AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3590



URBANISTICA ED EDILIZIA - Volumi tecnici - Nozione e funzione - Fattispecie: ampliamento del vano cucina.
I "volumi tecnici' sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Fattispecie: ampliamento del vano cucina di un appartamento su un terrazzino a livello costituente parte della stessa unità immobiliare. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Silvestro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3590

 


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA  25.11.2008

SENTENZA N. 2445

REG. GENERALE n.28329/05


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI                 Consigliere
Dott. Aldo FIALE                                 Consigliere
Dott. Margherita MARMO                     Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1. SILVESTRO Martino, nato a Napoli il 13.12.1963
2. ARGANO Maria, nata a San Giorgio a Cremano il 14.7.1967

avverso la sentenza 28.1.2005 della Corte di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Bua, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per oblazione amministrativa.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28.1.2005, in parziale riforma della sentenza 3.12.2002 del Tribunale monocratico di quella città (pronunziata in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato), ribadiva l'affermazione della responsabilità penale:
1) di Silvestro Martino in ordine ai reati di cui:
- all’art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato l'ampliamento del vano cucina di un fabbricato preesistente, in assenza della prescritta concessione edilizia - acc. in Napoli, il 20.11.2000);
- all’art 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere abusive)
2) e di Argano Maria in ordine al solo reato di cui:
- all'art. 349 cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere abusive)
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, essendo stati unificati nel vincolo della continuazione i reati ascritti al Silvestro, determinava per lo stesso la pena principale complessiva in mesi 2, giorni 26 di reclusione ed euro 280,00 di multa e confermava, per la Argano, quella di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando altresì le pene accessorie, la concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di demolizione delle opere abusive.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
- l'insussistenza dei reati, poiché sarebbe stato realizzato soltanto un "adeguamento degli impianti tecnologici preesistenti" e non potrebbe integrare violazione dei sigilli “il mero completamento della tinteggiatura, al solo scopo igienico-sanitario". La Argano, inoltre, sarebbe stata condannata esclusivamente per l'avvenuta assunzione dell'ufficio della custodia giudiziale;
- violazione di legge, per non essere stata riconosciuta efficacia alla procedura di condono edilizio instaurata ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326.


Avendo il Silvestro dimostrato di avere presentato (in data 10.12.2004) domanda di "condono edilizio", ai sensi del D.L. n. 269/2003, il procedimento è rimasto sospeso ex art. 38 della legge n. 47/1985 - presso questa Corte - dal 21.11.2007.


Il Comune di Napoli, con nota del 4.11.2008, ha attestato l'avvenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria n. 502 in data 29.10.2008.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Infondate sono le eccezioni riferite alla pretesa insussistenza del reato edilizio, perché "volumi tecnici' sono i volumi - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.


Nella specie, invece, è stato realizzato l'ampliamento del vano cucina di un appartamento (pari a mq. 3,50 di superficie e mc. 10,15 di volume) su un terrazzino a livello costituente parte della stessa unità immobiliare.

2. La sentenza impugnata, però deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di Martino Silvestro e limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 [capo A della rubrica], perché detto reato è estinto per la sanatoria prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui all'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, risultando:
- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985) entro il termine del 31 marzo 2003;

- la condonabilità dell'intervento complessivamente eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
- la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell'oblazione ritenuta congrua dalla Amministrazione comunale.


3. L'estinzione del reato edilizio travolge, "ex lege", l'ordine di demolizione delle opere realizzate, che va revocato.


4. Il ricorso, invece, deve essere rigettato per entrambi gli imputati in ordine alle doglianze riferite al delitto di violazione di sigilli, perché i giudici del merito hanno adeguatamente evidenziato sia la piena conoscenza del vincolo della custodia assunto dalla Argano sia la volontaria a consapevole prosecuzione dei lavori abusivi (tale è sicuramente l'ultimazione dell'opera attraverso la tinteggiatura delle pareti) in violazione del vincolo medesimo.


5. La pena residua, per il Silvestro, deve essere conseguentemente determinata in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 266,00 di multa; mentre la Argano deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti del Silvestro e limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a), per essere il reato estinto per condono edilizio.


Rigetta nel resto il ricorso del Silvestro e determina per lo stesso imputato la pena residua in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 266,00 di multa.


Rigetta il ricorso della Argano, che condanna al pagamento delle spese processuali
 

ROMA, 25.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 27/01/2009


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562