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TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. Staccata di Eboli -   6 marzo 2009, sentenza n. 195
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 - Fedele ricostruzione - Identità di sagoma, superficie e volume - D.I.A. - Lieve traslazione dell’immobile - Violazione dell’art. . 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001 - Inconfigurabilità. L’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini, identità di volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i requisiti che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale demolizione. Tali interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività e, unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati al previo rilascio del permesso a costruire (fattispecie relativa alla demolizione e successiva ricostruzione di un capannone, senza mutamento di sagoma, superficie e volume, ma con una lieve traslazione rispetto alla posizione planimetrica originaria: la riconducibilità dell’intervento all’ipotesi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. n. 380/2001, per la quale è sufficiente la D.I.A., ha escluso la violazione dell’art. 44 lett. b) del T.U. n. 380/2001, anche in ragione del fatto che la lieve traslazione non aveva compromesso l’assetto del territorio).Giud. Perrotta - I.E. (avv.ti Rago e De Vita) - TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione staccata di Eboli - 6 marzo 2009, n. 195
 




 

Numero 195/2009 Reg. Sentenze


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano


TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI


Il Giudice dell’intestata Sezione Distaccata di Tribunale dr. Ubaldo Perrotta all’udienza del 17/02/2009 ha pronunziato e resa pubblica, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA


nei confronti di:
I.E. NATO IL xxxxxx AD ALBANELLA, RESIDENTE IN BATTIPAGLIA, VIA xxxxx
Posizione giuridica: LIB. CONTUMACE
Assistito dal Difensore di fiducia Avv. RAGO PASQUALE E AVV. NICOLA DE VITA da Battipaglia
con l’intervento del P.M. dr. ARMINIO V.P. DELEGATO

 

Imputato
A) del reato di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 per aver eseguito o fatto eseguire , quale legale rappresentante della TRIULZI ENGINEERING s.r.l., in totale difformità dalla D.I.A. prot. 45540 del 27/09/2006, opere edili consistite nella ricostruzione di un capannone industriale in struttura prefabbricata in Battipaglia, Via Poseidonia, angolo Via Velia, in posizione planimetrica differente rispetto a quanto assentito; in particolare il manufatto risulta essere traslato a Sud rispetto al progetto approvato con una distanza dal muro di confine variabile da 2.30 m a 2.50 m in luogo della prevista fedele ricostruzione in corrispondenza del muro di confine
ACCERTATO IN BATTIPAGLIA n. 28/09/2000 E COMMESSO IN DATA ANTECEDENTE E PROSSIMA A QUELLA DELL’ACCERTAMENTO


IN CUI E’ PERSONA OFFESA DAL REATO: Comune di Battipaglia (SA) in persona del Sindaco p.t.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto di citazione in data 6 settembre 2007 I.E. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe. All’udienza del 17 febbraio 2009, contumace l’imputato regolarmente citato, il Giudice ammetteva le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti e quindi, sentito il geometra A.N., sulle conclusioni indicate in epigrafe, decideva come da dispositivo agli atti.


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che l’odierno imputato, avendo presentato una d.i.a. relativa alla demolizione ed alla ricostruzione di un capannone industriale ubicato in Battipaglia, non aveva rispettato la precedente posizione planimetrica del manufatto, il quale, al momento della ricostruzione, era stato traslato di circa due metri; risulta pacificamente acquisita al processo, inoltre, la circostanza che la volumetria (circa 21168 metri cubi) e la superficie (2880 metri quadri) del capannone originario erano state fedelmente rispettate al momento della ricostruzione.
Orbene, l’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini, identità di volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i requisiti che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale demolizione. Tali interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività e, unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati al previo rilascio del permesso a costruire.
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che non vi fu alcun aumento di superficie o di volumetria né, tantomeno, alcun mutamento di sagoma, ragion per cui non è configurabile la violazione dell’art. 44 lett. b) contestata, che sanziona la realizzazione di lavori in assenza del permesso a costruire. Sotto altro aspetto deve essere evidenziato che la lievissima traslazione (circa 2 metri) di una struttura così imponente (grande come la metà di un campo di calcio) non comporta alcuna compromissione dell’assetto del territorio.
Si impone, alla luce di quanto precede, la pronuncia di sentenza assolutoria con la formula indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice,
visto l’art. 530 c.p.p.


ASSOLVE


I.E. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione


Eboli, 17 febbraio 2009
 

Il Giudice
dr. Ubaldo Perrotta
 

Cancelliere B3
Eliana Torriciello

Depositata il 06.03.2009
 


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