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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, Sentenza n. 1139


DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzate - Autorizzazione unica regionale - Titolo sostitutivo del permesso di costruire - Comune - Interesse ad una corretta localizzazione urbanistica - Conferenza di servizi. La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari; essa , a scopo di semplificazione burocratica e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi; tale autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire ed il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica (v. il parere della Sez, 3° di questo Consiglio 14.10.2008 n. 2849). Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di Cerignola (avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania, Napoli n. 1733/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1139

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regolamento Regione Puglia n. 16/2006 - Mancanza del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici - Impedimento alla realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti - Esclusione - Contrasto con il principio fondamentale di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Conclusione del procedimento autorizzatorio in 180 giorni - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006. La mancanza del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (art. 14 del regolamento della Regione Puglia n. 16/2006) non può impedire la realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti, atteso che una tale interpretazione verrebbe a sospendere sine die le richieste di autorizzazione in tale settore ponendosi in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 387/2003, che esige la conclusione del procedimento in 180 giorni, come già statuito dalla sentenza Corte Cost. n.364/2006 proprio con riferimento ad una disposizione legislativa della regione Puglia avente un effetto sospensivo analogo. Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di Cerignola (avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania, Napoli n. 1733/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1139
 


 

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N. 01139/2010 REG.DEC.
N. 06410/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2009, proposto da:
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;


contro


Cepa S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, via Sistina, 121;

nei confronti di

Regione Puglia, non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 01733/2009, resa tra le parti, concernente SILENZIO SULLA DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI UN PARCO EOLICO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cepa S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 il dott. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Ferrentino, per delega dell'Avv. Deramo, e Perla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società CEPA nei confronti della Regione Puglia e del comune di Cerignola avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico ed ha condannato entrambe le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio.

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Cerignola sostenendo che non sussiste alcun obbligo a suo carico nel procedimento in esame, atteso che l’art. 12 D. L.vo n.387/2003 prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da energie rinnovabili, … , sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione….A tal fine la conferenza di servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda”.

Per cui, titolare del procedimento per l’autorizzazione unica è solo la Regione ed il Comune di Cerignola non ha alcuna competenza al riguardo.

Ne discende che il Comune non doveva essere coinvolto dal TAR nel procedimento per il riscontro dell’istanza avanzata dalla società ricorrente e neppure condannato alle spese di giudizio.

Ha fatto presente inoltre che sulla base della normativa vigente nella regione Puglia (regolamento m.16 del 4.10.2006 applicabile agli impianti eolici con potenza superiore ai 60 KW, come nel caso in esame) la domanda della società ricorrente non poteva essere comunque accolta in quanto il Comune non si era dotato nel termine previsto di 180 giorni del piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) per l’identificazione di aree non idonee e secondo l’art. 14 di tale regolamento “ decorso tale termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE”. Con conseguente preclusione di realizzazione di impianti eolici in assenza di PRIE e sino all’approvazione dello stesso.

3.Costituitasi in giudizio la società CEPA ha chiesto il rigetto dell’ appello.

Alla camera di consiglio del 16 ottobre 20009 il ricorso è passato in decisione.

4.La controversia comporta l’accertamento del coinvolgimento o meno del comune di Cerignola (nel cui territorio la società CEPA intende realizzare un impianto di produzione di energia elettrica con fonte eolica con potenza di 75 MW) nel procedimento relativo all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del relativo impianto, sostenendosi da parte dell’Amministrazione comunale che competente al rilascio della prescritta autorizzazione unica è solo la Regione ai sensi dell’art. 12 decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), mentre il Comune di Cerignola non avrebbe alcuna ingerenza al riguardo.

5.La tesi del Comune non può essere condivisa avuto riguardo alle peculiari connotazione del caso di specie.

5.1.L’oggetto dell’impugnativa non è soltando l’autorizzazione unica di competenza regionale (nel qual caso legittimata passiva al ricorso sarebbe stata unicamente l’Amministrazione regionale), ma prima ancora riguarda il piano regolatore con la localizzazione delle aree per l’insediamento degli impianti eolici

5.2. I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

L'art. 12, comma 3, prevede che «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico».

Il successivo comma 4 prevede che «L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

Su quest’ultimo punto è intervenuta la sentenza Corte cost. n. 364 del 9.11.2006, precisando che l’indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

5.3. Inoltre occorre tener presente che la realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari ; che essa , a scopo di semplificazione burocratica e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi; che tale autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire ed il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica (v. il parere della Sez, 3° di questo Consiglio 14.10.2008 n. 2849).

5.4.Con la conseguenza che sulla base della indicata normativa statale emerge già un particolare coinvolgimento non solo ambientale ma anche urbanistico del Comune ove l’impresa intende realizzare l’impianto, interesse che sembra assumere quanto al caso di specie (mancata adozione del piano regolatore degli impianti eolici) un carattere prioritario rispetto agli altri interessi componibili nella conferenza di servizi. .

5.5.Se in particolare si esamina la normativa regionale ed in particolare il regolamento della Regione Puglia n.16/2006, che il Comune invoca per rafforzare la sua estraneità al procedimento per non aver adottato il piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (che deve servire a stabilire le aree inidonee per gli insediamenti di impianti eolici), le inadempienze del Comune acquistano una specifica consistenza.

Non è quindi condivisile l’ulteriore rilievo del Comune secondo cui in mancanza di tale piano sul suo territorio non potrebbero essere realizzati impianti eolici, atteso che una tale interpretazione dell’art. 14 del citato regolamento verrebbe a sospendere sine die le richieste di autorizzazione in tale settore ponendosi in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento in 180 giorni, come già statuito dalla sentenza Corte Cost. n.364/2006 proprio con riferimento ad una disposizione legislativa della regione Puglia avente un effetto sospensivo analogo.

6.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico del Comune soccombente e liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe.

Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore della Società resistente che vengono liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore
Vito Poli, Consigliere
Gabriele Carlotti, Consigliere



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



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