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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834
RIFIUTI - Gestione non autorizzata - Responsabilità - Elemento psicologico
del reato - Documenti di trasporto - CER classificazione fittizia - Fattispecie.
In tema di rifiuti, la responsabilità per l'attività di gestione non
autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e
volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i
doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per
evitare illeciti nella predetta gestione [Cassazione Sezione III n. 47432/2003].
Fattispecie: gestione dei materiali ricevuti e distribuiti, con fittizie
classificazioni CER, costituiti da rifiuti solidi urbani indifferenziati, non
trasformati ma soltanto ridotti di volume con una grossolana operazione di
tritovagliatura inidonea a separare la frazione secca dagli altri rifiuti, tale
essendo il senso della locuzione "la frazione secca resta contaminata». Anche la
doglianza sull'elemento psicologico del reato è infondata essendo stata esclusa
la buona fede sia per l'ingente quantità dei rifiuti gestiti per oltre un anno,
sia per l'esperienza e la capacità tecnica acquisita dallo stesso nel corso di
un'attività imprenditoriale significativa nel campo del trattamento dei rifiuti.
(conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato,
Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud
28.10.2009), Sentenza n. 46834
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Motivazione della sentenza di merito - Prove
controverse e decisive - Valutazione - Limiti. La motivazione della sentenza
di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva
la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la
sua struttura portante. Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo
nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia
trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se
fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una
soluzione diversa da quella adottata. (conferma Corte d'Appello di Firenze
sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Decisioni del giudice - Obbligo della
motivazione - Motivazione per relationem - Art. 426 c.p.p..
L'obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall'art.
426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su
cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni
sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice. Tale obbligo
è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a
seguito di un'approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di
rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicché, nel giudizio d'appello,
occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d'appello e, sia
pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze dagli stessi
avanzate. Quindi, il giudice d'appello è libero, nella formazione del suo
convincimento, d'attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il
peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo
obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le
ragioni del suo convincimento. E' pure consentita la motivazione per
relationem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui
le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano
elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso
oppure non attengano a elementi rilevanti ai fini decisionali. (conferma Corte
d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric.
Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009),
Sentenza n. 46834
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio d'appello - Elementi di prova e
struttura motivazionale - Analisi e valutazione. Quando le sentenze di primo
e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti e fondamento delle rispettive decisioni, le struttura motivazionale
della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico
complesso corpo argomentativo" (Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi).
Va, rilevato che nel giudizio d'appello "la sentenze di appello confermativa
della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone
dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per
relationem" se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in
termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici
motivi di impugnazione che censurino in modo puntale le soluzioni adottata dal
giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non
pertinenza di detti motivi" (Cassazione Sezione VI, n.6221/2006, Aglieri).
(conferma Corte d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato,
Est Teresi, Ric. Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud
28.10.2009), Sentenza n. 46834
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sindacato di legittimità - Illogicità della
motivazione - Elementi. Non è ravvisabile l'asserita illogicità della
motivazione che, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo
il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento
[Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina). (conferma Corte
d'Appello di Firenze sentenza in data 1.07.2008) Pres. Onorato, Est Teresi, Ric.
Fontani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009),
Sentenza n. 46834
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UDIENZA del 28.10.2009
SENTENZA N. 1816
REG. GENERALE N.13404/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Vedi sentenza per esteso:
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/12/2009 (Ud 28.10.2009), Sentenza n. 46834
Vedi sentenza per esteso: Corte d'Appello di Firenze sentenza dell'1.07.2008
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