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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 14 Gennaio 2009, Sentenza n. 15
APPALTI - Dichiarazione di
emergenza - Informativa supplementare atipica - Revoca dell’aggiudicazione -
Impugnazione - Competenza funzionale del TAR Lazio. La revoca
dell’aggiudicazione di un appalto, adottata - in regime di emergenza - sulla
base di un’informativa supplementare atipica, va impugnata innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis del D.L.
30 novembre 2005 n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006
n. 21. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - T. s.r.l. (avv.ti Rubino e
Cucchiara) c. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della
Protezione Civile e altri (Avv. Stato) (Conferma TAR SICILIA, Palermo, n.
2391/2007) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana -
14 gennaio 2009, n.15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 15/09 Reg.Dec.
N. 1438 Reg.Ric.
ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1438 del 2007, proposto dall’impresa
T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, con domicilio eletto in Palermo,
via G. Oberdan n. 5 presso lo studio del primo;
c o n t r o
la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE, la PREFETTURA DI AGRIGENTO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, la
PREFETTURA DI CALTANISSETTA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - COMMISSARIO
DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MUSSOMELI, ciascuno in persona del legale
rappresentante in cari-ca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato, presso cui sono per legge domiciliati, in Palermo, via De Gasperi
n. 81;
e nei confronti
della PROGECO soc. coop. con sede in Villalba, in persona del legale
rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo della costi-tuenda
A.T.I. tra le stessa e la Impresa MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÉ &
C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe
Immordino, con domici-lio eletto presso lo studio dei medesimi, in Palermo, via
Libertà n. 171;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione II della sede di Palermo, n. 2391 del 29 ottobre 2007, resa tra le
parti, concernente Revoca di aggiudicazione di lavori di migliora-mento
stabilità tratto S.P.23 di Mussomeli,
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le
Amministrazioni appellate e degli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino per la
PROGECO soc.coop in proprio e n.q.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 luglio 2008 il Consi-gliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì l’avv. G. Rubino per la T.M.G. Costruzioni,
l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellate e l’avv. G. Immordino
per la PROGECO in proprio e n.q..
Vista la sentenza appellata, pronunciata a norma dell’art. 3, comma 2 ter, del
D.L. 245/2005, come modificato dall’art. 1 della legge n. 21 del 2006
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1.1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione II di Palermo del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato inam-missibile, per la
ritenuta competenza funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
con sede in Roma, a norma dell’art. 3 comma 2-bis D.L. 245/2005, come modificato
dall’art. 1 della legge n. 21 del 2006, in relazione all’art. 5, comma 1, legge
n. 225/1992, il ricorso proposto in primo grado dalla attuale appellante per
l’annullamento:
- della nota prot. 54348 del 13 dicembre 2006, con la quale il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, in esecuzione della disposizione n. 15 del 16
novembre 2006 del Prefetto di Caltanissetta, ha revocato l'aggiudicazione, di
cui al verbale del 14.6.2006, dell’appalto dei lavori di miglioramento della
stabilità del tratto della S.P. 23 già interessato da fenomeno franoso nel
territorio del Comune di Mussomeli;
- della disposizione commissariale n. 15 del 16.11.2006 con la quale il Prefetto
di Caltanissetta, in veste di Commissario delegato per l'attuazione degli
interventi diretti a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di
Mussomeli, ha incaricato il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di
provvedere alla predetta revoca;
- dell'informativa supplementare prot. n. 2006/1411 del 14.11.2006 della
Prefettura di Agrigento - Ufficio territoriale del Go-verno;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze d'accesso agli atti presentate
dalla ricorrente (sia al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sia
alla Prefettura di Caltanissetta) il 15.12.2006, aventi ad oggetto il rilascio
di copia della comunicazione integrativa atipica di cui alla riservata
amministrativa della Prefettura di Agrigento prot. n. 2006/1411/Cert. Ant. del
14.11.2006;
- della nota prot. 3780 del 30.1.2007 del dipartimento Regionale della
Protezione civile di diniego dell'accesso alla predetta documentazione;
nonché, con motivi aggiunti:
- del provvedimento del 21.2.2007del Dipartimento regionale della Protezione
civile di “aggiudicazione provvisoria all’ATI seconda classificata”;
- della nota prot. 13122 del 27.3.2007 del Dipartimento regio-nale della
Protezione civile avente ad oggetto “comunicazione di av-venuta aggiudicazione
definitiva nei confronti dell’ATI seconda classificata”;
- della disposizione commissariale n. 17 del 24.3.2007 con la quale il Prefetto
di Caltanissetta, in veste di Commissario delegato per l’attuazione degli
interventi diretti a fronteggiare l’emergenza nel territorio del Comune di
Mussomeli, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell’ATI
Progeco soc. coop. – eredi Marotta Salvatore di Marotta Giosué & c. s.a.s.;
- la ricorrente in primo grado denuncia l’erroneità della declaratoria di
inammissibilità, sulla considerazione che il ricorso principale sarebbe stato
rivolto, prioritariamente, per l’annullamento dell’infor-mativa supplementare
atipica prot. n. 2006/1411, resa in data 14 novembre 2006 dalla Prefettura di
Agrigento e del provvedimento di revoca adottato dal Dipartimento Regionale
della Protezione Civile, mentre sarebbe stato impugnato esclusivamente quale
atto presupposto la disposizione commissariale n. 15 del 16 novembre 2006 con la
quale, in ragione ed in conseguenza della predetta informativa, il Prefetto di
Caltanissetta ha incaricato il Dipartimento Regionale della Protezione Civile di
provvedere alla revoca dell’aggiudicazione;
- sostiene, pertanto, la non applicabilità della deroga alla com-petenza
territoriale (come da giurisprudenza restrittiva, espressamente indicata) e
ripropone nel merito le censure proposte in primo grado;
- gli appellati si sono costituiti resistendo all’appello, sotto differenti
profili;
- con ordinanza n. 60/2008 del 10 gennaio 2008, è stata respinta l’istanza
cautelare e, successivamente, la causa, chiamata alla pubblica udienza del 30
luglio 2008, è stata trattenuta in decisione;
2. L’appello è infondato;
- come precisato nella sentenza impugnata, con il ricorso introduttivo e con i
successivi motivi aggiunti, è stata impugnata la disposizione n. 15 del
16.11.2006 con la quale il Prefetto di Caltanissetta, in veste di Commissario
delegato per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l’emergenza
nel territorio del comune di Mussomeli, ha incaricato il Dipartimento regionale
della protezione civile di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione
dell’appalto di lavori di miglioramento della stabilità del tratto della Strada
provinciale 23, già interessato da fenomeno franoso del 2.2.2005, nel territorio
del Comune di Mussomeli;
- trattasi di atto commissariale adottato - sulla base di informa-tiva
supplementare atipica della Prefettura di Agrigento - nell’ambito della gara
indetta, in regime di emergenza (dichiarata con D.P.C.M. 24 marzo 2005), nei
tempi stabiliti da tale decreto, dal Dipartimento regionale della Protezione
civile, a ciò incaricato dallo stesso Prefetto di Caltanissetta, con
disposizione commissariale n. 8 del 7 marzo 2006, nella veste propria di
Commissario delegato per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare
l’emergenza nel territorio del Comune di Mussomeli, in forza della nomina
conferita con OPCM del 13 maggio 2005 che ha, anche, espressamente, facultato il
Commissario anzidetto ad avvalersi del Dipartimento regionale.
- deve, pertanto, farsi applicazione, nel caso in esame, della disposizione
contenuta nell’art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, convertito
con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006 n. 21, in forza del quale “in tutte
le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della
legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti
commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure
cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”
in considerazione:
a) della natura ed efficacia della informazione supplementare atipica della
Prefettura di Agrigento (art. 1 septies, D.L. n. 629/1982);
b) della valutazione discrezionale contenuta nella nota commissarile e
dell’effetto vincolante dell’atto sulle determinazioni dell’inca-ricato
Dipartimento regionale;
c) la forza attrattiva derivante dalla domanda giudiziale avverso l’atto
commissariale presupposto, dalla cui legittimità dipende quello della revoca
dell’aggiudicazione, sulla quale si incentra l’interesse della ricorrente in
primo grado.
Considerato, pertanto, che l’appello deve essere respinto, po-nendosi a carico
dell’appellante le spese del giudizio che si liquidano in dispositivo;
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in
complessivi € 6.000,00 (seimila//00), in ragione di € 3000,00 (tremila//00) in
favore delle parti rappresentate dall’Avvo-catura distrettuale, cumulativamente,
ed in ragione di € 3000,00 (tre-mila//00) in favore della soc.coop. PROGECO, in
proprio e nella qua-lità;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 30 luglio 2008 dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di
consiglio con l'intervento dei Signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente;
Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore, Er-manno de Francisco, Filippo Salvia,
Pietro Ciani, componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 14 gennaio 2009
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