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Si ringrazia lo Studio legale Palmigiano


 

TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE -   12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Immissioni - Antenne ad alta direttività ed omnidirezionali - Potenzialità lesiva per la salute - Ordine di dismissione e inibizione al puntamento verso la terrazza di un condominio. In tema di immissioni elettromagnetiche, un volta accertata la potenzialità lesiva per la salute delle antenne (nella specie: ad alta direttività ed omnidirezionali della Questura di Palermo), rimane valido l’ordine emesso, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., di dismissione delle antenne confinanti con le proprietà dei ricorrenti e di inibizione di puntare l'asse delle antenne direzionali verso la terrazza del medesimo edificio. Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Immissioni - Antenne ad alta direttività ed omnidirezionali - Risarcimento del danno ipotetico alla salute - Esclusione - Risarcimento per deprezzamento dell'immobile - Necessità della prova. Deve essere rigettate la domanda risarcitoria relativa al danno alla salute, quando nessuna patologia è stata né accertata, né tantomeno lamentata, non essendo possibile procedere alla liquidazione di un danno biologico soltanto ipotetico (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23.1.2007 nr. 1391). Altresì, deve essere rigettata la richiesta del danno per il deprezzamento dell'immobile, tenuto conto che, nella specie, con la domanda risarcitoria nessuna prova è stata fornita, non avendo, nemmeno allegato quale fosse il valore degli immobili medesimi. Infine, in merito alla richiesta di risarcimento del danno morale, si rammenta, che il fenomeno dell'inquinamento provocato da onde elettromagnetiche è riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p., solo laddove i valori del campo elettromagnetico superino i limiti indicati dalla normativa vigente in materia. Nel caso di specie, è stata accertata la sola potenzialità lesiva delle emissioni elettromagnetiche promananti dalle antenne oggetto di giudizio. Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

INQUINAMENTO - ELETTROSMOG - Immissioni - Tutela del diritto alla salute - Azione inibitoria ex art. 844 c.c., azione di responsabilità aquiliana e azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - Cumulabilità. In tema di immissioni, ormai è da tempo consolidato il principio secondo il quale a tutela del diritto alla salute il soggetto danneggiato da immissioni può esercitare, anche cumulativamente, l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. - a tutela del diritto di proprietà e quindi di natura reale -, l'azione di responsabilità aquiliana e l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - vedasi Cass. sez. un. 15/10/1998 n. 10186, Cass. sez. un. 9/4/1973 n. 999 e Cass. 2/6/2000 n. 7420). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

TUTELA DELLA SALUTE - Diritto alla tutela preventiva del danno. Con particolare riferimento al diritto alla salute, è contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità ed ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva (cfr. Corte Costituzionale sent. nr. 30 del 30.12.1987). Pertanto, è del tutto ammissibile chiedere al giudice di inibire all'amministrazione un comportamento che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute (Cass. Civ. sez, III, 27.7.2000 n. 9383). Concludendo, non è necessario che il danno si sia verificato perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di provocarlo, posto che la protezione apprestata dall'ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca, prima, nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, poi, nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

TUTELA DELLA SALUTE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Lesione potenziale della salute - Erogazione di un servizio pubblico - Ininfluenza - Rimozione della causa e risarcimento dell’eventuale danno. A fronte di un pregiudizio attuale al bene fondamentale della salute, nessuna incidenza sull'accoglimento o meno della domanda può essere attribuito al fatto che detto accoglimento possa incidere sulle concrete modalità di erogazione del servizio: nel caso di specie, quindi, a nulla rileva il richiamo operato dal Ministero convenuto a quegli "svariati inconvenienti tecnici nell'utilizzo delle ricetrasmittenti da parte delle Forze dell'Ordine", lamentati ma non dimostrati come ricollegabili alla ordinata dismissione delle antenne oggetto di causa (Cass. sez. un. 20/2/1992 n. 2092: "qualora la Pubblica amministrazione, nell'installazione di un impianto di depurazione con inosservanza delle distanze minime prescritte, leda il diritto di salute del proprietario del fondo vicino, a quest'ultimo deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario non soltanto con azione risarcitoria, ma anche con richiesta di condanna alla rimozione dell'opera, atteso che quel fatto lesivo, rispetto ad un diritto non suscettibile di affievolimento, non è ricollegabile ad atti o provvedimenti amministrativi e si configura come attività materiale illecita"). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

TUTELA DELLA SALUTE - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esposizione ai campi elettrici - Specifica disciplina (Legge Quadro n. 36/2001) - Tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della pubblica amministrazione. In materia d’inquinamento elettromagnetico, proprio l'esistenza di una specifica disciplina (Legge Quadro 22.2.2001 n. 36) dimostra inequivocabilmente che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici, se siano superati determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato, detta disciplina ha quindi lo scopo di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti (ed a tal fine sono previste anche sanzioni amministrative per i trasgressori). Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene, che il rispetto dei limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implichi una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, del diritto alla salute - ed il principio é stato affermato dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante proprio un caso di inquinamento elettromagnetico -. La tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della pubblica amministrazione può, infatti, essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio. Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

PROCEDURE E VARIE - Legittimazione ad agire di un Condominio - Autonomia della fase cautelare rispetto alla fase di merito. Sussiste la legittimazione ad agire di un Condominio nonostante non sia stato parte della fase cautelare. Sicché è ammissibile l'azione dallo stesso esperita unitamente ai ricorrenti, attesa l'autonomia della fase cautelare rispetto alla fase di merito (cfr. per tutte Cass. 3646/96). (Fattispecie: azione contro l’inquinamento elettromagnetico). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953



n. 5953/08

n.1928/04

n.10084


TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III Civile


Il Tribunale di Palermo, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa iscritta al N. 1928 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2004, vertente


TRA


SARNO LUCIO, VIOLA VINCENZO ed il CONDOMINIO di Via Vittorio Emanuele nr. 492, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati in Palermo, via R. Wagner nr. 9 presso lo studio degli avv.ti Gaetano ed Alessandro Palmigiano in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione


ATTORI


E


MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato che lo difende ope legis


CONVENUTO


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 4.2.2004, Lucio Sarno, Vincenzo Viola ed il Condominio di via Vittorio Emanuele nr. 492, in persona dell'amministratore pro tempore convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle radiazioni promananti dalle antenne ad alta direttività ed omnidirezionali che si trovano sul tetto del complesso ove sono ubicati gli Uffici della Questura di Palermo, complesso confinante con il condominio attore nel quale abitano il Sarno ed il Viola.


Allegavano gli attori di avere accertato tramite due consulenti (ing. Aricò ed ing. Franco) e tramite il Ce.Ri.S.E.P. - Centro Sistemi di Potenza - Laboratorio di compatibilità elettromagnetica che i valori delle onde elettromagnetiche provenienti da dette antenne superavano i limiti previsti dall'art. 4 comma II Decreto Interministeriale nr. 381/98 ed art. 3 D.P.C.M. 8.7.2003 (cfr. consulenza di parte allegata al fascicolo degli attori); di avere quindi agito in sede cautelare, ottenendo dal Tribunale di Palermo in data 29/31.12.2003 un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinava al Ministero convenuto la dismissione delle antenne omnidirezionali esistenti sul tetto del Palazzo della Questura e gli inibiva di puntare le antenne direzionali esistenti verso la terrazza del ricorrente (cfr. fascicolo della fase cautelare), provvedimento confermato in sede di reclamo.


Richiamando infine gli studi più recenti sugli effetti dannosi legati all'esposizione ad onde elettromagnetiche e lamentando di avere subito un danno patrimoniale consistente, per Sarno e Viola, nel deprezzamento degli immobili di loro proprietà, oltre che un danno alla salute, concludevano gli attori chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare che gli impianti per cui è causa producono emissioni di campi elettromagnetici eccedenti i limiti consentiti dal D.I. 381/98 conf dal DPCM 8.7.2003, e/o che sono comunque altamente nocivi per la salute stante la loro potenzialità lesiva; ritenere e dichiarare ex art. 32 Cost. o secondo più opportuna qualificazione giuridica la nocività degli impianti meglio descritti in narrativa e collocati sul tetto dell'immobile della Questura sito in Piazza Vittoria nr. 8, conseguentemente condannare il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni per il deprezzamento subito dall'unità immobiliare del prof. Lucio Sarno, quantificati in € 9.000, 00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna, anche in via equitativa; condannare il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni per il deprezzamento subito dall'unità immobiliare del dr. Vincenzo Viola, quantificato in € 7.000, 00 o in quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà opportuna anche in via equitativa; condannare il Ministero degli Interni in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni alla salute e del danno morale a favore del prof Lucio Sarno e del dr. Vincenzo Viola che si stimano nella somma di € 1.500,00 per ciascuno ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna anche in via equitativa; condannare il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, a rimborsare al Condominio di Corso Vittorio Emanuele nr. 492, in persona del suo amministratore pro tempore, la somma complessiva di € 6.144,28 come meglio descritta in narrativa, quale pagamento delle somme avanzate per la perizia del Ce. Ri.S.E.P., per la CTU dell'ing. Miraglia e per le spese legali della fase cautelare; con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfetario ".


Si costituiva il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del Condominio attore, soggetto che non aveva partecipato alla fase cautelare e che aveva formulato una domanda di rimborso del tutto esulante dal thema decidendum.


Contestava poi le richieste attoree, esponendo, in fatto, che, in occasione di entrambe le segnalazioni pervenute dal Sarno e relative alla presenza di antenne e tralicci sul tetto dell'edificio che ospita la Questura, erano stati effettuati gli opportuni e necessari controlli che avevano escluso la non conformità a legge delle antenne e dei tralicci presenti ed il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa di settore (in seguito alla prima segnalazione del 13.4.1999, l'AUSL 6 di Palermo aveva effettuato il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche constatando che non superavano i valori di legge - cfr. nota del 15.6.1999 in atti -, rilevamento che era stato confermato dalla Polizia di Stato - Zona Telecomunicazioni "Sicilia Occidentale" - cfr. rapporto del 30.6.1999 in atti -; in seguito alla segnalazione del 26.4.2001 era stato accertato che i nuovi tralicci erano inattivi - cfr. nota della Polizia di Stato - Zona Telecomunicazioni "Sicilia Occidentale" del 18.6.2001 - e comunque erano conformi alle disposizioni di legge vigenti - cfr. relazione dell'ing. Capo del 31.7.2001 della SINT s.r.l. per conto di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. -). Richiamava quindi la normativa di settore, sottolineando il particolare scopo cui erano destinate le antenne in oggetto (ossia la tutela della sicurezza pubblica), e rilevava l'insussistenza sia del danno alla salute sia dei danni patrimoniali, come rappresentati dagli attori.


Concludeva quindi il Ministero chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare che gli impianti radioelettrici della Questura di Palermo, in piazza Vittoria nr. 8, come assemblati prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare dei 29-13.12.2003 sono conformi alla normativa vigente e che essi non oltrepassano i limiti previsti inizialmente dal D.L. nr. 381/98 ed ora dal D.P.C.M. dell'8.7.2003; per l'effetto, revocare l'ordinanza cautelare come sopra indicata; in linea subordinata, modificare, previo espletamento di CTU da condurre sull'originario assetto degli impianti, la suddetta misura cautelare, adottando gli accorgimenti necessari ad assicurare la piena e regolare operatività degli impianti stessi; in ogni caso, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate dal prof Lucio Sarno e dal dr. Vincenzo Viola perché infondate; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Condominio di via Vittorio Emanuele nr. 492 e comunque rigettare le domande perché infondate; con condanna degli attori al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salve beninteso ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni al campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione stesso".


La causa veniva istruita documentalmente e con l'esame di alcuni testimoni; infine, all'udienza del 20.6.2007, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per lo scambio delle memoria conclusionali e delle repliche.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Va in primo luogo rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire del Condominio convenuto.


Ed invero, benché quest'ultimo soggetto non sia stato parte della fase cautelare, è ammissibile l'azione dallo stesso esperita unitamente ai ricorrenti Sarno e Viola, attesa l'autonomia della fase cautelare rispetto alla fase di merito (cfr. per tutte Cass. 3646/96).


Va poi ulteriormente premesso che il presente procedimento di merito riguarda un provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c. in data antecedente rispetto all'1.3.2006, ossia prima della data di entrata in vigore delle norme che hanno svincolato questo tipo di tutela dalla necessità inesorabile di un successivo giudizio di merito (decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, nonché decreto-legge n. 273 del 2005, c.d. milleproroghe, convertito nella legge 23 febbraio 2006 n. 51); pur tuttavia, nessuna conferma del provvedimento cautelare va disposta in questa sede: ed invero, già nel vigore della disciplina antecedente alla novella del c.p.c., era esclusa, nella fase di merito, la pronuncia di convalida dei provvedimenti cautelari, attesa la loro natura strumentale che faceva si che rimanessero assorbiti dalla decisione della causa della quale seguivano la sorte e che l'istante era tenuto ad iniziare nel termine perentorio fissato dal Giudice: (Cass. Civ., Sez. 1, 1.4.1983 nr. 2365).


Passando al merito della questione, occorre premettere che gli attori hanno spiegato domanda di risarcimento per l'asserita lesione dei diritto alla salute, del quale hanno sostanzialmente invocato la tutela anche con la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058; che poi quest'ultimo rimedio si concreti in una richiesta di ordinare al Ministero convenuto un "facere", prima in via provvisoria poi in via definitiva, costituisce una conseguenza normale dell'azione ex art. 2058 c.c. (e nella giurisprudenza di legittimità si è ormai da tempo consolidato il principio secondo il quale a tutela del diritto alla salute il soggetto danneggiato da immissioni può esercitare, anche cumulativamente, l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. - a tutela del diritto di proprietà e quindi di natura reale - , l'azione di responsabilità aquiliana e l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - vedasi Cass. sez. un. 15/10/1998 n. 10186, Cass. sez. un. 9/4/1973 n. 999 e Cass. 2/6/2000 n. 7420).


Deve peraltro ritenersi, sulla scorta della ormai unanime giurisprudenza, che non è necessario che il danno si sia verificato perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di provocarlo, posto che la protezione apprestata dall'ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca, prima, nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, poi, nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Con particolare riferimento al diritto alla salute sarebbe, poi, contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità ed ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva (cfr. Corte Costituzionale sent. nr. 30 del 30.12.1987). E' quindi del tutto ammissibile chiedere al giudice di inibire all'amministrazione un comportamento che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute (Cass. Civ. sez, III, 27.7.2000 nr. 9383).


Va poi ulteriormente precisato che, a fronte di un pregiudizio attuale al bene fondamentale della salute, nessuna incidenza sull'accoglimento o meno della domanda può essere attribuito al fatto che detto accoglimento possa incidere sulle concrete modalità di erogazione del servizio: nel caso di specie, quindi, a nulla rileva il richiamo operato dal Ministero convenuto a quegli "svariati inconvenienti tecnici nell'utilizzo delle ricetrasmittenti da parte delle Forze dell'Ordine", lamentati ma non dimostrati come ricollegabili alla ordinata dismissione delle antenne oggetto di causa (vedasi sul punto Cass. sez. un. 20/2/1992 n. 2092: "qualora la Pubblica amministrazione, nell'installazione di un impianto di depurazione con inosservanza delle distanze minime prescritte, leda il diritto di salute del proprietario del fondo vicino, a quest'ultimo deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario non soltanto con azione risarcitoria, ma anche con richiesta di condanna alla rimozione dell'opera, atteso che quel fatto lesivo, rispetto ad un diritto non suscettibile di affievolimento, non è ricollegabile ad atti o provvedimenti amministrativi e si configura come attività materiale illecita").

Quanto al quadro normativo di riferimento, la disciplina delle emissioni di onde elettromagnetiche é regolamentata dalla Legge Quadro 22.2.2001 nr. 36 (sulla protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettromagnetici), che ha disciplinato in modo organico la materia, fissandone i principi fondamentali, indicando anche le ripartizioni di competenze tra Stato ed Enti locali sulla base del principio che compete esclusivamente allo Stato la fissazione delle soglie di esposizione e la determinazione dei limiti di esposizione (come confermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 103 dell'8.2.2006), in quanto titolare esclusivo della determinazione dei profili della tutela ambientale e della salute pubblica.


Detta legge si ispira, poi, al principio di precauzione (richiamato espressamente dall'art. 1 comma primo, punto b, quando indica, tra le finalità della normativa, quella di "promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea") in base al quale sono stati fissati a livello nazionale dei valori soglia (non derogabili da parte delle Regioni nemmeno in senso più restrittivo e rappresentanti il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese), il cui superamento determina una presunzione di pericolosità delle immissioni stesse.


Quanto ai limiti di esposizione, l'art. 4 comma II lett. A) rinvia al D.P.C.M. del 18.7.2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati dalle frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"); i limiti di esposizione ed i valori di attenzione ivi fissati dall'art. 3 II comma, ricalcano le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale nr. 381/98 - "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" - emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 comma 6 lett. A) nr. 15 L. 249/1979. Sempre l'art. 4, al comma II, prevede che, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza: 6 V/M per il campo elettrico, 0,0, 16°A/m per il campo magnetico e per le frequenze comprese tra 3 mhz e 300 ghz, 0,10 W/m° per la densità di potenza: detti valori sono riproposti nel D.P.CM. attuativo della legge quadro (tabella 2 del decreto).

Proprio l'esistenza di una siffatta disciplina dimostra inequivocabilmente che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici, se siano superati determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato (ed infatti, il D.P.C.M. è stato adottato all'esito di una istruttoria in cui sono intervenuti il Ministro della salute ed il Comitato Internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici ed i limiti fissati dalle normative citate sono stati determinati in base ai risultati raggiunti dalla comunità scientifica sugli effetti acuti e cronici dell'esposizione): detta disciplina ha quindi lo scopo di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti (ed a tal fine sono previste anche sanzioni amministrative per i trasgressori).


La giurisprudenza prevalente ritiene, poi, che il rispetto dei limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implichi una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, del diritto alla salute - ed il principio é stato affermato dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante proprio un caso di inquinamento elettromagnetico -. La tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della pubblica amministrazione può, infatti, essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio.


Orbene, nel caso in esame, è risultata provata la presunzione di pericolosità concreta delle emissioni.


La consulenza espletata nel corso del giudizio cautelare, infatti, ha accertato che le antenne contestate producono onde elettromagnetiche cd. ad alta frequenza, che si irradiano nell'ambiente circostante sia sul piano orizzontale che su quello verticale: sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a distanza dalla sorgente i campi elettromagnetici si distribuiscono su specifici sempre più ampie e la loro intensità diminuisce man mano che si propagano. E' evidente allora che la concentrazione massima delle radiazioni si ha appunto nei luoghi immediatamente vicini alle antenne, quali il condominio attore ed, in particolare, le abitazioni del Sarno e del Viola, posizionate a ridosso dell'edificio della Questura ed a pochi metri da esso (circostanza questa non contestata).

Il consulente nominato d'ufficio, poi, pur avendo accertato che, al momento della perizia, i limiti di legge sopra richiamati non erano stati superati, ha però sottolineato che gli impianti oggetto di causa sono idonei a superare detti limiti e che l'unica misura realmente idonea a tutelare il diritto dei ricorrente è costituita dalla dismissione delle antenne omnidirezionali e dalla inibizione di puntare le antenne direzionali verso l'area di pertinenza dei ricorrenti, tenuto conto che il Ministero convenuto non ha fornito elementi sulla base dei quali valutare gli effettivi stato ed utilizzazione dell'impianto e che la potenza massima delle apparecchiature può essere variata in ogni momento, sia regolando quelle esistenti sia con eventuali sostituzioni con altre antenne dello stesso tipo e dimensioni.


Proprio le cennate conclusioni, pienamente condivisibili in quanto ben motivate ed esaustive, rendono da un lato superfluo il rinnovo della consulenza richiesto dal Ministero convenuto, diretto "ad appurare se sia possibile ripristinare lo stato originario degli impianti, adottando eventuali accorgimenti tecnici volti a prevenire il pericolo di immissioni elettromagnetiche soprasoglia" (l'individuazione di siffatti accorgimenti tecnici avrebbe potuto essere effettuata autonomamente - ed allegata - dal convenuto, avendo il Ministero dell'Interno senz'altro la possibilità di accedere ai mezzi tecnici ed alle professionalità necessarie a tal fine), dall'altro, confermano la bontà dei risultati cui sono giunti i consulenti di parte Ing. Aricò ed ing. Franco utilizzando i risultati della campagna di misure effettuate il 30 e 31 luglio 2001 presso il Palazzo Asmundo dal Ce.Ri.S.E.P. (organismo della cui attendibilità scientifica non vi è motivo di dubitare, anche se interessato alla misurazione dalla parte in causa) che registrò valori di molto superiori ai limiti di legge, così superando quella presunzione di non pericolosità che assiste il limite di cui al D.M. 387/98. Ne consegue allora che il pericolo che l'utilizzo delle antenne in oggetto determini il superamento di quei limiti posti a tutela della salute pubblica deve ritenersi accertato in concreto.


Peraltro, non può essere sottaciuto che il Ministero convenuto si é limitato a depositare documentazione relativa allo stato delle antenne e dei tralicci presenti sul Palazzo ove ha sede alla Questura nel 1999 (come accertato in seguito alla prima segnalazione proveniente dal Sarno), mentre, con riferimento alla situazione alla data della seconda segnalazione dell'attore, ha depositato esclusivamente il certificato di conformità rilasciato dalla SINT s.r.l. per conto della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. nel quale, però, i risultati non sono stati ottenuti mediante la misurazione delle emissioni ad antenne operanti, bensì sulla scorta dell'aggiunta, ai valori ottenuti dalla misurazione dei campi magnetici preesistenti, di quegli che sarebbe stati provocati dalle nuove antenne calcolati in via presuntiva: trattasi quindi di certificazione di conformità che non esclude affatto, come è stato più sopra illustrato, il superamento dei limiti previsti dalla normativa di settore.


Va quindi accolta la domanda relativa all'accertamento della potenzialità lesiva per la salute delle antenne ad alta direttività ed omnidirezionali che si trovano sul tetto del complesso ove sono ubicati gli Uffici della Questura di Palermo.


Vanno invece rigettate le domande risarcitorie relative al danno alla salute, posto che nessuna patologia è stata né accertata, né tantomeno lamentata e che non è possibile procedere alla liquidazione di un danno biologico soltanto ipotetico (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23.1.2007 nr. 1391), ed al danno per il deprezzamento dell'immobile, tenuto conto che nessuna prova hanno fornito sul punto gli attori, i quali non hanno nemmeno allegato quale fosse il valore degli immobili medesimi.


Va altresì rigettata la richiesta di risarcimento del danno morale quale, appunto, conseguenza di un fatto illecito astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato: è vero, infatti, che il fenomeno dell'inquinamento provocato da onde elettromagnetiche è riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p., ma solo laddove i valori del campo elettromagnetico superino i limiti indicati dalla normativa vigente in materia e, nel caso di specie, è stata accertata la sola potenzialità lesiva delle emissioni elettromagnetiche promananti dalle antenne oggetto di giudizio.


Va infine rigettata la domanda di risarcimento avente ad oggetto le spese sostenute per la redazione della consulenza di parte spiegata dal condominio.


Dette spese, essendo inerenti ad una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, vanno considerate spese relative all'attività stragiudiziale posta in essere dal difensore e dal consulente della parte, ossia spese strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa: pertanto, anche queste spese hanno natura di prestazioni giudiziali (Cassazione civile sez. II, 1 marzo 1994, n° 2034) posto che la consulenza tecnica di parte altro non é che un particolare modo dell'esercizio dei poteri di difesa della parte (e non una posta di danno riconducibile all'illecito).


Il Ministero convenuto andrà infine condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, nella fase cautelare e di merito, attesa la sua sostanziale soccombenza sul punto fondamentale della controversia.


P.Q.M.


Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione del 3-2-2004 da Sarno Lucio, Viola Vincenzo e dal Condominio di via Vittorio Emanuele nr. 492, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- dichiara la potenzialità lesiva delle antenne ad alta direttività ed omnidirezionali che si trovano sul tetto del complesso ove sono ubicati gli Uffici della Questura di Palermo;
- per l'effetto, ordina la dismissione delle antenne omnidirezionali esistenti sul tetto del Palazzo della Questura e confinanti con le proprietà Sarno e Viola ed inibisce il convenuto al puntare l'asse delle antenne direzionali verso la medesima terrazza;
- rigetta tutte la altre domande;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , a rifondere agli attori le spese di giudizio - ivi comprese quelle della fase cautelare - che liquida in complessivi € 8.150,00 di cui € 6.250,00 per diritti ed onorari, ivi comprese le spese di ctu, oltre IVA e CPA come per legge.


Palermo, 7 maggio 2008



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