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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11
DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti rinnovabili - Impianti
beneficiari delle incentivazioni - D.lgs. n. 79/99 - Termine di decadenza - 31
marzo 2000 - Differimento al 31 dicembre 2002 ex art. 34 L. n. 273/2002 -
Adempimenti - Autorizzazioni - Interpretazione. Nonostante il dettato
normativo di cui all’art. 15, c. 2 del d.lgs. n. 79/99 non si articoli,
letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è, chiaramente,
intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di
decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle
autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari
delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili. La salvezza dalla decadenza
innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro
l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti: a) aver presentato
all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla
data suddetta, fossero in possesso degli interessati; b) avere, comunque,
inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non
fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi
necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al
primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove
interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni
stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già
ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione (Sez. VI, 16 giugno
2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino -
Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altro (Avv. Stato) c. S. s.p.a.
(avv.ti Capria e La Torchia) - (conferma Tar Lombardia, Milano, n. 5534/2004).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11
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N. 00011/2010 REG.DEC.
N. 01492/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2005, proposto dall’Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
San Marco Bioenergie S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella
Capria e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, via
Sannio, 65;
nei confronti di
Ministero delle attivita' produttive;
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.;
non costituitisi;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 05534/2004, resa tra le
parti, concernente DECADENZA INCENTIVI PER IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA
ELETTRICA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Consigliere di
Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato
Collabolletta e l’Avv.to Torchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La San Marco Bioenergie S.p.a. (in seguito “Società”), titolare di una
convenzione preliminare per la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare nel Comune di
Capracotta (IS), aveva acquisito il diritto agli incentivi di cui all’art. 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al provvedimento del Comitato
interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (così detto “CIP 6”).
2. Il 30 marzo 2000 la Società ha presentato all’Autorità la documentazione in
suo possesso, in adempimento dell’obbligo, stabilito per i beneficiari delle
incentivazioni dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, di presentare le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti
entro un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto e perciò entro
il 31 marzo 2000. Nella documentazione presentata figurano atti preparatori ai
fini del rilascio della concessione edilizia.
L’Autorità con delibera n. 175 del 27 settembre 2000 ha deciso di proseguire
l’istruttoria e, con delibera n. 151 del 5 luglio 2001, ha dichiarato
l’inadempimento dell’obbligo suddetto per non essere stata allegata la
concessione edilizia per la costruzione dell’impianto.
3. Il citato art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 è stato modificato con
l’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, risultando il seguente: “Al fine
di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai
soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in
esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate
entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo
per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo
entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle
incentivazioni medesime”.
4. La Società il 30 dicembre 2002 ha presentato all’Autorità la documentazione
per la costruzione dell’impianto completa della concessione edilizia rilasciata
il 12 ottobre 2000 su istanza del 7 marzo 2000.
L’Autorità, con deliberazione 5 febbraio 2004, n.11, ha emesso una seconda
dichiarazione di inadempimento, motivata dal mancato ottenimento della
concessione edilizia entro il 31 marzo 2000, considerato termine ultimo per
ottenere le autorizzazioni necessarie anche dopo la novella di cui alla legge n.
273 del 2002.
5. La Società, con ricorso n. 2208 al TAR per la Lombardia, ha chiesto: a)
l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas n. 11 del 5 febbraio 2004 e, ove occorra, anche delle deliberazioni nn. 175
del 27 settembre 2000, 151 del 5 luglio 2001, 19 del 5 marzo 2003,
dell’eventuale sanzione di decadenza dagli incentivi disposta o dichiarata,
implicitamente o esplicitamente, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
o dalle altre amministrazioni intimate in relazione all’impianto di cui si
tratta, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo e/o comunque connesso;
b) l’accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 15,
comma 2, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato ed integrato
dall’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. Il TAR, con sentenza n. 5534 del 2004, ha accolto il ricorso e per l’effetto
ha annullato la deliberazione dell’Autorità n. 11 del 2004. Ha compensato tra le
parti le spese del giudizio.
7. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo
grado.
All’udienza dell’1 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado è esaminata, anzitutto, l’eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dall’Autorità per la mancata impugnazione
della delibera n. 151 del 2001 in quanto già dichiarativa dell’inadempimento;
l’eccezione è respinta poiché la deliberazione n. 11 del 2004 non risulta atto
meramente confermativo della citata delibera essendo basato sulla nuova
istruttoria svolta dall’Autorità sulla scorta della documentazione presentata
dalla Società il 30 dicembre 2002.
2. Nel merito si afferma:
-il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato dall’art. 34
della legge n. 273 del 2002, si interpreta nel senso che non vi è decadenza
dalle incentivazioni se le autorizzazioni per la costruzione degli impianti sono
state presentate all’Autorità entro il 31 dicembre 2002 e richieste entro il 31
marzo 2000; non è infatti necessario che entro quest’ultimo termine le
autorizzazioni siano state ottenute, poiché altrimenti, essendo ciò già previsto
nel testo originario della disposizione, la suddetta modifica della norma non
avrebbe senso;
-nella specie queste condizioni sussistono poiché la Società ha presentato
all’Autorità la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2002, comprensiva
della concessione edilizia n. 48 del 2000 rilasciata dal Comune di Capracotta il
12 ottobre 2000 e richiesta il 7 marzo precedente;
-non è accoglibile la domanda di accertamento del diritto al mantenimento delle
incentivazioni poiché la posizione giuridica tutelata è di interesse legittimo e
non di diritto soggettivo.
3. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado:
-per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso; infatti a
seguito della ripresentazione della documentazione l’Autorità ha svolto soltanto
ulteriori adempimenti istruttori e perciò ribadito con la deliberazione n. 11
del 2004 l’inadempimento già dichiarato con la precedente n. 151 del 2001;
-in quanto comunque erronea nel merito; il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 79
del 1999, come modificato, si deve infatti interpretare nel senso che è stato
posticipato al 31 dicembre 2002 il termine per la presentazione all’Autorità
delle autorizzazioni, restando fissato al 31 marzo 2000 quello entro cui devono
essere ottenute.
4. Le censure sono infondate.
Infatti:
-la deliberazione n.11 del 2004 scaturisce da una nuova istruttoria relativa
alla documentazione presentata dalla Società il 30 dicembre 2002, essendosi
proceduto alla sua verifica, come emerge dalle premesse dell’atto, alla luce
della novella legislativa di cui all’art. 34 della legge n. 273 del 2002 e sulla
scorta di un dettagliato esame della giurisprudenza in materia, non potendosi di
conseguenza qualificare il provvedimento come meramente confermativo;
-l’interpretazione della citata novella legislativa non é corretta; al riguardo
questo Consiglio ha chiarito che nonostante “il dettato normativo non si
articoli, letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è,
chiaramente, intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il
termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la
esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli
impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili.
La salvezza dalla decadenza per l’innanzi comminata viene subordinata, peraltro,
all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due
adempimenti:
a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state
già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati;
b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle
autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora
rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo
restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle
autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale
conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile,
essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale
esibizione” (Sez. VI, 16 giugno 2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939).
Nel caso in esame la documentazione presentata dalla Società entro il 31
dicembre 2002 reca copia della concessione edilizia n. 48 del 2000 per la
costruzione dell’impianto rilasciata su istanza presentata il 7 marzo 2000 (prot.
n. 859), risultando perciò adempiute le condizioni dettate dalla normativa
secondo l’interpretazione sopra esposta da cui non vi è motivo di discostarsi
per il caso in esame.
3. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve quindi essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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