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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/01/2009 (Ud. 19/11/2008), Sentenza n. 143
URBANISTICA ED EDILIZIA – Ordine di demolizione - Inottemperanza - Archiviazione
e restituzione immobile all’amministrazione comunale – Provvedimento del GIP -
Presupposti – Fattispecie - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Art.
7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001). In
materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto
abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione
essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare
se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale
effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla
notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n.
47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001) [Cassazione Sezione
III n. 37883/2001]. L'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione
progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale
l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime
avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di
demolizione di cui al secondo comma, allo spirare del novantesimo giorno dalla
notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato
ottemperanza. Nella specie, è legittimo il provvedimento del GIP con il quale
viene disposta l’archiviazione del procedimento relativo al reato edilizio e
disposta la restituzione delle opere e dell’area di sedime al Comune divenuto
proprietario a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Inoltre,
non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa perché - con la richiesta
d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il
GIP non è tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente
previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata
della richiesta. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Vangone.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/01/2009 (Ud. 19/11/2008), Sentenza n.
143
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UDIENZA 19.11.2008
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.27325/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giulio SARNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Vangone Teresa, nata a Boscoreale 8.02.1942, avverso il
decreto del GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 14.05.2007 con cui è
stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 4000880 rgnr, in cui era
indagata per reati di cui agli art. 44, 95, 71,72, 64, 65 d.P.R. n. 380/2001;
163 d. lgs. n. 490/1999; 734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei
reati ed è stata ordinata la restituzione del manufatto in sequestro e dell'area
di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive
[c.d. pertinenze urbanistiche], come dettagliatamente indicate nell'ordine di
demolizione di cui all'ordinanza n.1503, in favore del proprietario Comune di
Boscotrecase;
Visti gli atti;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Letta la requisitoria del PM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
osserva
Con decreto in data 14.05.2007 il
GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del
procedimento n. 4000880 rgnr, in cui Vangone Teresa era indagata dei reati di
cui agli art. 44, 95, 71, 72, 64, 65 d.P.R. n. 380/2001; 163 d. lgs. n.490/1999;
734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati ed ha ordinato [ex
art. 31, commi 3 e 6, del d.P.R n. 380/2001] la restituzione del manufatto in
sequestro e dell'area di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive [c.d. pertinenze urbanistiche], come dettagliatamente
indicate nell'ineseguito ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 1503, in
favore del proprietario Comune di Boscotrecase.
Avverso il decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando
violazione di legge per la disposta restituzione delle cose in sequestro in
favore del Comune senza aver avuto "la possibilità d 'interloquire sulla
questione" per rinunciare "al beneficio estintivo" o per dimostrare
che l'inottemperanza all'ingiunzione di demolire era giustificata dalla
presentazione di un'istanza di sanatoria, non ancora decisa, sicché il
provvedimento a lei pregiudizievole aveva leso il diritto a difendersi.
Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
La restituzione del bene in favore
del Comune è conforme alla chiara formulazione del dettato normativo e ai
principi della giurisprudenza amministrativa e di questa Corte secondo cui "in
materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto
abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione
essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare
se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale
effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla
notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n.
47 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001]" [Cassazione Sezione
III n. 37883/2001 RV. 220354], avendo il GIP rilevato che, in data 13.02.2004,
era stata notificata all'indagata l'ordinanza n. 1503 d'ingiunzione alla
demolizione entro il termine di 90 giorni e che i VV UU avevano accertato
l'inottemperanza all'ingiunzione, sicché il manufatto abusivo e l'area di sedime,
estesa alle pertinenze urbanistiche, erano stati acquisiti ipso iure al
patrimonio comunale.
Nella citata sentenza è stato messo in risalto "l'automatismo della
fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma
indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune
dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito
dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma,
allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato,
ove questi non vi abbia prestato ottemperanza."
A conferma di tale interpretazione, resa agevole dall'inequivoco tenore del
dettato normativo, milita, altresì il disposto di cui comma quarto, a termini
del quale "l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato costituisce
titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari; "tali disposizioni evidenziano chiaramente la natura di
adempimenti, estrinseci rispetto all'acquisizione in proprietà e a questa
consequenziali e accessori, della trascrizione (assolvente a fini di pubblicità,
essenzialmente in funzione dell'opponibilità ai terzi dell 'acquisito) e
dell'immissione in possesso, diretta al conseguimento della materiale
apprensione del bene, già entrato nel patrimonio dell'ente pubblico per effetto
del titolo, costituito dalla causa di ablazione, di efficacia costitutiva,
prevista dal comma precedente".
Nel caso di specie, in cui non è controverso che vi sia stata l'emissione
dell'ingiunzione demolitoria e che la stessa sia rimasta inosservata
dall'indagata, nonostante il decorso del termine, non essendo state provate, né
dedotte, eventuali ragioni impeditive dell'osservanza del provvedimento, oppure
di sospensione o di caducazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dello
stesso, il soggetto al quale doveva essere restituita la cosa sequestrata non
era l'indagata, ma, ex art. 31 del citato T.U., il Comune di Boscotrecase,
proprietario dell'immobile e titolare del relativo "ius possidendi."
Non sussiste la denunciata
violazione del diritto di difesa perché - con la richiesta d'archiviazione per
infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non è tenuto a
darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente previsto per la persona
offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta.
Conseguentemente il diritto di difesa non ha subito pregiudizio alcuno,
considerando, altresì, che la ricorrente, avrebbe dovuto attivarlo sin dalla
notifica dell'ingiunzione a demolire, per segnalare, entro il termine
assegnatole, eventuali legittimi impedimenti ostativi all'esecuzione
dell'ingiunzione e che alla stessa non è preclusa la tutela della propria
posizione ove ritenga di esercitare ogni rilevante facoltà difensiva nella
competente sede amministrativa.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di
Consiglio in Roma il 19.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 08/01/2009
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