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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
V - 26 febbraio 2010, Sentenza n. 1142
VIA - Progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare - Art.
42 d.lgs. n. 152/2006 - Rinnovo dell’istruttoria - Successivo procedimento
autorizzatorio. L’art. 42,c. 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone la
rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA anche nel caso di
progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare; il successivo
procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la
VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che
portino ad un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita
nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di
compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria
compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.(cfr. Cons. St.,
Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370; cfr. altresì Cons. St., Sez. V, 16 giugno
2009, n. 3849, laddove è stata affermata, sia pure in diversa fattispecie
concernente la sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la necessità che la
valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera nel suo complesso
allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale, pena altrimenti
l’elusione delle finalità perseguite dalla legge attraverso la stessa VIA).
Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - Regione Campania (avv. Lacatena) c. Comune di
Pastorano (avv.ti Troisi, Abbamonte e Cuoco) - (Conferma Tar Campania,Napoli n.
01664/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1142
www.AmbienteDiritto.it
N. 01142/2010 REG.DEC.
N. 05498/2008 REG.RIC.
N. 05713/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5498 del 2008, proposto da:
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con
domicilio eletto presso i propri uffici in Roma, via Poli n. 29;
contro
Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi, Giuseppe
Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio in
Roma, via Terenzio n. 7;
nei confronti di
Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carbone, con
domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza B. Cairoli n. 6;
Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di Caserta 2, Agenzia regionale
per l’ambiente per la Regione Campania;
Sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2008, proposto da:
Esogest Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carbone, con
domicilio eletto presso l’avv. Paolo Carbone in Roma, piazza Benedetto Cairoli
n. 6;
contro
Comune di Pastorano, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Troisi, Giuseppe
Abbamonte ed Elio Cuoco, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio in
Roma, via Terenzio n. 7;
nei confronti di
Regione Campania, Provincia di Caserta, Azienda sanitaria locale di Caserta 2,
Agenzia regionale per l’ambiente per la Regione Campania;
entrambi per la riforma
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione I n. 01664/2008, resa tra le
parti, concernente AUTORIZZ. A IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pastorano e di Esogest
Ambiente s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Angelica
Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Panariello, per delega di Lacatena,
Troisi e Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, il Comune di
Pastorano impugnava il decreto dirigenziale 20 luglio 2007, n. 86, della Regione
Campania, di autorizzazione alla Esogest Ambiente s.r.l. alla realizzazione ed
alla gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi liquidi e solidi in Pastorano, nonché il decreto assessorile 15 marzo
2007, n. 102, recante parere favorevole di compatibilità ambientale, e le
risultanze della conferenza di servizi tenutasi nelle sedute dell’11 aprile, 8 e
22 giugno 2007. Con sentenza 31 marzo 2008, n. 1664, della sezione prima, resa
in forma semplificata, dichiarata inammissibile la costituzione della Regione
Campania per difetto di procura, gli atti impugnati sono stati annullati, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate, in
accoglimento del primo motivo di ricorso di violazione della normativa in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché eccesso di potere per
travisamento e difetto di istruttoria, stante la diversità di carattere
sostanziale del progetto autorizzato (comprensivo di trattamento dei rifiuti
liquidi e fangosi in apposito impianto biologico e chimico/fisico) rispetto a
quello originario esaminato dalla commissione VIA (in cui era previsto il solo
stoccaggio provvisorio di detti rifiuti, in attesa del loro invio ad altri
centri di trattamento). Di qui l’appello proposto dalla Regione Campania,
articolato nei seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, 6 r.d. n. 642
del 1907, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 182 c.p.c., illogicità ed
insufficienza della motivazione, errori in procedendo e iudicando, in ordine
alla declaratoria di inammissibilità della propria costituzione in giudizio
mediante procura generale notarile.
2.- Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n.
1034 del 1971, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti, tardività del gravame
introduttivo, error in iudicando, in relazione alla reiezione dell’eccezione di
irricevibilità dell’impugnazione del verbale adottato dalla conferenza di
servizi, costituente atto effettivamente lesivo e direttamente impugnabile.
3.- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle DGRC n.
5880/02 e 778/07, omessa pronuncia su eccezioni assorbenti, insufficienza ed
illogicità della motivazione, error in iudicando, con riguardo alla ritenuta
illegittimità della VIA.
Il Comune di Pastorano si è costituito in giudizio ed ha svolto eccezioni e
controdeduzioni con memorie del 29 luglio 2008 e 30 novembre 2009. Infine, in
data 20 novembre 2009 la Esogest Ambiente si è costituita formalmente in
giudizio.
Anche quest’ultima ha proposto autonomo appello avverso la stessa sentenza,
all’uopo deducendo:
1.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge
n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 208, co. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006,
in relazione alla reiezione da parte del TAR della sollevata eccezione di
tardività rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi,
nei cui confronti il decreto dirigenziale gravato si atteggerebbe come atto
sostanzialmente dichiarativo e, comunque, alla conoscenza sin dal mese di
settembre 2007 del contenuto di detto decreto dirigenziale, la cui copia è stata
trasmessa all’Ente in esecuzione del dispositivo dello stesso provvedimento.
2.- Error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge
n. 1034 del 1971, violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione alla reiezione
dell’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse
ad agire del Comune ricorrente per acquiescenza prestata in sede di conferenza
di servizi e, in ogni caso, in assenza di atto di autotutela da parte del
competente organo in ordine alla volontà cristallizzata in quella sede.
3.- Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12 aprile
1996 in tema di valutazione di impatto ambientale, in relazione all’accoglimento
della censura predetta.
4.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006, violazione
dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto erroneamente è stata
annullata anche la pronuncia di compatibilità ambientale, non censurata, anziché
della sola autorizzazione regionale in parte qua.
5.- Errore in iudicando, violazione del d.P.R. 12 aprile 2006, violazione
dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006: non vi era necessità di sottoporre il
progetto a procedura di VIA poiché la quantità di rifiuti da trattare risultava
inferiore alle 100 t/giornaliere.
Il 29 luglio 2008 Comune di Pastorano si è costituito in giudizio, ha svolto
eccezioni e difese ed ha riproposto i motivi del proprio gravame assorbiti dal
TAR.
Respinta con ordinanza n. 4365/08 la domanda cautelare avanzata in appello,
l’appellante ne ha chiesto la revocazione. La relativa istanza è stata
parzialmente accolta con ordinanza 5610/08 di cui, sua, volta il Comune di
Pastorano ha chiesto la revocazione; alla camera di consiglio del 25 agosto 2009
quest’ultima istanza è stata rinviata al merito.
Con memoria del 9 ottobre 2009 l’appellante, chiesta preliminarmente la riunione
del presente giudizio ad altri tre concernenti lo stesso decreto dirigenziale n.
86 del 2007, ed eccepita la carenza di legittimazione dell’Ente ad impugnare il
decreto regionale di cui si discorre anche in mancanza di dimostrazione di
effettivo pregiudizio, ha ulteriormente illustrato quanto dedotto.
Infine, con memorie del 30 novembre 2009 entrambe le parti hanno insistito nelle
rispettive tesi e richieste; il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità
della relazione tecnica depositata dall’appellante il 20 novembre 2009 e
l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in
relazione al subappalto della gestione dell’attività da parte della Esogest,
gestione che peraltro non potrebbe essere proseguita in mancanza della
prescritta autorizzazione.
Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2009 entrambi gli appelli sono stati
discussi, ed il collegio se ne è riservata la decisione.
DIRITTO
1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto dei due appelli in
esame la stessa sentenza n. 1664/08 del TAR per la Campania, sede di Napoli,
sezione prima, sicché i medesimi appelli devono essere riuniti per essere
definiti contestualmente.
2.- Non è condivisibile il primo motivo dell’appello della Regione Campania,
diretto a contestare, in ragione della sede camerale in cui la gravata pronuncia
è stata assunta in “forma semplificata” ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della
legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del
2000), il capo della stessa pronuncia col quale è stata dichiarata
l’inammissibilità della costituzione in giudizio della medesima Regione in
quanto avvenuta mediante deposito di procura generale alle liti e non anche
della deliberazione di autorizzazione a resistere e mandato speciale. In
sintesi, si sostiene che quanto meno in sede di discussione in camera di
consiglio dell’istanza cautelare, dunque nel rito sommario, acceleratorio e
semplificatorio, propriamente alternativo all’ordinario ed autonomamente
disciplinato, sia operante per la parte resistente non il principio speciale
circa la forma dello ius postulandi dell’amministrazione di cui all’art. 6 del
r.d. 17 agosto 1907, n. 642, bensì il principio generale di cui all’art. 83
c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in mancanza nel cit. art. 26 di
ogni riferimento alla forma degli atti della stessa parte.
La censura è destituita di fondamento e deve essere disattesa. In vero, l’art.
19, co. 1, della menzionata legge TAR prevede che, fino all’intervento di
apposita legge di procedura, le norme di procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato si applichino “nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi”. Non v’è dubbio, perciò, che la norma relativa alla
necessità di mandato speciale, da sempre applicata non solo all’atto
introduttivo del giudizio ma anche alla costituzione in giudizio
dell’amministrazione resistente, operi per tutti i giudizi in questione, ivi
compreso, ovviamente, quello che dà luogo a sentenza in forma semplificata; e
ciò anche e proprio per la mancanza di alcuna deroga al riguardo contenuta nella
relativa disciplina. Né evidentemente possono aver oggettivo rilievo le
difficoltà organizzative per le dimensioni dell’Ente resistente prospettate
nella specie.
Sotto altro aspetto, l’appellante non assume di (né risulta) aver chiesto
termine per la produzione del mandato speciale e della deliberazione di
resistenza, pur essendo stata preavvertita dell’intento del Collegio di
procedere ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge TAR, limitandosi ad
esporre di essersi opposta a tale intento Senza motivarne le ragioni e
rappresentare la impossibilità di difesa.
3.0.- Con i motivi d’appello secondo e terzo la Esogest reitera in questa sede
le varie eccezioni in rito sollevate in primo grado e disattese dal TAR. A sua
volta, col secondo motivo la Regione sostiene la tardività del ricorso di primo
grado rispetto al verbale conclusivo della conferenza di servizi.
Nessuna delle rispettive censure coglie nel segno, dovendo essere condivise le
conclusioni alle quali è al riguardo pervenuto il primo giudice.
3.1.- Quanto alla tempestività del ricorso rispetto al decreto dirigenziale n.
86 del 2007, gravato, va notato come Esogest, nel richiamarsi alla
determinazione ivi contenuta di inviarne copia al Sindaco di Pastorano, non
abbia però adempiuto al proprio onere di comprovarne l’effettivo invio e tanto
meno l’avvenuta ricezione.
3.2.- Quanto al verbale in data 22 giugno 2006, conclusivo della conferenza di
servizi tenutasi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 88, si
osserva che, a norma del co.4, lett. d) dello stesso art. 208, la convocata,
apposita conferenza di servizi “trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione”; in caso di valutazione positiva, il co. 6 dispone che, entro
trenta giorni dal ricevimento delle dette conclusioni e sulla base delle
relative risultanze, la regione “approva il progetto ed autorizza la
realizzazione e la gestione dell’impianto”. Non diversamente dall’art. 14 ter,
co. 9, della legge n. 241 del 1990 ss.ii.mm., lo stesso co. 6 prosegue statuendo
che “ L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. E’ dunque solo tale
approvazione, nella specie recata dal predetto decreto dirigenziale regionale n.
86/07, che si configura come provvedimento finale del procedimento autorizzativo,
costitutivo dei previsti effetti esterni, perciò esso solo idoneo ad incidere su
posizioni giuridiche soggettive; conseguentemente, come bene ritenuto dal TAR,
il relativo termine iniziale di impugnativa non può che coincidere con la
notifica o l’acquisizione della piena conoscenza di tale provvedimento.
3.3.- Quanto all’assunta acquiescenza prestata dall’Ente ricorrente in sede di
conferenza di servizi mediante l’assenso ivi espresso, va rilevato che si tratta
di assenso (con prescrizioni sulle distanze dai confini di proprietà)
espressamente limitato al profilo urbanistico-edilizio, peraltro in linea col
disposto del co. 6 del cit. art. 14 ter della legge n. 241/90, secondo cui
l’avviso vincolante reso dal rappresentante di un’amministrazione riguarda
“tutte le decisioni di competenza della stessa”, restando ovviamente riservate,
diversamente da quanto argomentato dall’appellante Regione, le questioni
inerenti gli aspetti sanitari e ambientali all’A.R.P.A.C. ed all’Azienda USL di
Caserta, pure chiamate a far parte della conferenza, ed alla stessa Regione.
Deve ritenersi pertanto che il Comune abbia conservato legittimazione ad opporsi
in sede giurisdizionale all’autorizzazione se non altro per aspetti diversi e,
segnatamente, procedimentali, i quali ultimi indubbiamente si riflettono
anch’essi sul suo stesso ruolo nell’ambito della medesima conferenza.
Conseguentemente, priva di rilevanza è la mancanza di un dissenso successivo da
parte dell’organo che aveva espresso l’assenso in sede di conferenza, non
trattandosi di disvolere quanto a suo tempo confluito in quell’ambito.
4.0.- Pervenendo ora alla questione di merito, affrontata dalla Regione Campania
col terzo ed ultimo motivo della Regione e dalla Esogest col terzo, va ricordato
che col primo motivo il Comune di Pastorano deduceva eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, errore di fatto, violazione delle norme in materia
di VIA e difetto di istruttoria in relazione alla circostanza che, mentre la
pronuncia di compatibilità ambientale è avvenuta su un determinato progetto di
solo trattamento di rifiuti solidi, le conclusioni della conferenza di servizi
ed il decreto autorizzativo finale sono stati resi su progetto sostanzialmente
diverso, in quanto quello originario dotato di VIA è stato poi integrato,
durante l’esame istruttorio davanti alla conferenza, con una linea di
trattamento biologico e fisico-chimico di rifiuti liquidi e fangosi, dei quali
era anteriormente previsto il solo stoccaggio temporaneo all’interno di
contenitori utilizzati anche per il relativo trasporto presso altri impianti
siti altrove. Il primo giudice ha ritenuto che la fase aggiunta, stante la sua
pervasività, sia capace di incidere in maniera profonda sul sistema di
smaltimento dei rifiuti originario e dante luogo ad un’ipotesi progettuale
complessivamente diversa da quella vagliata in sede di VIA, mentre sia il d.P.R.
12 aprile 1996, sia l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 “esigono che vi sia
sostanziale coincidenza tra il progetto sottoposto a giudizio di compatibilità
ambientale e quello recepito nell’autorizzazione” regionale.
4.1.- Al riguardo, si osserva che sta di fatto, in ordine all’addotta non
necessità di VIA, che il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del
d.lgs. n. 152 del 2006 “in quanto esso (l’impianto: n.d.e.) rientra nella
categoria di cui all’elenco A dell’allegato III alla parte seconda del citato
decreto” è stato richiesto dalla stessa Esogest e, quanto all’addotta mancanza
di contenuto normativo di natura e valore immediatamente vincolante e precettivo
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, tale
giudizio è stato reso, su conforme parere della commissione VIA, dalla Giunta
regionale con decreto 15 marzo 2007, n. 102, in applicazione, tra l’altro, del
detto d.P.R., espressamente richiamato e anche circa il quale si afferma che
“nelle more della predisposizione di organica legge regionale in materia, con
DD.G.R. nn. 374/98, 2190/98, 7636/98, 955/00, 5793/00, 6010/00, 616/01. 1216/01
e 5249/02, sono state recepite tutte le sopra citate norme”.
4.2.- D’altra parte, il co. 4 dell’art. 42 del cit. d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, prevede, in tema di progetti sottoposti a VIA in sede regionale o
provinciale, che “Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da
quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali
coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l’autorità
competente adotta i provvedimenti relativi all’aggiornamento dello studio di
impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell’invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati
interessati”. In altri termini, anche in caso di progetto “sensibilmente
diverso”, la norma impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio
della VIA; a maggior ragione, il successivo procedimento autorizzatorio non può
che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso
di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto “sensibilmente
diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena
altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando
ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di
conferenza di servizi.
Tanto è in linea con quanto già affermato da questo Consiglio di Stato con la
pronuncia richiamata dal primo giudice, secondo cui “Costituisce principio
pacifico quello secondo cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità
ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione
di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Nel caso di
un’autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria
una valutazione dell’impatto ambientale se nel corso della seconda fase (e,
quindi, anche in sede di variante) il progetto può avere un impatto ambientale
importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua
ubicazione (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 2694/2006; principio conforme a
Corte Giust., 4 maggio 2006, C-290/2003)” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio
2007, n. 370). Il principio predetto ha sostanzialmente trovato anche
recentemente ulteriore conferma, laddove è stata affermata, sia pure in diversa
fattispecie concernente la sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la
necessità che la valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera
nel suo complesso allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale,
pena altrimenti l’elusione delle finalità perseguite dalla legge attraverso la
stessa VIA (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).
Nella specie, diversamente dalle prospettazioni delle appellanti, appare certo
al Collegio che le menzionate integrazioni (riguardanti, giova sottolineare, il
trattamento “biologico e chimico-fisico” di ben centomila tonnellate annue di
percolato, poi ridotte a settantacinquemila in sede di conferenza di servizi
nella seduta conclusiva del 22 giugno 2007) apportate al progetto della Esogest
oggetto del decreto assessorile n. 15 marzo 2007, n. 102, non consistano in un
“dettaglio progettuale”, ossia in modifiche marginali ed irrilevanti ai fini del
giudizio di compatibilità ambientale, non foss’altro perché tale giudizio si era
positivamente concluso sulla base della relazione istruttoria in cui si
affermava espressamente che “per i rifiuti liquidi e fangosi non sono previste
fasi di trattamento”, con la conseguenza che, nell’ipotesi di previsione di tali
fasi, il giudizio stesso ben avrebbe potuto essere difforme o, comunque,
atteggiarsi in modo diverso.
5.- Col quarto motivo d’appello la Esogest si duole dell’avvenuto annullamento
anche del ripetuto decreto assessorile 15 marzo 2007, n. 102, ancorché non
censurato. Ma, una volta consolidato – per quanto innanzi – l’annullamento
pronunciato dal TAR dell’autorizzazione regionale n. 86 del 2007 alla
realizzazione e gestione dell’impianto, non si vede quale interesse sorregga la
domanda di riforma parziale per questo aspetto della sentenza appellata, dal
momento che il primitivo progetto non è realizzabile poiché manca di tale
autorizzazione ed il progetto integrato necessita di risottoposizione a VIA.
6.- Con l’ultimo motivo la Esogest rileva ancora che non v’era necessità di
sottoposizione del progetto a procedura di VIA, questa volta ai sensi
dell’allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996 in quanto la quantità dei rifiuti da
trattare risultava indicata in misura inferiore alle 100 tonnellate giornaliere.
Si è già detto che era stata la stessa appellante a richiedere il giudizio di
compatibilità ambientale ai sensi dello “elenco A dell’allegato III alla parte
seconda del citato” d.P.R. n. 152 del 2006. Qui basta aggiungere che col decreto
n. 86 del 2007 si consente lo smaltimento o il recupero di 1.705.960 t/a di
rifiuti. Ma anche solo considerando le settantacinquemila tonnellate annue del
rifiuto codice CER 190703, ossia il percolato di cui all’integrazione
progettuale di cui si è discusso innanzi, la quantità giornaliera di tale
rifiuto trattabile dall’impianto è pari a 205,47 tonnellate giornaliere.
7.- In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti, senza che
occorra trattare le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli stessi
appelli, sollevate dal Comune appellato con riguardo sia a circostanze
sopravvenute, sia all’avvio di altro procedimento.
Tuttavia, nella particolarità della vicenda si ravvisano ragioni affinché possa
essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunziando sui ricorsi meglio indicati in epigrafe, riunisce i ricorsi e
respinge gli appelli riuniti.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Stenio Riccio, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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