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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/01/2009 (Ud. 19/11/2008), Sentenza n. 143



URBANISTICA ED EDILIZIA – Ordine di demolizione - Inottemperanza - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale – Provvedimento del GIP - Presupposti – Fattispecie - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Art. 7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001).
In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001) [Cassazione Sezione III n. 37883/2001]. L'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza. Nella specie, è legittimo il provvedimento del GIP con il quale viene disposta l’archiviazione del procedimento relativo al reato edilizio e disposta la restituzione delle opere e dell’area di sedime al Comune divenuto proprietario a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Inoltre, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa perché - con la richiesta d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non è tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Vangone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/01/2009 (Ud. 19/11/2008), Sentenza n. 143

 


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UDIENZA  19.11.2008

SENTENZA N.

REG. GENERALE n.27325/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO                       Presidente
Dott. Alfredo TERESI                             Consigliere
Dott. Margherita MARMO                       Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                      Consigliere
Dott. Giulio SARNO                               Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da Vangone Teresa, nata a Boscoreale 8.02.1942, avverso il decreto del GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 14.05.2007 con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento n. 4000880 rgnr, in cui era indagata per reati di cui agli art. 44, 95, 71,72, 64, 65 d.P.R. n. 380/2001; 163 d. lgs. n. 490/1999; 734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati ed è stata ordinata la restituzione del manufatto in sequestro e dell'area di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive [c.d. pertinenze urbanistiche], come dettagliatamente indicate nell'ordine di demolizione di cui all'ordinanza n.1503, in favore del proprietario Comune di Boscotrecase;

Visti gli atti;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Letta la requisitoria del PM, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;


osserva


Con decreto in data 14.05.2007 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 4000880 rgnr, in cui Vangone Teresa era indagata dei reati di cui agli art. 44, 95, 71, 72, 64, 65 d.P.R. n. 380/2001; 163 d. lgs. n.490/1999; 734 e 349 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati ed ha ordinato [ex art. 31, commi 3 e 6, del d.P.R n. 380/2001] la restituzione del manufatto in sequestro e dell'area di sedime su cui esso sorge e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive [c.d. pertinenze urbanistiche], come dettagliatamente indicate nell'ineseguito ordine di demolizione di cui all'ordinanza n. 1503, in favore del proprietario Comune di Boscotrecase.


Avverso il decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per la disposta restituzione delle cose in sequestro in favore del Comune senza aver avuto "la possibilità d 'interloquire sulla questione" per rinunciare "al beneficio estintivo" o per dimostrare che l'inottemperanza all'ingiunzione di demolire era giustificata dalla presentazione di un'istanza di sanatoria, non ancora decisa, sicché il provvedimento a lei pregiudizievole aveva leso il diritto a difendersi.


Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.


La restituzione del bene in favore del Comune è conforme alla chiara formulazione del dettato normativo e ai principi della giurisprudenza amministrativa e di questa Corte secondo cui "in materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001]" [Cassazione Sezione III n. 37883/2001 RV. 220354], avendo il GIP rilevato che, in data 13.02.2004, era stata notificata all'indagata l'ordinanza n. 1503 d'ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 giorni e che i VV UU avevano accertato l'inottemperanza all'ingiunzione, sicché il manufatto abusivo e l'area di sedime, estesa alle pertinenze urbanistiche, erano stati acquisiti ipso iure al patrimonio comunale.


Nella citata sentenza è stato messo in risalto "l'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza."


A conferma di tale interpretazione, resa agevole dall'inequivoco tenore del dettato normativo, milita, altresì il disposto di cui comma quarto, a termini del quale "l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; "tali disposizioni evidenziano chiaramente la natura di adempimenti, estrinseci rispetto all'acquisizione in proprietà e a questa consequenziali e accessori, della trascrizione (assolvente a fini di pubblicità, essenzialmente in funzione dell'opponibilità ai terzi dell 'acquisito) e dell'immissione in possesso, diretta al conseguimento della materiale apprensione del bene, già entrato nel patrimonio dell'ente pubblico per effetto del titolo, costituito dalla causa di ablazione, di efficacia costitutiva, prevista dal comma precedente".


Nel caso di specie, in cui non è controverso che vi sia stata l'emissione dell'ingiunzione demolitoria e che la stessa sia rimasta inosservata dall'indagata, nonostante il decorso del termine, non essendo state provate, né dedotte, eventuali ragioni impeditive dell'osservanza del provvedimento, oppure di sospensione o di caducazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dello stesso, il soggetto al quale doveva essere restituita la cosa sequestrata non era l'indagata, ma, ex art. 31 del citato T.U., il Comune di Boscotrecase, proprietario dell'immobile e titolare del relativo "ius possidendi."


Non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa perché - con la richiesta d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non è tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta.

Conseguentemente il diritto di difesa non ha subito pregiudizio alcuno, considerando, altresì, che la ricorrente, avrebbe dovuto attivarlo sin dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, per segnalare, entro il termine assegnatole, eventuali legittimi impedimenti ostativi all'esecuzione dell'ingiunzione e che alla stessa non è preclusa la tutela della propria posizione ove ritenga di esercitare ogni rilevante facoltà difensiva nella competente sede amministrativa.


Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.


P Q M
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 19.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 08/01/2009



 


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