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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. Staccata
di Eboli
- 6 marzo 2009, sentenza n. 195
URBANISTICA ED EDILIZIA -
Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma 1,
lettera d) del T.U. n. 380/2001 - Fedele ricostruzione - Identità di sagoma,
superficie e volume - D.I.A. - Lieve traslazione dell’immobile - Violazione
dell’art. . 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001 - Inconfigurabilità. L’art. 3,
comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente ricondotto nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per lì adeguamento alla
normativa antisismica; in altri termini, identità di volumetria e sagoma con
riferimento al preesistente edificio sono i requisiti che consentono di
ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia l’intervento ricostruttivo
che si ricolleghi ad una integrale demolizione. Tali interventi sono subordinati
alla presentazione di denuncia di inizio attività e, unicamente qualora
comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici sono subordinati al previo rilascio del permesso a
costruire (fattispecie relativa alla demolizione e successiva ricostruzione di
un capannone, senza mutamento di sagoma, superficie e volume, ma con una lieve
traslazione rispetto alla posizione planimetrica originaria: la riconducibilità
dell’intervento all’ipotesi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. n.
380/2001, per la quale è sufficiente la D.I.A., ha escluso la violazione
dell’art. 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001, anche in ragione del fatto che la
lieve traslazione non aveva compromesso l’assetto del territorio).Giud. Perrotta
- I.E. (avv.ti Rago e De Vita) - TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione staccata di
Eboli - 6 marzo 2009, n. 195
Numero 195/2009 Reg. Sentenze
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI
Il Giudice dell’intestata Sezione Distaccata di Tribunale dr. Ubaldo Perrotta
all’udienza del 17/02/2009 ha pronunziato e resa pubblica, mediante lettura del
dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
I.E. NATO IL xxxxxx AD ALBANELLA, RESIDENTE IN BATTIPAGLIA, VIA xxxxx
Posizione giuridica: LIB. CONTUMACE
Assistito dal Difensore di fiducia Avv. RAGO PASQUALE E AVV. NICOLA DE VITA da
Battipaglia
con l’intervento del P.M. dr. ARMINIO V.P. DELEGATO
Imputato
A) del reato di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 per aver
eseguito o fatto eseguire , quale legale rappresentante della TRIULZI
ENGINEERING s.r.l., in totale difformità dalla D.I.A. prot. 45540 del
27/09/2006, opere edili consistite nella ricostruzione di un capannone
industriale in struttura prefabbricata in Battipaglia, Via Poseidonia, angolo
Via Velia, in posizione planimetrica differente rispetto a quanto assentito; in
particolare il manufatto risulta essere traslato a Sud rispetto al progetto
approvato con una distanza dal muro di confine variabile da 2.30 m a 2.50 m in
luogo della prevista fedele ricostruzione in corrispondenza del muro di confine
ACCERTATO IN BATTIPAGLIA n. 28/09/2000 E COMMESSO IN DATA ANTECEDENTE E PROSSIMA
A QUELLA DELL’ACCERTAMENTO
IN CUI E’ PERSONA OFFESA DAL REATO: Comune di Battipaglia (SA) in persona del
Sindaco p.t.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione in data 6 settembre 2007 I.E. veniva tratto a giudizio
per rispondere del reato indicato in epigrafe. All’udienza del 17 febbraio 2009,
contumace l’imputato regolarmente citato, il Giudice ammetteva le prove
testimoniali e documentali richieste dalle parti e quindi, sentito il geometra
A.N., sulle conclusioni indicate in epigrafe, decideva come da dispositivo agli
atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla istruttoria dibattimentale è
emerso che l’odierno imputato, avendo presentato una d.i.a. relativa alla
demolizione ed alla ricostruzione di un capannone industriale ubicato in
Battipaglia, non aveva rispettato la precedente posizione planimetrica del
manufatto, il quale, al momento della ricostruzione, era stato traslato di circa
due metri; risulta pacificamente acquisita al processo, inoltre, la circostanza
che la volumetria (circa 21168 metri cubi) e la superficie (2880 metri quadri)
del capannone originario erano state fedelmente rispettate al momento della
ricostruzione.
Orbene, l’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente
ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini, identità di
volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i requisiti
che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia
l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale demolizione. Tali
interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività e,
unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati al previo
rilascio del permesso a costruire.
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che non vi fu alcun
aumento di superficie o di volumetria né, tantomeno, alcun mutamento di sagoma,
ragion per cui non è configurabile la violazione dell’art. 44 lett. b)
contestata, che sanziona la realizzazione di lavori in assenza del permesso a
costruire. Sotto altro aspetto deve essere evidenziato che la lievissima
traslazione (circa 2 metri) di una struttura così imponente (grande come la metà
di un campo di calcio) non comporta alcuna compromissione dell’assetto del
territorio.
Si impone, alla luce di quanto precede, la pronuncia di sentenza assolutoria con
la formula indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l’art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
I.E. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione
Eboli, 17 febbraio 2009
Il Giudice
dr. Ubaldo Perrotta
Cancelliere B3
Eliana Torriciello
Depositata il 06.03.2009
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