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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
GIUDICE DI PACE DI
TORTORICI - 30 Dicembre 2008 (Ud. 24/12/2008), Sentenza n.
375
CONSUMATORI E UTENTI - Trenitalia - Ritardo - Inesatto adempimento contrattuale -
Risarcimento dei danni non patrimoniali - E’ dovuto - Fattispecie. Il ritardo
di un treno di sette ore e mezza, imputabile a disorganizzazioni e disservizi di
Trenitalia spa, obbliga quest’ultima al risarcimento dei danni non patrimoniali
(irrilevante che l’attore li etichetti come morali o esistenziali) provocati in
conseguenza dell’inesatto adempimento del contratto ( cass. ss.uu. n. 26973/08)
(nella specie, l’attore aveva lamentato un elevato grado di sofferenza legato
all’attesa, in dipendenza di un infortunio occorsogli sul lavoro, che gli aveva
cagionato difficoltà nel mantenimento della posizione seduta:il G.d.P.,
pronunciandosi secondo equità, ha per tale ragione ricondotto i pregiudizi
subiti nell’alveo dell’offesa alla dignità umana, tutelata dall’art. 2 Cost.).
G.d.P. Randazzo - Z.C. (avv. Zingale) c. Trenitalia spa (avv. Previti).
GIUDICE DI PACE DI TORTORICI - 30/12/2008 (Ud. 24/12/2008), Sentenza n.
375
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UDIENZA 24.12.2008
SENTENZA N. 375
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORTORICI
Avv. Calogero Randazzo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.
37-C/07 RGC promossa
DA
ZINGALE CONO nato a S. Afata Militello il 15.4.1960 (C.F. ZNGCNO60D15I199F) in
proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Eleonora
domiciliato in Galati Mamertino ed elettivamente in Via Cavour, 98 di Galati
Mamertino presso lo studio dell’avv. Salvatore Zingale che lo rappresenta e
difende per mandato a margine dell’atto di citazione
Attore
CONTRO
TRENITALIA S.p.a. (P.IVA
05403151003) con sede in Roma-Piazza Croce Rossa, 1 - in persona del legale
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in S. Agata Militello - Via
Asmara, 16 - presso lo studio dell’avv. Antonella Matullo, recapito
professionale dell’avv. Giovanni Previti che la rappresenta e difende per
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19.4.08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
5.12.06 Cono Zingale in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla
figlia minore Eleonora conveniva in giudizio la Trenitalia spa e premesso: a)
che nel luglio 2006 aveva acquistato un biglietto ferroviario per viaggiare,
unitamente alla figlia Eleonora di anni 14, sul treno espresso n. 1921 per la
tratta Milano S.Agata Militello la cui partenza era prevista per il giorno 7
luglio 2006, ore 16,35; b) che il treno, partito da Milano con notevole ritardo
(alle ore 21,20 anziché alle ore 16,35) era arrivato a S. Agata Militello alle
ore 17,30 del giorno successivo con un ritardo di oltre sette ore e trenta sul
previsto orario delle 9,55; c) che quasi identica disavventura aveva vissuto nel
successivo agosto 2006 quando il treno n. 9719 sul quale aveva prenotato una
cuccetta era arrivato a Villa S. Giovanni con tre ore e dieci minuti di ritardo;
e) che a causa degli indicati ritardi aveva sopportato nei due viaggi “una serie
di disagi consistenti in frustrazione, stress, nervosismo, nonché stanchezza
psico-fisica; tutto ciò premesso chiedeva che la Trenitalia spa venisse
condannata al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, da liquidarsi in
via equitativa, sofferti in conseguenza dell’inesatto inadempimento del
contratto da parte della convenuta la quale, fra l’altro, aveva omesso qualsiasi
assistenza e informazione. Produceva documentazione medica e chiedeva prova per
testo. Si costituiva Trenitalia che, dedotta la incompetenza territoriale
dell’adito giudice avendo essa sede legale in Roma, declinava ogni
responsabilità dell’accaduto assumendo che “il ritardo (di cinque ore) era
dovuto per la maggior parte a cause non imputabili a Trenitalia, in particolare
si è dovuto attendere il materiale corrispondente (Treno Exp. 1920 proveniente
da Palermo) che ha comportato lo slittamento e quindi il ritardo delle
operazioni di manutenzione-pulizia a bordo, rifornimenti e ogni attività
accessoria alla circolazione”. Aggiungeva che una ulteriore ora e trenta di
ritardo era imputabile allo svio di un carro in sede di scarico dalla nave
traghetto “Fatamorgana”. Deduceva infine la inesistenza del danno morale
lamentato non integrando la fattispecie alcuna ipotesi di reato e di quello
esistenziale per mancanza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.
L’attore replicava che egli aveva domicilio in Galati Mamertino e pertanto a
sensi dell’art. 1469 c.c. competente a conoscere della causa era il Giudice di
pace di Tortorici nel cui mandamento è compreso il Comune di Galati Mamertino.
Anche su tale circostanza offriva prova per testi. Ammessa ed espletata la prova
nel suo complesso offerta dall’attore la causa, all’udienza del 18.7.08, sulle
conclusioni riportate in epigrafe, veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di
incompetenza territoriale va disattesa perché infondata.
Dalla prova offerta tramite la teste Nunziatina Armeli è infatti pacificamente
emerso che l’attore, divenuto inabile al lavoro da circa tre anni in conseguenza
di infortunio sul lavoro, passa la maggior parte dell’anno in Galati Mamertino,
dove possiede una casa, cura e coltiva un orto e si dedica ad opere di
volontariato. tanto basta per affermare che l’attore, peraltro conformemente a
quanto dichiarato nell’atto introduttivo, ha domicilio in Galati Mamertino.
Pertanto bene è stata radicata la competenza davanti all’ufficio del Giudfice di
pace di Tortorici, nel cui mandamento ricade il Comune di Galati Mamertino,
dovendosi far riferimento all’art. 33 lett. u) del D.LGS. n. 206/2005 col quale
nelle controversie tra professionista e consumatore è stato introdotto il foro
esclusivo di residenza o domicilio di quest’ultimo.
Nel merito, la domanda avanzata in proprio dall’attore è fondata e merita
accoglimento. Che ci sia stato un ritardo del treno di sette ore e mezza è fra
le parti circostanza pacifica; come pure pacifica è la circostanza che le
cuccette vennero aperte alle ore 1,00 e cioè a distanza di 4 ore dalla partenza
del treno avvenuta alle ore 21,00.
I motivi addotti dalla Trenitalia a giustificazione del ritardo non sono
condivisibili risolvendosi essi in disorganizzazioni e disservizi, culminati
nell’apertura delle cuccette a distanza di 4 ore dalla partenza, imputabili alla
convenuta quasi interamente, dovendosi eccettuare l’ora e trenta imputabile
all’incidente del traghetto. Segue che la Trenitalia spa è obbligata a risarcire
i danni non patrimoniali (irrilevante che l’attore li etichetti come morali o
esistenziali) provocati all’attore in conseguenza dell’inesatto adempimento del
contratto (cass. ss. uu. n. 26973/08). Sulla esistenza e consistenza di detti
danni giova rilevare: dalla relazione medica redatta dal Dr. Giorgio Legrenzi
nel 2003 e da quella redatta dal D. Gianfranco Alloggio dell’Azienda ospedaliero
universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese del 2004 emerge
che l’attore, soggetto del peso di kg. 114, nel settembre 2002 a seguito di
infortunio sul lavoro in Svizzera subì una contusione lombare da cui gli derivò
“lombalgia acuta grave, impaccio motorio e postura coatta in curvatura anteriore
sinistra”. Il Dr. Alloggio così si esprime: “L’elevato grado di sofferenza
(particolarmente in regione lombo-sacrale) lamentato dal sig. Zingale gli ha
imposto - e gli impone - serie difficoltà nel mantenimento della posizione
seduta”. Tali risultanze, affatto contestate da Trenitalia, portano alla
conclusione che nelle cinque ore in cui è stato costretto a bivaccare, senza
assistenza e informazione alcuna, nella stazione di Milano, l’attore ha dovuto
affrontare gravi sofferenze ed esibire in pubblico umilianti smorfie di dolore
in dipendenza della somma difficoltà di stare normalmente seduto. Tale stato si
è protratto anche dopo la partenza del treno in conseguenza del ritardo
nell’apertura delle cuccette. In buona sostanza l’attore ha subito pregiudizi
non futili ed eccedenti i limiti della tollerabile convivenza che trovano la
loro genesi nella lesione di diritti, principalmente l’offesa della dignità
umana, coperti dall’art. 2 della Costituzione. I danni subiti possono essere
liquidati in via equitativa tenuto conto delle condizioni soggettive ed
oggettive sopra evidenziate, in complessivi euro 300,00, oltre interessi di
legge dalla data della sentenza all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La
domanda avanzata dall’attore nella qualità di esercente la potestà sulla figlia
minore non può trovare accoglimento in quanto i pregiudizi subiti, certamente
non futili, non superano tuttavia la soglia della tolleranza imposta dalla
convivenza, tenuto conto della giovane età della ragazza (14 anni) e delle sue
buone condizioni di salute.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Tortorici avv. Calogero Randazzo definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da Zingale Cono in proprio e quale esercente
la potestà sulla figlia minore Eleonora, ogni contraria istanza, eccezione e
difesa respinta, così provvede:
1) dichiara che Trenitalia spa è responsabile dei danni sofferti dall’attore in
proprio in conseguenza dell’inesatto adempimento del contratto di trasporto;
2) per l’effetto, condanna Trenitalia spa in persona del legale rappresentante
p.t. al risarcimento dei danni subiti dall’attore liquidandoli in complessivi €
300,00 oltre interessi come in parte motiv;
3) condanna la convenuta Trenitalia spa in persona del legale rappresentante
p.t. al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che liquida in
complessivi € 350,00 di cui € 50,00 per spese,oltre accessori di legge;
4) rigetta la domanda proposta dall’attore nella qualità di genitore esercente
la potestà sulla figlia minore Eleonora.
Tortorici 24.12.08
Deposito in Cancelleria il 30/12/2008
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