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T.R.G.A. TRENTO - 28 Marzo 2008, n. 81



RIFIUTI - APPALTI - Trasporto rifiuti prodotti da terzi - Iscrizione all’Albo per la movimentazione di merci su strada per conto terzi - Necessità - Esclusione - Sufficienza dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali - Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 - Bando di gara - Aggravamento dei requisiti di partecipazione - Illegittimità. Il trasporto dei rifiuti, disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è richiesta l’apposita iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, non necessita dell’ulteriore iscrizione all’Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto terzi. In materia, la distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi non rileva, giacché il comma 5 dell’art. 212, del d.lgs. n. 152/2006, attraverso l'espressa menzione di rifiuti “prodotti da terzi”, esclude chiaramente che il trasporto avvenga in conto proprio. Per conseguenza, un’ipotetica prescrizione, nel bando di gara, dell’aggiuntiva autorizzazione all'esercizio del trasporto per conto di terzi avrebbe arbitrariamente aggravato i requisiti di partecipazione in violazione sia della L. 7.8.1990, n. 241 sia dei principi comunitari che impongono di allargare la platea delle imprese partecipanti per garantire attraverso la concorrenza l’individuazione della migliore offerta al prezzo più conveniente per l’Amministrazione. Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli - A. (avv. Tita) c. Comprensorio n. 7 - Valle di Sole (avv. de Pretis). T.R.G.A. TRENTO - 28/03/2008, n. 81

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
N. 81/2008 Reg. Sent.
N.148/2007 Reg. Ric.



IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 148 del 2007 proposto da A.R.G. AUTOTRASPORTI di Redolfi Giannino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Tita ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Trento, Via Lunelli, 48
CONTRO
COMPRENSORIO n. 7 - VALLE DI SOLE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daria de Pretis ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via SS. Trinità, 14
e nei confronti
M.ECO. MULTISERVIZI ECOLOGICI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Galati e domiciliata presso l’avv. Paolo Devigili in Trento, via Oss Mazzurana, 72;
F.LLI SANTINI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
per l’annullamento
- del verbale di gara del 12.4.2007 (data rettificata con atto del 22.5.2007) con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al “Servizio di raccolta e trasporto alla discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani” a favore dell’Impresa M.Eco. S.r.l.;
- della nota prot. n. 1979/E204 del 19.4.2007, pervenuta in data 21.4.2007, con la quale il Comprensorio della Valle di Sole ha comunicato all’Impresa A.R.G. l’esito della gara;
- del verbale di gara in data 20.2.2007, del bando di gara prot. 6467/E204 del 18.12.2006, del capitolato speciale d’appalto, nonché dell’eventuale atto di affido anticipato, del contratto nel frattempo eventualmente stipulato e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata M.ECO. Multiservizi Ecologici S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Antonio Tita per la ricorrente, l’avv. Daria de Pretis per l'Amministrazione resistente, l’avv. Angelo Galati per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


F A T T O


Con bando in data 18.12.2006, il Comprensorio della Valle di Sole indiceva una gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto alla discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani.


All’esito della gara è stata stilata la graduatoria che ha visto al primo posto la M.Eco. S.r.l. con un ribasso percentuale dell’8,28%, al secondo posto la F.lli Santini S.r.l. con un ribasso percentuale del 7,10% e al terzo posto la odierna ricorrente A.R.G. con un ribasso percentuale del 3,172%.


Conseguentemente veniva disposta con verbale del 12.4.2007 l’aggiudicazione della gara all’impresa prima classificata.


Con atto notificato in data 9-11.6.2007 e tempestivamente depositato il 15.6.2007, la ditta A.R.G. ha impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione, in una con il bando, il capitolato speciale d’appalto e il verbale di gara del 20.2.2007, nonché gli atti conseguenti (ed in particolare l’eventuale atto di affido anticipato ed il contratto nel frattempo eventualmente stipulato).


La ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione delle norme di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed al D.M. 28 aprile 1998, n. 406. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà. Violazione della par condicio dei concorrenti, del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori pubblici e del principio di correttezza e buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione;
2) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà. Violazione della par condicio dei concorrenti e del divieto di integrazione documentale con riguardo alle dichiarazioni prescritte a pena di esclusione;
3) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori pubblici;
4) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà;
5) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori pubblici;
6) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di necessaria qualificazione degli appaltatori pubblici;
7) Violazione di legge - mancata e/o erronea applicazione della lex specialis. Violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà.


Con i suddetti motivi la ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto più profili delle determinazioni assunte dalla Commissione di gara, successivamente fatte proprie dal Comprensorio, allegando innanzitutto l’asserito mancato possesso da parte della ditta vincitrice di idonea iscrizione all’Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto terzi. Inoltre, l’elenco prodotto dalla M.Eco. S.r.l. successivamente all'aggiudicazione comprenderebbe due mezzi di portata superiore a 60 quintali, peraltro sforniti di autorizzazione al trasporto rifiuti, in quanto non iscritti all'Albo nazionale dei gestori rifiuti relativamente all'aggiudicataria. Oltre a ciò quest’ultima avrebbe indicato una macchina "lavacassonetti" anch' essa non elencata nella correlativa posizione dell'Albo dei gestori rifiuti della M.Eco. S.r.l., e, sotto un diverso profilo, uno dei mezzi dell'aggiudicataria - e segnatamente un autocarro adibito al trasporto di cassoni - non sarebbe compatibile con le attrezzature utilizzate dal Comprensorio.


La stessa impresa avrebbe, inoltre, omesso di indicare, nella dichiarazione relativa alla regolarità contributiva in materia previdenziale e assistenziale, tutte le posizioni, in ottemperanza a quanto richiesto dal Capitolo 2, punto 1, del bando, mentre, quanto alla congruità dell'offerta della vincitrice, viene denunciata l’inidoneità delle giustificazioni prodotte a corredo di essa e, per altro verso, l’esistenza di pretesi elementi di anomalia.


Infine, la ricorrente si duole della mancata esclusione dalla gara della concorrente classificatasi al secondo posto in graduatoria.


L’Amministrazione comprensoriale intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.


Si è costituita anche l’Impresa M.Eco. S.r.l, precisando identiche conclusioni.


Alla camera di consiglio del 21 giugno 2007, con ordinanza n. 64, è stata respinta l’istanza cautelare presentata nel ricorso.


All’udienza del 20 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


D I R I T T O


Con il ricorso all’esame l’impresa A.R.G. ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di raccolta e trasporto alla discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani, bandito dal Comprensorio della Val di Sole, a favore della controinteressata M.Eco S.r.l.


1. In via preliminare il Collegio ritiene di poter prescindere dalla definizione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del Comprensorio con la memoria del 14.12.2007 e fondate sull’asserita inadeguata iscrizione all’Albo nazionale dei trasportatori abilitati alla movimentazione di merci da parte della società controinteressata, posto che il ricorso è palesemente infondato nel merito.


2. Con il primo, articolato motivo è stata denunciata l’illegittimità dell’aggiudicazione sul rilievo che l'aggiudicataria non sarebbe qualificata all'esecuzione del servizio oggetto di appalto, in quanto autorizzata all'esercizio del trasporto per conto di terzi solo con mezzi fino a 60 quintali a pieno carico, come risulterebbe dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in contrasto, tuttavia, con la previsione del capitolato speciale che avrebbe prescritto una superiore capacità di carico; inoltre dall’elenco prodotto dalla M.Eco successivamente all'aggiudicazione risulterebbero due mezzi di portata superiore a 60 quintali, ma essi sarebbero sforniti di autorizzazione al trasporto rifiuti, in quanto non elencati nei dispositivi di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori rifiuti relativi all'impresa aggiudicataria.


L’assunto è destituito di fondamento.


Osserva al riguardo il Tribunale che, in base a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, il servizio affidato alla controinteressata ha per oggetto la raccolta differenziata nel territorio dei Comuni della Val di Sole dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilabili agli urbani, nel loro trasporto e successivo avvio allo smaltimento in discarica.


Secondo le previsioni del bando e del capitolato, che danno corpo alla disciplina della gara, non emerge alcuna prescrizione inerente al possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto terzi.


Per disattendere il suesposto rilievo è, pertanto, sufficiente rilevare che il trasporto per conto terzi cui fa riferimento la ricorrente è del tutto estraneo al servizio appaltato, posto che quest’ultimo riguarda il trasporto di rifiuti, disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è necessaria l'apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.


Nella specie tale iscrizione è posseduta dall'aggiudicataria per la categoria e la classe (1C), che è superiore a quella richiesta per lo svolgimento del ridetto servizio (1E), che necessariamente include, oltre alla raccolta, anche l'attività di trasporto; e ciò ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") che prevede che "l'iscrizione all'albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti di cui all’articolo 208, comma 15….".


Né rileva a fini considerati la distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi, sulla quale si diffonde l’istante, giacché il menzionato comma 5 dell’art. 212, attraverso l'espressa menzione di rifiuti “prodotti da terzi”, chiaramente esclude che il trasporto avvenga in conto proprio del tutto coerentemente con la natura dell’appalto, che concerne i rifiuti prodotti dagli abitanti del Comprensorio della Valle di Sole.


Altrettanto infondato è, poi, l’assunto che taluni mezzi indicati dall'aggiudicataria M.Eco. per lo svolgimento del servizio non sarebbero classificabili come autoveicoli per trasporto specifico, bensì per il trasporto di cose e sarebbero dunque soggetti all'ordinaria disciplina in materia di autotrasporti: l'art. 203 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Autoveicoli per trasporti specifìci ed autoveicoli per uso speciale"), stabilisce, infatti, che sono classificati come autoveicoli per trasporti specifici, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice stradale, "gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:…. b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;….e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato".


Alla luce di quanto sopra e di quanto prescritto dal capitolato speciale gli automezzi dichiarati dall'aggiudicataria M.Eco nella propria offerta corrispondono a quelli da adibire all'esecuzione del servizio.
Occorre, poi, soggiungere che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dell'aggiudicataria M.Eco non riporta alcuna limitazione di carico per i mezzi iscritti negli appositi elenchi (con peso a pieno carico ben superiore a 60 q.li), che sono quindi incondizionatamente idonei al trasporto dei rifiuti solidi, anche per conto terzi, senza limiti di carico.


La conclusione ora esposta trova, infine, conferma nella previsione del sesto comma della stessa disposizione, ove si precisa che la ridetta iscrizione costituisce “titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti”; per conseguenza un’ipotetica prescrizione dell’aggiuntiva autorizzazione all'esercizio del trasporto per conto di terzi avrebbe arbitrariamente aggravato i requisiti di partecipazione in violazione sia della L. 7.8.1990, n. 241 sia dei principi comunitari che impongono di allargare la platea delle imprese partecipanti per garantire attraverso la concorrenza l’individuazione della migliore offerta al prezzo più conveniente per l’Amministrazione.


Resta, infine, da precisare che né il bando, né il capitolato speciale richiedono che i mezzi da porre a disposizione siano iscritti nelle autorizzazioni rilasciate dall’Albo nazionale dei gestori rifiuti, il che significa che la circostanza non può formare oggetto di valutazione ai fini di un’eventuale esclusione, ma soltanto positivamente accertata nel momento del concreto avvio del servizio; altrettanto deve dirsi quanto al fatto che taluni mezzi indicati dall'aggiudicataria non sarebbero compatibili con le attrezzature utilizzate dal Comprensorio non emergendo dalla ridetta normativa di gara quali siano le attrezzature di cui il Comprensorio intenderà avvalersi.


3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell'aggiudicataria, allegando che, egualmente in contrasto con il bando, non avrebbe indicato nella dichiarazione relativa alla regolarità contributiva in materia previdenziale e assistenziale, tutte le posizioni INAIL, avendo riportato soltanto il codice ditta, peraltro non corrispondente ad alcuna posizione INAIL.


Anche tale ordine di idee è destituito di pregio.


Va rilevato per questo aspetto che il capitolo 2, punto 1, lett. a), del bando richiede una nutrita serie di dichiarazioni, fra cui anche quella "di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana", sanzionando in via generale la loro omessa presentazione con l'esclusione dalla gara.


Con riguardo alla dichiarazione di regolarità contributiva lo stesso bando stabilisce che essa "deve essere integrata con l'indicazione di tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo al concorrente con riferimento all'INPS e all'INAlL", nulla disponendo, peraltro, per il caso di omessa o incompleta integrazione.


La dichiarazione resa dall'aggiudicataria si sottrae dunque alla vista contestazione, essendo stato ivi effettivamente indicato il cosiddetto "codice ditta" specificamente riferito alla posizione INAIL, che riassume in sé tutte le posizioni relative alla medesima impresa e che equivale in sostanza, ferma la possibilità di rendere eventuali precisazioni integrative, all'indicazione delle singole posizioni INAlL facenti capo all’interessata.


Del resto anche il DURC (Documento unico di regolarità contabile) dell’aggiudicataria - autonomamente acquisito dall'Amministrazione procedente - riporta esclusivamente il nominato codice ditta sia per l'INPS, sia per l'INAIL, dal che si ricava la sua evidente satisfattività ai fini della verifica in questione.


4. Con un terzo mezzo, corrispondente al terzo ed al quarto dell’atto introduttivo sono state denunciate, per un verso, l’asserita inidoneità delle giustificazioni prodotte a corredo dell'offerta e, per altro verso, la sua pretesa anomalia.


In proposito va, tuttavia, immediatamente precisato che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non poteva trovare applicazione il criterio d’individuazione delle offerte anomale.


Pur in assenza di detto puntuale obbligo va comunque osservato che la Commissione di gara ha proceduto al sommario esame della documentazione presentata a corredo dell'offerta dell'aggiudicataria, raffrontandola con quella delle altre offerte ammesse ai fini della valutazione della sussistenza o meno, ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del nuovo Codice dei contratti, di "specifici elementi" sulla base dei quali l'offerta potesse apparire anormalmente bassa; è stato dunque in esito a tale riscontro che la Commissione è pervenuta poi ad un giudizio finale di serietà ed attendibilità dell'offerta dell’aggiudicataria, che presenta comunque minimali scostamenti tra i ribassi percentuali offerti dai concorrenti in gara (M.Eco. S.r.l. con 8,28; F.lli Santini S.r.l. con 7,10; A.R.G. con 3,172).
Occorre, poi, soggiungere che l’esercizio di siffatto potere da parte della Commissione non si è tradotto in alcuna illegittimità, né nell’assunta violazione dei canoni di logicità solo che si consideri che ha consentito di far emergere l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.


In particolare le giustificazioni presentate nel loro complesso sono apparse, tenuto conto che le singole voci di costo risultano calibrate su una durata presuntiva del contratto di tre anni; che il numero di 2.190 ore di utilizzo annuo corrisponde all’evidenza ad un dato forfettario, ai fini della determinazione del costo orario dell'uso del mezzo meccanico; che le viste giustificazioni riportano esplicitamente - salvo che per i servizi comunque resi per l'intero arco dell'anno - le settimane di effettiva esecuzione dei singoli servizi, corrispondenti ai periodi di alta stagione; che l'art. 14 del CCNL inquadra espressamente nel III livello i lavoratori che svolgono attività di "autisti/raccoglitori"; che le attrezzature invernali rientrano negli accessori in dotazione ai veicoli a disposizione dell'offerente, con costi ricompresi in quello complessivo dei mezzi; che la frequenza del servizio di svuotamento delle cupole è stata puntualmente differenziata in ragione della stagione; che il più basso costo (rispetto alla ricorrente) di conferimento della frazione umida non appare allo stato incongruo alla luce della sua contenuta entità; che non risulta, poi, un obbligo di specificazione analitica degli oneri di sicurezza.
Quanto, infine, alla indicazione di un numero di mezzi inferiore rispetto a quello indicato dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, si deve osservare che la norma citata si riferisce espressamente ai mezzi di cui l’aggiudicatario dovrà dimostrare la disponibilità nei 30 giorni successivi all’aggiudicazione.


5. Dall’acclarata infondatezza del ricorso nei confronti dell’aggiudicataria discende la carenza di interesse della ricorrente a dolersi delle valutazioni operate in merito all'offerta formulata dall'impresa seconda classificata e, cioè, della Fratelli Santini S.r.l.


6. Per le suesposte considerazioni il ricorso va quindi respinto.


Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.


P.Q.M.


il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 148/2007, lo respinge.


Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo - Presidente
dott. Sergio Conti - Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere estensore


Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 28 marzo 2008


Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel


 


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