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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 04/11/2008), Sentenza n. 1824



RIFIUTI - TUTELA DELL'AMBIENTE - Gestione rifiuti e gerarchia delle fonti normative - Competenza esclusiva dello Stato (Art. 117 Cost.) - Legge regionale, circolare o altro - Competenza - Esclusione - Art. 51, c. 3, D.Lgs. 22/1997.
In materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, una legislazione regionale e a maggior ragione una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione, non può derogare alla disciplina legislativa dello Stato, giacché lo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. ha competenza esclusiva nella tutela dell' ambiente. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Cavalli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 04/11/2008), Sentenza n. 1824

PROCEDURE - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità del ricorso - Prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata - Preclusione di rilevazione e dichiarazione. L'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Cavalli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 04/11/2008), Sentenza n. 1824



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UDIENZA  4.11.2008

SENTENZA N.2200

REG. GENERALE n.19766/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Aldo GRASSI                                   Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO                          Consigliere (est.)
Dott. Alfredo TERESI                                Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI                       Consigliere
Dott. Silvio AMOROSO                             Consigliere

 
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto per CAVALLI Pierantonio, nato a Varenna il 28.11.1939,

- avverso la sentenza resa il 21.1.2008 dalla Corte d'appello di Milano.
- Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
- Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
- Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo dichiararasi inammissibile il ricorso,
- Udito il difensore della parte civile, avv. //
- Udito il difensore dell' imputato, avv.//
Osserva:


Fatto e diritto
 

1 - Con sentenza del 21.1.2008 la Corte d'appello di Milano, confermando sul punto quella resa il 31.1.2007 dal Tribunale di Lecco, ha condannato Pierantonio CavaIli alla pena (condizionalmente sospesa) di otto mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda, avendolo giudicato colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997, perché - nella sua qualità di sindaco del comune di Varenna dal maggio 2001 - aveva gestito due discariche in mancanza della prescritta autorizzazione (in Varenna sino al 1.3.2004, data del decreto dispositivo del giudizio).


La corte territoriale, inoltre, ha dichiarato non doversi procedere in ordine allo stesso reato contro Carlo Molteni, sindaco dello stesso comune dal 2000 sino al maggio 2001, perché il reato era estinto per prescrizione.

Prendendo in considerazione i motivi di appello, la corte milanese ha sostanzialmente osservato e ritenuto che:
- integra il reato di abusiva realizzazione di discarica di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997;
- nel caso di specie i sindaci del comune di Varenna avevano realizzato e gestito due discariche non autorizzate; e non potevano invocare la buona fede, sia perché fin dal 1997 la provincia di Lecco aveva inviato ripetuti solleciti per attivare e completare la procedura di autorizzazione, sia perché la circostanza che avevano emanato ordinanze contingibili e urgenti nella soggetta materia dimostrava che avevano perfetta conoscenza della situazione di fatto e di diritto e intendevano aggirare le proprie responsabilità proprio attraverso l'emanazione delle ordinanze;
- le discariche realizzate non avevano neppure i requisiti minimi per potersi qualificare come piazzole ecologiche, asseritamente sottratte al regime autorizzatorio.


2 - Il difensore del Cavalli ha presentato ricorso per cassazione denunciando due motivi originari di annullamento e uno aggiunto.


In particolare, deduce:


2.1 - violazione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997.
Sostiene che il principio della retroattività della legge penale più favorevole si applica anche alle norme integratrici delle norme incriminatrici e che in forza di questo principio le aree ecologiche istituite nel comune di Varenna non configuravano il reato contestato. Infatti, la Provincia di Lecco, con missiva del 9.1.2006, aveva comunicato al comune l'archiviazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti ubicata in località Pino, considerato che:

a) per effetto della Circolare della Regione Lombardia del 1.6.2005 e del Programma Regionale di Gestione Rifiuti, approvato dalla Giunta Regionale il 27.6.2005, le aree attrezzate per la raccolta di rifiuti differenziati sono riclassificate come "centri di raccolta e piattaforme per la raccolta differenziata";

b) i predetti centri di raccolta non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/1997, ma sono soltanto disciplinati dai regolamenti comunali ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo;


2.2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato;


2.3 - intervenuta prescrizione del reato. Osserva che il reato è stato contestato come commesso "dal 2001 ad oggi", dove per "oggi" deve intendersi la data di emissione del decreto dispositivo del giudizio, che è il 1.3.2004. Ne discende che la prescrizione è maturata il 1.9.2008.


3 - Il ricorso è inammissibile.


Col primo motivo di ricorso (n. 2.1) il difensore deduce una circostanza di fatto nuova, ovverosia l'archiviazione della istanza di autorizzazione avanzata dal comune di Varenna, non valutata dai giudici di merito e, come tale, sottratta alla cognizione del giudice di legittimità. Quanto alla disciplina regionale successivamente intervenuta in materia di centri di raccolta, come tali sottratti al regime autorizzatorio, basta osservare che - con motivazione incensurabile in questa sede - i giudici di merito hanno accertato che le discariche de "quibus" non avevano i requisiti minimi richiesti per essere qualificati come centri di raccolta, e per conseguenza non potevano sottrarsi alla necessità della preventiva autorizzazione.


E' peraltro opportuno aggiungere che, comunque, una legislazione regionale, e a maggior ragione una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione, non possono derogare alla disciplina legislativa dello Stato in materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, giacché lo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. ha competenza esclusiva nella tutela dell'ambiente.


Manifestamente infondata è la seconda censura (n. 2.2),. giacché i giudici di merito hanno ravvisato l'elemento psicologico del reato con motivazione logica e congrua, valorizzando la circostanza che il sindaco Cavalli, in seguito ai ripetuti solleciti inviati dalla provincia di Lecco, era consapevole della necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva.


4 - L'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266).


Nel caso di specie, come ha osservato esattamente il ricorrente (v. 2.3), la prescrizione deve ritenersi maturata il 1.9.2008, e quindi molti mesi dopo l'emanazione della sentenza impugnata.


5 - Consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, il ricorrente non appare esente da colpa sulla valutazione di ammissibilità della impugnazione.


P.Q.M.
 

la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 4.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 19/01/2009


 


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