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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

per la Regione Siciliana - 14 Gennaio 2009, Sentenza n. 15

 

APPALTI - Dichiarazione di emergenza - Informativa supplementare atipica - Revoca dell’aggiudicazione - Impugnazione - Competenza funzionale del TAR Lazio. La revoca dell’aggiudicazione di un appalto, adottata - in regime di emergenza - sulla base di un’informativa supplementare atipica, va impugnata innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006 n. 21. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - T. s.r.l. (avv.ti Rubino e Cucchiara) c. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Protezione Civile e altri (Avv. Stato) (Conferma TAR SICILIA, Palermo, n. 2391/2007) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 14 gennaio 2009, n.15
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale


N. 15/09 Reg.Dec.
N. 1438 Reg.Ric.
ANNO 2007
 


ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello n. 1438 del 2007, proposto dall’impresa
T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5 presso lo studio del primo;


c o n t r o


la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, la PREFETTURA DI AGRIGENTO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, la PREFETTURA DI CALTANISSETTA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - COMMISSARIO DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MUSSOMELI, ciascuno in persona del legale rappresentante in cari-ca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono per legge domiciliati, in Palermo, via De Gasperi n. 81;


e nei confronti
della PROGECO soc. coop. con sede in Villalba, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo della costi-tuenda A.T.I. tra le stessa e la Impresa MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÉ & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domici-lio eletto presso lo studio dei medesimi, in Palermo, via Libertà n. 171;


per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II della sede di Palermo, n. 2391 del 29 ottobre 2007, resa tra le parti, concernente Revoca di aggiudicazione di lavori di migliora-mento stabilità tratto S.P.23 di Mussomeli,


Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni appellate e degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la PROGECO soc.coop in proprio e n.q.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 30 luglio 2008 il Consi-gliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì l’avv. G. Rubino per la T.M.G. Costruzioni, l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellate e l’avv. G. Immordino per la PROGECO in proprio e n.q..


Vista la sentenza appellata, pronunciata a norma dell’art. 3, comma 2 ter, del D.L. 245/2005, come modificato dall’art. 1 della legge n. 21 del 2006


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


1.1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione II di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato inam-missibile, per la ritenuta competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, a norma dell’art. 3 comma 2-bis D.L. 245/2005, come modificato dall’art. 1 della legge n. 21 del 2006, in relazione all’art. 5, comma 1, legge n. 225/1992, il ricorso proposto in primo grado dalla attuale appellante per l’annullamento:
- della nota prot. 54348 del 13 dicembre 2006, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in esecuzione della disposizione n. 15 del 16 novembre 2006 del Prefetto di Caltanissetta, ha revocato l'aggiudicazione, di cui al verbale del 14.6.2006, dell’appalto dei lavori di miglioramento della stabilità del tratto della S.P. 23 già interessato da fenomeno franoso nel territorio del Comune di Mussomeli;
- della disposizione commissariale n. 15 del 16.11.2006 con la quale il Prefetto di Caltanissetta, in veste di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, ha incaricato il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di provvedere alla predetta revoca;
- dell'informativa supplementare prot. n. 2006/1411 del 14.11.2006 della Prefettura di Agrigento - Ufficio territoriale del Go-verno;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze d'accesso agli atti presentate dalla ricorrente (sia al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sia alla Prefettura di Caltanissetta) il 15.12.2006, aventi ad oggetto il rilascio di copia della comunicazione integrativa atipica di cui alla riservata amministrativa della Prefettura di Agrigento prot. n. 2006/1411/Cert. Ant. del 14.11.2006;
- della nota prot. 3780 del 30.1.2007 del dipartimento Regionale della Protezione civile di diniego dell'accesso alla predetta documentazione;
nonché, con motivi aggiunti:
- del provvedimento del 21.2.2007del Dipartimento regionale della Protezione civile di “aggiudicazione provvisoria all’ATI seconda classificata”;
- della nota prot. 13122 del 27.3.2007 del Dipartimento regio-nale della Protezione civile avente ad oggetto “comunicazione di av-venuta aggiudicazione definitiva nei confronti dell’ATI seconda classificata”;
- della disposizione commissariale n. 17 del 24.3.2007 con la quale il Prefetto di Caltanissetta, in veste di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza nel territorio del Comune di Mussomeli, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell’ATI Progeco soc. coop. – eredi Marotta Salvatore di Marotta Giosué & c. s.a.s.;
- la ricorrente in primo grado denuncia l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, sulla considerazione che il ricorso principale sarebbe stato rivolto, prioritariamente, per l’annullamento dell’infor-mativa supplementare atipica prot. n. 2006/1411, resa in data 14 novembre 2006 dalla Prefettura di Agrigento e del provvedimento di revoca adottato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, mentre sarebbe stato impugnato esclusivamente quale atto presupposto la disposizione commissariale n. 15 del 16 novembre 2006 con la quale, in ragione ed in conseguenza della predetta informativa, il Prefetto di Caltanissetta ha incaricato il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione;
- sostiene, pertanto, la non applicabilità della deroga alla com-petenza territoriale (come da giurisprudenza restrittiva, espressamente indicata) e ripropone nel merito le censure proposte in primo grado;
- gli appellati si sono costituiti resistendo all’appello, sotto differenti profili;
- con ordinanza n. 60/2008 del 10 gennaio 2008, è stata respinta l’istanza cautelare e, successivamente, la causa, chiamata alla pubblica udienza del 30 luglio 2008, è stata trattenuta in decisione;


2. L’appello è infondato;
- come precisato nella sentenza impugnata, con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, è stata impugnata la disposizione n. 15 del 16.11.2006 con la quale il Prefetto di Caltanissetta, in veste di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza nel territorio del comune di Mussomeli, ha incaricato il Dipartimento regionale della protezione civile di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto di lavori di miglioramento della stabilità del tratto della Strada provinciale 23, già interessato da fenomeno franoso del 2.2.2005, nel territorio del Comune di Mussomeli;
- trattasi di atto commissariale adottato - sulla base di informa-tiva supplementare atipica della Prefettura di Agrigento - nell’ambito della gara indetta, in regime di emergenza (dichiarata con D.P.C.M. 24 marzo 2005), nei tempi stabiliti da tale decreto, dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a ciò incaricato dallo stesso Prefetto di Caltanissetta, con disposizione commissariale n. 8 del 7 marzo 2006, nella veste propria di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza nel territorio del Comune di Mussomeli, in forza della nomina conferita con OPCM del 13 maggio 2005 che ha, anche, espressamente, facultato il Commissario anzidetto ad avvalersi del Dipartimento regionale.
- deve, pertanto, farsi applicazione, nel caso in esame, della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006 n. 21, in forza del quale “in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”
in considerazione:
a) della natura ed efficacia della informazione supplementare atipica della Prefettura di Agrigento (art. 1 septies, D.L. n. 629/1982);
b) della valutazione discrezionale contenuta nella nota commissarile e dell’effetto vincolante dell’atto sulle determinazioni dell’inca-ricato Dipartimento regionale;
c) la forza attrattiva derivante dalla domanda giudiziale avverso l’atto commissariale presupposto, dalla cui legittimità dipende quello della revoca dell’aggiudicazione, sulla quale si incentra l’interesse della ricorrente in primo grado.
Considerato, pertanto, che l’appello deve essere respinto, po-nendosi a carico dell’appellante le spese del giudizio che si liquidano in dispositivo;


P. Q. M.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila//00), in ragione di € 3000,00 (tremila//00) in favore delle parti rappresentate dall’Avvo-catura distrettuale, cumulativamente, ed in ragione di € 3000,00 (tre-mila//00) in favore della soc.coop. PROGECO, in proprio e nella qua-lità;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.


Così deciso in Palermo, addì 30 luglio 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente; Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore, Er-manno de Francisco, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.


F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore


F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario


Depositata in segreteria
il 14 gennaio 2009

 


 

 

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