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T.R.G.A. TRENTO - 28 Marzo 2008, n. 81
RIFIUTI - APPALTI - Trasporto rifiuti prodotti da terzi - Iscrizione all’Albo
per la movimentazione di merci su strada per conto terzi - Necessità -
Esclusione - Sufficienza dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali - Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 - Bando di gara - Aggravamento dei
requisiti di partecipazione - Illegittimità. Il trasporto dei rifiuti,
disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è richiesta
l’apposita iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, non necessita
dell’ulteriore iscrizione all’Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti
per la movimentazione di merci su strada per conto terzi. In materia, la
distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi non
rileva, giacché il comma 5 dell’art. 212, del d.lgs. n. 152/2006, attraverso
l'espressa menzione di rifiuti “prodotti da terzi”, esclude chiaramente che il
trasporto avvenga in conto proprio. Per conseguenza, un’ipotetica prescrizione,
nel bando di gara, dell’aggiuntiva autorizzazione all'esercizio del trasporto
per conto di terzi avrebbe arbitrariamente aggravato i requisiti di
partecipazione in violazione sia della L. 7.8.1990, n. 241 sia dei principi
comunitari che impongono di allargare la platea delle imprese partecipanti per
garantire attraverso la concorrenza l’individuazione della migliore offerta al
prezzo più conveniente per l’Amministrazione. Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli -
A. (avv. Tita) c. Comprensorio n. 7 - Valle di Sole (avv. de Pretis).
T.R.G.A. TRENTO - 28/03/2008, n. 81
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 81/2008 Reg. Sent.
N.148/2007 Reg. Ric.
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 148 del 2007 proposto da A.R.G. AUTOTRASPORTI di Redolfi
Giannino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Antonio Tita ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Trento, Via Lunelli, 48
CONTRO
COMPRENSORIO n. 7 - VALLE DI SOLE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daria de Pretis ed elettivamente
domiciliato nel suo studio in Trento, Via SS. Trinità, 14
e nei confronti
M.ECO. MULTISERVIZI ECOLOGICI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Galati e domiciliata presso
l’avv. Paolo Devigili in Trento, via Oss Mazzurana, 72;
F.LLI SANTINI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio
per l’annullamento
- del verbale di gara del 12.4.2007 (data rettificata con atto del 22.5.2007)
con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo
al “Servizio di raccolta e trasporto alla discarica comprensoriale dei rifiuti
solidi urbani” a favore dell’Impresa M.Eco. S.r.l.;
- della nota prot. n. 1979/E204 del 19.4.2007, pervenuta in data 21.4.2007, con
la quale il Comprensorio della Valle di Sole ha comunicato all’Impresa A.R.G.
l’esito della gara;
- del verbale di gara in data 20.2.2007, del bando di gara prot. 6467/E204 del
18.12.2006, del capitolato speciale d’appalto, nonché dell’eventuale atto di
affido anticipato, del contratto nel frattempo eventualmente stipulato e di ogni
altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della
controinteressata M.ECO. Multiservizi Ecologici S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 - relatore il consigliere
Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Antonio Tita per la ricorrente, l’avv. Daria de
Pretis per l'Amministrazione resistente, l’avv. Angelo Galati per la
controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con bando in data 18.12.2006, il Comprensorio della Valle di Sole indiceva una
gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto alla discarica
comprensoriale dei rifiuti solidi urbani.
All’esito della gara è stata stilata la graduatoria che ha visto al primo posto
la M.Eco. S.r.l. con un ribasso percentuale dell’8,28%, al secondo posto la
F.lli Santini S.r.l. con un ribasso percentuale del 7,10% e al terzo posto la
odierna ricorrente A.R.G. con un ribasso percentuale del 3,172%.
Conseguentemente veniva disposta con verbale del 12.4.2007 l’aggiudicazione
della gara all’impresa prima classificata.
Con atto notificato in data 9-11.6.2007 e tempestivamente depositato il
15.6.2007, la ditta A.R.G. ha impugnato il predetto provvedimento di
aggiudicazione, in una con il bando, il capitolato speciale d’appalto e il
verbale di gara del 20.2.2007, nonché gli atti conseguenti (ed in particolare
l’eventuale atto di affido anticipato ed il contratto nel frattempo
eventualmente stipulato).
La ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Violazione delle norme di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed al D.M. 28
aprile 1998, n. 406. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia
manifesta, illogicità e contraddittorietà. Violazione della par condicio dei
concorrenti, del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori
pubblici e del principio di correttezza e buona fede nei rapporti con la
pubblica amministrazione;
2) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà.
Violazione della par condicio dei concorrenti e del divieto di integrazione
documentale con riguardo alle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione;
3) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità
e contraddittorietà. Violazione della par condicio dei concorrenti e del
principio di necessaria qualificazione degli appaltatori pubblici;
4) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta,
illogicità e contraddittorietà;
5) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione
della par condicio dei concorrenti e del principio di necessaria qualificazione
degli appaltatori pubblici;
6) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Violazione dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio
dei concorrenti e del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori
pubblici;
7) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis.
Violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per
carenza di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta,
illogicità e contraddittorietà.
Con i suddetti motivi la ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto più profili
delle determinazioni assunte dalla Commissione di gara, successivamente fatte
proprie dal Comprensorio, allegando innanzitutto l’asserito mancato possesso da
parte della ditta vincitrice di idonea iscrizione all’Albo Nazionale presso il
Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto
terzi. Inoltre, l’elenco prodotto dalla M.Eco. S.r.l. successivamente
all'aggiudicazione comprenderebbe due mezzi di portata superiore a 60 quintali,
peraltro sforniti di autorizzazione al trasporto rifiuti, in quanto non iscritti
all'Albo nazionale dei gestori rifiuti relativamente all'aggiudicataria. Oltre a
ciò quest’ultima avrebbe indicato una macchina "lavacassonetti" anch' essa non
elencata nella correlativa posizione dell'Albo dei gestori rifiuti della M.Eco.
S.r.l., e, sotto un diverso profilo, uno dei mezzi dell'aggiudicataria - e
segnatamente un autocarro adibito al trasporto di cassoni - non sarebbe
compatibile con le attrezzature utilizzate dal Comprensorio.
La stessa impresa avrebbe, inoltre, omesso di indicare, nella dichiarazione
relativa alla regolarità contributiva in materia previdenziale e assistenziale,
tutte le posizioni, in ottemperanza a quanto richiesto dal Capitolo 2, punto 1,
del bando, mentre, quanto alla congruità dell'offerta della vincitrice, viene
denunciata l’inidoneità delle giustificazioni prodotte a corredo di essa e, per
altro verso, l’esistenza di pretesi elementi di anomalia.
Infine, la ricorrente si duole della mancata esclusione dalla gara della
concorrente classificatasi al secondo posto in graduatoria.
L’Amministrazione comprensoriale intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto
la reiezione del ricorso.
Si è costituita anche l’Impresa M.Eco. S.r.l, precisando identiche conclusioni.
Alla camera di consiglio del 21 giugno 2007, con ordinanza n. 64, è stata
respinta l’istanza cautelare presentata nel ricorso.
All’udienza del 20 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso all’esame l’impresa A.R.G. ha contestato la legittimità
dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di raccolta e trasporto alla
discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani, bandito dal Comprensorio
della Val di Sole, a favore della controinteressata M.Eco S.r.l.
1. In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dalla definizione
delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del
Comprensorio con la memoria del 14.12.2007 e fondate sull’asserita inadeguata
iscrizione all’Albo nazionale dei trasportatori abilitati alla movimentazione di
merci da parte della società controinteressata, posto che il ricorso è
palesemente infondato nel merito.
2. Con il primo, articolato motivo è stata denunciata l’illegittimità
dell’aggiudicazione sul rilievo che l'aggiudicataria non sarebbe qualificata
all'esecuzione del servizio oggetto di appalto, in quanto autorizzata
all'esercizio del trasporto per conto di terzi solo con mezzi fino a 60 quintali
a pieno carico, come risulterebbe dal certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, in contrasto, tuttavia, con la previsione del capitolato speciale che
avrebbe prescritto una superiore capacità di carico; inoltre dall’elenco
prodotto dalla M.Eco successivamente all'aggiudicazione risulterebbero due mezzi
di portata superiore a 60 quintali, ma essi sarebbero sforniti di autorizzazione
al trasporto rifiuti, in quanto non elencati nei dispositivi di iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori rifiuti relativi all'impresa aggiudicataria.
L’assunto è destituito di fondamento.
Osserva al riguardo il Tribunale che, in base a quanto previsto dal capitolato
speciale d’appalto, il servizio affidato alla controinteressata ha per oggetto
la raccolta differenziata nel territorio dei Comuni della Val di Sole dei
rifiuti urbani e di quelli speciali assimilabili agli urbani, nel loro trasporto
e successivo avvio allo smaltimento in discarica.
Secondo le previsioni del bando e del capitolato, che danno corpo alla
disciplina della gara, non emerge alcuna prescrizione inerente al possesso
dell’iscrizione all’Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la
movimentazione di merci su strada per conto terzi.
Per disattendere il suesposto rilievo è, pertanto, sufficiente rilevare che il
trasporto per conto terzi cui fa riferimento la ricorrente è del tutto estraneo
al servizio appaltato, posto che quest’ultimo riguarda il trasporto di rifiuti,
disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è necessaria
l'apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Nella specie tale iscrizione è posseduta dall'aggiudicataria per la categoria e
la classe (1C), che è superiore a quella richiesta per lo svolgimento del
ridetto servizio (1E), che necessariamente include, oltre alla raccolta, anche
l'attività di trasporto; e ciò ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") che prevede che
"l'iscrizione all'albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta
e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto
di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti nei limiti di cui all’articolo 208, comma 15….".
Né rileva a fini considerati la distinzione tra il trasporto in conto proprio e
quello per conto terzi, sulla quale si diffonde l’istante, giacché il menzionato
comma 5 dell’art. 212, attraverso l'espressa menzione di rifiuti “prodotti da
terzi”, chiaramente esclude che il trasporto avvenga in conto proprio del tutto
coerentemente con la natura dell’appalto, che concerne i rifiuti prodotti dagli
abitanti del Comprensorio della Valle di Sole.
Altrettanto infondato è, poi, l’assunto che taluni mezzi indicati
dall'aggiudicataria M.Eco. per lo svolgimento del servizio non sarebbero
classificabili come autoveicoli per trasporto specifico, bensì per il trasporto
di cose e sarebbero dunque soggetti all'ordinaria disciplina in materia di
autotrasporti: l'art. 203 del regolamento di esecuzione del codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Autoveicoli per trasporti specifìci ed
autoveicoli per uso speciale"), stabilisce, infatti, che sono classificati come
autoveicoli per trasporti specifici, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice
stradale, "gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:…. b) carrozzeria idonea per il carico, la
compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;….e) telai
attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse
mobili di tipo unificato".
Alla luce di quanto sopra e di quanto prescritto dal capitolato speciale gli
automezzi dichiarati dall'aggiudicataria M.Eco nella propria offerta
corrispondono a quelli da adibire all'esecuzione del servizio.
Occorre, poi, soggiungere che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
dell'aggiudicataria M.Eco non riporta alcuna limitazione di carico per i mezzi
iscritti negli appositi elenchi (con peso a pieno carico ben superiore a 60 q.li),
che sono quindi incondizionatamente idonei al trasporto dei rifiuti solidi,
anche per conto terzi, senza limiti di carico.
La conclusione ora esposta trova, infine, conferma nella previsione del sesto
comma della stessa disposizione, ove si precisa che la ridetta iscrizione
costituisce “titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti”; per conseguenza un’ipotetica
prescrizione dell’aggiuntiva autorizzazione all'esercizio del trasporto per
conto di terzi avrebbe arbitrariamente aggravato i requisiti di partecipazione
in violazione sia della L. 7.8.1990, n. 241 sia dei principi comunitari che
impongono di allargare la platea delle imprese partecipanti per garantire
attraverso la concorrenza l’individuazione della migliore offerta al prezzo più
conveniente per l’Amministrazione.
Resta, infine, da precisare che né il bando, né il capitolato speciale
richiedono che i mezzi da porre a disposizione siano iscritti nelle
autorizzazioni rilasciate dall’Albo nazionale dei gestori rifiuti, il che
significa che la circostanza non può formare oggetto di valutazione ai fini di
un’eventuale esclusione, ma soltanto positivamente accertata nel momento del
concreto avvio del servizio; altrettanto deve dirsi quanto al fatto che taluni
mezzi indicati dall'aggiudicataria non sarebbero compatibili con le attrezzature
utilizzate dal Comprensorio non emergendo dalla ridetta normativa di gara quali
siano le attrezzature di cui il Comprensorio intenderà avvalersi.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione
dell'aggiudicataria, allegando che, egualmente in contrasto con il bando, non
avrebbe indicato nella dichiarazione relativa alla regolarità contributiva in
materia previdenziale e assistenziale, tutte le posizioni INAIL, avendo
riportato soltanto il codice ditta, peraltro non corrispondente ad alcuna
posizione INAIL.
Anche tale ordine di idee è destituito di pregio.
Va rilevato per questo aspetto che il capitolo 2, punto 1, lett. a), del bando
richiede una nutrita serie di dichiarazioni, fra cui anche quella "di non aver
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana",
sanzionando in via generale la loro omessa presentazione con l'esclusione dalla
gara.
Con riguardo alla dichiarazione di regolarità contributiva lo stesso bando
stabilisce che essa "deve essere integrata con l'indicazione di tutte le
posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con
riferimento all'INPS e all'INAlL", nulla disponendo, peraltro, per il caso di
omessa o incompleta integrazione.
La dichiarazione resa dall'aggiudicataria si sottrae dunque alla vista
contestazione, essendo stato ivi effettivamente indicato il cosiddetto "codice
ditta" specificamente riferito alla posizione INAIL, che riassume in sé tutte le
posizioni relative alla medesima impresa e che equivale in sostanza, ferma la
possibilità di rendere eventuali precisazioni integrative, all'indicazione delle
singole posizioni INAlL facenti capo all’interessata.
Del resto anche il DURC (Documento unico di regolarità contabile)
dell’aggiudicataria - autonomamente acquisito dall'Amministrazione procedente -
riporta esclusivamente il nominato codice ditta sia per l'INPS, sia per l'INAIL,
dal che si ricava la sua evidente satisfattività ai fini della verifica in
questione.
4. Con un terzo mezzo, corrispondente al terzo ed al quarto dell’atto
introduttivo sono state denunciate, per un verso, l’asserita inidoneità delle
giustificazioni prodotte a corredo dell'offerta e, per altro verso, la sua
pretesa anomalia.
In proposito va, tuttavia, immediatamente precisato che, essendo il numero delle
offerte ammesse inferiore a cinque, non poteva trovare applicazione il criterio
d’individuazione delle offerte anomale.
Pur in assenza di detto puntuale obbligo va comunque osservato che la
Commissione di gara ha proceduto al sommario esame della documentazione
presentata a corredo dell'offerta dell'aggiudicataria, raffrontandola con quella
delle altre offerte ammesse ai fini della valutazione della sussistenza o meno,
ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del nuovo Codice dei contratti, di "specifici
elementi" sulla base dei quali l'offerta potesse apparire anormalmente bassa; è
stato dunque in esito a tale riscontro che la Commissione è pervenuta poi ad un
giudizio finale di serietà ed attendibilità dell'offerta dell’aggiudicataria,
che presenta comunque minimali scostamenti tra i ribassi percentuali offerti dai
concorrenti in gara (M.Eco. S.r.l. con 8,28; F.lli Santini S.r.l. con 7,10;
A.R.G. con 3,172).
Occorre, poi, soggiungere che l’esercizio di siffatto potere da parte della
Commissione non si è tradotto in alcuna illegittimità, né nell’assunta
violazione dei canoni di logicità solo che si consideri che ha consentito di far
emergere l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
In particolare le giustificazioni presentate nel loro complesso sono apparse,
tenuto conto che le singole voci di costo risultano calibrate su una durata
presuntiva del contratto di tre anni; che il numero di 2.190 ore di utilizzo
annuo corrisponde all’evidenza ad un dato forfettario, ai fini della
determinazione del costo orario dell'uso del mezzo meccanico; che le viste
giustificazioni riportano esplicitamente - salvo che per i servizi comunque resi
per l'intero arco dell'anno - le settimane di effettiva esecuzione dei singoli
servizi, corrispondenti ai periodi di alta stagione; che l'art. 14 del CCNL
inquadra espressamente nel III livello i lavoratori che svolgono attività di
"autisti/raccoglitori"; che le attrezzature invernali rientrano negli accessori
in dotazione ai veicoli a disposizione dell'offerente, con costi ricompresi in
quello complessivo dei mezzi; che la frequenza del servizio di svuotamento delle
cupole è stata puntualmente differenziata in ragione della stagione; che il più
basso costo (rispetto alla ricorrente) di conferimento della frazione umida non
appare allo stato incongruo alla luce della sua contenuta entità; che non
risulta, poi, un obbligo di specificazione analitica degli oneri di sicurezza.
Quanto, infine, alla indicazione di un numero di mezzi inferiore rispetto a
quello indicato dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, si deve
osservare che la norma citata si riferisce espressamente ai mezzi di cui
l’aggiudicatario dovrà dimostrare la disponibilità nei 30 giorni successivi
all’aggiudicazione.
5. Dall’acclarata infondatezza del ricorso nei confronti dell’aggiudicataria
discende la carenza di interesse della ricorrente a dolersi delle valutazioni
operate in merito all'offerta formulata dall'impresa seconda classificata e,
cioè, della Fratelli Santini S.r.l.
6. Per le suesposte considerazioni il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari
di difesa, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben
giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 148/2007, lo
respinge.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28
marzo 2008
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
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