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T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 18 febbraio 2009, n. 317
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti di interesse nazionale - Competenza
tecnico-gestionale degli organi esecutivi - Art. 15 D.M. 471/99 - Art. 252
d.lgs. n. 152/2006. Gli atti del procedimento di bonifica dei siti di
interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza
tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non contengono
elementi di indirizzo politico-amministrativo che possono attrarre detta
competenza nella sfera riservata agli organi di governo (i quali ultimi
definiscono solo gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i
risultati, il cui raggiungimento è riservato alla responsabilità dirigenziale).
Ciò in forza del generale principio di distinzione tra attività di governo e
attività di gestione che presiede l’organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche. Detta conclusione è valida sia con riguardo allo
schema procedimentale di cui all’art. 15 del DM 471/99 (precedente al D.Lgs. n.
165/2001 e non avente natura legislativa), ancorché stabilisca che il progetto
definitivo della bonifica venga approvato dal Ministro dell'Ambiente (di
concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della
Sanità), sia nello schema procedimentale di cui all’art. 252 del D.Lgs. n.
152/2006, che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di
bonifica al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (sentito il
Ministero delle Attività produttive). Pres. Mosconi, Est. Morri - P. s.p.a.
(avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 18 febbraio 2009, n. 317
INQUINAMENTO - Bonifica - Pareri o intese di cui agli artt. 252, c. 4 d.lgs.
n. 152/2006 e 15, c. 4 D.M. 471/99 - Acquisizione nell’ambito della conferenza
di servizi - Obbligo motivazionale. Nel modulo procedimentale della
conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del
D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti
all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del
provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del resto lo
scopo del modulo procedimentale in esame è proprio quello di concentrare in un
unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere adeguatamente
dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così all’obbligo motivazionale
di cui all’art. 14-ter, c. 6bis della L. n. 241/1990, in combinato disposto con
l’art. 252, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. Pres. Mosconi, Est. Morri - P. s.p.a.
(avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez.
I - 18 febbraio 2009, n. 317
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00317/2009 REG.SEN.
N. 00449/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 449 del 2007, proposto da:
Polimeri Europa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi, Giuseppe
Onofri, con domicilio eletto presso Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola,
14;
contro
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della
Salute, Ministero dello Sviluppo Economico (Gia' Min. Att.Produttive),
rappresentati e difesi dall'Avvocat. Distrett. di Brescia, domiciliata per legge
in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti di
Ispesl, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici -Apat, Enea, Icram,
Istituto Superiore della Sanita', Autorita' di Bacino del Po, rappresentati e
difesi dall'Avvocat. Distrett. di Brescia, domiciliata per legge in Brescia, via
S. Caterina, 6;
Anas Spa,
Regione Lombardia,
Provincia di Mantova,
Comune di Mantova,
Comune di Virgilio,
Arpa-, Arpa - Dip. di Mantova,
A.S.L. di Mantova,
Agenzia Interregionale per il Fiume Po,
Ente Parco del Fiume Mincio,
Azienda Regionale Per i Porti di Cremona e Mantova,
Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova - Sez.Mantova,
Syndial Spa,
Ies - Italiana Energia e Servizi Spa,
Itas Spa,
Sviluppo Italia - Aree Produttive Spa;
Sviluppo Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tufarelli, con
domicilio presso la Segreteria della Sezione in Brescia via malta 12;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio e del mare 6.2.2007 n. 3308 di adozione determinazioni conclusive
della conferenza di servizi decisoria del 29.9.2006 relativa al sito di bonifica
di interesse nazionale Laghi di Mantova e polo chimico;
- del verbale della conferenza di servizi decisoria del 29.9.2006 relativa al
sito di bonifica di interesse nazionale Laghi di Mantova e polo chimico e atti
connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico (Gia'
Min. Att.Produttive);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispesl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Protezione Ambiente e
Servizi Tecnici -Apat;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enea;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Icram;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Superiore della Sanita';
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Bacino del Po;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sviluppo Italia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2009 il dott. Gianluca Morri e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Polimeri Europa Spa acquistava, con decorrenza dall’1.1.2002, il ramo d’azienda
“attività chimiche e strategiche” di Enichem Spa (ora Syndial Spa), in cui è
compreso lo stabilimento di Mantova, dove, dalla metà degli anni ’50 e fino al
1991, erano in funzione impianti per la lavorazione di cloro e soda.
Sia le acque di processo che le acque di raffreddamento venivano scaricate nel
fiume Mincio tramite un canale artificiale, denominato Sisma, lungo 1,5 km,
largo dai 10 ai 50 ml e profondo 1,50 ml.
Dal 1991 nel canale non venne più scaricato mercurio, essendo cessata la
lavorazione di cloro e soda.
Il problema della presenza di mercurio nel canale Sisma fu oggetto di studio fin
dagli anni ’90 ad opera di Enichem Spa, della Provincia di Mantova e della
Regione Lombardia. Una prima analisi, svolta nell’anno 1998, ha riguardato la
concentrazione di mercurio sia nei sedimenti sia in alcune specie di pesci.
Essa, sostanzialmente, ha evidenziato che il mercurio risulta essere in
concentrazione maggiore in profondità, mentre diminuisce negli strati
superficiali, si trova in forma non solubile, non è biodisponibile e non
interessa in maniera significativa i pesci e la vegetazione.
La Regione, nel prendere atto di tali risultati, disponeva l’esecuzione di un
progetto di bonifica con specifica analisi di rischio mediante biondicatori
attivando, a tal fine, una serie di conferenze di servizi, fino all’emissione
del decreto 18937 del 14.10.2002, con cui la stessa Regione approvava il piano
di caratterizzazione con contestuale autorizzazione a Polimeri Europa Spa alla
realizzazione di ulteriori indagini sul canale Sisma.
Nel frattempo il sito industriale di Mantova veniva inserito tra quelli di
interesse nazionale di cui agli artt. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e 15 del D.M.
n. 471 del 1999 (D.M. 7.2.2003 pubblicato in G.U. n. 86 del 12.4.2003).
Il Ministero dell’Ambiente, divenuto competente per gli interventi di cui
all’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997, procedeva ex novo all’esame del piano di
caratterizzazione del canale Sisma, mediante convocazione di una serie di
conferenze di servizi istruttorie e decisorie.
L'odierno ricorso ha per oggetto il Decreto Direttorile n. 3308 del 6.2.2007.
Viene altresì impugnato il verbale della conferenza decisoria 29.9.2006
(approvato dal predetto DD n. 3308/07) nella parte in cui prescrive:
- l’asportazione dei sedimenti contaminati dal canale Sisma;
- di attivare la MISE attraverso la realizzazione di un contenimento fisico;
- di fornire l'ubicazione cartografica delle discariche esaurite;
- la ricerca dei parametri PCDD/PCDF nel 100% dei punti d'indagine;
- di attivare la MISE nell’area circostante il sondaggio SD 342 e i piezometri
D,D1,D2.
Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:
1. Con riferimento al DD n. 3308/07, viene dedotta violazione dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 165/2001, degli artt. 5 e 35 del D.Lgs. n. 300/1999, dell’art. 3 del
D.P.R. 261/2003, degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990, dell’art. 17 del
D.Lgs. 22/1997, degli artt. 240 ss. del D.Lgs. 152/2006, nonché eccesso di
potere, sotto i seguenti profili (motivi di ricorso I-II-III):
- il provvedimento conclusivo dei lavori della conferenza di servizi rientra
nella competenza del Ministro dell’Ambiente (sentito il Ministro delle Attività
produttive) e non del Direttore Generale; il DD in oggetto costituirebbe
provvedimento atipico nel procedimento di bonifica dei siti di interesse
nazionale, tra l’altro incompleto sia nelle motivazioni che nelle conclusioni
dispositive; l’adozione del DD sarebbe avvenuta oltre il termine di 90 giorni
previsto per l’adozione della determinazione conclusiva del procedimento;
- la determinazione del Ministero dell’Ambiente sarebbe avvenuta senza l’intesa
con il Ministero delle Attività produttive prevista dall’art. 252 comma 4 del
D.Lgs. 152/06 ovvero senza l’intesa prevista dall’art. 15 comma 4 del D.M.
471/1999;
- difetto di motivazione per omesso richiamo alle determinazioni della
conferenza di servizi decisoria del 29.9.2006 e per omessa indicazione delle
prescrizioni essenziali;
- violazione dei provvedimenti adottati da questa Sezione che annullavano i
verbali delle precedenti conferenze di servizio riguardanti le medesime
questioni.
I successivi motivi si svolgono
contro le prescrizioni contenute nel verbale della conferenza decisoria
29.9.2006, avverso le quali vengono dedotte le seguenti censure:
2. Relativamente alle prescrizioni riguardanti il canale Sisma vengono dedotti
plurimi ed articolati motivi (individuati in ricorso con i nr. da IV a XII), di
violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 252 e 253 e
dell’allegato 3 parte IV titolo V del D.Lgs. n. 152/06, dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 22 del 1997, del D.M. n. 471 del 1999, dell’art. 114 comma 9 della Legge n.
388/2000, di eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria,
illogicità e contraddittorietà, violazione del principio comunitario “chi
inquina paga”, violazione del principio di proporzionalità. In particolare la
ricorrente evidenzia: di non essere il responsabile dell’inquinamento; l’ordine
di messa in sicurezza in realtà dissimulerebbe un reale ed effettivo ordine di
bonifica attraverso la rimozione dei sedimenti; la prescrizione è immotivata
perché non contiene alcuna replica ai dati e alle osservazioni forniti dalla
ricorrente nonché alla possibilità di adottare soluzioni alternative; la
prescrizione è in contrasto con quanto accertato dal Tar di Brescia con sentenza
n. 291/06 riguardo alla medesima prescrizione adottata dalle precedenti
conferenze di servizi; il canale Sisma sarebbe qualificabile come scarico
idrico, per cui avrebbero dovuto essere applicati non i parametri di cui al
D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora D.Lgs. 152/06), ma quelli, meno restrittivi, del
D.Lgs. n. 152 del 1999 che non risultano violati.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 252 del D.Lgs. n.
152/06, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999;
eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di
istruttoria, relativamente alla prescrizione di attivare la MISE attraverso la
realizzazione di un contenimento fisico. Viene inoltre contestato l’incarico
affidato a Sviluppo Italia Spa sotto una pluralità di profili (motivi da XIII a
XVIII).
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 252 del D.Lgs. n. 152/06,
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999, degli artt. 3
e 10 della Legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta
illogicità, difetto di istruttoria, relativamente alle prescrizioni di fornire
l'ubicazione cartografica delle discariche esaurite e di effettuare la ricerca
dei parametri PCDD/PCDF nel 100% dei punti d'indagine (motivi da XIX a XXII).
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 252 del D.Lgs. n. 152/06,
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999, degli artt. 3
e 10 della Legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta
illogicità, difetto di istruttoria, relativamente alla prescrizione di attivare
la MISE nell’area circostante il sondaggio SD 342 e i piezometri D,D1,D2 (motivo
XXIII).
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare, il Ministero della Salute, il Ministero delle Attività
produttive, l’Agenzia protezione dell’ambiente e servizi tecnici (APAT), l’Ente
nuove tecnologie, energia, ambiente (ENEA), l’Istituto superiore prevenzione e
sicurezza su lavoro (ISPESL), l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e
l’Autorità di bacino del Po. I resistenti contestano le deduzioni di parte
ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito Sviluppo Italia Spa che chiede la propria estromissione
dal processo per carenza di legittimazione passiva. Nel merito contesta le
deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 21.1.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va trattata, in primo luogo, la richiesta avanzata da Sviluppo Italia Spa di
essere estromessa dal processo per carenza di legittimazione passiva.
La richiesta va respinta.
Sul punto il Collegio osserva che il ricorso in esame si rivolge contro il
decreto n. 3308/2007 (denunciando vizi propri) e contro alcune determinazioni
della conferenza decisoria del 29.9.2006 che riguardano direttamente anche lo
stesso Sviluppo Italia Spa (cfr. pag. 5 del verbale), al quale non può quindi
essere negata la qualifica di controinteressato in senso tecnico.
2. Con il gruppo di censure di cui ai primi tre motivi di ricorso viene dedotta,
avverso il DD n. 3308/07, violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, degli
artt. 5 e 35 del D.Lgs. n. 300/1999, dell’art. 3 del D.P.R. 261/2003, degli
artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990, dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997, degli
artt. 240 ss. del D.Lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere sotto i profili
sintetizzati in precedenza.
2.1 Le doglianze meritano condivisione nei limiti che seguono.
2.2 Occorre innanzitutto osservare che gli atti del procedimento di bonifica dei
siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella
competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti) poiché non
contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possono attrarre
detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo (i quali ultimi
definiscono solo gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i
risultati, il cui raggiungimento è riservato alla responsabilità dirigenziale).
Ciò in forza del generale principio di distinzione tra attività di governo e
attività di gestione che presiede l’organizzazione e il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche.
L’applicazione di tale principio va del resto coordinata con quanto dispone
l’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: “Le attribuzioni dei
dirigenti....possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative”.
Detta conclusione è valida sia con riguardo allo schema procedimentale di cui
all’art. 15 del DM 471/99 (precedente al richiamato D.Lgs. n. 165/2001 e non
avente natura legislativa), ancorché stabilisca che il progetto definitivo della
bonifica venga approvato dal Ministro dell'Ambiente (di concerto con i Ministri
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità), sia nello
schema procedimentale di cui all’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006, che
attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero
delle Attività produttive).
Il DD n. 3308/2007, pur nella sua estrema semplicità (di cui infra), non può
inoltre essere considerato provvedimento atipico del procedimento di bonifica
poiché, oltre alla disciplina speciale dello stesso (art. 15 del DM 471/99 e ora
art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006), deve trovare applicazione la disciplina
generale del procedimento amministrativo.
Nel caso in esame assume rilevanza l’art. 14-ter comma 6-bis della Legge n.
241/90 secondo cui: “All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede”. Tale disposizione risulta espressamente richiamata nel
preambolo del DD n. 3308/2007.
La circostanza che detto provvedimento non concluda l’intero procedimento di
bonifica del sito in oggetto (Laghi di Mantova e Polo chimico) non pare essere
rilevante, a giudizio del Collegio, nei procedimenti complessi come quello in
esame che possono essere (e sono) articolati in fasi e sotto-fasi
(individuazione del sito, perimetrazione, progettazione e attuazione di misure
di prevenzione e di MISE, esame e approvazione del piano di caratterizzazione,
esame dell’analisi di rischio, esame e approvazione del progetto di bonifica),
sempreché, ovviamente, il frazionamento della procedura non determini un
ingiustificato aggravio del procedimento ai sensi dell’art. 1 comma 2 della
stessa Legge n. 241/90. Del resto lo stesso art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006
prevede tre distinte conferenze di servizi per l’approvazione del piano di
caratterizzazione (commi 3 e 13), per l’approvazione del documento di analisi
del rischio (comma 4) e per l’approvazione del progetto di bonifica (commi 7 e
13), a dimostrazione del fatto che il procedimento sia strutturalmente
articolato in fasi autonome ancorché coordinate tra loro.
Va infine osservato che il modulo procedimentale della conferenza di servizi, al
di là delle sue applicazioni obbligatorie, può essere utilizzato dalla pubblica
amministrazione, in forza del principio generale contenuto dell’art. 14 comma 1
della Legge n. 241/90, ogni qualvolta ritenga opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo.
Nel caso in esame, pertanto, il DD n. 3308/2007 va inteso quale atto tipico che
conclude formalmente una sottofase procedimentale che contempla determinazioni
decisorie (aventi quindi valore provvedimentale) della pubblica amministrazione
responsabile del procedimento e di quelle in esso coinvolte.
2.3 La censura in esame è invece fondata nella parte in cui denuncia
l’incompletezza del richiamato DD n. 3308/2007 sia nelle motivazioni che nelle
conclusioni dispositive.
Va al riguardo ricordato che l’art. 14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90
stabilisce che la conclusione del procedimento debba avvenire con
“determinazione motivata” dell’amministrazione procedente chiamata ad una
valutazione finale delle “specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”.
A giudizio del Collegio tale obbligo motivazionale non può considerarsi una
pleonastica ripetizione del generale obbligo di motivazione di cui all’art. 3
della stessa Legge n. 241/90, attesa la peculiarità del modulo procedimentale in
esame in cui si fondono, in una unica determinazione conclusiva, le valutazioni
istruttorie e le decisioni provvedimentali (autorizzazioni, concessioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati) di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
conferenza di servizi.
In particolare, per quanto concerne la procedura qui in esame, l’art. 252 comma
6 del D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che: “L'autorizzazione del progetto e dei
relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi
alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori”.
Appare quindi evidente che, data l’ampia portata del provvedimento ex art.
14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90, lo stesso deve contenere una congrua
motivazione, non solo con riferimento agli esiti della conferenza (o delle
conferenze) e alle posizioni ivi espresse, ma anche con riferimento ai vari
affetti provvedimentali che ne conseguono e che interferiscono con la sfera
giuridica di soggetti terzi.
Ciò anche per garantire trasparenza e univocità dell’azione e delle
determinazioni amministrative.
Nel caso in esame il Direttore Generale per la qualità della vita del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare si limita “ad approvare e
considerare come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della
Conferenze di servizi e decisoria del 29 settembre 2006”, senza null’altra
specificazione o valutazione.
Al riguardo non può dirsi quindi adempiuto l’obbligo motivazionale di cui al più
volte richiamato art. 14-ter comma 6-bis della Legge n. 241/90, neppure per
relationem, trattandosi di determinazioni desumibili da centinaia di pagine tra
verbali e allegati (che a loro volta richiamano gli esiti di conferenze
istruttorie non allegate) da cui risulta effettivamente difficile (se non
impossibile) comprendere quale sia stato l’iter procedimentale che ha condotto
alla determinazione conclusiva e quali siano le prescrizioni che si intendono
considerare definitive e quindi dotate di efficacia provvedimentale ivi compreso
l’effetto sostitutivo di tutti gli atti di assenso sopra indicati.
L’obbligo motivazionale risulta ancora più pregnante quando, come nella
fattispecie, parte delle determinazioni cui si vuole attribuire effetto
definitivo confermano prescrizioni già annullate dal giudice amministrativo
(Sentenza di questa Sezione n. 291/06). Ne consegue la fondatezza del ricorso
anche con riguardo al III motivo.
Sotto tale profilo il DD n. 3307/2007 è illegittimo e va quindi annullato.
2.4 Non può invece essere condivisa la parte della censura in esame, secondo cui
il DD n. 3308/2007 sarebbe illegittimo per il mancato rispetto del termine di 90
giorni previsto per l’adozione della determinazione conclusiva del procedimento.
Va osservato, al riguardo, che il predetto termine, contenuto nell’art. 14-ter
comma 3 della Legge n. 241/90, non riveste natura perentoria riguardo al potere
decisionale dell’amministrazione procedente, tanto è vero che alla relativa
scadenza, la stessa è autorizzata ad adottare la determinazione motivata di
conclusione del procedimento anche qualora non si fossero conclusi i lavori
della conferenza di servizi. Ciò ovviamente non esclude la responsabilità
dell’amministrazione qualora l’illegittimo ritardo, ad essa imputabile, dovesse
pregiudicare interessi e diritti di terzi.
2.5 Sotto un diverso profilo viene
dedotto che la determinazione del Ministero dell’Ambiente sarebbe avvenuta senza
l’intesa con il Ministero delle Attività produttive prevista dall’art. 252 comma
4 del D.Lgs. 152/06 ovvero senza l’intesa prevista dall’art. 15 comma 4 del D.M.
471/1999.
La censura è infondata.
Il Collegio conserva, al riguardo, che nel modulo procedimentale della
conferenza di servizi i pareri o le intese di cui ai richiamati artt. 252 comma
4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti
all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del
provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del resto lo
scopo del modulo procedimentale in esame è proprio questo, cioè concentrare in
un unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere
adeguatamente dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così a
quell’obbligo motivazionale di cui si è trattato nel precedente punto 2.3.
3. Relativamente alle prescrizioni riguardanti il canale Sisma vengono dedotti
plurimi ed articolati motivi (individuati in ricorso con i nr. da IV a XII), di
violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 252 e 253 e
dell’allegato 3 parte IV titolo V del D.Lgs. n. 152/06, dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 22 del 1997, del D.M. n. 471 del 1999, dell’art. 114 comma 9 della Legge n.
388/2000, di eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria,
illogicità e contraddittorietà, violazione del principio comunitario “chi
inquina paga”, violazione del principio di proporzionalità. In particolare la
ricorrente evidenzia: di non essere il responsabile dell’inquinamento; l’ordine
di messa in sicurezza in realtà dissimulerebbe un reale ed effettivo ordine di
bonifica attraverso la rimozione dei sedimenti; la prescrizione è immotivata
perché non contiene alcuna replica ai dati e alle osservazioni forniti dalla
ricorrente nonché alla possibilità di adottare soluzioni alternative; la
prescrizione è in contrasto con quanto accertato dal Tar di Brescia con sentenza
n. 291/06 riguardo alla medesima prescrizione adottata dalle precedenti
conferenze di servizi; il canale Sisma sarebbe qualificabile come scarico
idrico, per cui avrebbero dovuto essere applicati non i parametri di cui al
D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora D.Lgs. 152/06), ma quelli, meno restrittivi, del
D.Lgs. n. 152 del 1999 che non risultano violati.
Le censure sono fondate nei termini che seguono con carattere assorbente
rispetto ai restanti profili.
Dall’esame del verbale della conferenza decisoria del 29.9.2006 (che richiama le
risultanze della conferenza istruttoria del 27.6.2006) emergono elementi che
confermano la situazione del canale Sisma con particolare riferimento ai
depositi di mercurio (circostanze peraltro confermate dalla relazione del
Ministero dell'Ambiente in data 28.2.2008 elaborata in adempimento all'ordinanza
istruttoria di questa Sezione n. 140/07). Tuttavia tali elementi non paiono
sufficienti, a giudizio del Collegio, per superare le argomentazioni contenute
nelle sentenze di questa Sezione n. 291/2006 e 1278/07, che vanno pertanto
confermate anche con riguardo alle successive determinazioni qui impugnate.
In sostanza la rimozione dei sedimenti inquinati, quantunque qualificata, ed
astrattamente qualificabile, come messa in sicurezza d’emergenza in relazione
alla situazione del caso concreto - tenuto conto che l’attività inquinante era
da tempo cessata – si prospetta con modalità idonea a trapassare l’obiettivo
limite della misura d’emergenza, posto che finisce con il produrre effetti non
soltanto permanenti ma univocamente coincidenti con il risultato conseguibile a
seguito di una bonifica, poiché essa consiste nella radicale e definitiva
eliminazione della fonte da cui la contaminazione deriva.
La ricorrente è intervenuta nel procedimento amministrativo promosso dalla
Regione, e poi ripreso a livello statale, quale acquirente del sito ove si
svolgeva l’attività inquinante. In tal modo essa ha assunto, anche a parere
dell’odierno Collegio, una posizione rapportabile a quella del proprietario
incolpevole che prende l’iniziativa di procedere ad interventi di ripristino
ambientale.
Ne consegue che Polimeri Europa Spa non può essere destinataria di un ordine di
messa in sicurezza, che sostanzialmente coincide con quello di bonifica del
sito, sul presupposto (affermato dall’amministrazione) che, allo stato attuale
delle conoscenze, non possono essere considerate accettabili altre MISE. Un
ordine siffatto è palesemente sproporzionato rispetto ai limiti dell’intervento
esperito e dell’obbligo assunto.
Tale prescrizione, in definitiva, non poteva che essere rivolta al responsabile
dell’inquinamento che, al contrario, pur essendo individuato in modo certo, non
è stato coinvolto nel procedimento riguardante questo specifico aspetto.
Per tali motivi il gruppo di censure all’esame è fondato e va accolto,
ritenendosi assorbiti gli altri motivi di ricorso.
4. Con i motivi da XIII a XVIII viene dedotta, sotto molteplici aspetti,
violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 252 del D.Lgs. n. 152/06,
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999; eccesso di
potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di istruttoria,
relativamente alla prescrizione di attivare la MISE attraverso la realizzazione
di un contenimento fisico. Viene inoltre contestato l’incarico affidato a
Sviluppo Italia Spa sotto una pluralità di profili.
Le censure sono inammissibili.
4.1.Va osservato, al riguardo, che il verbale della conferenza decisoria
29.9.2006, per l’aspetto che qui interessa, contiene la seguente proposizione:
“Dopo ampia ed articolata discussione la Conferenza di Servizi decisoria, nelle
more del perfezionamento dell’incarico che deve essere conferito a Sviluppo
Italia per l’elaborazione dello studio di fattibilità per la messa in sicurezza
d’emergenza della falda acquifera del Sito di interesse nazionale <Laghi di
Mantova e Polo Chimico>, sottolinea comunque la necessità che i soggetti
obbligati adottino, quale intervento di messa in sicurezza di emergenza
integrativo ai sistemi di sbarramento idraulico già posti in essere, un
contenimento fisico atto a impedire la diffusione della contaminazione veicolata
sia dalla falda sospesa che da quella principale, verso bersagli particolarmente
sensibili quali i Laghi di Mantova e il Fiume Mincio” (verbale pag. 5).
A giudizio del Collegio, detta proposizione non assume valenza autonoma e
provvedimentale rispetto a quanto deliberato, in merito, dalle precedenti
conferenze di servizio decisorie del 14.6.2005 e del 20.1.2006. Ciò emerge dalle
seguenti considerazioni:
- la ritenuta “necessità” di adottare il contenimento fisico integrativo del
contenimento idraulico già esistente, non viene ribadita nei deliberati che
seguono e che chiudono il primo punto all'ordine del giorno della seduta in
esame;
- il Ministero dell'Ambiente, con la citata relazione in data 28.2.2008, ha
chiarito che “La richiesta alle Aziende, formulata dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 14.06.2005 di realizzare un confinamento fisico, non contemplava
la realizzazione immediata di un progetto di confinamento fisico, ma
sottolineava la richiesta di procedere allo studio sulla fattibilità tecnica
dell'opera di confinamento fisico valutandone tutte le conseguenze, atteso che
le barriere idrauliche realizzate si rivelavano inefficaci… La richiesta è stata
poi confermata dalla successiva Conferenza di Servizi decisoria del 20.1.2006
che ha deliberato di conferire ad un soggetto pubblico l’incarico per la
redazione dello Studio di fattibilità dell'opera di messa in sicurezza
d’emergenza” (cfr. pag. 7);
- l’Avvocatura dello Stato, con memoria depositata in data 13.1.2009, ha poi
confermato tale chiarimento.
La relazione ministeriale in data 28.2.2008 conclude chiarendo che la soluzione
più idonea (tra quelle indicate nello studio di fattibilità A-B-C-D-E-F) dovrà
essere scelta dopo l'esame delle varie soluzioni da parte del comitato di
indirizzo e controllo per la gestione dell'accordo di programma del 31.5.2001
(pag. 8).
4.2 Le medesime considerazioni valgono anche per la proposizione contenuta a
pagina 33 del verbale della conferenza decisoria 29.9.2006, in cui si legge: “la
Conferenza di Servizi decisoria in merito alla Verifica dell'efficacia della
messa in sicurezza d'emergenza sottolinea comunque la necessità che l'Azienda
adotti, quale intervento di messa in sicurezza di emergenza integrativo ai
sistemi di sbarramento idraulico già posti in essere, un contenimento fisico
atto a impedire la diffusione della contaminazione veicolata sia dalla falda
sospesa che da quella principale, verso bersagli particolarmente sensibili quali
i Laghi di Mantova e il Fiume Mincio”.
Tale proposizione va letta in correlazione con quanto riportato a pagina 32
dello stesso verbale, in cui si legge: “Il Dott. Mascazzini ricorda che in
merito alla Verifica dell'efficacia della messa in sicurezza d'emergenza la
Conferenza di Servizi istruttoria del 27/06/2006, su questo specifico aspetto,
si riservava di formulare successivamente osservazioni/ prescrizioni di merito.
Il Dott. Mascazzini ricorda che a seguito di istruttoria tecnica svolta dagli
Uffici della Direzione della Qualità della Vita, si ritiene che nel documento in
esame viene data risposta ai quesiti posti sulla base di precedenti elaborazioni
che presentano però un margine di incertezza. Deve essere meglio chiarito il
ruolo del Canale Sisma rispetto alle acque sotterranee in quanto tale corso
d'acqua può condizionare l'andamento piezometrico e ciò può avere conseguenze
anche sulla schematizzazione adottata nel modello di flusso”. Il verbale
prosegue individuando poi una serie di richieste attinenti l'installazione di
punti di misura dei livelli piezometrici.
Si tratta, pertanto, di considerazioni e di prescrizioni che confermano che la
soluzione del contenimento fisico deve considerarsi, allo stato, solo nella fase
di studio di fattibilità.
4.3 La censura in esame, nella parte in cui contesta la prescrizione di
realizzare una MISE nella forma dello sbarramento fisico, è quindi inammissibile
poiché rivolta contro proposizioni non aventi carattere provvedimentale.
5. Con i motivi da XIX a XXII viene dedotta, sotto molteplici aspetti,
violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 252 del D.Lgs. n. 152/06,
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M. n. 471 del 1999, degli artt. 3
e 10 della Legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta
illogicità, difetto di istruttoria, relativamente alle prescrizioni di
effettuare la ricerca dei parametri PCDD/PCDF nel 100% dei punti d'indagine e di
fornire l'ubicazione cartografica delle discariche esaurite.
Le censure sono infondate.
Primo luogo va osservato che tali prescrizioni confermano quanto già prescritto
dalla conferenza di servizi decisoria del 14.6.2005 e ritenuto legittimo da
questa Sezione con sentenza n. 1278/07 che deve trovare conferma.
La richiesta di ulteriori verifiche circa la presenza dei parametri PCDD/PCDF si
fonda sull’esigenza di disporre di maggiori informazioni da acquisire mediante
la ricerca nel 100% dei punti di indagine e nelle acque di falda qualora fossero
riscontrati nei suoli, sul rilievo che, a seguito dei dati trasmessi dalla
ricorrente in adempimento alle prescrizioni della conferenza decisoria
20.1.2006, emergeva un chiaro quadro di contaminazione delle matrici ambientali
e l'insufficienza generale dei risultati delle attività di indagine integrativa
del piano di caratterizzazione. Ciò emerge chiaramente dalla più volte
richiamata relazione del Ministero dell'ambiente in data 28. 2.2008. Le esigenze
di ricerca devono considerarsi compatibili con l’attuale fase del procedimento,
salvo che non appaiano palesemente logiche e irrazionali.
Al Collegio non pare sussistano tali vizi, poiché la determinazione
dell’Amministrazione fa riferimento non solo a circostanze oggettive ma anche a
quanto dichiarato nel Piano di caratterizzazione circa il rilevato superamento
dei parametri relativi a Diossine e Furani nelle aree E, I e P.
Non emerge, inoltre, la denunciata contraddittorietà rispetto alle analisi
effettuate in precedenza (più circoscritte), poiché la ricerca deve considerarsi
un’attività dinamica in relazione all’evolversi sia della situazione di fatto
che di quella procedimentale in vista del risultato finale consistente nella
bonifica del sito.
Analoghe considerazioni vanno effettuate per quanto concerne la richiesta di
fornire l’ubicazione cartografica delle discariche esaurite di ceneri prodotte
dall’inceneritore, presenti nelle aree zone B ed I così come individuate sulla
base degli approfondimenti delle indagini effettuate, indicandone anche
l’estensione e la profondità.
Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, la richiesta non contempla
informazioni che la stessa non è in grado di fornire, come accertato da questa
Sezione con la richiamata sentenza n. 1278/07 (punto 2.5 delle considerazioni di
diritto).
Si tratta, pertanto, di porre in essere un’attività di ricerca integrativa
necessaria per fornire all’amministrazione il quadro completo della situazione
dei luoghi; attività la cui richiesta può essere considerata illegittima solo
quando essa appaia palesemente logica e irrazionale.
6. Con l'ultimo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.
242, 252 del D.Lgs. n. 152/06, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.M.
n. 471 del 1999, degli artt. 3 e 10 della Legge n. 241/90; eccesso di potere per
contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di istruttoria, relativamente
alla prescrizione di attivare la MISE nell’area circostante il sondaggio SD 342
e i piezometri D,D1,D2 (motivo XXIII).
La censura è infondata.
Al riguardo va osservato che anche tale prescrizione conferma quanto già
prescritto dalle conferenze di servizi decisorie del 14.6.2005 e del 20.1.2006 e
ritenuto legittimo da questa Sezione con sentenza n. 1278/07 che deve trovare
conferma.
La prescrizione in esame risulta essere stata posta in modo generico poiché
conferma l’esigenza di attivare atipici interventi integrativi “di messa in
sicurezza d’emergenza” in relazione sia alle precedenti prescrizioni (ritenute
legittime da questa Sezione) che alle successive valutazioni effettuate
nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria del 27.6.2006. Deve quindi
essere condiviso quanto illustrato dal Ministero dell'Ambiente al punto 5 della
relazione in data 28.2.2008.
Si tratta, in sostanza, di una prescrizione che impone il conseguimento di un
risultato e non il dispiegamento di mezzi, come invece sono le prescrizioni che
richiedono il dragaggio del canale Sisma e la realizzazione di una barriera
fisica per il contenimento della falda.
Trattandosi di prescrizione generica, la stessa ricorrente potrà quindi
adempiervi come riterrà più opportuno, in relazione all’effettiva situazione dei
luoghi, per il raggiungimento dell’obiettivo finale (MISE volta ad impedire la
diffusione della contaminazione) sottoponendo all’Amministrazione le concrete
misure adottate, la quale si esprimerà sull’efficacia delle stesse.
7. In ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti
sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di
Brescia – definitivamente pronunciando:
- respinge la richiesta di Sviluppo Italia Spa di essere estromessa dal
processo;
- accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il
decreto in data 6.2.2007 n. 3308 per vizi propri; annulla altresì il verbale
della conferenza decisoria del 29.9.2006 nelle parti di cui in motivazione;
- dichiara in parte inammissibile il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in
motivazione;
- respinge il ricorso per la restante parte.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21/01/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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