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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Segnalata dall'avv. Paola Brambilla
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - Sentenza 12 giugno 2008, n. 114
ENERGIA - Energia idroelettrica -
Autorizzazione unica - Subordinazione del rilascio alla presentazione del
progetto definitivo - Illegittimità - Progetto preliminare - Sufficienza - Art.
12, c. 4 D.Lgs. n. 378/2003 - L.R. Piemonte n. 40/1998. Il c. 4 dell’art. 12
del D. lgs. n. 378 del 2003, nel precisare che l’autorizzazione unica
costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto di produzione di energia
elettrica, ne condiziona il rilascio alla conformità al solo progetto approvato,
senza stabilire che esso sia necessariamente quello definitivo. E’ perciò
sufficiente al rilascio dell’autorizzazione il progetto preliminare, fermo
restando l'obbligo del richiedente a completare il quadro progettuale prima
dell'inizio delle opere, obbligo del quale la Provincia può chiedere
l'adempimento con gli ordinari strumenti amministrativi a sua disposizione,
compresa I'autotutela. L'adeguatezza del progetto preliminare alla fase iniziale
del procedimento di autorizzazione unica è anche conforme alla L.R. Piemonte n.
40 del 1998, sulla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che non pone alcun vincolo
derivante dal carattere dal progetto -preliminare o definitivo- al rilascio
dell'autorizzazione unica. Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti
Brambilla e Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) -
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114
ENERGIA - Energia idroelettrica - Autorizzazione unica - Procedimento -
Fissazione di termini interni a pena di decadenza della domanda - Aggravamento
ingiustificato dell’iter procedimentale - Illegittimità - Art. 12 D. Lgs. n.
378/2003. In tema di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella
specie: energia idroelettrica), non appare conforme all’art. 12 del D.Lgs. n.
378 del 2003, la prefissazione di termini interni al procedimento, a pena di
decadenza dalla domanda. Il termine massimo di centottanta giorni per la
conclusione del procedimento, è infatti stabilito a tutela del richiedente
l’autorizzazione. Può pertanto essere posticipato qualora necessario per
l’espletamento di adempimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione unica, ma
non permette all'amministrazione di stabilire scadenze perentorie,
ingiustificatamente gravatorie dell’iter procedimentale nel suo insieme (nella
specie, la Provincia aveva fissato un termine perentorio per la presentazione
del progetto definitivo dell’impianto, a pena di archiviazione della domanda di
autorizzazione). Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti Brambilla e
Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) - TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114
SENT. 114/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori giudici
dott. Alessandro Criscuolo Presidente
dott. Fabrizio Forte Consigliere
dott. Amedeo Franco Consigliere
dott. Cesare Lamberti Consigliere est.
don. Guido Salemi Consigliere
dott. Adolfo Metro Consigliere
dott. ing. Giancarlo Daniele Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 104 del 2007, proposto dalla società Alpina D'energia s.r.l., con
sede a Como, in persona del Presidente del consiglio d'amministrazione pro
tempore, sig. Matteo Mondelli, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Brambilla
di Bergamo e dall’avv. Marie Athena Lorizio di Roma, ed elettivamente
domiciliata nel suo studio Roma, in Via. Dora 1;
contro
la Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del Presidente pro tempo,
dott. Paolo Ravaioli, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Colarizi, ed
elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Panama, n. 12;
per l'annullamento
della determinazione n. 252 del 27 aprile 2007, a firma del dirigente del
settore ambiente e georisorse, Servizio Risorse idriche, ing. Proverbio, avente
per oggetto: "D.Lgs. 387/2003 - Domanda in data 15 gennaio 2007 per
autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di impianto idroelettrico
con derivazione d’acqua dal rio Chignolo, in Comune di Valstrona – per
l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianto
idroelettrico con derivazione d’acqua del rio Chignolo, in Comune di Valstrona;
- Richiedente: Ditta Alpina d’Energia s.r.l. – Chiusura negativa del
procedimento” con la quale è stato determinato:
1. di disporre la chiusura negativa del procedimento avviato ai sensi del D.Lgs.
387/2003 dalla ditta Alpina d’Energia s.r.l. con domanda in data 15/01/07,
relativo all'autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di impianto
idroelettrico con derivazione d'acqua del rio Chignolo, in Comune di Valstrona;
2. di dare atto che gli effetti del presente provvedimento hanno efficacia anche
per quarto riguarda i sub-procedimenti avviati al sensi dell'art. 12 comma 4 del
D.Lgs. n. 387/2003;
3. di disporre in conseguenza a quarto previsto al punto procedente,
l'archiviazione del sub-procedimento di concessione di derivazione d'acqua già
avviato dalla ditta con domanda in data 31/07/2006."
FATTO
1. La società Alpina D'energia espone di avere presentato domanda in data 25
settembre 2006 alla Provincia di Verbania, per ottenere una nuova concessione di
derivazione d'acqua dal Rio Chignolo in Comune di Valstrona, a scopo
idroelettrico, giusta il regolamento regionale n. 10/R del 2003, contestualmente
alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di V.I.A., giusta
lo legge regionale n. 40 del 1998. La domande era respinta dalla Provincia in
quanto non poteva essere istruita, in mancanza dell’espletamento della fase di
verifica.
2. Con nota in data 6 ottobre 2006, la società Alpina D'energia eccepiva che la
verifica della procedura di V.I.A. era un subprocedimento della domanda di
concessione di derivazione, che doveva essere depositata per consentire anche lo
svolgimento del subprocedimento di verifica ambientale, essendo consuetudine di
sospendere i termini per il rilascio della concessione sino all'avvenuto
espletamento della fase di V.I.A.
3. In autotutela, la Provincia comunicò, in data 8 novembre 2006, l'annullamento
della precedente decisione e sulla scorta dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03
manifestò la propria intenzione di procedere a razionalizzazione e
semplificazione delle procedure amministrative in questione che verranno a breve
disciplinate con apposito regolamento. La Provincia chiese ad Alpina d'Energia
di presentare un'istanza per l'apertura di un unico procedimento in cui
collocare i subprocedimenti relativi alla concessione di derivazione e alla
verifica di V.I.A.
4. Con la determinazione dirigenziale n. 612 del 15 dicembre 2006, la Provincia
chiuse con esito positivo la fase della verifica dell’esclusione da V.I.A. del
progetto, fatta salva l’attuazione di alcune prescrizioni da attuarsi nella fase
operativa della realizzazione dell’impianto. In data 4 gennaio 2007 era
trasmessa alla società una nota in cui l'amministrazione indicava i successivi
passeggi del procedimento (presentazione della domanda unica ex D.Igs. n. 387/03
entro il 31 gennaio 2007 - presentazione del progetto definitivo entro il 30
marzo 2007). In caso di mancato riscontro entro i predetti termini, le
istruttorie sarebbero state interrotte ed archiviate. Nel prosieguo, la società
depositò nei termini la domanda ex D.Lgs. n. 387/03 utilizzando la modulistica
dell’ente in data 11 gennaio 2007.
5. La Provincia rimase inerte sulla pubblicazione della domanda con apertura dei
termini per la valutazione di concorrenza e, dopo uno scambio di note
interlocutorie, in data 2 aprile 2007, comunicò la "chiusura negativa del
procedimento” con un preavviso di diniego ove si affermava:
- che il procedimento di concessione di derivazione non poteva essere attivato
come procedimento autonomo ma doveva svolgersi all'interno del procedimento
tecnico ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;
- che il progetto legato alla domanda in data 31 luglio 2006, depositata nel
mese di settembre ai sensi del R.R. n. 10/03 non consentiva la prosecuzione
dell'iter ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 in quarto carente della
documentazione per il rilascio di autorizzazioni (pareri e nulla osta).
6. Con la determinazione n. 252 del 27 aprile 2007, la Provincia ha chiuso
negativamente il procedimento avviato ex D.Lgs. n. 387/2003 e tutti i
subprocedimenti, compreso quello di derivazione d'acqua già avviato con la
domanda in data 31 luglio 2006. Tanto assumendo che le argomentazioni della
ditta proponente non consentono di modificare quanto già comunicato dalla
Provincia in quanto il quadro normativo in cui si trova attualmente il
procedimento è quello del D.Lgs. n. 387/2003, di cui la concessione di
derivazione è a tutti gli effetti un sub procedimento.
7. II provvedimento è impugnato con un’unica complessa censura di incompetenza,
violazione di legge (art. 7 R.D. 1775/33; artt. 8 e 55, e 25 del R.R. 10/03;
art. 12 D.Lgs. n. 387/03) ed eccesso e sviamento di potere per assenza dei
presupposti di fatto e di diritto del provvedimento emesso; Difetto di
motivazione con connessa violazione di legge ed eccesso di potere per violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/90. Svuotamento della funzione del preavviso di
diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e abnormità del provvedimento con
violazione dei principi dell’agire amministrativo. In aggiunta all’assenza dei
requisiti formali, la società deduce che la presentazione del progetto
preliminare al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica è
sufficiente alla completezza degli adempimenti a suo carico, rispetto ai quali
la pretesa della Provincia del progetto definitivo è ingiustamente gravato ria,
sia sotto il profilo economico che sotto l’aspetto della riservatezza delle sue
iniziative industriali.
7.1. La società chiede inoltre il risarcimento per il danno sofferto dal mancato
rilascio della derivazione.
8. Si è costituita in giudizio la Provincia del Verbano Cusio Ossola, affermando
che il provvedimento emesso era dovuto a negligenza della società ricorrente che
non aveva presentato i progetti definitivi di derivazione, necessari per l’esame
in sede di conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione
unica.
9. In prossimità dell’udienza del 9 aprile 2008 le parti hanno presentato
memoria. La causa viene in decisione.
DIRITTO
1. E’ impugnata la determinazione n. 252 del 27 aprile 2007, a firma del
dirigente del Settore Ambiente e Gestione Risorse, Servizio Risorse idriche
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con la quale si dispone la chiusura
negativa del procedimento avviato ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a seguito
della domanda in data 15 gennaio 2007 della società Alpina d’Energia s.r.l. per
l’autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianto
idroelettrico con derivazione d'acqua del rio Chignolo, in Comune di Valstrona.
Con la determinazione viene, inoltre, dato atto che la chiusura negativa ha
efficacia anche relativamente ai sub-procedimenti avviati ai sensi dell'art. 12
comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003 e che è archiviato anche il sub-procedimento di
concessione di derivazione d’acqua avviato con la domanda in data 31 luglio
2006.
2. Del ricorso, va preliminarmente respinta l'eccezione d’inammissibilità per
omessa impugnativa della nota n. 510/7 del 4 gennaio 2007, nella quale la
Provincia del Verbano Cusio Ossola ha prefissato alla società Alpina ricorrente
i termini rispettivamente del 30 marzo e del 31 maggio 2007 per la presentazione
dei progetti definitivi di derivazione dal rio Chignolo e di derivazione dai rii
Bagnone e Grosso, quest'ultimo integrato dallo studio di impatto ambientale.
2.1. Ancorché i termini ivi fissati abbiano espressamente carattere di
perentorietà, la nota nulla dispone in via definitiva circa le domande della
società ricorrente. Non è, quindi, suscettibile di recare una lesione diretta e
immediata dalla quale trae origine l’interesse ad agire nei confronti degli atti
e dei comportamenti dell'amministrazione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per le regioni che si dirà.
3.1. Contestualmente all’annullamento in autotutela e in accoglimento delle
osservazioni della ricorrente – e del rigetto delle domande di derivazione d’
acqua dal Rio Chignolo in Comune di Valstrona e dai rii Bagnone e Grosso in
Comune di Loregli, il Dirigente del Settore VII Ambiente e Georisorse della
Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato alla società che
l'Amministrazione aveva elaborato "una procedura rispettosa del D.Lgs. n.
387/2003 e della L.R. 40/1998 che prevede la presentazione di un’unica istanza …
invitando la ditta stessa … a riformulare la domanda secondo il modello
allegato". Nella nota citata si afferma che, in tal modo, sarebbe stato avviato
il procedimento unico ai sensi del D.Lgs, n. 387/2003 e che nell'ambito di tale
istruttoria sarebbero state espletate le procedure previste dalla L.R. n.
40/1998.
3.2. Con la successiva determina n. 612 del 15 dicembre 2006, il Dirigente della
Provincia ha data atto che il progetto della Ditta Alpina D'Energia non doveva
essere sottoposto alla procedura di V.I.A. e ha subordinato il prosieguo del
procedimento alle condizioni riportate all’allegato “A” alla predetta
determinazione. Al punto 15 dell’allegato è specificato l’onere della
richiedente di inviare all’ARPA il progetto esecutivo delle opere approvate e la
comunicazione della data d'inizio dei lavori e del collaudo.
3.3. Alla determina è seguita la nota n. 510/7 del 4 gennaio 2007, che ha
prefissato, a pena di decadenza, i termini rispettivamente del 30 marzo e del 31
maggio 2007 per la presentazione dei progetti definitivi.
4. Ai progetti definitivi non é però subordinato il prosieguo della procedure né
dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, i cui commi e 4 si limitano ad
assoggettare ad un’autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili … le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, né dalla Legge regionale n. 40/1998, i cui
artt. 5 e 12 prescrivono la necessità di corredare di uno studio di impatto
ambientale gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo (art. 5)
che vanno presentati unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta,
dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della
realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione
delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a
quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate (art. 12).
4.1. Avere sottoposto il rilascio delle derivazioni ad un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite delta Legge n. 241 del
1990, è anzitutto indice della volontà legislativa di semplificare il
procedimento e di non aggravarlo con adempimenti non necessari o troppo onerosi
oppure con la predeterminazione di termini decadenziali.
4.2. Nella sistematica del procedimento unico previsto dall'art. 12, D.Lgs. n.
387 del 2003, inoltre, è il rilascio dell'autorizzazione alla derivazione a
costituire il titolo a realizzare ed esercire l'impianto in conformità al
progetto approvato. L'autorizzazione è perciò preventiva rispetto
all'approvazione del progetto, preliminare o definitivo esso sia.
4.3. Vanno, perciò, accolte le censure di illegittimità dell’azione della
Provincia, sia sotto l'aspetto dell'ingiustificato aggravio della procedura, sia
sotto il profilo della sufficienza della progettazione preliminare al momento
della domanda di derivazione, dati gli aggravi economici e il rischio della
violazione delle privative aziendali connessi alla pubblicazione immediata del
progetto definitivo.
5. L'adeguatezza del progetto preliminare alla fase iniziale del procedimento di
autorizzazione unica è anche conforme alla L.R. Piemonte n. 40 del 1998, sulla
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, che non pone alcun vincolo derivante dal
carattere dal progetto -preliminare o definitivo- al rilascio
dell'autorizzazione unica.
5.1. Nell’art. 3 della legge regionale sono, anzi, richiamate le definizioni di
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo contenute nell'articolo 16 della
legge n. 109 del 1994. Secondo il comma 3 dell'art. 16, nel progetto preliminare
sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Il
progetto preliminare è, pertanto, sufficiente all'esame, in sede di conferenza
di servizi, dal quale scaturisce il rilascio dell’autorizzazione unica, atteso
che lo stesso “consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali … della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti …".
5.2. Anche per questa parte il ricorso deve accogliersi, non apparendo
necessaria la compiuta individuazione sin da subito “… dei lavori da realizzare
… di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni … delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’annullamento delle opere sul territorio …” caratteristici del progetto
definitivo ai sensi dell’art. 16 della legge n. 109/1994.
5.3. In aggiunta ai maggiori oneri economici che la società richiedente dovrebbe
sopportare nel caso in cui l’autorizzazione unica non sia rilasciata, la
divulgazione del progetto definitivo, inevitabile con la fase di pubblicità
connessa all’istruttoria prevista dal r.d. n. 1775 del 1933, implica la
pubblicità di studi e indagini “di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi” condotti ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti,
caratteristici del know-how aziendale, del quale potrebbero facilmente avvalersi
le ditte concorrenti (Tribunale Milano, 1 febbraio 2002; Cass. penale, V, 19
maggio 2001, n. 25008).
6. La pubblicità e la comparazione del progetto con le eventuali altre richieste
previste dall’art. 7 del t.u. n. 1775 del 1933 rimangono, infatti, necessarie
anche nel procedimento unico previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 378 del 2003,
perché dirette allo specifico scopo di accertare la prevalenza della domanda
rispetto a quelle concorrenti. La Provincia non può pertanto obliterare le
possibili conseguenze o aggravi che possono derivare ai richiedenti dalla
predisposizione immediata del progetto definitivo e pretenderne la redazione a
pena di archiviazione della domanda.
6.1. Lo stesso art. 12 co. 4 dell’art. 12 del D. lgs. n. 378 del 2003, nel
precisare che l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto, ne condiziona il rilascio alla sua conformità al solo progetto
approvato, senza stabilire che esso sia necessariamente quello definitivo. E’
perciò sufficiente al rilascio dell’autorizzazione il progetto preliminare,
fermo restando l'obbligo del richiedente a completare il quadro progettuale
prima dell'inizio delle opere, obbligo del quale la stessa Provincia può
chiedere l'adempimento con gli ordinari strumenti amministrativi, compresa
I'autotutela, a sua disposizione.
6.2. Allo stesso art. 12 del D.Lgs. n. 378 del 2003, non appare conforme la
prefissazione di termini interni al procedimento, a pena di decadenza dalla
domanda. Il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del
procedimento, è infatti stabilito a tutela del richiedente l’autorizzazione. Può
pertanto essere posticipato qualora necessario per l’espletamento di adempimenti
connessi al rilascio dell’autorizzazione unica, ma non permette
all'amministrazione di stabilire scadenze perentorie, ingiustificatamente
gravatorie dell’iter procedimentale nel suo insieme.
7. All’accoglimento del ricorso e all'annullamento dell'impugnata archiviazione
segue l'onere della Provincia del Verbano Cusio Ossola di ammettere la società
Alpine D’energia alle successivi fasi del procedimento di autorizzazione,
semprechè siano stati espletati gii ulteriori adempimenti.
7.1 Dovendo I’amministrazione riprovvedere sulla domanda della ricorrente, non
v'ha luogo a pronunzia sul risarcimento per il danno sofferto dal mancato
rilascio della derivazione.
7.2 In relazione alla novità delle questioni trattate le spese possono essere
compensate nei confronti di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando in
sede di giurisdizione diretta, accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione e annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma addì 9 aprile 2008 dal Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche con l’intervento dei giudici indicati in epigrafe.
L’ESTENSORE
Cesare Lamberti
IL PRESIDENTE
Alessandro Criscuolo
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183
T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e 133 c.p.c.
Roma, lì 12 giu. 2008
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