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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Aggravamento del carico urbanistico -
Misure cautelari - Sequestro e facoltà d’uso - Giustificazione della misura -
Necessità. Se con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento
del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni
umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza
quella posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita
l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si
ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base
ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del
carico urbanistico. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo - Carico urbanistico - Aggravamento -
Sequestro - Valutazione del giudice. Nel caso sia ipotizzato un aggravamento
del cosiddetto carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e
l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione
esistente al momento dell'adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/2005).
Inoltre, è necessaria la motivazione dell’adozione delle esigenze cautelari che
dovrebbero giustificare la misura (nella specie del sequestro). Pres. Lupo Est.
Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud.
04/12/2008), Sentenza n. 825
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UDIENZA 4.12.2008
SENTENZA N. 1412
REG. GENERALE n.24750/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal difensore di Violante Rosario, nato a Napoli il 16
luglio del 1965 , avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 21
aprile del 2008;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
-
udito il difensore avv. Paolo Stravino in sostituzione dell'avv. Giovanni
Battista Vignola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale di Napoli, con
ordinanza del 21 aprile del 2008, accogliendo l'appello proposto dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Nola avverso l'ordinanza del giudice per
le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta la
richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, disponeva il
sequestro di otto unità immobiliari in danno di Violante Rosario, quale indagato
per il reato di cui all'articolo 44 lettera b) del d.P.R. n 380 del 2001.
Affidava le unità immobiliare in custodia gratuita alle famiglie che le
occupavano con facoltà d'uso. Al Violante si era imputato di avere modificato la
destinazione d'uso di otto unità immobiliari, trasformando dei sottotetti non
abitabili in abitazioni e di averli persino dati in locazione.
Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore denunciando la
violazione della norma incriminatrice nonché dell'articolo 321 c.p.p. per
l'insussistenza, sia del "fumus" che del "periculum". Osservava
che non sussisteva danno alcuno per l'uso dei sottotetti in questione posto che
i servizi ed i sottoservizi esistenti nella zona erano sufficienti per tutte le
unità abitative comprese quelle abusive e ciò perché la volumetria potenziale
ipotizzata in sede di pianificazione territoriale non era ancora satura.
IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato.
E' opportuno precisare che in questa materia, a norma dell'articolo 325 c.p.p.,
il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge,
sostanziale o processuale. Nella violazione di legge è compresa anche la
violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 125 c.p.p., anche
per le ordinanze. Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito
dalle Sezioni unite con la sentenza Ferrazi del 2004, la motivazione si può,
considerare mancante non solo quando manchi graficamente, ma anche quando è
apparente.
Ciò precisato, il collegio, premesso che il "fumus delicti" non è stato
contestato, osserva che in materia edilizia è ipotizzabile il sequestro
preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il
giudice ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo derivante dal libero
uso della cosa. In tale situazione devono essere verificati la reale
compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello di
pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere in
ordine all'oggetto della tutela penale. Da ciò consegue che nel caso sia
ipotizzato un aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, occorre che la
consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto
della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento (cfr per
tutte Cass n. 34142 del 2005).
Orbene, proprio sulle esigenze cautelari che dovrebbero giustificare il
sequestro di un immobile già ultimato, la motivazione del tribunale contiene una
contraddizione così radicale da renderla del tutto apparente. Invero da un lato
si è precisato che può essere sequestrato anche un immobile già ultimato perché
il sequestro impedendo l'utilizzazione dell'unità abitativa evita l'aggravamento
del carico urbanistico, dall'altro attraverso l'autorizzazione all'uso
dell'immobile si legittima proprio l'aggravamento del carico urbanistico che si
voleva evitare con il sequestro. In definitiva, se con il sequestro preventivo
si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi
consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché
siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro. In tali
circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico
urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve
giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e
concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico. Siffatte esigenze
cautelari nel caso in esame non sono state indicate non essendo sufficiente il
mero riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale del 26 aprile del
2007 che, ad avviso del tribunale, dimostrerebbe la difficoltà dell'ente a
gestire l'adeguamento dell'urbanizzazione rispetto al fenomeno dell'abusivismo
edilizio. Tale deliberazione invero dimostrerebbe la necessità di evitare
l'aggravamento del carico urbanistico derivante dall'abusivismo edilizio,
aggravamento che, però, nella fattispecie non è stato evitato proprio perché si
è consentita l'utilizzazione delle unità abitative.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato
con rinvio.
Il giudice del rinvio, se riterrà di continuare a consentire l'utilizzazione
delle unità abitative da parte delle famiglie che attualmente le occupano, non
potrà giustificare il sequestro in base all'esigenza cautelare di evitare
l'aggravamento del carico urbanistico mediante l'utilizzazione del bene, ma, se
riterrà di mantenere il vincolo, dovrà indicare altre esigenze cautelari
compatibili con l'utilizzazione del bene.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 623 c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli
Così deciso in Roma il 4 dicembre
del 2008.
Deposito in Cancelleria il 13/01/2009
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