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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617
RIFIUTI - Carta da macero - Impurità superiori alla misura dell' 1% -
Costituisce rifiuto - Materia prima secondaria – Esclusione – Fattispecie:
decreto di sequestro probatorio e limite del sindacato del giudice - D.M.
05/02/98 Allegato 1 n. 1 - Art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06. La carta da
macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità,
superiori alla misura dell' 1% prescritto dalla normativa vigente in materia
(ossia il D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce non materia prima
secondaria ex art. 181, comma 12, D.Lv. 152/06 bensì rifiuto. Nella specie,
inoltre, trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in materia di
misure cautelari reali e di sequestro probatorio, dovendo il sindacato del
giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di
sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di
reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa
[Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]. Pres. De Maio Est. Gentile Ric.
Scalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008),
Sentenza n. 617
PROCEDURA E VARIE - RIFIUTI - Decreto di sequestro probatorio - Motivazione "per
relationem" – Legittimità - Procedimento incidentale di riesame - Artt.
257, 324 cpp. – Fattispecie - Art. 260 D.L.vo 152/06. E’ legittimo, il
decreto di sequestro probatorio del PM rinvia - ad integrazione della
motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato contestato in atti - ai
rilievi ed agli accertamenti contenuti nell'informativa redatta dalla PG
operante (nella specie, Corpo Forestale Regionale e Provinciale di Udine).
Trattasi di motivazione "per relationem" che fa riferimento ad atto
conoscibile (l’informativa di p.g.) da parte dell'interessato e di fatto
conosciuto integralmente dal ricorrente nel procedimento incidentale di riesame
promosso dallo stesso ex artt. 257, 324 cpp; con conseguente ed integrale
rispetto del diritto di difesa [conforme Cass. Sez. V Sent. n. 2108 dell'
08/06/2000; Cass. Sez. IV Sent. n. 31080 del 18/09/02; Cass. Sez. VI Sent. n.
28051 del 22/06/04]. Fattispecie: decreto di sequestro probatorio disposto con
decreto del PM avente per oggetto 22 containers contenenti 25 tonnellate di
carta da macero ciascuno; il tutto in ordine al delitto di cui all'art. 260
D.L.vo 152/06. Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Scalia. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 12/01/2009 (Ud. 05/11/2008), Sentenza n. 617
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UDIENZA 5.11.2008
SENTENZA N. 1153
REG. GENERALE n.22624/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Scalia Enzo, nato il 27/11/1966
Avverso Ordinanza
Tribunale di Udine, emessa il 28/05/08
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D'Ambrosio
che ha concluso per Rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Udine con ordinanza emessa il 28/05/08 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Scalia Enzo (quale rappresentante legale della ISR Interseroh Italia Srl con sede a Venezia) avverso il decreto di sequestro probatorio disposto con decreto del PM in data 08/05/08 ed avente per oggetto 22 containers contenenti 25 tonnellate di carta da macero ciascuno; il tutto in ordine al delitto di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06 - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che
il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM era privo di motivazione sia
quanto alla sussistenza del "fumus commissi delicti", sia quanto alle
esigenze probatorie.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 05/11/08, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Udine ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti
della decisione.
In particolare il giudice del merito, per quanto attiene al "fumus commissi
delicti" relativo all'ipotizzato reato di cui all'art. 260 D.L.vo 152/06, ha
accertato che - allo stato delle indagini e delle investigazioni finora svolte
dal PM e dalla PG - era stato disposto il sequestro probatorio di ventidue
containers gestiti da ISR INTERSEROH Italia srl (di cui Scalia Enzo era
rappresentante legale) nei quali erano contenute circa 25 tonnellate di carta da
macero per ciascun container, carta da macero che presentava in modo evidente
una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell' 1% prescritto
dalla normativa vigente in materia, ossia il D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1.
Detto quantitativo di carta da macero costituiva, pertanto, non materia prima
secondaria ex art. 181, 12° comma, D.L. 152/06 bensì rilevante quantitativo di
rifiuti ex art. 183, 1° comma lett. a) cpp, in ordine ai quali, la Srl ISR
INTERSEROH Italia stava provvedendo abusivamente alla commercializzazione
interna ed internazionale; il tutto nelle condizioni di tempo e di luogo come
individuate in atti.
Le esigenze probatorie sono state individuate (sin dall'inizio nel provvedimento
di sequestro probatorio del PM dell'08/05/08) nella necessità di eseguire gli
opportuni accertamenti tecnici per individuare l'esatta natura e la composizione
del prodotto contenuto nei 22 containers.
Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui agli artt. 260
D.L.vo 152/06; 253 cpp non censurabili in sede di legittimità.
Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione di carenza assoluta di motivazione del
provvedimento di sequestro probatorio emesso dal PM in data 08/05/08, in ordine
all' ipotesi concreta di reato contestato in atti.
Invero il decreto di sequestro probatorio del PM rinviava - ad integrazione
della motivazione sulla sussistenza dell'ipotesi di reato contestato in atti -
ai rilievi ed agli accertamenti contenuti nell'informativa redatta dalla PG
operante (Corpo Forestale Regionale e Provinciale di Udine) e trasmessa al PM in
data 07/05/08. Trattasi di motivazione "per relationem" che fa
riferimento ad atto conoscibile (la citata informativa) da parte
dell'interessato e di fatto conosciuto integralmente dal ricorrente nel
procedimento incidentale di riesame promosso dallo stesso ex artt. 257, 324 cpp;
con conseguente ed integrale rispetto del diritto di difesa [conforme Cass. Sez.
V Sent. n. 2108 dell' 08/06/2000, rv 216366; Cass. Sez. IV Sent. n. 31080 del
18/09/02, rv 222220; Cass. Sez. VI Sent. n. 28051 del 22/06/04, rv 229595].
Per quanto attiene, poi, alle censure relative al merito dell'ordinanza
impugnata, le stesse sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal giudice di merito.
Dette doglianze, peraltro, quantunque siano state prospettate come violazione di
legge ex art. 606 lett. b) cpp, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto
di fatto non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in
realtà, al giudice di legittimità una rilettura delle risultanze processuali,
per pervenire ad una diversa interpretazione delle stesse, più favorevole alla
tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di
legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cpp
[Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv
207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. I Sent.
n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. V Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Cass. Sez. V Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
In particolare l'assunto principale difensivo - secondo cui la quantità di
impurità, presente nella carta contenuta nei containers sarebbe inferiore alla
prescritta misura dell' 1% (ex D.M. 05/02/98); con conseguente liceità
dell'attività gestita dalla ISR INTERSEROH Italia srl, trattandosi di materia
prima secondaria, ex art. 181, comma 12° D.L.vo 152/06 - è inerente alla
fondatezza in concreto dell'accusa.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità in materia di misure
cautelari reali e di sequestro probatorio, dovendo il sindacato del giudice
essere limitato alla sola verifica dell' astratta possibilità di sussumere il
fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza
sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza
di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord.
N. 153 del 04/05/07]
Ancora, la doglianza attinente al sequestro dell'intero contenuto dei containers
anziché al sequestro di singoli campioni per ogni container, attiene non alla
legittimità del provvedimento di sequestro operato dal PM ma alla
discrezionalità investigativa del PM, non censurabile in sede di legittimità.
Peraltro il sequestro dell'intero contenuto dei containers risultava necessario
ai fini degli accertamenti tecnici da eseguire, tenuto conto della natura non
omogenea sia del materiale in esame, sia delle impurità da accertare.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Scalia Enzo, con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 05/11/08
Deposito in Cancelleria il 12/01/2009
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