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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 9 Febbraio 2009, Sentenza n. 48
RIFIUTI - Tariffa per la gestione
dei rifiuti urbani - Art. 238 d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria ex c.
11 - Società d’ambito - Potere di determinare la tariffa prima dell’emanazione
del regolamento ministeriale di cui al comma 6 - Insussistenza. La “Tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani” - ai sensi del combinato disposto dei commi
3, 6 e 11 dell’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- “è determinata, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle
Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio
di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce
tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 -
“disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”;
conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti”. È pertanto evidente che la disciplina transitoria,
espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza,
in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa,
neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit.
comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei
termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari. Sicché le società
d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il
potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono
soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai
diversi comuni interessati. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv.
Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata
dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso -
Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Regione Siciliana - O.M. n.
2983/1999 - Fissazione commissariale della tariffa - Società d’ambito -
Traslazione sugli utenti - Limiti. La fissazione commissariale della tariffa
di igiene ambientale (O.M. n. 2983/1999) non può essere direttamente traslata,
al di fuori del procedimento disciplinato dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006,
dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti, la stessa ordinanza di
protezione civile a prevedere che “le amministrazioni competenti … provvederanno
alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità”; le quali, dunque, non
possono che essere quelle conseguenti all’applicazione delle ordinarie norme
tariffarie, allorché il servizio sia gestito dalle società d’ambito. Se, in
altri termini, il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per il
servizio di gestione dei rifiuti” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M.
cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “la tariffa delle discariche
comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del
servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni
straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa
commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente
fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione
ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa
essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse
società d’ambito. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci)
c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei
rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso -
Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Società d’ambito - Adeguamento della tariffa - Delega di funzioni
da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O. - Esclusione. Va escluso in
radice che le società d’ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei
rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore - possano
invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O.,
giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non
possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.
Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. -
Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della
Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Natura - Prestazione patrimoniale
imposta. la Tariffa di igiene ambientale è riconducibile al genus delle
prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo
di sottrarsi. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E.
s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti
della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
APPALTI - Affidamento in house - Requisiti della partecipazione totalitaria e
del controllo analogo - Interpretazione restrittiva. I due fondamentali
requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini
dell’affidamento in house- ossia la partecipazione totalitaria del soggetto
pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; nonché il
c.d. “controllo analogo” (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi
interni) che il primo deve avere su quest’ultima - vanno interpretati
restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle
circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su
colui che intende avvalersene. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti
(avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione
integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro
ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 48/09 Reg.Dec.
N. 377
431 Reg.Ric.
ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello nn. 377/2008 e 431/2008, proposti da:
- Ric. n. 377/2008 - ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI DEI SERVIZI
PUBBLICI, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55,
presso l’avv. Caterina Mannino;
- Ric. n. 431/2008 - IL TIGLIO Società cooperativa sociale S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55, presso l’avv.
Caterina Mannino;
c o n t r o
ENNA EUNO S.p.A. – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Armao e domicilio eletto
presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
e nei confronti di
SICILIA AMBIENTE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caldarera e domicilio eletto in Palermo,
piazza Vittorio Emanuele Orlando 33, presso lo studio dell’avv. Girolamo
Calandra;
nonché del
COMUNE DI TROINA, in persona del sindaco pro tempore, non co-stituito in
giudizio;
e di (relativamente al ric. n. 377/08)
SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE,
DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Astone e domicilio eletto presso il
suo studio in Palermo, via F. Scaduto 14;
SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, SEDE
PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. III), n. 52
del 4 gennaio 2008.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. G. Armao per la Enna Euno
s.p.a., dell’avv. M. Caldarera per la Sicilia Ambiente s.p.a. e dell’avv. F.
Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2008, il Consi-gliere Ermanno de
Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. S. Faraci per gli appellanti, l’avv. G. Ar-mao per la
Enna Euno s.p.a., l’avv. M. Caldarera per la Sicilia Am-biente s.p.a. e l’avv.
F. Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha
respinto, previa riunione, i ricorsi degli odierni appellanti per l’annullamento
(quanto al ricorso di Assoutenti): della deliberazione dell’Assemblea ordinaria
dei soci di Enna Euno s.p.a. del 11 dicembre 2006, recante l’approvazione della
Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007; della deliberazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci di Enna Euno s.p.a. del 2 ottobre 2006,
recante la comunicazione dello stato di attuazione del piano di risanamento e
conferimento dei servizi; della delibera del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del
27 dicembre 2006, recante esecutività della citata delibera assembleare del 2
ottobre 2006; della Convenzione stipulata dalla stessa Enna Euno s.p.a. con la
Serit Sicilia s.p.a. per la riscossione della tariffa di igiene ambientale per
l’anno 2006; nonché (quanto al ricorso della società Il Tiglio) della delibera
del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, recante affidamento
diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’A.T.O. di
Enna Euno a Sicilia Ambiente s.p.a., con approvazione della convenzione, del
progetto tecnico-economico e del disciplinare tecnico e conferma della delibera
assembleare del 2 ottobre 2006; della convenzione stipulata il 19 gennaio 2007
tra Enna Euno e Sicilia Ambiente per l’affidamento diretto del servizio del
ciclo integrato dei rifiuti dal 1 gennaio 2007; della delibera del C.d.A. della
Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, della cit. convenzione del 19 gennaio
2007 e di ogni altro atto che ha previsto o disposto la cessione a Sicilia
Ambiente del contratto stipulato tra il Comune di Troina e la Cooperativa Il
Tiglio il 28 novembre 2002, già ceduto il 10 agosto 2004 dal Comune di Troina
alla società Enna Eu-no; di tutti gli ulteriori atti relativi all’affidamento
diretto a Sicilia Ambiente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
nell’A.T.O. Enna Euno, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché
delle deliberazioni assembleari del 28 dicembre 2005 e del 2 ottobre 2006 con
cui l’A.T.O. Enna Euno ha individuato in Sicilia Ambiente il soggetto cui
affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’A.T.O.
denominato “EN 1”.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – Preliminarmente – disattesa l’eccezione di inammissibilità del relativo
appello per asserita tardività del suo deposito, effettuato il 9 aprile 2008 e
dunque nei 15 giorni dall’ultima notifica perfezionatasi il 28 marzo 2008 – il
Collegio verifica la tempestività del ricorso di primo grado della società Il
Tiglio e ne rileva d’ufficio l’irricevibilità.
In primo grado, invero, tale ricorso è stato ritenuto tempestivo sull’assunto
che, sebbene la ricorrente avesse avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati
quantomeno dal 11 aprile 2007 (avendo partecipato alla seduta del C.d.A. di Enna
Euno dedicata all’esame delle tematiche connesse con il subentro di Sicilia
Ambiente nella gestione del servizio integrato dei rifiuti), nondimeno il
termine per l’impugna-zione non potesse considerarsi decorrente fino a quando
l’interessato non avesse avuto conoscenza non solo dell’esistenza e della
lesività degli atti successivamente impugnati, ma anche del relativo contenuto,
onde poterne valutare l’eventuale illegittimità.
Viceversa, per costante orientamento di questo Consiglio, è condizione
necessaria e sufficiente perché inizi a decorrere il termine per l’impugnazione
giurisdizionale amministrativa che al soggetto interessato siano note
l’esistenza e la lesività degli atti amministrativi che lo riguardano.
Ricorrendo ambo, e sole, dette due condizioni, è onere del soggetto leso
gravarsi con immediatezza avverso gli atti che reputi ingiustamente lesivi della
propria sfera giuridica, deducendone quantomeno l’ingiustizia manifesta; la
conoscenza sopravvenuta (che può anche derivare dall’istruttoria disposta dal
giudice) dei relativi e ulteriori vizi di legittimità consente, invece, la
successiva proposizione di motivi aggiunti, purché il primo gravame – ancorché
c.d. “al buio” – sia stato però tempestivamente proposto.
Nella specie, è incontroverso che la conoscenza dell’esistenza e della lesività
degli atti impugnati si sia verificata, in capo alla società Il Tiglio, al più
tardi a far data dal 11 aprile 2007; e che il ricorso di primo grado è stato
passato per le notifiche in data successiva al 11 giugno 2007 (per essere poi
depositato presso il TAR, nel termine dimidiato ex art. 23-bis della legge n.
1034/1071, il 2 luglio 2007): ne segue, in applicazione del richiamato
orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di
primo grado di “Il Tiglio”.
2. – Passando, quindi, a trattare dell’appello di Assoutenti, il Consiglio ne
rileva la fondatezza.
Si premette, sulle preliminari eccezioni delle controparti: 1) che l’appello è
stato tempestivamente depositato il 1 aprile 2008, dato che la sua ultima
notifica, a mezzo posta, alla Serit Sicilia s.p.a., passata il 15 marzo 2008, si
è perfezionata con la consegna il 17/19 marzo 2008; 2) che le censure proposte
sono sufficientemente specifiche, tanto da non incorrere nell’eccepita
inammissibilità per asserita genericità; 3) che il contraddittorio risulta
radicato, in primo grado, nei confronti di tutti i soggetti emananti gli atti
impugnati e controinteressati al loro annullamento; 4) che non vanno considerati
tali, né perciò litisconsorti necessari, tutti i singoli comuni appartenenti
all’A.T.O. EN 1, il quale è invece passivamente legittimato a resistere da solo
al ricorso; 5) che l’appellante ha interesse all’annullamento degli atti
impugnati, e che tale interesse non è inciso dall’asserita omessa impugnazione
di altri atti, invero privi di diretto rilievo nei confronti dell’appellante,
sicché non va dichiarata neppure per tale profilo l’inammissibilità del ricorso.
3. – Quanto al merito del gravame in esame, il suo primo moti-vo reitera le
censure avverso l’impugnata deliberazione dell’Assem-blea ordinaria della
società d’ambito Enna Euno S.p.A. del 11 dicem-bre 2006, con cui è stata
approvata la Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007, per violazione
dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il motivo è fondato.
La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” – ai sensi del combinato
disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 – “è determi-nata, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità
d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al
comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente – cui il cit. comma 6 conferisce
tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 –
“disciplina, con appo-sito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei
quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”;
conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti”.
È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11,
implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società
d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via
provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con
l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge
per l’emanazione di atti regolamentari.
Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il pre-detto
regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal
cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe
già determinate dai diversi comuni interessati.
Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle
tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni
ricompresi nell’A.T.O. Enna 1.
4. – Più articolato è il discorso relativo alla vigenza (contestata
dall’appellante) dei provvedimenti del Presidente della Regione siciliana quale
Commissario governativo per l’emergenza rifiuti.
Contrariamente a quanto assume l’appellante, va detto che l’ordinanza di
protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, che ha di-sposto la nomina e
disciplinato i poteri del Commissario per l’emer-genza rifiuti, sebbene
annullata – verosimilmente con effetto erga omnes – da T.A.R. Lazio 14 febbraio
2001, n. 1148, è stata tuttavia reiterata dall’art. 1-ter del D.L. 7 febbraio
2003, n. 15 (“Sono con-fermate la nomina del Presidente della Regione siciliana
a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999,
n. 2983 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e
6, nonché di cui alle successive O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, O.M. 21 luglio
2000, n. 3072, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, e O.M. 22 marzo 2002, n 3190; sono
comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze
stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario
delegato - Presidente della Regione siciliana”). Ne deriva – per il primato
della legge finché non dichiarata contrastante con la Costituzione – l’astratta
sussistenza dei poteri del Commissario.
Va però verificato in dettaglio quale sia l’ambito di tali poteri.
Orbene, la cit. O.M. n. 2983/1999 prevede, al suo art. 7, comma 1, che “gli
impianti, una volta realizzati [dal Commissario delegato], vengono trasferiti
alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le
proprie disponibilità”; che (comma 3) “per il servizio di gestione dei rifiuti,
effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato,
questi fissa una apposita tariffa”, parametrata secondo i criteri di cui al
successivo comma 4; e che, in base al comma 5, “il commissario delegato -
presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa
delle discariche comunque in esercizio”.
Secondo un’esegesi costituzionalmente orientata di tali norme, stima il Collegio
di dover escludere che la fissazione commissariale della tariffa di igiene
ambientale possa essere direttamente traslata, al di fuori del procedimento
disciplinato dal cit. art. 238, dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti,
la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “le amministrazioni
competenti … provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie
disponibilità”; le quali, dunque, non possono che essere quelle conseguenti
all’applicazione delle ordinarie norme tariffarie, allorché il servizio sia
gestito dalle società d’ambito.
Se, in altri termini, il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per
il servizio di gestione dei rifiuti” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M.
cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “la tariffa delle discariche
comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del
servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni
straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa
commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente
fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione
ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa
essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse
società d’ambito.
Piuttosto, deve ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni
normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo
alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla
scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.;
sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria,
diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si
dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo
meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare
nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di
gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle
amministrazioni competenti in via ordinaria.
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune
resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.
In questo senso depongono:
1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;
2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva,
delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento
giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti attività
poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni
ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, ex
uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;
3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre
2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia
la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea
dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua
impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord.
19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere
sull’impugnativa).
Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente
stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse
comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte
dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione
legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle
competenze loro attribuite dalla legge.
Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di derminare – al
di fuori del contesto, ancora in itinere, tracciato dal cit. art. 238 – la
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita
l’ulteriore censura volta a contestarne l’applicazione retroattiva all’anno
2006, in base al principio di irretroattività dell’imposizione tributaria.
Merita comunque evidenziarsi – trattandosi di un corollario, utile quantomeno ad
colorandum, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato – che
il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (pag. 36 sentenza
appellata), reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al genus delle
prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo
di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, di un (con-)tributo.
5. – L’ulteriore motivo di appello che va esaminato, perché non assorbito
dall’accoglimento di quelli già trattati, è quello che reitera le censure di
illegittimità dell’affidamento diretto, ossia senza gara, del servizio in
discorso dalla società d’ambito Enna Euno s.p.a. alla Sicilia Ambiente s.p.a.,
sul contestato assunto del suo essere “in house” rispetto alla prima.
Anche questo motivo di appello è fondato e va dunque accolto.
In ordine alla nozione – invero giurisprudenzialmente sempre meno controversa,
ma sempre più restrittiva – di società che possa considerarsi “in house” (ossia
interna) rispetto ad un’amministrazione aggiudicatrice, giova richiamare
l’analitica esposizione contenuta nella decisione di questo Consiglio 4
settembre 2007, n. 719 – peraltro ampiamente riportata nel corpo motivazionale
della sentenza gravata – ai cui principi può farsi recettizio richiamo e che
vanno qui applicati.
In proposito, il Collegio non condivide la conclusione cui il giudice di primo
grado è pervenuto – in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto che
rendano legittimo il ricorso all’affidamento diretto del servizio in questione:
ossia alla ricorrenza, nel caso di specie, della c.d. “eccezione Teckal” – a
proposito della Sicilia Ambiente s.p.a. e del suo rapporto con la società
d’ambito Enna Euno.
È la stessa sentenza gravata a ricordare che i due fondamentali requisiti in
proposito elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale – ossia la
partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della
società “in house” affidataria; nonché il c.d. “controllo analogo” (a quello,
totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su
quest’ultima – vanno “interpretat[i] restrittivamente e l’onere di dimostrare
l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga
a quelle regole grava su colui che intende avvalersene”.
Orbene, sembra chiaro al Collegio come, nel caso in esame, non ricorra,
quantomeno, il primo presupposto (cioè quello della par-tecipazione pubblica
totalitaria al capitale sociale della società che si assume essere “in house”);
condizione comunque necessaria, e da sola neppure sufficiente, per la
legittimità dell’affidamento diretto.
Invero il capitale sociale di Sicilia Ambiente s.p.a. è detenuto per il 51%,
dalla stessa Enna Euno s.p.a., ma per la restante frazione è solo in parte di
proprietà dei vari enti locali ricompresi nel relativo A.T.O. (anch’essi da
considerare legittimamente amministrazioni ag-giudicatrici).
Può prescindersi dalla questione, trattata dalle parti, del rilievo da
attribuirsi alla data (2 ottobre 2006) in cui la società Enna Euno ha deliberato
di affidare il servizio, senza gara, alla Sicilia Ambiente (data in cui nel
capitale sociale di quest’ultima era ancora presente, tra gli altri, un soggetto
privato: la CO.SI.AM. società consortile a r.l.; nonché data alla quale non
erano state ancora deliberate le modifiche statutarie che, dal 11 dicembre 2006,
attribuirono agli enti azionisti il c.d. controllo analogo); ovvero alla
successiva data (19 gennaio 2007) di stipula della convenzione di affidamento
diretto a Sicilia Ambiente; o, infine, a quella (27 dicembre 2007) in cui è
stata rinnovata la deliberazione di Enna Euno di procedere al tale affidamento
diretto.
È infatti rilievo dirimente quello che, sotto tutte tali date (ma anche dopo),
nel capitale sociale di Sicilia Ambiente è presente – oltre a soggetti pubblici,
anche non territoriali, estranei all’A.T.O. “Enna 1” ove andrà svolto il
servizio affidato (ciò che potrebbe astrattamente incidere in senso restrittivo
sull’effettività del “controllo analogo” esercitabile da Enna Euno sulla sua
società asseritamente “in house”) – almeno un ente privato: l’Unione Regionale
delle Provincie Siciliane.
Che detta Unione sia un soggetto di diritto privato risulta in modo certo dal
suo Statuto: che, al relativo art. 1, dà atto essere stata “costituita con atto
pubblico di data 25/10/1963, a ministero del Notaio dott. Cesare Di Giovanni”,
che “è regolata dalle disposizioni del presente Statuto”; persegue gli scopi
indicati nel relativo art. 4; è finanziata, ex art. 9, con un contributo degli
Enti pubblici associati stabilito annualmente dal Comitato esecutivo; si
autodefinisce, all’art. 4 comma 8, una “Associazione” e stabilisce la
devoluzione del proprio patrimonio, “in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, in un’ottica puramente non profit, ad altra associazione con finalità
analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge”.
È pacifico, nell’attuale stato di evoluzione giurisprudenziale, che il requisito
della totalità della proprietà pubblica del capitale della società “in house”
debba sussistere in termini assoluti.
Per escludere radicalmente ogni possibilità di legittimo affida-mento “in house”
è infatti sufficiente che vi sia, sebbene in minima percentuale, una
partecipazione privata al capitale sociale.
Nella specie, lo 0,5% del capitale sociale di Sicilia Ambiente è in atto
detenuto dall’Unione Regionale delle Provincie Siciliane.
Ciò comporta l’accoglimento del motivo di appello in esame, con assorbimento di
quelli ulteriori, perché ad esso subordinati.
6. – In conclusione, riuniti gli appelli, va dichiarata d’ufficio l’irricevibilità
del ricorso di primo grado dell’appellante Il Tiglio s.c.s.p.a., mentre va
integralmente accolto il gravame di Assoutenti.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la
compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede
giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe, dichiara irricevibile il
ricorso proposto in primo grado dalla società “Il Tiglio”, accoglie l’appello di
“Assoutenti” e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli
atti da quest’ultima impugnati.
Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale, riunito a Palermo nelle ca-mere di consiglio del 5
novembre e del 11 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo
Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, estensore,
Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 9 febbraio 2009
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