AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617



RIFIUTI - Carta da macero - Impurità superiori alla misura dell' 1% - Costituisce rifiuto - Materia prima secondaria – Esclusione – Fattispecie: decreto di sequestro probatorio e limite del sindacato del giudice - D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1 - Art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06.
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell' 1% prescritto dalla normativa vigente in materia (ossia il D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce non materia prima secondaria ex art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06 bensì rifiuto. Nella specie, inoltre, trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in materia di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]. Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Scalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617


PROCEDURA E VARIE - RIFIUTI - Decreto di sequestro probatorio - Motivazione "per relationem" – Legittimità - Procedimento incidentale di riesame - Artt. 257, 324 cpp. – Fattispecie - Art. 260 D.L.vo 152/06. E’ legittimo, il decreto di sequestro probatorio del PM rinvia - ad integrazione della motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato contestato in atti - ai rilievi ed agli accertamenti contenuti nell'informativa redatta dalla PG operante (nella specie, Corpo Forestale Regionale e Provinciale di Udine). Trattasi di motivazione "per relationem" che fa riferimento ad atto conoscibile (l’informativa di p.g.) da parte dell'interessato e di fatto conosciuto integralmente dal ricorrente nel procedimento incidentale di riesame promosso dallo stesso ex artt. 257, 324 cpp; con conseguente ed integrale rispetto del diritto di difesa [conforme Cass. Sez. V Sent. n. 2108 dell' 08/06/2000; Cass. Sez. IV Sent. n. 31080 del 18/09/02; Cass. Sez. VI Sent. n. 28051 del 22/06/04]. Fattispecie: decreto di sequestro probatorio disposto con decreto del PM avente per oggetto 22 containers contenenti 25 tonnellate di carta da macero ciascuno; il tutto in ordine al delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06. Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Scalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617


 www.AmbienteDiritto.it


UDIENZA  5.11.2008

SENTENZA N. 1153

REG. GENERALE n.22624/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Guido DE MAIO                          Presidente
Dott. Alfredo TERESI                           Consigliere
Dott. Mario GENTILE                           Consigliere
Dott. Margherita MARMO                     Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO                    Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Scalia Enzo, nato il 27/11/1966
Avverso Ordinanza
Tribunale di Udine, emessa il 28/05/08
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio
che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. //


Svolgimento del processo
 

Il Tribunale del Riesame di Udine con ordinanza emessa il 28/05/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Scalia Enzo (quale rappresentante legale della ISR Interseroh Italia Srl con sede a Venezia) avverso il decreto di sequestro probatorio disposto con decreto del PM in data 08/05/08 ed avente per oggetto 22 containers contenenti 25 tonnellate di carta da macero ciascuno; il tutto in ordine al delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06 - respingeva il gravame.

 

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.


In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM era privo di motivazione sia quanto alla sussistenza del "fumus commissi delicti", sia quanto alle esigenze probatorie.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 05/11/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Motivi della decisione
 

Il ricorso è infondato.


Il Tribunale di Udine ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.


In particolare il giudice del merito, per quanto attiene al "fumus commissi delicti" relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06, ha accertato che - allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte dal PM e dalla PG - era stato disposto il sequestro probatorio di ventidue containers gestiti da ISR INTERSEROH Italia srl (di cui Scalia Enzo era rappresentante legale) nei quali erano contenute circa 25 tonnellate di carta da macero per ciascun container, carta da macero che presentava in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell' 1% prescritto dalla normativa vigente in materia, ossia il D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1. Detto quantitativo di carta da macero costituiva, pertanto, non materia prima secondaria ex art. 181, 12° comma, D.L. 152/06 bensì rilevante quantitativo di rifiuti ex art. 183, 1° comma lett. a) cpp, in ordine ai quali, la Srl ISR INTERSEROH Italia stava provvedendo abusivamente alla commercializzazione interna ed internazionale; il tutto nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti.


Le esigenze probatorie sono state individuate (sin dall'inizio nel provvedimento di sequestro probatorio del PM dell'08/05/08) nella necessità di eseguire gli opportuni accertamenti tecnici per individuare l'esatta natura e la composizione del prodotto contenuto nei 22 containers.


Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui agli artt. 260 D.L.vo 152/06; 253 cpp non censurabili in sede di legittimità.


Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.


In primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza assoluta di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio emesso dal PM in data 08/05/08, in ordine all' ipotesi concreta di reato contestato in atti.


Invero il decreto di sequestro probatorio del PM rinviava - ad integrazione della motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato contestato in atti - ai rilievi ed agli accertamenti contenuti nell'informativa redatta dalla PG operante (Corpo Forestale Regionale e Provinciale di Udine) e trasmessa al PM in data 07/05/08. Trattasi di motivazione "per relationem" che fa riferimento ad atto conoscibile (la citata informativa) da parte dell'interessato e di fatto conosciuto integralmente dal ricorrente nel procedimento incidentale di riesame promosso dallo stesso ex artt. 257, 324 cpp; con conseguente ed integrale rispetto del diritto di difesa [conforme Cass. Sez. V Sent. n. 2108 dell' 08/06/2000, rv 216366; Cass. Sez. IV Sent. n. 31080 del 18/09/02, rv 222220; Cass. Sez. VI Sent. n. 28051 del 22/06/04, rv 229595].


Per quanto attiene, poi, alle censure relative al merito dell'ordinanza impugnata, le stesse sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.


Dette doglianze, peraltro, quantunque siano state prospettate come violazione di legge ex art. 606 lett. b) cpp, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura delle risultanze processuali, per pervenire ad una diversa interpretazione delle stesse, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].


In particolare l'assunto principale difensivo - secondo cui la quantità di impurità, presente nella carta contenuta nei containers sarebbe inferiore alla prescritta misura dell' 1% (ex D.M. 05/02/98); con conseguente liceità dell'attività gestita dalla ISR INTERSEROH Italia srl, trattandosi di materia prima secondaria, ex art. 181, comma 12° D.L.vo 152/06 - è inerente alla fondatezza in concreto dell'accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in materia di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell' astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]


Ancora, la doglianza attinente al sequestro dell'intero contenuto dei containers anziché al sequestro di singoli campioni per ogni container, attiene non alla legittimità del provvedimento di sequestro operato dal PM ma alla discrezionalità investigativa del PM, non censurabile in sede di legittimità.


Peraltro il sequestro dell'intero contenuto dei containers risultava necessario ai fini degli accertamenti tecnici da eseguire, tenuto conto della natura non omogenea sia del materiale in esame, sia delle impurità da accertare.


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Scalia Enzo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.
 

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 05/11/08
Deposito in Cancelleria il 12/01/2009


 


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562