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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834


RIFIUTI - Gestione non autorizzata - Responsabilità - Elemento psicologico del reato - Documenti di trasporto - CER classificazione fittizia - Fattispecie. In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione [Cassazione Sezione III n. 47432/2003]. Fattispecie: gestione dei materiali ricevuti e distribuiti, con fittizie classificazioni CER, costituiti da rifiuti solidi urbani indifferenziati, non trasformati ma soltanto ridotti di volume con una grossolana operazione di tritovagliatura inidonea a separare la frazione secca dagli altri rifiuti, tale essendo il senso della locuzione "la frazione secca resta contaminata». Anche la doglianza sull'elemento psicologico del reato è infondata essendo stata esclusa la buona fede sia per l'ingente quantità dei rifiuti gestiti per oltre un anno, sia per l'esperienza e la capacità tecnica acquisita dallo stesso nel corso di un'attività imprenditoriale significativa nel campo del trattamento dei rifiuti. (conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Motivazione della sentenza di merito - Prove controverse e decisive - Valutazione - Limiti. La motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante. Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. (conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Decisioni del giudice - Obbligo della motivazione - Motivazione per relationem - Art. 426 c.p.p.. L'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall'art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice. Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un'approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicché, nel giudizio d'appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d'appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze dagli stessi avanzate. Quindi, il giudice d'appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d'attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento. E' pure consentita la motivazione per relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso oppure non attengano a elementi rilevanti ai fini decisionali. (conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio d'appello - Elementi di prova e struttura motivazionale - Analisi e valutazione. Quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti e fondamento delle rispettive decisioni, le struttura motivazionale della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi). Va, rilevato che nel giudizio d'appello "la sentenze di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem" se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntale le soluzioni adottata dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi" (Cassazione Sezione VI, n.6221/2006, Aglieri). (conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sindacato di legittimità - Illogicità della motivazione - Elementi. Non è ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento [Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina). (conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834


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UDIENZA del 28.10.2009

SENTENZA N. 1816

REG. GENERALE N.13404/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Vedi sentenza per esteso: CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834
 

Vedi sentenza per esteso: Corte d'Appello di Firenze sentenza dell'1.07.2008





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