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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11


DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti rinnovabili - Impianti beneficiari delle incentivazioni - D.lgs. n. 79/99 - Termine di decadenza - 31 marzo 2000 - Differimento al 31 dicembre 2002 ex art. 34 L. n. 273/2002 - Adempimenti - Autorizzazioni - Interpretazione. Nonostante il dettato normativo di cui all’art. 15, c. 2 del d.lgs. n. 79/99 non si articoli, letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è, chiaramente, intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili. La salvezza dalla decadenza innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti: a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati; b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione (Sez. VI, 16 giugno 2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altro (Avv. Stato) c. S. s.p.a. (avv.ti Capria e La Torchia) - (conferma Tar Lombardia, Milano, n. 5534/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11


 

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N. 00011/2010 REG.DEC.
N. 01492/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2005, proposto dall’Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
San Marco Bioenergie S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Capria e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, via Sannio, 65;
nei confronti di
Ministero delle attivita' produttive;
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.;
non costituitisi;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 05534/2004, resa tra le parti, concernente DECADENZA INCENTIVI PER IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Collabolletta e l’Avv.to Torchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. La San Marco Bioenergie S.p.a. (in seguito “Società”), titolare di una convenzione preliminare per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare nel Comune di Capracotta (IS), aveva acquisito il diritto agli incentivi di cui all’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (così detto “CIP 6”).
2. Il 30 marzo 2000 la Società ha presentato all’Autorità la documentazione in suo possesso, in adempimento dell’obbligo, stabilito per i beneficiari delle incentivazioni dall’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di presentare le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti entro un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto e perciò entro il 31 marzo 2000. Nella documentazione presentata figurano atti preparatori ai fini del rilascio della concessione edilizia.
L’Autorità con delibera n. 175 del 27 settembre 2000 ha deciso di proseguire l’istruttoria e, con delibera n. 151 del 5 luglio 2001, ha dichiarato l’inadempimento dell’obbligo suddetto per non essere stata allegata la concessione edilizia per la costruzione dell’impianto.
3. Il citato art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 è stato modificato con l’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, risultando il seguente: “Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime”.
4. La Società il 30 dicembre 2002 ha presentato all’Autorità la documentazione per la costruzione dell’impianto completa della concessione edilizia rilasciata il 12 ottobre 2000 su istanza del 7 marzo 2000.
L’Autorità, con deliberazione 5 febbraio 2004, n.11, ha emesso una seconda dichiarazione di inadempimento, motivata dal mancato ottenimento della concessione edilizia entro il 31 marzo 2000, considerato termine ultimo per ottenere le autorizzazioni necessarie anche dopo la novella di cui alla legge n. 273 del 2002.
5. La Società, con ricorso n. 2208 al TAR per la Lombardia, ha chiesto: a) l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 11 del 5 febbraio 2004 e, ove occorra, anche delle deliberazioni nn. 175 del 27 settembre 2000, 151 del 5 luglio 2001, 19 del 5 marzo 2003, dell’eventuale sanzione di decadenza dagli incentivi disposta o dichiarata, implicitamente o esplicitamente, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas o dalle altre amministrazioni intimate in relazione all’impianto di cui si tratta, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo e/o comunque connesso; b) l’accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 15, comma 2, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come modificato ed integrato dall’art. 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. Il TAR, con sentenza n. 5534 del 2004, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato la deliberazione dell’Autorità n. 11 del 2004. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
7. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
All’udienza dell’1 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


1. Nella sentenza di primo grado è esaminata, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Autorità per la mancata impugnazione della delibera n. 151 del 2001 in quanto già dichiarativa dell’inadempimento; l’eccezione è respinta poiché la deliberazione n. 11 del 2004 non risulta atto meramente confermativo della citata delibera essendo basato sulla nuova istruttoria svolta dall’Autorità sulla scorta della documentazione presentata dalla Società il 30 dicembre 2002.


2. Nel merito si afferma:
-il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato dall’art. 34 della legge n. 273 del 2002, si interpreta nel senso che non vi è decadenza dalle incentivazioni se le autorizzazioni per la costruzione degli impianti sono state presentate all’Autorità entro il 31 dicembre 2002 e richieste entro il 31 marzo 2000; non è infatti necessario che entro quest’ultimo termine le autorizzazioni siano state ottenute, poiché altrimenti, essendo ciò già previsto nel testo originario della disposizione, la suddetta modifica della norma non avrebbe senso;
-nella specie queste condizioni sussistono poiché la Società ha presentato all’Autorità la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2002, comprensiva della concessione edilizia n. 48 del 2000 rilasciata dal Comune di Capracotta il 12 ottobre 2000 e richiesta il 7 marzo precedente;
-non è accoglibile la domanda di accertamento del diritto al mantenimento delle incentivazioni poiché la posizione giuridica tutelata è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.


3. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado:
-per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso; infatti a seguito della ripresentazione della documentazione l’Autorità ha svolto soltanto ulteriori adempimenti istruttori e perciò ribadito con la deliberazione n. 11 del 2004 l’inadempimento già dichiarato con la precedente n. 151 del 2001;
-in quanto comunque erronea nel merito; il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato, si deve infatti interpretare nel senso che è stato posticipato al 31 dicembre 2002 il termine per la presentazione all’Autorità delle autorizzazioni, restando fissato al 31 marzo 2000 quello entro cui devono essere ottenute.


4. Le censure sono infondate.


Infatti:
-la deliberazione n.11 del 2004 scaturisce da una nuova istruttoria relativa alla documentazione presentata dalla Società il 30 dicembre 2002, essendosi proceduto alla sua verifica, come emerge dalle premesse dell’atto, alla luce della novella legislativa di cui all’art. 34 della legge n. 273 del 2002 e sulla scorta di un dettagliato esame della giurisprudenza in materia, non potendosi di conseguenza qualificare il provvedimento come meramente confermativo;
-l’interpretazione della citata novella legislativa non é corretta; al riguardo questo Consiglio ha chiarito che nonostante “il dettato normativo non si articoli, letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è, chiaramente, intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili.
La salvezza dalla decadenza per l’innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti:
a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati;
b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione” (Sez. VI, 16 giugno 2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939).
Nel caso in esame la documentazione presentata dalla Società entro il 31 dicembre 2002 reca copia della concessione edilizia n. 48 del 2000 per la costruzione dell’impianto rilasciata su istanza presentata il 7 marzo 2000 (prot. n. 859), risultando perciò adempiute le condizioni dettate dalla normativa secondo l’interpretazione sopra esposta da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame.


3. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve quindi essere respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



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