ricordata sentenza è stata reputata corretta e
che la procedura di infrazione azionata dalla Commissione si è ora chiusa -
secondo quanto affermato in sede di discussione orale dalla difesa
dell’Amministrazione - con l’archiviazione del procedimento.
Quanto ai profili di censura sollevati con il nono e decimo mezzo
d’impugnazione, con cui i ricorrenti contestano da un punto di vista tecnico le
scelte operate dalla Provincia, si sottolinea, da un lato, la necessità per
l'Amministrazione di garantire comunque la piena attuazione della nominata
direttiva CEE, in piena conformità al parere motivato della Commissione del 14
dicembre 2004 e, dall’altro, che l'inventario IBA '89 è stato considerato in
sede europea come strumento scientifico di riferimento in mancanza di
alternative adeguate; l’utilizzo, oltre agli studi più sopra richiamati, anche
di più recenti indagini, quali l’”Atlante degli uccelli” ed il “Progetto
biodiversità” non possono, quindi, che avere opportunamente integrato quanto già
emergente dal richiamato catalogo.
3. Infine, con memoria depositata in data 28 marzo 2008 i ricorrenti, precisando
che il provvedimento impugnato è stato adottato in dichiarata applicazione degli
artt. 9 e 10 della L.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e che il citato art. 9 è stato
oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte
costituzionale con sentenza n. 378/2007, hanno sollevato questione di
illegittimità costituzionale del quarto comma della suddetta disposizione
legislativa provinciale, nella parte in cui consentirebbe l’allargamento delle
zone protette senza la previa intesa con lo Stato, per violazione dei principi
di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della L. 349/1986, integrato dall'art. 8, comma 3
della L. 6.12.1991 n. 394.
La questione di legittimità costituzionale siffattamente sollevata è, tuttavia,
manifestamente infondata, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n.
378/2007, emessa su ricorso principale dl Governo, ha sindacato le discipline
regionali e provinciali che derogano o peggiorano il grado di tutela ambientale
stabilito dallo Stato, mentre nella fattispecie in esame non soltanto il livello
di salvaguardia ambientale è stato previsto dalla CEE, ma la deliberazione
impugnata ha adeguato, ampliandolo, il territorio protetto.
Per questo aspetto non può essere comunque trascurato che, secondo quanto
osservato dalla Corte nella ridetta decisione 378/07, la competenza esclusiva
dello Stato ex art. 117 Cost. va intesa limitatamente ad interventi di vera e
propria istituzione (designazione) di nuove ZPS e non anche a quelli di mero
ampliamento di ambiti territoriali sostanzialmente già individuati, con
conseguente piena legittimità dei provvedimenti (come quello di specie) assunti
senza la formale intesa con lo Stato.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere disatteso.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
del giudizio, attesa la particolarità della vicenda sopra definita.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 113/2007, lo
respinge.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 aprile 2008, con
l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Lorenzo Stevanato - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 31
luglio 2008
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
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