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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 -
ISSN 1974-9562
Segnalata da Daniele Monachino
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 6 aprile 2009, n. 642
ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/03 - Autorizzazione unica - Termine acceleratorio
di 180 gg. - Favor legis. L’art. 12 del D.Lgs. 387/03, in
combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90, impone all’amministrazione
procedente l’adozione del provvedimento finale, conforme alla determinazione
conclusiva della conferenza di servizi , che, se positivo, costituisce titolo a
costruire ed esercire l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il procedimento disciplinato per il rilascio dell’autorizzazione
unica di cui al citato art. 12 è indice dell’intento del legislatore di favorire
le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Ed a
siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di
concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990), non può non conseguire
l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o
negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180
giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come
limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva,
qualunque essa sia. Anche la Corte Costituzionale (25/10-9/11 2006 n.364), del
resto, ha rinvenuto la “ratio” del citato termine nel principio di
semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla
fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione
entro un termine definito del procedimento autorizzativo. (cfr. altesì T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541 e T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28
marzo 2008 n. 78). Pres. Monteleone, Est. Cavallo - L.M. e altro (avv. Cutaia)
c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 6 aprile 2009, n. 642
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
(Sezione Seconda)
N. 00642/2009 REG.SEN.
N. 00176/2009 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 2 Legge n. 205/2000,
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2009, proposto da MONACHINO
Luigi e MONACHINO Daniele, quest’ultimo nell’interesse del primo e nella qualità
di cessionario della titolarità del procedimento e della pratica già intestata a
Luigi Monachino, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso,
dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Buttitta
con studio in Palermo, piazza Sacro Cuore 3;
contro
ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA della REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De
Gasperi 81;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di cui alla nota del 21.02.2008,
con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale all’Industria della Regione
Sicilia di provvedere ai sensi dell’art. 14 ter della legge 241/90, emanando la
determinazione di conclusione del procedimento, ai sensi del comma 6 bis, e il
provvedimento finale conforme alla predetta emanazione, ai sensi del comma 9, in
relazione al procedimento tendente a ottenere il rilascio della Autorizzazione
Unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, al fine della realizzazione di
un impianto fotovoltaico da 50 KW nel Comune di Agrigento;
nonché
per l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza,
nonché, in caso di ulteriore inadempienza,
per la nomina di un “commissario ad acta” affinché provveda in via sostitutiva
in luogo e a spese dell’Amministrazione;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato
all’Industria;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 09/03/2009 la dott.ssa Maria
Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso ex art. 2 L. 205/2000, notificato il 21.01.2009 e depositato il
29.01.2009, Luigi Monachino esponeva di essere stato ammesso dalla GRTN -
Società Gestore del Sistema Elettrico - alle tariffe incentivanti per la
realizzazione di impianti fotovoltaici, e quindi di aver a tal fine richiesto
all’Assessorato alla Industria della Regione Siciliana, in data 5.2.2007, il
rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
Con nota in data 16.10.2007, già scaduto il termine di 180 giorni previsto
dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, l'Assessorato su indicato indiceva la
conferenza dei servizi,al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio
dell'Autorizzazione Unica. Tenutasi la stessa regolarmente il 5.11.2007, dal
relativo verbale emergeva che, stante l'assenza di alcune Amministrazioni
convocate, non era stata assunta alcuna determinazione; pertanto il ricorrente,
decorsi i novanta giorni previsti dal’art. 14 ter, comma 3 Legge 241/90 e visto
l’inadempimento dell’Assessorato regionale, con nota del 21.02.2008 chiedeva a
quest’ultimo di provvedere ai sensi dell’art. 14 ter L. 241/90, emanando la
determinazione di conclusione del procedimento (art. 14 ter, comma 6 bis L.
241/90) ed il provvedimento finale a questa conforme (art. 14 ter, comma 9, L.
241/90).
Nelle more, il ricorrente Luigi Monachino comunicava di aver trasferito la
titolarità del procedimento al fratello Domenico Monachino, anche lui in
precedenza autorizzato alla costruzione di un impianto di pari potenza nel
medesimo terreno.
Rimanendo priva di riscontro anche l’istanza del 21.02.2008, i ricorrenti
proponevano ricorso avverso l’illegittimo silenzio-rifiuto da parte della
Amministrazione, in base ad un unico motivo nel quale censuravano la violazione
e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 della L. 241/990, e dell’art. 12 del D.
Lgs. n. 387/2003, per non aver l’Amministrazione provveduto al rilascio della
Autorizzazione Unica nei centottanta giorni previsti per la conclusione del
relativo procedimento (art. 12, D.Lgs. 387/03) e per non avere adottato alcun
provvedimento in sede di conferenza di servizi entro i novanta giorni di cui
all’art. 14 ter L. 241/90, all’esito dei quali l’Amministrazione procedente
avrebbe dovuto adottare la determinazione motivata di conclusione del
procedimento (art. 14 tar commi 6 bis e 9, L. 241/90).
2. Con memoria depositata il 5 marzo 2009 i ricorrenti hanno ulteriormente
illustrato il contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
3. All'udienza camerale del 9 marzo 2009, costituita in giudizio
l’Amministrazione, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e va accolto nei limiti dell’accertamento della
illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale sull'istanza
formulata dal ricorrente, con conseguente declaratoria dell'obbligo del
competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione
conclusiva del procedimento.
L’Assessorato regionale, infatti, ha omesso di provvedere, in qualità di
amministrazione procedente, nell’ambito della conferenza di servizi da essa
stessa indetta con nota del 16.10.2007 al fine di acquisire gli elementi
necessari al rilascio della Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 D.Lgs.
387/2003.
La citata disposizione prevede, per il rilascio della suddetta “autorizzazione
unica”, l’indizione di una apposita conferenza di servizi tra pubbliche
amministrazioni preposte alla tutela di diversi interessi (comma 3), e quindi lo
svolgimento di un “procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni ….(omissis) …. Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto
approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto
o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni” (comma 4).
In ogni caso, la disciplina generale sulla conferenza di servizi prevede (art.
14 ter comma 3 L. 241/90) che i lavori della medesima “non possono superare i
novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo”, per cui “ all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede “ (art. 14 ter, comma 6-bis L. 241/90) e “ il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza “ (art. 14 ter, comma 9, L. 241/90).
2. Dall’esame congiunto della normativa sopra riportata, emerge chiaramente che
i ricorrenti sono titolari di una posizione qualificata in ordine alla richiesta
di conclusione del procedimento di conferenza di servizi, la cui definizione è
stata sollecitata con la nota del 21.2.2008 alla quale, come detto, nessun
riscontro è stato dato dall’Amministrazione.
L’Assessorato, infatti, ricorrendone tutti i presupposti di legge (decorso del
termine previsto dall’art. 14 ter, comma 3, cit.) doveva necessariamente
emettere il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui
al comma 6-bis, il quale, se positivo, si sarebbe sostituito, per legge, alla
autorizzazione unica oggetto della istanza dei fratelli Monachino.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la conferenza era stata indetta già
con colpevole ritardo rispetto alla scadenza dei termini (180 giorni) per la
conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti con la richiesta del
5.2.2007, per il rilascio della “autorizzazione unica” ai sensi dell’art. 12
D.Lgs. 387/2003.
2.1. Con riferimento a questa disposizione, la giurisprudenza recente di questo
Tribunale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277) ha
evidenziato “ l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla
realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo
procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le
Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di
una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990,
recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della
resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o
negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180
giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come
limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva,
qualunque essa sia”.
Anche la Corte Costituzionale (25/10-9/11 2006 n.364), del resto, ha rinvenuto
la “ratio” del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e
di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul
territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo.
La formazione del silenzio è stata chiaramente ricondotta alla violazione dei
termini di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/03 anche dalle recenti sentenze del T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541 e del T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28
marzo 2008 n. 78.
3. Nel caso di specie, dunque, l’Amministrazione è rimasta silente, non una ma
due volte: in primo luogo non rispettando i termini imposti dall’art. 12 del
D.Lgs. 387/03 in combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90; in secondo
luogo omettendo di rispondere all’istanza sollecitatoria del 21.02.2008.
4. In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il
procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta
conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo
espresso contenuto nell'art. 2 della L. n. 241/90.
Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e
deve esser annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della
stessa di adottare un provvedimento esplicito.
Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente annullamento del
silenzio-inadempimento impugnato.
Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione Regionale di provvedere sulla istanza
presentata dal ricorrente in data 21.02.2008 (la quale fa riferimento alla
precedente istanza del 5.2.2007), assegnando, a tal fine, il termine di novanta
giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a
cura di parte della presente sentenza.
5. Non può essere accolta, viceversa, la richiesta di nomina di un commissario
ad acta, ostandovi la lettera e la ratio dell'art. 21 bis, secondo comma della
L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione
resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice
amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri
l'inerzia dell'Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio
inadempimento impugnato e dichiara l'obbligo dell'Assessorato Regionale
all'Industria della Regione Sicilia di provvedere sulla istanza presentata dai
ricorrenti in data 21.02.2008, entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte
della presente sentenza.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in
favore dei ricorrenti, che vengono liquidate in 1500,00 (euro
millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 09/03/2009 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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