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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3590
URBANISTICA ED EDILIZIA - Volumi tecnici - Nozione e funzione - Fattispecie:
ampliamento del vano cucina. I "volumi tecnici' sono i volumi - non
utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere
ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non
possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare
allocazione all’interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche. Fattispecie: ampliamento del vano
cucina di un appartamento su un terrazzino a livello costituente parte della
stessa unità immobiliare. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Silvestro ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n.
3590
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UDIENZA 25.11.2008
SENTENZA N. 2445
REG. GENERALE n.28329/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SILVESTRO Martino, nato a Napoli il 13.12.1963
2. ARGANO Maria, nata a San Giorgio a Cremano il 14.7.1967
avverso la sentenza 28.1.2005 della Corte di Appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza
impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Francesco Bua, il quale ha
concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere i reati estinti per oblazione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28.1.2005, in parziale riforma
della sentenza 3.12.2002 del Tribunale monocratico di quella città (pronunziata
in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato), ribadiva l'affermazione
della responsabilità penale:
1) di Silvestro Martino in ordine ai reati di cui:
- all’art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato l'ampliamento
del vano cucina di un fabbricato preesistente, in assenza della prescritta
concessione edilizia - acc. in Napoli, il 20.11.2000);
- all’art 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere
abusive)
2) e di Argano Maria in ordine al solo reato di cui:
- all'art. 349 cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti alle opere
abusive)
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti
sull'aggravante contestata, essendo stati unificati nel vincolo della
continuazione i reati ascritti al Silvestro, determinava per lo stesso la pena
principale complessiva in mesi 2, giorni 26 di reclusione ed euro 280,00 di
multa e confermava, per la Argano, quella di mesi 2, giorni 20 di reclusione ed
euro 300,00 di multa, confermando altresì le pene accessorie, la concessione ad
entrambi del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di demolizione
delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale
ha eccepito:
- l'insussistenza dei reati, poiché sarebbe stato realizzato soltanto un
"adeguamento degli impianti tecnologici preesistenti" e non potrebbe integrare
violazione dei sigilli “il mero completamento della tinteggiatura, al solo scopo
igienico-sanitario". La Argano, inoltre, sarebbe stata condannata esclusivamente
per l'avvenuta assunzione dell'ufficio della custodia giudiziale;
- violazione di legge, per non essere stata riconosciuta efficacia alla
procedura di condono edilizio instaurata ai sensi dell'art. 32 del D.L.
30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326.
Avendo il Silvestro dimostrato di avere presentato (in data 10.12.2004) domanda
di "condono edilizio", ai sensi del D.L. n. 269/2003, il procedimento è rimasto
sospeso ex art. 38 della legge n. 47/1985 - presso questa Corte - dal
21.11.2007.
Il Comune di Napoli, con nota del 4.11.2008, ha attestato l'avvenuto rilascio di
permesso di costruire in sanatoria n. 502 in data 29.10.2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Infondate sono le eccezioni riferite alla pretesa insussistenza del reato
edilizio, perché "volumi tecnici' sono i volumi - non utilizzabili né adattabili
ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso
di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte
abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.
Nella specie, invece, è stato realizzato l'ampliamento del vano cucina di un
appartamento (pari a mq. 3,50 di superficie e mc. 10,15 di volume) su un
terrazzino a livello costituente parte della stessa unità immobiliare.
2. La sentenza impugnata, però deve essere annullata senza rinvio, nei confronti
di Martino Silvestro e limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 20,
lett. b), della legge n. 47/1985 [capo A della rubrica], perché detto reato è
estinto per la sanatoria prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui all'art. 32
del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326,
risultando:
- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'art. 31 della
legge n. 47/1985) entro il termine del 31 marzo 2003;
- la condonabilità dell'intervento
complessivamente eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle
dimensioni volumetriche dello stesso;
- la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle
opere abusive contestate nel capo di imputazione;
- la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell'oblazione ritenuta
congrua dalla Amministrazione comunale.
3. L'estinzione del reato edilizio travolge, "ex lege", l'ordine di
demolizione delle opere realizzate, che va revocato.
4. Il ricorso, invece, deve essere rigettato per entrambi gli imputati in ordine
alle doglianze riferite al delitto di violazione di sigilli, perché i giudici
del merito hanno adeguatamente evidenziato sia la piena conoscenza del vincolo
della custodia assunto dalla Argano sia la volontaria a consapevole prosecuzione
dei lavori abusivi (tale è sicuramente l'ultimazione dell'opera attraverso la
tinteggiatura delle pareti) in violazione del vincolo medesimo.
5. La pena residua, per il Silvestro, deve essere conseguentemente determinata
in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 266,00 di multa; mentre la
Argano deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti del Silvestro e
limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a), per essere il reato
estinto per condono edilizio.
Rigetta nel resto il ricorso del Silvestro e determina per lo stesso imputato la
pena residua in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 266,00 di multa.
Rigetta il ricorso della Argano, che condanna al pagamento delle spese
processuali
ROMA, 25.11.2008.
Deposito in Cancelleria il 27/01/2009
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