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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 833
RIFIUTI - Rottami ferrosi - Qualificazione di materia prima secondaria -
Modifiche legislative - Decreto correttivo n. 4/2008 al d. l.vo n.152/2006.
Nell'ambito dei rottami ferrosi, il decreto correttivo n. 4/2008 ha apportato
significative modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006, eliminando la
definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e
metallurgiche" e riconducendo quindi i rottami nel campo di applicazione dei
rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo
stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo
se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento
rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei citati
decreti ministeriali. Pres.
Lupo, Est. Petti, Ric. Lettica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 833
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UDIENZA 4.12.2008
SENTENZA N. 1424
REG. GENERALE n.28297/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli nei confronti di Lettica Ernesto, nato a Napoli il 23 maggio del 1963,
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 21 giugno del 2008 ;
-
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
-
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il
quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
-
udito il difensore avv Giorgio Fontana, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso del procuratore della Repubblica ;
-
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto
segue
IN FATTO
Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 luglio del 2008, accogliendo l'impugnazione proposta nell'interesse di Lettica Ernesto, quale indagato per il reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n 152 del 2006, revocava il sequestro preventivo del capannone sito in Caivano di proprietà della società a responsabilità limitata PROIM della quale l'indagato era il legale rappresentante.
Il fatto nel provvedimento impugnato viene ricostruito nella maniera seguente.
Il 21.4.08 la Polizia Provinciale di Napoli svolgeva un controllo presso la
società PROIM, società a responsabilità limitata esercente in Caivano l'attività
di fonderia di alluminio e commercializzazione di metalli. L'iniziativa era
partita da un esposto di sei mesi prima, che indicava tale azienda quale
responsabile di smaltimento illecito di rifiuti. Gli investigatori accertavano
che tale azienda acquistava rottami di alluminio e altri metalli come materie
prime secondarie, le quali venivano conservate in varie aree recintate destinate
a vari tipi di metallo, dopo avere subito alcuni trattamenti preliminari.
Secondo la polizia il materiale subiva i seguenti trattamenti: l'eliminazione di
contaminazioni con materiale non metallico, la riduzione volumetrica mediante
una pressa compattatrice, la frantumazione in piccole pezzature tramite
trituratore Vecoplan. Al termine delle sopradescritte operazioni il materiale
era utilizzabile per la fusione e trasformazione in lingotti.
La polizia
giudiziaria riteneva che i trattamenti effettuati sui materiali acquistati, ai
quali si è dianzi fatto riferimento, fossero trattamenti preliminari rientranti
nell'attività di recupero di un rifiuto. Per tale ragione, secondo gli
investigatori, il materiale acquistato dalla società rappresentata dall'indagato
non poteva considerarsi escluso dalla disciplina sui rifiuti di cui al decreto
legislativo n 152 del 2006 e successive modificazioni. Invero, sempre secondo
gli investigatori, le materie prime secondarie erano escluse dalla disciplina
sui rifiuti qualora fossero impiegate nell'attività industriale senza subire
alcun trattamento preliminare.
Al Lettica quindi si contestava di avere svolto attività di recupero di un
rifiuto senza alcuna autorizzazione.
Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che le attività poste in essere
dall'indagato non erano attività di trattamento di un rifiuto per il suo
recupero ma lavorazioni industriali di una materia prima secondaria. Precisava
che, contrariamente all'assunto del pubblico ministero, il "trattamento
preliminare" non si identifica con una qualsivoglia operazione sul materiale, ma
riguarda i trattamenti necessari per rendere il rifiuto utilizzabile come
materia prima secondaria. In definitiva per il tribunale non è rifiuto quel
materiale che non ha una destinazione soggettiva all'abbandono, ma
all'utilizzazione come materia prima secondaria. Il materiale di pronto impiego,
secondo il tribunale, non è solo quello che è già pronto per l'utilizzazione
finale ma anche ciò che è pronto per l'utilizzazione industriale .Per tali
ragioni il tribunale revocava il sequestro preventivo
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli denunciando la violazione degli artt. 181 bis, 183 e 256 del decreto
legislativo n 152 del 2006.
Sostiene che all'epoca del sequestro ed attualmente
i rottami ferrosi e non ferrosi sono qualificati giuridicamente come materie
prime secondarie in relazione alla loro provenienza (da centro di recupero
rifiuti) ed alle caratteristiche chimico-fisiche dettate dalle specifiche
tecniche commerciali delle norme CECA, AISI, CAEF e UNIEN congiuntamente a
quanto indicato nel DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni.
Le specifiche
tecniche CECA, CAEF e UNIEN hanno valenza di natura commerciale e, quindi,
attengono ai rapporti che intrattengono sul mercato le imprese che
commercializzano i metalli ferrosi e non ferrosi. Tali norme commerciali
individuano e specificano le caratteristiche che devono possedere tali rottami,
i quali devono essere esenti da corpi estranei quali: terre e rifiuti; non
debbono presentare al loro interno corpi cavi, sostanze pericolose e plastiche e
tra l'altro fanno divieto di miscelazione di diverse categorie.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Poiché la materia dei rifiuti ha subito recentemente diverse modificazioni, il
primo problema che si pone consiste nell'individuazione della disciplina
applicabile alla fattispecie. Il sequestro in esame è stato disposto nel mese di
maggio del 2008 allorché era già in vigore il decreto legislativo n 4 del 2008
che aveva modificato quello n 152 del 2006.
L'articolo 183 del decreto legislativo n 152 del 2006, come sostituito
dall'articolo 20 del decreto legislativo n 4 del 2008 considera materia prima
secondaria quella avente le "caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo
181 bis". Quest'ultimo articolo, introdotto con l'articolo 18 bis del decreto
legislativo n 4 del 2008, dispone che non rientrano nella definizione di cui
all'articolo 183 comma 1 lettera a) - ossia nella definizione di rifiuto - le
materie le sostanze ed i prodotti definiti dal decreto ministeriale di cui al
comma secondo nel rispetto dei seguenti criteri , requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di
rifiuti;
b) siano individuale la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei
rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che
le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di
esercizio delle stesse:
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e
le altre condizioni necessarie per l' immissione in commercio., quali norme e
standard tecnici richiesti per l' utilizzo, tenendo conto del possibile rischio
di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del
materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
Al secondo comma si precisa che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, devono garantire l'ottenimento
di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988 n 400 di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre del 2008.
Al momento del sequestro tale decreto non era stato ancora emanato. Pertanto in
base al comma terzo dell'articolo 181 bis citato erano applicabili i decreti
ministeriali del 5 febbraio del 1998, del 12 giugno del 2002 n 161 ed il
Regolamento del 17 novembre del 2005 n 269, ossia i decreti sul recupero
agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento. Siffatti decreti indicano le prescrizioni da osservare nelle attività di
recupero e le caratteristiche che devono avere i materiali recuperati e per
quanto concerne la fattispecie le caratteristiche che devono avere i rifiuti
metallici, a seguito dell'attività di recupero, per essere considerati materie
prime secondarie. Il decreto correttivo n. 4/2008, ha apportato significative
modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006 nell'ambito dei rottami ferrosi,
eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche
e metallurgiche" e riconducendo quindi i rottami nel campo di applicazione dei
rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo
stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo
se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento
rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei citati
decreti ministeriali.
Nella fattispecie il tribunale ha omesso di svolgere indagini in merito alla
provenienza ed alle caratteristiche del materiale sequestrato. Di conseguenza
il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Il giudice del
rinvio dovrà in definitiva accertare l'osservanza del disposto di cui
all'articolo 181 bis del decreto legislativo n 152 del 2006 inserito con il
decreto correttivo n 4 del 2008.
All'odierna udienza il difensore ha fatto presente che alla fattispecie non
sarebbe applicabile il decreto correttivo n 4 del 2008 poiché quel materiale era
stato acquistato prima dell'entrata in vigore del citato decreto correttivo.
L'assunto non merita di essere condiviso per la ragione prima esposta ossia
perché al momento del sequestro era già in vigore il decreto correttivo e,
d'altra parte, non risulta dimostrato che il materiale in questione era stato
acquistato prima dell'entrata in vigore del citato decreto. In ogni caso,
quand'anche si volesse applicare la disciplina previgente ossia il decreto
legislativo n 152 del 2006 nel testo anteriore alla modifica, la soluzione
ossia l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sarebbe la stessa.
Invero, in base all'articolo 181 comma 13 del decreto legislativo n 152 del 2006, nel testo originario, la disciplina sui rifiuti non si applicava ai materiali
sostanze ed oggetti, che senza necessità di operazioni di trasformazioni, già
presentavano le caratteristiche delle materie prime secondarie, salvo che il
detentore volesse disfarsene. Il D. Lgs. 152/06, definiva, al comma primo
lettera u) dell'articolo 183 le cosiddette materie prime secondarie per attività
siderurgiche e metallurgiche stabilendo che erano tali, quando la loro
utilizzazione fosse certa:
1) i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo
e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF o ad altre specifiche nazionali e
internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del decreto ;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che
possedevano in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di
cui al numero precedente.
In definitiva con detto articolo si
sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti quei rottami che, anche senza essere
processati in un impianto di trattamento di rifiuti, avevano caratteristiche
commerciali conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre
specifiche nazionali da individuare con provvedimento del Decreto del Ministero
dell'Ambiente. In altri termini il D.Lgs. 152/06, non si limitava ad escludere
dalla disciplina dei rifiuti solo i materiali generati con determinate
caratteristiche dalle operazioni di recupero ma anche i materiali, le sostanze o
gli oggetti che senza necessità di operazioni di trasformazione, già
presentavano le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili
o dei prodotti individuati ai sensi dell'articolo 181. In particolare la
disciplina di cui ai commi 6 e 13 del citato articolo (che è stata eliminata con
il decreto correttivo n 4 del 2008) comportava che si poteva prescindere dal
processo di recupero che aveva portato all'esistenza della materia prima
secondaria a condizione però che essa avesse le caratteristiche nominali di
quelle indicate al punto 4 di ogni capitolo contenuto negli allegati ai decreti
sul recupero (decreto 5 febbraio del 1998 sui rifiuti non pericolosi e decreto n
161 del 2002 sui rifiuti pericolosi). Concludendo, in base al decreto
legislativo n 152 del 2006 la disciplina sui rifiuti non si applicava alla
materie prime secondarie, ancorché non provenienti da attività di recupero, che
avessero "ab origine" le caratteristiche della materia prima secondaria
riportata nei decreti sul recupero agevolato prima richiamati. Nella fattispecie
non è stato svolto alcun accertamento sulla corrispondenza del materiale
sequestrato ai decreti dianzi richiamati. Anzi sembra certa la non conformità
posto che in base ai citati decreti il rottame metallico non doveva essere
contaminato con materiale non metallico, mentre quello in esame era contaminato.
Quindi neppure in base al decreto legislativo n 152 del 2006 , il materiale
sequestrato poteva essere considerato escluso dalla disciplina sui rifiuti
poiché non aveva le caratteristiche per essere considerato materia prima
secondaria.
P.Q.M
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Napoli
Così deciso in Roma i14 dicembre del 2008
Il consigliere estensore
Il Presidente
Ciro Petti
Ernesto Lupo
Deposito in Cancelleria il
13/01/2009
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