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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
VI - 22 febbraio 2010, Sentenza n. 1013
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici -
Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione
di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto
tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione
dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti
che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico,
potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano
rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di
merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al
rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica
per la realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede
di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di
merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta
paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De
Nictolis -V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività
culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013
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N. 01013/2010 REG.DEC.
N. 02791/2009 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 2791/2009, proposto da VCC Energia
s.p.a. (già VCC Energia s.r.l.), rappresentata e difesa dall'avv. Evelina
Torrelli, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia, in Roma, via Principessa
Clotilde, n. 2;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
Regione Abruzzo - Direzione parchi territorio ambiente energia, Comune di
Collarmele, Comune di Celano, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del Tar Abruzzo – L’Aquila, n. 79/2008, resa tra le parti,
concernente realizzazione parco eolico.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Rosanna De
Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Torrelli e l'avvocato dello Stato
Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. VCC Energia s.r.l. avviava presso la Regione Abruzzo un procedimento per la
realizzazione di un progetto di ampliamento del parco eolico di Collarmele,
chiedendo, tra l’altro, il rilascio di nulla osta paesaggistico.
1.1. La Regione con provvedimento 2 marzo 2006 n. 5715 ha accolto in parte
l’istanza, rilasciando il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell’art. 159,
d.lgs. n. 42/2004, solo per una parte del progetto, e segnatamente quanto alla
realizzazione di quattro delle 22 pale eoliche previste.
1.2. Contro il provvedimento regionale, nella parte in cui non autorizza la
realizzazione di 18 pale eoliche, la VCC ha proposto un separato ricorso, che
non forma oggetto del presente giudizio.
1.3. Il nulla osta regionale n. 5715/2006, relativo a 4 pale eoliche, è stato
annullato dal Ministero per i beni e le attività culturali –direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo – L’Aquila, con provvedimento
4 maggio 2006.
1.4. Contro il provvedimento statale del 4 maggio 2006 (e contro la presupposta
nota della Soprintendenza 12 aprile 2006 n. 3772) la VCC ha proposto un autonomo
ricorso al Tar Abruzzo, che è stato respinto con la sentenza n. 79/2008, oggetto
del presente appello.
1.5. Con l’atto di appello la VCC ripropone i motivi di cui al ricorso di primo
grado e solleva motivate critiche nei confronti della sentenza gravata.
2. Con il primo mezzo, sia in primo grado che in appello, si lamenta che sarebbe
stato illegittimamente omesso l’avviso di avvio del procedimento di annullamento
del nulla osta.
Si contesta (da pag. 6 a pag. 13 dell’atto di appello) la pronuncia del Tar che
ha disatteso tale motivo osservando che dall’avviso di avvio del procedimento si
poteva prescindere, trattandosi di procedimento a istanza di parte.
Si invoca, a censura, sia il dato letterale dell’art. 159, d.lgs. n. 42/2004,
sia l’art. 7, l. n. 241/1990, sia la copiosa giurisprudenza che ritiene
necessario l’avviso di avvio del procedimento anche in relazione alla fase di
controllo statale del nulla osta paesaggistico rilasciato dalle Regioni.
2.1. Il mezzo va respinto e la sentenza merita conferma, ancorché con diversa
motivazione.
2.2. La sentenza va corretta, laddove afferma che trattandosi di procedimento a
istanza di parte, può prescindersi dall’avviso di avvio del procedimento, in
quanto sia la giurisprudenza amministrativa, sia il d.lgs. n. 42/2004, esigono
espressamente che della fase di controllo statale del nulla osta paesaggistico
sia dato avviso all’interessato.
2.3. Tuttavia, nel caso di specie, l’avviso di avvio del procedimento è stato
dato nel rispetto del regime transitorio divisato dall’art. 159, d.lgs. n.
42/2004, nel testo originario in vigore dalla data di adozione del nulla osta,
vale a dire il 2 marzo 2006, e applicabile ratione temporis al caso di specie.
Disponeva il citato art. 159, co. 1, nel testo originario in vigore all’epoca di
adozione del nulla osta n. 5715/2006 che l'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica “dà immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione
prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente
esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Solo nel testo modificato dal d.lgs. n. 157/2006, pubblicato in G.U. 27 aprile
2006, dopo la previsione che “la comunicazione è inviata contestualmente agli
interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi
e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241”, è stata aggiunta la
previsione secondo cui “nella comunicazione alla soprintendenza il Comune
attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati”.
Il nulla osta paesaggistico è stato adottato il 2 marzo 2006, nel vigore della
disciplina originaria, pertanto correttamente il Comune si è limitato a
comunicare il nulla osta paesaggistico, contestualmente, all’Amministrazione
statale e alla VCC. Tale comunicazione alla VCC è per legge equipollente
dell’avviso di avvio dell’interessato.
Non era necessario, all’epoca dei fatti, fare l’attestazione di aver eseguito il
contestuale invio agli interessati.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
3. Con il secondo mezzo (da pag. 13 a pag. 48), si lamenta che il provvedimento
di annullamento sarebbe viziato da difetto di motivazione e inadeguata
ponderazione degli interessi in gioco, in quanto avrebbe dato valore
preponderante al paesaggio senza considerare i concomitanti interessi allo
sviluppo di energie alternative da fonti rinnovabili e alla salvaguardia
dell’ambiente (che deriva dal’utilizzo di energia da fonti rinnovabili).
4. La censura va disattesa.
4.1. Essa, nella sua complessa articolazione, solleva un problema di indubbia
attualità e delicatezza, quello del potenziale conflitto tra interesse
ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta
perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti
rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione
di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo.
4.2. Tuttavia, la censura muove da un errore di prospettiva, chiedendo che tale
complessa valutazione comparativa sia affidata all’amministrazione statale
preposta alla tutela del paesaggio, e chiedendo al giudice amministrativo di
sindacare, sotto tale profilo, l’operato di detta amministrazione statale.
Invece, tale valutazione, che implica inevitabili scelte di merito
amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio
del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la
realizzazione degli impianti eolici.
L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico,
non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la
legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n.
9/2001).
4.3. Nel caso di specie, il nulla osta regionale è affetto da un vizio di
legittimità di fondo, in quanto, a fronte di un progetto di impianto eolico da
realizzarsi su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non contiene né
motivazione né, soprattutto, istruttoria in ordine alla valutazione di
compatibilità paesaggistica dell’opera.
Dunque, è la Regione ad aver illegittimamente omesso qualsivoglia valutazione
comparativa.
4.4. Tale omissione si traduce nei consueti vizi di legittimità di difetto di
istruttoria e di motivazione.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione statale, in sede di controllo
del nulla osta paesaggistico, lungi dal compiere una valutazione di merito ad
essa non consentita, ha stigmatizzato l’atto regionale per difetto di
istruttoria e di motivazione, in quanto non compie alcuna valutazione
sull’impatto paesaggistico dell’opera.
4.5. Per quanto esposto va respinto il secondo motivo di appello.
Sono salvi gli ulteriori provvedimenti della Regione, che è tenuta a
rideterminarsi adottando un nuovo nulla osta paesaggistico (o diniego del
medesimo) in cui compia una motivata e istruita valutazione comparativa degli
interessi in gioco.
5. Con il terzo mezzo (da pag. 48 a pag. 49 dell’atto di appello) si ripropone
un motivo che si assume pretermesso dal Tar, lamentandosi la violazione
dell’art. 41 Cost., sotto il profilo della valutazione monosettoriale compiuta
dall’Amministrazione statale, limitata alla tutela del paesaggio.
La censura va disattesa alla luce delle considerazioni già svolte in relazione
al secondo motivo di appello.
6. In conclusione l’appello va respinto.
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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